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Sentenza 16 settembre 2024
Sentenza 16 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/09/2024, n. 2857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2857 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 5718/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
in persona del Giudice unico, dott.ssa Manuela Pellerino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5718/2022 R.G. e proposto da
Avv. RI TO difeso da sé medesimo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Campi Salentina, alla via San Giovanni n. 50, che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo pec Email_1
- ATTORE -
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Renna, giusta mandato in calce alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio in Lecce, alla via Trinchese, n. 95/A, che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo pec Email_2
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate telematicamente dalle parti il 17.11.2023.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
RI TO, conveniva in giudizio, con atto di citazione notificato il 13.7.2022,
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “a) Accertare e dichiarare, a seguito della formale diffida ad adempiere inviata dall'attore in data 23.06.2022 e rimasta inevasa, risolto di diritto il contratto di “incarico professionale” del 22.03.2021 per causa imputabile alla convenuta;
b) Accertare e dichiarare il diritto al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni patrimoniali,
e per l'effetto condannare la al pagamento della somma pari ad euro Controparte_1
5.200,00, ovvero della diversa determinazione, maggiore o minore, che si riterrà equa e di giustizia;
c) in via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte;
d) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge”.
La in persona del legale rappresentante p.t., si costituiva in Controparte_1 giudizio eccependo l'incompetenza del Tribunale adito per essere applicabile alla controversia una clausola compromissoria e nel merito chiedendo di “rigettare integralmente tutte le domande formulate da parte attrice nell'atto di citazione, perché infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
3. Sempre nel merito, in subordine, qualora si dovesse ritenere raggiunta la prova di un pregiudizio
e di un danno nei confronti dell'Avv. Taurino TO imputabile alla Controparte_1 compensare lo stesso con le somme dovute dall'attore in favore della per Controparte_1
l'attività realizzata dai professionisti dalla stessa incaricati in esecuzione del contratto sottoscritto in data 22 marzo 2021;
4. In ogni caso, condannare la parte attrice alla refusione, in favore di Controparte_1 delle competenze del presente procedimento, spese processuali e IVA e CPA come per legge”.
Rilevata l'opportunità di decidere in merito alla questione inerente alla validità e all'applicabilità della clausola arbitrale, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza del 25.3.2024, tratteneva la causa per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***** L'eccezione relativa alla validità e applicabilità al caso di specie della clausola compromissoria, è fondata e merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente occorre osservare che la più recente giurisprudenza della Corte di legittimità appare contrastante in merito all'individuazione della natura dell'eccezione relativa alla sussistenza di clausola compromissoria.
La Corte di Cassazione ha sostenuto che la questione non concerne la giurisdizione ma la competenza. In particolare, ha avuto modo di precisare che “L'eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza che non ha natura inderogabile, così da giustificarne il rilievo d'ufficio ex art. 38, comma 3, c.p.c., atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare o meno la controversia agli arbitri. Ne consegue che, anche nel procedimento sommario di cognizione, tale eccezione deve essere formulata dalla parte interessata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall'art. 702 bis, comma 4, c.p.c.” (Cass., sez. VI, 5.6.2019, n. 15300). D'altronde, più recentemente ha affermato che “L'eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito sebbene la controversia sia stata deferita ad arbitri, attiene al merito e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, ed il valore della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria;
ne deriva che, seppure formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé, deve essere considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, perché inerente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, con la conseguenza che essa deve essere impugnata mediante appello, formandosi il giudicato ove questo non sia proposto” (Cass., sez. II,
8.8.2019, n. 21177; in tal senso anche Cass., sez. II, 24.11.2020, n. 26696). Tale ultimo orientamento accoglie evidentemente una qualificazione in termini negoziali della decisione arbitrale.
Ad ogni buon conto, occorre esaminare, la validità e applicabilità della clausola compromissoria al caso che ci occupa. A tal riguardo, deve evidenziarsi che il contratto stipulato tra le parti della presente controversia, allegato alla comparsa di risposta della convenuta, prevede espressamente al punto 11 denominato “clausola arbitrale” che “11.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Contratto, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad un arbitro unico nominato di comune accordo tra le Parti, o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Lecce, su ricorso della parte più diligente.
11.2 L'arbitrato sarà rituale e di diritto.
11.3 Il lodo potrà essere impugnato per violazione delle regole di diritto”.
Il contratto che ci occupa non può, come sostenuto dall'attore, essere considerato un contratto di adesione. Quest'ultimo, infatti, si caratterizza per il fatto che le condizioni sono stabilite a priori da una delle parti (in genere imprenditore o società), e vengono proposte ad una generalità di possibili contraenti. La parte che aderisce si limita a manifestare il proprio consenso, in genere attraverso la sottoscrizione di un modulo o formulario già predisposto. Frequenti sono i contratti per adesione nei servizi bancari, assicurativi, telefonici o di fornitura in generale (luce, acqua, gas).
