TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 8878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8878 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9003/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9003/21 promossa da:
, C.F. , nato a [...], il [...], e residente in Parte_1 C.F._1
RO (CE), alla via II Dietro la Corte I Trav. privata, in proprio e quale socio accomandatario e legale rapp.te della società , P.IVA Controparte_1
, con sede legale in RO (CE), alla via II Dietro Corte e sede operativa in Melito di Napoli P.IVA_1
(NA), al C.so Europa, n. 237, entrambi elett.te dom.ti in Aversa (CE), alla via dell'Archeologia, n. 54, presso lo studio dell'avv. Duilio D'Anna, C.F. , che li rapp.ta e difende giusta C.F._2 procura rilasciata in atti
Attore
Contro
, C.F. , nato a [...], il [...], con studio Controparte_2 C.F._3 professionale e dom.to in Napoli-CAP 80138, al Corso Umberto I, n. 228, iscritto all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli al n. 1205 del 09/07/1987, domiciliato digitalmente all'indirizzo P.E.C.
Email_1
Convenuto
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 15/05/2025 e memorie conclusionali e di replica.
pagina 1 di 15 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte attrice con atto di citazione ritualmente notificato in data 8.4.21, conveniva in giudizio CP_2
in proprio e quale socio accomandatario e legale rapp.te della società al
[...] Controparte_1 fine di ottenere una pronuncia di accertamento della lamentata responsabilità professionale dello stesso e della conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, deducendo quanto segue:
-che in data 17/03/2014, la a seguito della consulenza resa dal dott. Controparte_1 Controparte_2 assumeva come unica dipendente;
CP_3
-che il convenuto evidenziava e rilevava la possibilità di usufruire dei benefici fiscali e previdenziali di cui alla L. 407/1990;
-che affidava al convenuto , la consulenza del lavoro della propria attività Parte_1 Controparte_2 relativa all'unica dipendente da assumere;
- che in virtù dell'incarico di consulenza ricevuto il convenuto procedeva a compiere diversi adempimenti tra cui: a) la trasmissione della domanda di iscrizione dell'azienda presso l'INPS ed agli Enti collegati;
b) la predisposizione e trasmissione della Comunicazione di assunzione della sig.ra (cfr. Pt_2 CP_3 doc. sub.004); c) la trasmissione della documentazione per l'applicazione delle agevolazioni fiscali e contributive ex L. 407/90; d) la predisposizione dei cedolini paga, dei DM/10 e dei relativi Mod. F24 e, altresì, alla trasmissione dei flussi Emens ed Uniemens;
e) la gestione dei rapporti con l'INPS e lo scambio di comunicazioni con l'Ente nella qualità di intermediario incaricato dal datore di lavoro;
- che, nell'ottobre dell'anno 2014, trasmetteva ad il modello F24, che Controparte_2 Parte_1 avrebbe dovuto contenere il pagamento del mod. DM/10 del settembre 2014 (relativo al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali della dipendente sig.ra ) per un importo pari ad € CP_3
74,00, compilato esclusivamente nella sezione “Erario” e non anche nella “sezione INPS” (cfr. ricevuta doc. sub.008 dell'atto di citazione);
-che, in ragione del mancato pagamento di € 74,00 della sezione INPS del Mod. F24 del settembre 2014, la perdeva i benefici contributivi di cui alla L. 407/90; Controparte_1
-che, in data 30/05/2015, l'INPS trasmetteva invito alla regolarizzazione contributiva ad oggetto l'inadempienza del settembre 2014, specificando che in mancanza di pagamento nel termine di quindici giorni, il datore di lavoro avrebbe perso i benefici contributivi e sarebbe stato emesso un DURC interno negativo (cfr. doc. sub.009 dell'atto di citazione), poi effettivamente emesso;
-che l'unico soggetto abilitato ad accedere al Cassetto Previdenziale della era Controparte_1 CP_2
, nella sua qualità di consulente aziendale e intermediario con l' ;
[...] Controparte_4
pagina 2 di 15 - che, in data 11/07/2015, l'INPS notificava avviso di addebito n. 32820150000337203000, per un carico iscritto al ruolo di € 85,29, ad oggetto note di rettifica del Mod. DM/10 del 2014 (cfr. doc. sub.010 atto di citazione) e in data 15/10/2015 l'avviso di addebito n. 32820150003968041000, per € 2.280,96, ad oggetto le note di rettifica dei Mod. DM/10 da maggio a ottobre dell'anno 2014 (cfr. doc. sub.011 atto di citazione);
-che in data 15/10/2015, a fronte delle richieste di chiarimenti dell'attore in merito alla propria posizione debitoria nei confronti dell'INPS il convenuto richiedeva all'INPS l'annullamento dell'avviso sulla base del riconoscimento dei benefici previsti dalla L. 407/90 (cfr. doc. sub.012 atto di citazione);
- che nemmeno a seguito della comunicazione dell''INPS che chiariva che l'autorizzazione al godimento del beneficio contributivo (codice 5N) era già stata attribuita, il comunicava al proprio cliente la perdita CP_2 definitiva dei benefici contributivi, né adeguava i DM10 della dipendente;
CP_3
- che in data 29/07/2016 l'INPS notificava l'avviso di addebito n. 3282016003307320000, per € 560,60, ad oggetto la compensazione dei contributi del 09/2014 e la nota di rettifica del DM/10 del 01/2015 (cfr. doc. sub.014 atto di citazione);
- che il , sempre allarmato dalla continua notifica dei già menzionati avvisi di addebito, continuava a Pt_1 rivolgersi al convenuto, per avere chiarimenti in merito alle richieste di pagamento ricevute al fine di risolvere la propria posizione debitoria;
In particolare, le parti si incontrarono a Napoli, al Corso Umberto
I, in un bar nei pressi dello studio professionale del consulente alla presenza di un'altra cliente,
[...]