Come recentemente sottolineato dalla Suprema Corte “Possono qualificarsi come contratti
"per adesione", rispetto ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre esulano da tale categoria i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, rispetto ai quali l'altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonché, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative tra le parti” (Cass., sez. II, 19.3.2018, n. 6753).
Nel caso in esame, diversamente da quanto accade nei contratti per adesione, si osserva un unico contratto (non preceduto né seguito da altri contratti analoghi tra le parti o tra la società convenuta e altri soggetti), che disciplina un rapporto caratterizzato da una sua specifica peculiarità, facendo riferimento in modo dettagliato all'immobile di proprietà dell'attore e ad opere aventi determinate caratteristiche. Il testo contrattuale appare modellato in base alle esigenze del caso concreto e alla specificità degli interventi di ristrutturazione richiesti. La clausola compromissoria è scritta in modo chiaro e comprensibile, in caratteri leggibili, non di dimensioni inferiori a quelle delle altre parti del contratto, e nella parte finale di questo. La sottoscrizione delle parti è apposta immediatamente dopo la clausola compromissoria. Tutti i fogli da cui è composto il contratto sono sottoscritti da entrambe le parti.
Tutti i sopra esposti elementi inducono ragionevolmente a ritenere che il contratto in questione sia stato convento da entrambe le parti in ogni suo elemento. La convinzione che emerge dalle circostanze oggettive già esaminate è rafforzata dalla constatazione che l'attore sia un avvocato, un professionista della legge, cui logicamente la presenza della clausola compromissoria non poteva sfuggire.
Non si ritiene, dunque, che la clausola compromissoria, nel caso di specie, possa considerarsi vessatoria, anche ai sensi degli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo).
Deve, pertanto, dichiararsi la validità ed efficacia della clausola e la competenza dell'arbitro unico, nominato così come previsto dalla clausola compromissoria.
Si ritiene che le spese di lite debbano seguire il criterio della soccombenza e pertanto essere poste a carico dell'attore, nell'importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la validità e l'applicabilità della clausola compromissoria contenuta nel contratto stipulato tra le parti, in data 22.3.2021, e, per l'effetto, dichiara la propria incompetenza, in favore dell'arbitro unico nominato di comune accordo tra le parti, o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Lecce, su ricorso della parte più diligente;
2) condanna RI TO al pagamento in favore di delle Controparte_1 spese di lite che si liquidano in € 900,00 per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie al 15%,
IVA e CPA, come per legge.
Lecce, 12.9.2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Manuela Pellerino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
in persona del Giudice unico, dott.ssa Manuela Pellerino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5718/2022 R.G. e proposto da
Avv. RI TO difeso da sé medesimo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Campi Salentina, alla via San Giovanni n. 50, che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo pec Email_1
- ATTORE -
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Renna, giusta mandato in calce alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio in Lecce, alla via Trinchese, n. 95/A, che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo pec Email_2
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate telematicamente dalle parti il 17.11.2023.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
RI TO, conveniva in giudizio, con atto di citazione notificato il 13.7.2022,
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “a) Accertare e dichiarare, a seguito della formale diffida ad adempiere inviata dall'attore in data 23.06.2022 e rimasta inevasa, risolto di diritto il contratto di “incarico professionale” del 22.03.2021 per causa imputabile alla convenuta;
b) Accertare e dichiarare il diritto al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni patrimoniali,
e per l'effetto condannare la al pagamento della somma pari ad euro Controparte_1
5.200,00, ovvero della diversa determinazione, maggiore o minore, che si riterrà equa e di giustizia;
c) in via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte;
d) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge”.
La in persona del legale rappresentante p.t., si costituiva in Controparte_1 giudizio eccependo l'incompetenza del Tribunale adito per essere applicabile alla controversia una clausola compromissoria e nel merito chiedendo di “rigettare integralmente tutte le domande formulate da parte attrice nell'atto di citazione, perché infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
3. Sempre nel merito, in subordine, qualora si dovesse ritenere raggiunta la prova di un pregiudizio
e di un danno nei confronti dell'Avv. Taurino TO imputabile alla Controparte_1 compensare lo stesso con le somme dovute dall'attore in favore della per Controparte_1
l'attività realizzata dai professionisti dalla stessa incaricati in esecuzione del contratto sottoscritto in data 22 marzo 2021;
4. In ogni caso, condannare la parte attrice alla refusione, in favore di Controparte_1 delle competenze del presente procedimento, spese processuali e IVA e CPA come per legge”.
Rilevata l'opportunità di decidere in merito alla questione inerente alla validità e all'applicabilità della clausola arbitrale, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza del 25.3.2024, tratteneva la causa per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***** L'eccezione relativa alla validità e applicabilità al caso di specie della clausola compromissoria, è fondata e merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente occorre osservare che la più recente giurisprudenza della Corte di legittimità appare contrastante in merito all'individuazione della natura dell'eccezione relativa alla sussistenza di clausola compromissoria.
La Corte di Cassazione ha sostenuto che la questione non concerne la giurisdizione ma la competenza. In particolare, ha avuto modo di precisare che “L'eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza che non ha natura inderogabile, così da giustificarne il rilievo d'ufficio ex art. 38, comma 3, c.p.c., atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare o meno la controversia agli arbitri. Ne consegue che, anche nel procedimento sommario di cognizione, tale eccezione deve essere formulata dalla parte interessata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall'art. 702 bis, comma 4, c.p.c.” (Cass., sez. VI, 5.6.2019, n. 15300). D'altronde, più recentemente ha affermato che “L'eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito sebbene la controversia sia stata deferita ad arbitri, attiene al merito e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, ed il valore della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria;
ne deriva che, seppure formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé, deve essere considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, perché inerente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, con la conseguenza che essa deve essere impugnata mediante appello, formandosi il giudicato ove questo non sia proposto” (Cass., sez. II,
8.8.2019, n. 21177; in tal senso anche Cass., sez. II, 24.11.2020, n. 26696). Tale ultimo orientamento accoglie evidentemente una qualificazione in termini negoziali della decisione arbitrale.
Ad ogni buon conto, occorre esaminare, la validità e applicabilità della clausola compromissoria al caso che ci occupa. A tal riguardo, deve evidenziarsi che il contratto stipulato tra le parti della presente controversia, allegato alla comparsa di risposta della convenuta, prevede espressamente al punto 11 denominato “clausola arbitrale” che “11.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Contratto, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad un arbitro unico nominato di comune accordo tra le Parti, o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Lecce, su ricorso della parte più diligente.
11.2 L'arbitrato sarà rituale e di diritto.
11.3 Il lodo potrà essere impugnato per violazione delle regole di diritto”.
Il contratto che ci occupa non può, come sostenuto dall'attore, essere considerato un contratto di adesione. Quest'ultimo, infatti, si caratterizza per il fatto che le condizioni sono stabilite a priori da una delle parti (in genere imprenditore o società), e vengono proposte ad una generalità di possibili contraenti. La parte che aderisce si limita a manifestare il proprio consenso, in genere attraverso la sottoscrizione di un modulo o formulario già predisposto. Frequenti sono i contratti per adesione nei servizi bancari, assicurativi, telefonici o di fornitura in generale (luce, acqua, gas).
Come recentemente sottolineato dalla Suprema Corte “Possono qualificarsi come contratti
"per adesione", rispetto ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre esulano da tale categoria i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, rispetto ai quali l'altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonché, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative tra le parti” (Cass., sez. II, 19.3.2018, n. 6753).
Nel caso in esame, diversamente da quanto accade nei contratti per adesione, si osserva un unico contratto (non preceduto né seguito da altri contratti analoghi tra le parti o tra la società convenuta e altri soggetti), che disciplina un rapporto caratterizzato da una sua specifica peculiarità, facendo riferimento in modo dettagliato all'immobile di proprietà dell'attore e ad opere aventi determinate caratteristiche. Il testo contrattuale appare modellato in base alle esigenze del caso concreto e alla specificità degli interventi di ristrutturazione richiesti. La clausola compromissoria è scritta in modo chiaro e comprensibile, in caratteri leggibili, non di dimensioni inferiori a quelle delle altre parti del contratto, e nella parte finale di questo. La sottoscrizione delle parti è apposta immediatamente dopo la clausola compromissoria. Tutti i fogli da cui è composto il contratto sono sottoscritti da entrambe le parti.
Tutti i sopra esposti elementi inducono ragionevolmente a ritenere che il contratto in questione sia stato convento da entrambe le parti in ogni suo elemento. La convinzione che emerge dalle circostanze oggettive già esaminate è rafforzata dalla constatazione che l'attore sia un avvocato, un professionista della legge, cui logicamente la presenza della clausola compromissoria non poteva sfuggire.
Non si ritiene, dunque, che la clausola compromissoria, nel caso di specie, possa considerarsi vessatoria, anche ai sensi degli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo).
Deve, pertanto, dichiararsi la validità ed efficacia della clausola e la competenza dell'arbitro unico, nominato così come previsto dalla clausola compromissoria.
Si ritiene che le spese di lite debbano seguire il criterio della soccombenza e pertanto essere poste a carico dell'attore, nell'importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la validità e l'applicabilità della clausola compromissoria contenuta nel contratto stipulato tra le parti, in data 22.3.2021, e, per l'effetto, dichiara la propria incompetenza, in favore dell'arbitro unico nominato di comune accordo tra le parti, o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Lecce, su ricorso della parte più diligente;
2) condanna RI TO al pagamento in favore di delle Controparte_1 spese di lite che si liquidano in € 900,00 per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie al 15%,
IVA e CPA, come per legge.
Lecce, 12.9.2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Manuela Pellerino