e, in tale occasione, il convenuto ribadiva che le problematiche della con l'INPS Per_1 CP_1 sorgevano dalla mancata comunicazione tra l' al quale era iscritta e Parte_3 CP_3
l'Istituto di Previdenza che non riconosceva i requisiti soggettivi della dipendente e, quindi, i benefici contributivi di cui alla L. 407/90;
- che in data 09/08/2016 il , quale intermediario e consulente della società attrice, inviava all'INPS CP_2 richiesta di chiarimenti Prot. n. INPS.CMBDR.09/08/2016.3421322 (cfr. doc. sub.015 atto di citazione) chiedendone l'annullamento nell'errata convinzione che si trattasse di una nota di rettifica “5N”;
- che tale richiesta non veniva accolta dall' l'INPS che, invece, stava agendo per il recupero delle somme vantate in forza della mancata regolarizzazione del DM/10 del 09/2014M;
- che, a fronte della descritta situazione di fatto, non forniva alcun chiarimento e/o comunicazione CP_2 all'attore né, tantomeno, ne teneva conto nella predisposizione dei successivi DM/10, generando ulteriori inadempienze nei confronti dell'INPS che, a sua volta, emetteva ulteriori avvisi di addebito;
-che, in data 04/12/2016, l'INPS notificava l'avviso di addebito n. 32820160006730124000, per un carico scritto al ruolo pari ad € 387,50, ad oggetto le note di rettifica dei DM/10 del 05/2015 (cfr. doc. sub.017 atto di citazione), nonché, sempre in relazione all'inadempienza del 09/2014, notificava preavviso di sanzione amm.va Prot. N. INPS.5105.24/04/2017.0096773 del 24/04/2017, per il complessivo importo € pagina 3 di 15 16.666,67 (cfr. doc. sub.018 atto di citazione), concedendo un termine di tre mesi per il pagamento dell'accertata inadempienza;
- che, solo a seguito della notifica di tali atti, in data 17/07/2017, – nella qualità di Controparte_2 consulente ed intermediario provvedeva all'inserimento (ed al pagamento) del DM/10 del 09/2014 (cfr. doc. sub.020 atto di citazione) per il tramite del sistema Entratel in ragione della qualifica di delegato- intermediario dell'azienda attrice;
- che in data 05/07/2018 l'INPS notificava alla società attrice l'avviso di addebito n.
32820180003491460000, per un carico iscritto al ruolo di € 1.253,11, ad oggetto note di rettifica DM/10 del 02/2015, 03/2015 e del 04/2015 (cfr. doc. sub.022 atto di citazione) e in data 03/12/2018, notificava l'avviso di addebito n. 32820180005562633000, per un carico iscritto al ruolo di € 17,75, ad oggetto la nota di rettifica del DM/10 del 02/2018 (cfr. doc. sub.023 atto di citazione), nonché con comunicazione datata
15/02/2019, notificata in data 11/03/2019, trasmetteva alla società attrice sollecito di pagamento n.
02820199001876882000, per il complessivo importo di € 5.405,31, avente ad oggetto gli avvisi di addebito notificati in data 11/07/2015, 15/10/2015, 29/07/2016, 04/12/2016 e 05/07/2018 (cfr. doc. sub.024 atto di citazione);
- che, in data 11/07/2019, l' notifica preavviso di fermo amministrativo Controparte_5 del veicolo Tg. FS786WF, di proprietà della società attrice, in relazione agli avvisi di pagamento n.
32820160006730124000, notificato il 04/12/2016, n. 32820180003491460000, notificato il 05/07/2018 e n. 32820180005562633000, notificato il 03/12/2018 (cfr. doc. sub.026);
-che, in data 20/07/2019l'INPS, notificava l'avviso di addebito n. 32820190003440188000, per un carico iscritto al ruolo di € 7.957,82, ad oggetto note di rettifica dei DM/10 del 10/2015, dell'intero anno 2016, del 01/2017, del 05/2018 e del 06/2018 (cfr. doc. sub.027 atto di citazione);
- che tutti i già menzionati avvisi di addebito venivano notificati in ragione della mancata regolarizzazione delle note di rettifica emesse a seguito della perdita dei benefici contributivi e, quindi, della errata predisposizione (per importi inferiori a quelli dovuti proprio in ragione della perdita degli sgravi) anche dei
DM10 successivi alla data del 14/06/2015;
- che , in relazione alle continue richieste di chiarimento del dichiarava di avere la Controparte_2 Pt_1 situazione “sotto controllo”, di aver “già provveduto alla regolarizzazione amministrativa della posizione della società” e di aver “dato incarico ad un legale perché proponesse le opposizioni avverso le richieste di pagamento”;
-che aveva ottenuto il pin per l'Accesso al portale INPS solo nel giugno del 2016; Parte_1
-che a seguito di un'ulteriore richiesta di chiarimento rimasta inevasa (cfr. doc sub 031 atto di citazione) la conferiva l'incarico di consulente del lavoro al dott. che, con e-mail Controparte_1 Persona_2 del 08/11/2019, chiariva all'attore quanto era accaduto (cfr. consulenza doc. sub.033 atto di citazione); pagina 4 di 15 - che, in ragione della inoppugnabilità degli avvisi di addebito notificati e della complessiva posizione debitoria per un carico iscritto al ruolo pari al complessivo importo di € 12.580,50 il aderiva alla cd. Pt_1 rottamazione-ter e richiedeva la dilazione di pagamento degli avvisi di addebito iscritti al ruolo esattoriale della;
Controparte_6
-che, in particolare, per le cartelle di pagamento n. 32820150000337203000, n. 32820150003968041000, n.
32820160003307320000 e n. 32820160006730124000, la si obbligava al pagamento Controparte_1 rateale del complessivo importo di € 3.394,00;
-che, sempre al fine di definire la propria posizione debitoria, il sig. provvedeva alla Parte_1 definizione con l'Ente della riscossione di un piano di ammortamento e dilazione degli avvisi n.
32820180003491460000 e n. 32820180005562633, per complessivi € 1.534,98 (cfr. doc. sub.036 atto di citazione);
-che, in riferimento all'avviso di addebito n. 32820190003440188000 (notificato in data 20/07/2019 - per un carico iscritto al ruolo di € 7.957,82), la , anche a seguito della notifica di invito alla Controparte_1 regolarizzazione del 02/04/2021 (cfr. doc. sub.037), provvedeva alla rateizzazione del debito, con piano di ammortamento per n. 72 rate mensili (cfr. doc. sub.038 e doc. sub.039);
-che a fronte della difficile situazione economica in data 20/02/2020, il ha richiesto un prestito Pt_1 con la società Agos Ducato S.p.A. per € 6.000,00 da restituirsi in 5 anni e, nel marzo dell'anno 2018, ha acceso un mutuo Banco Posta per l'importo di € 53.000,00 dalla durata ventennale, oltre un finanziamento per l'acquisto di un'autovettura nel marzo 2019 presso la compagnia Fiditalia S.p.A. (cfr. doc. sub.040 atto di citazione);
- che, in data 17/01/2020, la trasmetteva al dott. , a mezzo PEC, Controparte_1 Controparte_2 lettera di messa in mora e risarcimento danni (cfr.doc. sub.042 atto di citazione);
- che, in data 22/02/2020, il dott. , per il tramite del proprio procuratore, avv. Raimondo CP_2
D'IO contestava il contenuto della nota inviatagli e dichiarava la propria totale estraneità rispetto alle circostanze contestate (cfr. doc. sub.04 atto di citazione);
- che, nonostante l'esplicita richiesta, il dott. non comunicava i dati della propria polizza Controparte_2 professionale;
- che, in ragione della mancata regolarità contributiva, la Controparte_7
impossibilitata a partecipare a qualsivoglia procedura ad evidenza pubblica ed è, altresì, limitata nella
[...] contrattazione tra privati, che per la concessione dei mandati assicurativi, sempre più di frequente, richiedono la trasmissione periodica del DURC positivo;
Tutto quanto premesso, l'attore concludeva chiedendo l'accertamento della responsabilità del consulente del lavoro per gli illeciti contrattuali e extracontrattuali compiuti e, per l'effetto, chiedeva la Controparte_8 condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, diretti ed indiretti, provocati alle parti attrici, nella misura di pagina 5 di 15 € 14.790,40, ovvero così come quantificati in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione, nonché di accertare e dichiarare la responsabilità del dott. nei confronti delle parti attrici per le gravi Controparte_2 negligenze descritte in premessa e, per l'effetto, condannarlo a risarcire tutti i danni subiti e subendi, collegati, connessi e consequenziali con condanna al pagamento di spese, anche generali, diritti ed onorari di causa, con attribuzione all'avvocato antistatario.
In particolare, l'attore lamenta che il convenuto, in qualità di consulente del lavoro, con imperizia, colpa e Co dolo, abbia generato un'irrimediabile esposizione debitoria della nei confronti Controparte_10 dell'INPS, causando una diminuzione patrimoniale del patrimonio sociale e di quello dell'attore, unico socio. Inoltre, gli errori commessi dal convenuto – identificabili nell'errata predisposizione del modello F24 dell'ottobre 2014, nel mancato pagamento del DM10 del 09/2014 e nell'errata predisposizione dei DM 10 nel periodo dal 14/06/2014 sino al 31/03/2017 – risulterebbero aggravati dalle infondate rassicurazioni date all'attore circa la propria posizione debitoria. Invero, se fosse stato informato della perdita dei benefici contributivi relativi all'assunzione dell'unica dipendente, l'attore avrebbe provveduto a ridurle l'orario di lavoro.
Con comparsa del 14.06.2021 si costituiva contestando in via preliminare la nullità Controparte_2 dell'atto di citazione poiché redatto in violazione dell'art. 163 e 164 c.p.c., nonché il difetto di legittimazione attiva di in quanto il contratto di opera professionale era conferito al Parte_1
Co
dalla Nel merito, contestava l'infondatezza della domanda e, in relazione alla CP_2 Controparte_10 responsabilità aquiliana l'avvenuta estinzione del diritto di credito per prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ed in relazione all'eccezione di nullità dell'atto di citazione quale dedotta dal convenuto per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, si osserva quanto segue.
In proposito, mette conto di rilevare come la nullità per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda ex art. 164 c.p.c. non ricorre quando il "petitum" e la "causa petendi" siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, così come nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass, sez. un.,
21 luglio 2009, n. 16910).
La nullità dell'atto pertanto si produce, ex art. 164 c.p.c., solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della pagina 6 di 15 domanda (cfr. amplius Cass. 10926/2023, Cass. 16517/2023, Cass. 27670/2008 e conforme Trib. Napoli
9338/2023, Corte di Appello Venezia 295/2021, Corte Appello Napoli n. 462/2018 e Trib. Roma n.
4525/2018).
Ritenuto, alla luce delle coordinate ermeneutiche relative all'art. 164 c.p.c., che gli atti di citazione siano intellegibili ed idonei alla loro funzione, la relativa doglianza deve essere rigettata.
Va accolta l'eccezione sollevata dal convenuto relativa difetto di legittimazione attiva in proprio di Pt_1
. Infatti, il convenuto, come documentato in atti, ha svolto il proprio incarico professionale a
[...]
Co favore della e non dell'attore, a nulla rilevando che quest'ultimo sia unico socio Controparte_10 accomandatario della già menzionata società. Qualora vengano posti in essere atti in danno di una società di persone, la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni spetta esclusivamente alla società e non al singolo socio, attesa l'autonomia patrimoniale della società, costituente entità distinta dai soci, con un proprio patrimonio e con una propria capacità di agire a tutela del medesimo a mezzo dei legali rappresentanti. La legittimazione del socio in proprio potrebbe al più immaginarsi nel caso in cui l'attività del terzo abbia arrecato un danno diretto sua propria sfera personale o patrimoniale (cfr. Cass. sent. N.
277733 del 10 dicembre 2013, nonché Consiglio di Stato sentenza n. 4353 del 18 settembre 2015), ipotesi che esula dal caso di specie, in cui il danno lamentato dall'attore si identifica nella diminuzione del patrimonio sociale.
Sempre in via preliminare va accolta l'eccezione di prescrizione relativa alla responsabilità aquiliana. Infatti, la condotta asseritamente illecita di consistente, secondo la tesi attorea, nell'erronea Controparte_8 predisposizione del modello F24, risale al 16.10.14 e la diffida stragiudiziale è stata inoltrata al convenuto solo il 17.01.2020. Non risultando dagli atti eventi interruttivi, l'azione ex art 2043 risulta prescritta.
Ciò posto resta da valutare se la condotta tenuta dal convenuto nell'espletamento della propria attività professionale in forza del contratto di consulenza stipulato con la possa integrare gli Controparte_1 estremi di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.
Al fine di decidere la presente controversia, giova richiamare i principi generali espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla responsabilità civile relativamente alle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale.
Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, si tratta, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro lato, al rispetto del relativo parametro di diligenza (cfr. Cass. civ. n.
6782/2015; Cass. civ. n. 18612/2013; Cass. civ. n. 8863/2011). pagina 7 di 15 Ne discende, pertanto, che la responsabilità del professionista non potrebbe mai essere desunta per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale richiesta ma è necessario verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia realmente riconducibile alla condotta professionale censurata, se un danno effettivamente vi sia stato ed, infine, se, qualora il professionista avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta tenuta dal professionista e il risultato derivatone (cfr. Cass. civ. n. 22376/2012; Cass. civ. n. 9917/2010; Cass. civ., n. 9638/2013; Cass. civ., n. 25112/2017).
Inoltre, la diligenza esigibile al prestatore di opera intellettuale non è quella ordinaria del buon padre di famiglia, ma la diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. che deve essere commisurata alla natura dell'attività prestata. Infatti, la Corte di Cassazione ha affermato che devia dal precetto di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, il professionista che tenga una condotta diversa da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto il c.d. homo eiusdem generis et condicionis, vale a dire il professionista "medio". (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13777 del 31/05/2018). In particolare, in virtù di un consolidato orientamento, la giurisprudenza di legittimità statuisce che il professionista "medio" di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, (vale a dire la figura ideale che costituisce il parametro di valutazione della condotta che si assume colposa) non corrisponde ad un professionista "mediocre", ma ad un professionista "bravo", ovvero sufficientemente preparato, zelante e solerte (cfr. Cass. ord. 19 luglio 2019, n. 19520, Cass. ord. 6 maggio 2020, n. 8494,
Cass. sent. n. n.13777 del 31 maggio 2018).
Quanto ai presupposti della sussistenza di un danno risarcibile, è pacifico in giurisprudenza che l'affermazione della responsabilità del professionista per l'omesso svolgimento di attività potenzialmente idonee a procurare un vantaggio personale o patrimoniale all'assistito presuppone la formulazione di un giudizio probabilistico (secondo la regola del “più probabile che non”) sia con riguardo al nesso di causalità tra l'omissione e l'evento di danno, sia con riferimento alla relazione tra quest'ultimo e il pregiudizio risarcibile. (cfr. Cass. n. 8516/2020, Cass. n. 25112 /2017). Invero, “l'affermazione di responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;
con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce a escludere l'affermazione della responsabilità del legale” (cfr. Cass. civ. n. 17414/2019).
Il diritto al risarcimento del danno non insorge automaticamente quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista dovendosi valutare, sulla base di un giudizio probabilistico, se, in assenza dell'errore commesso, l'esito negativo per il cliente si sarebbe ugualmente prodotto (cfr. Cass. 297/2015). pagina 8 di 15 Quanto al riparto dell'onere della prova, è altrettanto pacifico in giurisprudenza che il cliente, il quale alleghi di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale è tenuto a dimostrare: i) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
ii) l'esistenza del danno, e cioè della lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata sia nell' an che nel quantum, salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c., ove ne ricorrano i presupposti;
iii) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno subito.
Assume rilievo dirimente, pertanto, il “difetto allegatorio e dimostrativo circa il danno risarcibile (legato all'anzidetto giudizio prognostico), il quale, per l'appunto, non può essere confuso con l'inadempimento stesso, ma deve essere provato dall'istante quale concreto pregiudizio subito in conseguenza dell'illecito contrattuale” (Cass. 10698/2016). L'obbligazione assunta dal professionista infatti, rimane qualificabile quale obbligazione di mezzi e non già di risultato, di talché il grado di diligenza richiesto al professionista ai sensi dell'art. 1176 c.c. è quello medio “a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: in tal caso la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave, con conseguente elusione nell'ipotesi in cui nella sua condotta si riscontrino soltanto gli estremi della colpa lieve” (conf. Cass. n. 10289/15 nonchè Cass. n. 2954/2016).
Con il conferimento dell'incarico, il professionista assume nei confronti del cliente un'obbligazione di tipo contrattuale, che ha ad oggetto una serie di prestazioni anche accessorie rispetto alla prestazione principale, che possono considerarsi manifestazione dei principi che impongono l'esecuzione della stessa secondo buona fede e nel rispetto delle regole, anche deontologiche, cui il professionista soggiace.
Nell'alveo di tale rapporto, si iscrivono anche obblighi informativi, di sollecitazione e dissuasione), che si attivano - ad esempio, nell'ipotesi in cui il professionista non ritenga opportuno procedere con una certa modalità pure caldeggiata dal cliente - imponendogli di avvertire quest'ultimo, fornendogli un'informazione chiara ed esaustiva delle conseguenze delle sue scelte (cfr. Cass. 19520/2019).
Trattandosi di responsabilità contrattuale, il riparto degli oneri di allegazione e prova è regolato dall'art. 1218 c.c., sicché spetta al cliente dimostrare il conferimento dell'incarico, nonché il danno (conseguenza) derivato dall'inadempimento dell'obbligazione, come conseguenza immediata e diretta dello stesso;
mentre incombe sul professionista l'onere di provare l'esatto adempimento della prestazione, ovvero l'impossibilità per causa non imputabile e, dunque, è onere del professionista dimostrare di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi informativi, di sollecitazione e dissuasione, illustrando al cliente tutte le possibili conseguenze delle sue determinazioni (Cass. 7410/2017).
Così richiamati i principi che presidiano la responsabilità del professionista, si viene ad esaminare il caso di specie.
pagina 9 di 15 In primo luogo, in relazione allo scrutinio della condotta del professionista convenuto, va definito il perimetro della prestazione e della diligenza esigibili dallo stesso, alla luce della normativa in materia.
Tenuto conto che l'errore professionale posto a fondamento della domanda concerneva l'erronea compilazione del modello di versamento unificato presentato in data 16/10/2014, nella parte relativa al versamento all'INPS delle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori, e preso atto che il convenuto confermava di aver predisposto il modello de quo di concerto con (cfr. comparsa, p. 6), si Parte_1 osserva quanto segue.
In ordine all'oggetto dell'attività dei Consulenti del lavoro, secondo costante statuizione della Suprema
Corte, le attività di tenuta delle scritture contabili dell'impresa, di redazione dei modelli IVA o per la dichiarazione dei redditi, di effettuazione di conteggi ai fini dell'IRAP, dell'ICI o di altre imposte, di richiesta di certificati o di presentazione di domande presso la Camera di Commercio, di assistenza e consulenza aziendale nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, non rientrano nell'ambito di quelle riservate ai dottori commercialisti ed ai ragionieri e, quindi, il loro esercizio non è condizionato all'iscrizione nei relativi albi professionali o ad abilitazione (Cass. Civ. 8386/2019 e Cass. Civ.
13342/2018).
Da quanto precede, deriva che è legittima l'attività prestata dai Consulenti del Lavoro anche in materia di assistenza fiscale alle imprese. Nel contempo, tuttavia, ai fini della valutazione della misura della diligenza esigibile dal convenuto, occorre prendere in esame le caratteristiche dell'incarico assunto da CP_2
.
[...]
Ebbene, il convenuto ha espressamente contestato che l'incarico conferitogli dalla Controparte_1 concernesse la complessiva assistenza contributiva, previdenziale e fiscale in relazione al rapporto di lavoro instaurato con Infatti, secondo quanto dallo stesso dichiarato, CP_3 Controparte_7 conferì al Professionista incarico esclusivamente per l'assunzione della dipendente,
[...] apertura posizione previdenziale, l'elaborazione dei conseguenti cedolini/buste paga e la tenuta del connesso libro unico del lavoro (cfr. comparsa, p. 5).
A fronte di tanto, non sono emersi elementi atti ad evidenziare una più ampia estensione dell'incarico professionale, compatibile con l'ipotesi di responsabilità formulata dall'attrice.
Invero, né l'attore ha fornito il contratto di consulenza stipulato con , né il conferimento di Controparte_2 un incarico professionale riguardante la generalità degli adempimenti connessi al rapporto di lavoro con la dipendente , o specificamente per la compilazione dei Mod. F24, è emersa in modo convincente CP_3 dall'istruttoria espletata.
Sul punto, la teste intimata da parte attrice, (ascoltata all'udienza del 16/11/2023) ha CP_3 dichiarato che il convenuto si occupava di predisporre i Modelli F24 inviandoli a lei per la trasmissione al titolare, e che intratteneva colloqui telefonici con aventi ad oggetto le note di rettifica Controparte_2 pagina 10 di 15 inviate dall'INPS, assistendo, altresì, a conversazioni telefoniche tra e , Controparte_2 Parte_1 inerenti il medesimo oggetto, e che nell'ambito di tali colloqui sosteneva che l'emissione delle note CP_2 di rettifica derivasse da un problema di coordinamento tra l'INPS ed il Centro per l'Impiego (cfr. verbale).
La teste intimata da parte attrice, ascoltata all'udienza del 02/03/2025, dichiarava di aver Persona_1 assistito ad un incontro tra e , in un periodo non meglio specificato Controparte_2 Parte_1 antecedente alla pandemia, durante il quale il primo rassicurava circa le note di rettifica inviate Pt_1 dall'INPS, sostenendo che fossero frutto di un difetto di coordinamento tra l'ente ed il Centro per l'Impiego (cfr. verbale).
Il teste intimato da parte attrice, , attuale Consulente del lavoro dell'attrice, escusso alla stessa Per_2 udienza, affermava che il convenuto era abilitato anche a trasmettere gli F24.
Cionondimeno, il convenuto risulta aver percepito un compenso in relazione al solo Modello di
Versamento Unificato – F24 del 16/07/2017 (cfr. doc. 20 all. citazione), ove è indicato quale delegato, mentre non v'è riscontro di altri modelli di pagamento F24 recanti delega in suo favore, ed in particolare, non reca alcuna delega in suo favore il modello F24 datato 16/10/2014, sulla cui erronea compilazione è incentrata la domanda risarcitoria;
ciò, nonostante abbia prestato la propria attività in Controparte_2 favore della a partire dal marzo del 2014. Controparte_1
Dunque, non v'è riscontro di compensi percepiti in relazione ad ulteriori modelli di pagamento F24, salvo quello pocanzi indicato, né per consulenze professionali rese in relazione alle note di rettifica emesse dall'INPS.
Piuttosto, le fatture depositate dal convenuto (cfr. all. comparsa) si riferiscono prevalentemente alla elaborazione dei cedolini paga, e non contengono alcun riferimento alla predisposizione dei Modelli di pagamento unificato F24, né ad attività di monitoraggio e cura della regolarità contributiva e previdenziale nell'interesse della società attrice.
Peraltro, l'accesso da parte del convenuto al cassetto previdenziale della società attrice, risultante dalle interlocuzioni sul portale dell'INPS (cfr. doc. 09, 15, 16 all. citazione), non è necessariamente indicativo di un generale incarico di assistenza nei rapporti con l'ente, tenuto conto che era utilizzato dallo stesso per l'invio dei cedolini paga (cfr. comparsa).
Il delineato quadro probatorio converge nel senso di qualificare l'attività svolta da nella Controparte_2 partecipazione alla predisposizione del Modello di pagamento unificato del 16/10/2014, e le occasionali interlocuzioni con l'INPS e con in ordine alle note di rettifica, dovevano intendersi a latere Parte_1 di un incarico professionale concernente il disbrigo degli adempimenti per la regolare assunzione della dipendente e la successiva elaborazione e trasmissione all'INPS dei cedolini paga. CP_3
Deve considerarsi, altresì, che la società attrice si valeva dell'assistenza di un commercialista di fiducia (cfr. punti 7,37, 69 e 74 della citazione), e che, ai sensi dell'art. 7 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche in pagina 11 di 15 caso di conferimento di incarico ad un Consulente del Lavoro, il datore di lavoro resta direttamente responsabile dell'adempimento degli obblighi ad esso imposti dalle leggi in materia di lavoro, previdenza ed assistenza, diretta responsabilità la quale si pone, nel caso in esame, in relazione con quanto previsto dall'art. 2 della stessa legge, secondo cui i Consulenti del Lavoro svolgono assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa.
Infatti, l'attività di agente assicurativo (cfr. Visura camerale doc. 1 all. alla citazione) esercitata dalla società attrice, comporta l'inquadramento di questa tra i soggetti titolari di reddito d'impresa (cfr. artt. 55, Tuir, e
2195, c.c.), sicché, l'assistenza fiscale nei suo riguardi, pur non essendo preclusa ai Consulenti del Lavoro, non rappresenta l'ambito professionale in relazione al quale tale figura è specificamente qualificata.
In aderenza a quanto sin qui evidenziato, non può ritenersi venuto meno, per l'omessa Controparte_2 compilazione del codice tributo DM10 nel Modello di pagamento unificato F24 del 16/10/2014, né per aver mancato di rilevare immediatamente tale errore quale presupposto dell'emissione delle note di rettifica, al dovere di diligenza imposto dalla natura della prestazione;
ciò in ragione:
1) del minimo compenso pattuito incongruo in ipotesi di ampliamento dell'oggetto dell'incarico;
2) della disponibilità, da parte del datore di lavoro, di una figura professionale maggiormente qualificata;
3) della permanenza della diretta responsabilità della cliente in relazione al contenuto della dichiarazione ed all'assolvimento degli obblighi previdenziali, che imponeva alla
[...] di di farsi assistere dal soggetto all'uopo maggiormente Controparte_1 Parte_1 qualificato.
Ulteriormente, l'ipotesi di responsabilità articolata da parte attrice non trova il necessario conforto istruttorio in relazione all'evento lesivo ed al nesso causale.
Ed infatti, la prospettazione del danno è interamente incentrata sulla ritorsione contributiva, lamentata dalla società attrice, ed attribuita all'ipotizzata condotta imperita del convenuto.
In particolare, la secondo quanto dalla stessa allegato, assumeva quale unica Controparte_1 dipendente, con l'assistenza del Consulente convenuto, richiedendo ed ottenendo, sempre a CP_3 mezzo dell'assistenza prestata dal convenuto, il riconoscimento dell'esenzione contributiva di cui all'art. 8, comma 9, L. 407/1990.
In costanza del cennato rapporto di lavoro, la sarebbe decaduta dai benefici, Controparte_1 maturando un debito verso l'INPS per la corresponsione delle differenze contributive, come determinate in base alle note di rettifica dell'ente (cfr. doc. 28 all. citazione), ed oggetto di Avvisi di addebito (cfr. doc. 10,
11, 14, 17 etc. all. alla citazione).
Ebbene, ai fini dell'accertamento della responsabilità del professionista per presunti danni cagionati nell'espletamento dell'incarico, occorre verificare se, in assenza della condotta censurata, il cliente sarebbe pagina 12 di 15 stato suscettibile di conseguire il risultato utile, o sarebbe stato comunque soggetto alle contestate conseguenze negative, il tutto, in base ad un criterio prognostico di tipo probabilistico. La mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità.
Nel caso in esame, la società attrice non ha offerto apprezzabile riscontro istruttorio della riconoscibilità e dell'effettivo riconoscimento in proprio favore delle agevolazioni contributive previste dell'art. 8, comma 9,
L. 407/1990.
Difatti, i documenti in atti non contengono indicazioni tranquillanti sul punto: la ricevuta della comunicazione IL (doc. 4 all. citazione) contiene informazioni trasmesse per conto del datore di lavoro e, in ragione di tale provenienza, ha limitata attendibilità probatoria;
l'estratto del cassetto contributivo al
21/03/2021 non contiene, a ben vedere, alcuna indicazione su eventuali benefici contributivi goduti dall'azienda; l'invito alla regolarizzazione del 30/05/2015 tramite cui l'INPS ammoniva la società circa la perdita dei benefici connessi al DURC, non contiene alcuno specifico riferimento ad agevolazioni contributive godute in concreto;
allo stesso modo, i riscontri forniti dall'INPS alle richieste dell'intermediario per l'annullamento delle note di rettifica non menzionano il previo riconoscimento del regime contributivo favorevole (cfr. doc. 16); infine, consultando le note di rettifica, emerge come le Co somme poste a carico della , per differenze contributive e Controparte_11 Parte_1 spese, scaturiscano dall'erroneità delle dichiarazioni rese ai fini fiscali dalla stessa, ma non consentono di inferire che tale erroneità sia conseguita all'allegata ritorsione contributiva.
Peraltro, non è stato offerto riscontro della sussistenza, al tempo dell'emissione delle note di rettifica, dei requisiti indicati ai sensi dell'art. 8, comma 9, L. 407/1990, il quale riservava le agevolazioni contributive alle imprese che assumessero con contratto a tempo indeterminato… lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi
o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi.
A tale proposito, le autocertificazioni versate in atti, relativamente allo stato di disoccupazione di CP_3 ed all'assenza di licenziamenti nei sei mesi antecedenti l'assunzione, recano la data del 28/05/2018
[...]
(cfr. doc. 21 all. citazione) risultando, dunque, quattro anni posteriori rispetto all'assunzione, avvenuta il
18/03/2018 (cfr. doc. 4), ed all'allegato fatto lesivo del 30/05/2015 (cfr. doc. 9). Altresì, la stessa CP_3 dichiarava, all'udienza del 16/11/23, di lavorare quale impiegata amministrativa della
[...] [...]
a partire dal 2007-2008 (cfr. verbale), circostanza incompatibile con il presupposto di cui Controparte_1 all'art. 8, comma 9, L. 407/90, riferito all'assunzioni di soggetti in stato di disoccupazione da almeno 24 mesi.
pagina 13 di 15 Posto quanto precede, non ricorrono in questa sede elementi suscettibili di corroborare, con sufficiente verosimiglianza, che l'attrice abbia avuto effettivamente accesso, né che possedesse i necessari titoli per accedere, alla concessione delle agevolazioni contributive la cui perdita vorrebbe imputare al convenuto.
In assenza di compiuta prova sul punto, tanto l'evento lesivo – che presuppone che vi sia stata decadenza da benefici legittimamente goduti - che il nesso eziologico con la condotta del convenuto – da valutarsi alla luce della probabilità di conservare, in assenza del ritenuto errore, il regime favorevole - rimangono confinati sul piano meramente allegatorio.
Per di più, la teste dichiarava (cfr. verbale del 16/11/23) che, sebbene il Consulente CP_3 convenuto avesse accesso al cassetto previdenziale dell'azienda, le comunicazioni PEC dell'INPS erano recapitate alla stessa e in particolare, dopo aver visionato l'invito alla regolarizzazione Controparte_1 datato 30/05/2015 (cfr. doc. 09 all. alla citazione) dichiarava che lo stesso era stato ricevuto dalla
[...]
e da lei stessa trasmesso all'unico socio accomandatario . CP_1 Parte_1
Sul punto, deve darsi atto che l'invito concerneva la regolarizzazione della posizione debitoria sorta nel mese di settembre 2014 (cfr. doc. 9 all. alla citazione), riconducibile all'omesso versamento del DM 10 tramite il Mod. F24 del 16/10/2014, alla cui stesura partecipava il professionista convenuto.
A mezzo della predetta comunicazione, l'INPS segnalava quanto segue: ‹‹La invitiamo a sanare le irregolarità indicate entro 15 giorni dal ricevimento della presente comunicazione. La mancata regolarizzazione nei termini indicati comporterà la definizione di un DURC interno negativo … e lei non potrà fruire dei benefici per il mese di Maggio 2015 (art. 7, co. 3, dm Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007; art. 1, co.
1175, legge 27 dicembre 2006 n. 296). Al fine di evitare che si definisca un DURC interno negativo, entro lo stesso termine di 15 giorni è altresì necessario pagare gli importi dovuti a titolo di sanzione››.
Inoltre, in relazione ai benefici già fruiti, la comunicazione precisava che ‹‹in osservanza al messaggio INPS
n. 3454 del 21.5.2015, la mancata regolarizzazione nei termini indicati consoliderà inoltre i DURC interni negativi attualmente presenti … per i mesi pregressi;
per tali mensilità Le saranno, pertanto, disconosciuti i benefici››. Infine, era chiarito che la richiesta regolarizzazione era necessaria e sufficiente al fine di estinguere la posizione debitoria: ‹‹ Qualora, invece, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, effettui la regolarizzazione (comprensiva del pagamento degli importi dovuti a titolo di sanzione), sarà definito un Durc interno positivo (rappresentato - all'interno del cassetto previdenziale - dall'accensione di un semaforo verde) per tutti i mesi interessati e verranno automaticamente annullate le note di rettifica con causale "addebito art. 1, c.
1175 L. n. 296/2006* attualmente presenti all'interno del Cassetto previdenziale.
Da quanto precede deve ricavarsi che, quandanche vi fosse compiuta prova della fruizione del beneficio ex art. 8, comma 9, L. 407/1990 da parte della società attrice, non potrebbe ravvisarsi il legame eziologico tra il decadimento dallo stesso e la condotta del convenuto, in quanto l'omessa attuazione di quanto prescritto dall'avviso del 30/05/2015 – portato a diretta conoscenza della Parte_4 pagina 14 di 15 – integrerebbe un apporto causale autonomo e decisivo, tale da recidere il nesso con l'errore Pt_1 dedotto a carico di . Controparte_2
In conclusione, conformemente alla disamina svolta in relazione agli elementi costitutivi della domanda, tenuto conto dell'insussistenza della prova della presenza di contenuto pattizio coerente con quanto allegato da parte attrice e di un conseguente inadempimento del professionista alla luce alla diligenza esigibile in concreto;
valutata l'assenza di prove apprezzabili in merito al danno evento ed al nesso di causa, nonché del riscontro, in esito all'istruttoria, di un apporto eziologico autonomo e determinante facente capo all'attrice, deve disporsi il rigetto della domanda.
In ordine alle spese di lite, si ritiene sussistano le eccezionali ragioni previste dall'art 92 cpc quale applicabili ratione temporis;
ciò in relazione alla obiettiva difficoltà per soggetti operanti in settori diversi da quello di interesse a comprendere le azioni da compiere il professionista da incaricare ed i limiti dei mandati professionali eventualmente conferiti.
P.Q.M.
- dichiara inammissibile la domanda di in proprio;
Parte_1
Co
- Rigetta le domande della società quali esperite nei Controparte_12 confronti di;
Controparte_2
- Compensa le spese di lite tra tutte le parti costituite.
Napoli, 07/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9003/21 promossa da:
, C.F. , nato a [...], il [...], e residente in Parte_1 C.F._1
RO (CE), alla via II Dietro la Corte I Trav. privata, in proprio e quale socio accomandatario e legale rapp.te della società , P.IVA Controparte_1
, con sede legale in RO (CE), alla via II Dietro Corte e sede operativa in Melito di Napoli P.IVA_1
(NA), al C.so Europa, n. 237, entrambi elett.te dom.ti in Aversa (CE), alla via dell'Archeologia, n. 54, presso lo studio dell'avv. Duilio D'Anna, C.F. , che li rapp.ta e difende giusta C.F._2 procura rilasciata in atti
Attore
Contro
, C.F. , nato a [...], il [...], con studio Controparte_2 C.F._3 professionale e dom.to in Napoli-CAP 80138, al Corso Umberto I, n. 228, iscritto all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli al n. 1205 del 09/07/1987, domiciliato digitalmente all'indirizzo P.E.C.
Email_1
Convenuto
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 15/05/2025 e memorie conclusionali e di replica.
pagina 1 di 15 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte attrice con atto di citazione ritualmente notificato in data 8.4.21, conveniva in giudizio CP_2
in proprio e quale socio accomandatario e legale rapp.te della società al
[...] Controparte_1 fine di ottenere una pronuncia di accertamento della lamentata responsabilità professionale dello stesso e della conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, deducendo quanto segue:
-che in data 17/03/2014, la a seguito della consulenza resa dal dott. Controparte_1 Controparte_2 assumeva come unica dipendente;
CP_3
-che il convenuto evidenziava e rilevava la possibilità di usufruire dei benefici fiscali e previdenziali di cui alla L. 407/1990;
-che affidava al convenuto , la consulenza del lavoro della propria attività Parte_1 Controparte_2 relativa all'unica dipendente da assumere;
- che in virtù dell'incarico di consulenza ricevuto il convenuto procedeva a compiere diversi adempimenti tra cui: a) la trasmissione della domanda di iscrizione dell'azienda presso l'INPS ed agli Enti collegati;
b) la predisposizione e trasmissione della Comunicazione di assunzione della sig.ra (cfr. Pt_2 CP_3 doc. sub.004); c) la trasmissione della documentazione per l'applicazione delle agevolazioni fiscali e contributive ex L. 407/90; d) la predisposizione dei cedolini paga, dei DM/10 e dei relativi Mod. F24 e, altresì, alla trasmissione dei flussi Emens ed Uniemens;
e) la gestione dei rapporti con l'INPS e lo scambio di comunicazioni con l'Ente nella qualità di intermediario incaricato dal datore di lavoro;
- che, nell'ottobre dell'anno 2014, trasmetteva ad il modello F24, che Controparte_2 Parte_1 avrebbe dovuto contenere il pagamento del mod. DM/10 del settembre 2014 (relativo al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali della dipendente sig.ra ) per un importo pari ad € CP_3
74,00, compilato esclusivamente nella sezione “Erario” e non anche nella “sezione INPS” (cfr. ricevuta doc. sub.008 dell'atto di citazione);
-che, in ragione del mancato pagamento di € 74,00 della sezione INPS del Mod. F24 del settembre 2014, la perdeva i benefici contributivi di cui alla L. 407/90; Controparte_1
-che, in data 30/05/2015, l'INPS trasmetteva invito alla regolarizzazione contributiva ad oggetto l'inadempienza del settembre 2014, specificando che in mancanza di pagamento nel termine di quindici giorni, il datore di lavoro avrebbe perso i benefici contributivi e sarebbe stato emesso un DURC interno negativo (cfr. doc. sub.009 dell'atto di citazione), poi effettivamente emesso;
-che l'unico soggetto abilitato ad accedere al Cassetto Previdenziale della era Controparte_1 CP_2
, nella sua qualità di consulente aziendale e intermediario con l' ;
[...] Controparte_4
pagina 2 di 15 - che, in data 11/07/2015, l'INPS notificava avviso di addebito n. 32820150000337203000, per un carico iscritto al ruolo di € 85,29, ad oggetto note di rettifica del Mod. DM/10 del 2014 (cfr. doc. sub.010 atto di citazione) e in data 15/10/2015 l'avviso di addebito n. 32820150003968041000, per € 2.280,96, ad oggetto le note di rettifica dei Mod. DM/10 da maggio a ottobre dell'anno 2014 (cfr. doc. sub.011 atto di citazione);
-che in data 15/10/2015, a fronte delle richieste di chiarimenti dell'attore in merito alla propria posizione debitoria nei confronti dell'INPS il convenuto richiedeva all'INPS l'annullamento dell'avviso sulla base del riconoscimento dei benefici previsti dalla L. 407/90 (cfr. doc. sub.012 atto di citazione);
- che nemmeno a seguito della comunicazione dell''INPS che chiariva che l'autorizzazione al godimento del beneficio contributivo (codice 5N) era già stata attribuita, il comunicava al proprio cliente la perdita CP_2 definitiva dei benefici contributivi, né adeguava i DM10 della dipendente;
CP_3
- che in data 29/07/2016 l'INPS notificava l'avviso di addebito n. 3282016003307320000, per € 560,60, ad oggetto la compensazione dei contributi del 09/2014 e la nota di rettifica del DM/10 del 01/2015 (cfr. doc. sub.014 atto di citazione);
- che il , sempre allarmato dalla continua notifica dei già menzionati avvisi di addebito, continuava a Pt_1 rivolgersi al convenuto, per avere chiarimenti in merito alle richieste di pagamento ricevute al fine di risolvere la propria posizione debitoria;
In particolare, le parti si incontrarono a Napoli, al Corso Umberto
I, in un bar nei pressi dello studio professionale del consulente alla presenza di un'altra cliente,
[...]
e, in tale occasione, il convenuto ribadiva che le problematiche della con l'INPS Per_1 CP_1 sorgevano dalla mancata comunicazione tra l' al quale era iscritta e Parte_3 CP_3
l'Istituto di Previdenza che non riconosceva i requisiti soggettivi della dipendente e, quindi, i benefici contributivi di cui alla L. 407/90;
- che in data 09/08/2016 il , quale intermediario e consulente della società attrice, inviava all'INPS CP_2 richiesta di chiarimenti Prot. n. INPS.CMBDR.09/08/2016.3421322 (cfr. doc. sub.015 atto di citazione) chiedendone l'annullamento nell'errata convinzione che si trattasse di una nota di rettifica “5N”;
- che tale richiesta non veniva accolta dall' l'INPS che, invece, stava agendo per il recupero delle somme vantate in forza della mancata regolarizzazione del DM/10 del 09/2014M;
- che, a fronte della descritta situazione di fatto, non forniva alcun chiarimento e/o comunicazione CP_2 all'attore né, tantomeno, ne teneva conto nella predisposizione dei successivi DM/10, generando ulteriori inadempienze nei confronti dell'INPS che, a sua volta, emetteva ulteriori avvisi di addebito;
-che, in data 04/12/2016, l'INPS notificava l'avviso di addebito n. 32820160006730124000, per un carico scritto al ruolo pari ad € 387,50, ad oggetto le note di rettifica dei DM/10 del 05/2015 (cfr. doc. sub.017 atto di citazione), nonché, sempre in relazione all'inadempienza del 09/2014, notificava preavviso di sanzione amm.va Prot. N. INPS.5105.24/04/2017.0096773 del 24/04/2017, per il complessivo importo € pagina 3 di 15 16.666,67 (cfr. doc. sub.018 atto di citazione), concedendo un termine di tre mesi per il pagamento dell'accertata inadempienza;
- che, solo a seguito della notifica di tali atti, in data 17/07/2017, – nella qualità di Controparte_2 consulente ed intermediario provvedeva all'inserimento (ed al pagamento) del DM/10 del 09/2014 (cfr. doc. sub.020 atto di citazione) per il tramite del sistema Entratel in ragione della qualifica di delegato- intermediario dell'azienda attrice;
- che in data 05/07/2018 l'INPS notificava alla società attrice l'avviso di addebito n.
32820180003491460000, per un carico iscritto al ruolo di € 1.253,11, ad oggetto note di rettifica DM/10 del 02/2015, 03/2015 e del 04/2015 (cfr. doc. sub.022 atto di citazione) e in data 03/12/2018, notificava l'avviso di addebito n. 32820180005562633000, per un carico iscritto al ruolo di € 17,75, ad oggetto la nota di rettifica del DM/10 del 02/2018 (cfr. doc. sub.023 atto di citazione), nonché con comunicazione datata
15/02/2019, notificata in data 11/03/2019, trasmetteva alla società attrice sollecito di pagamento n.
02820199001876882000, per il complessivo importo di € 5.405,31, avente ad oggetto gli avvisi di addebito notificati in data 11/07/2015, 15/10/2015, 29/07/2016, 04/12/2016 e 05/07/2018 (cfr. doc. sub.024 atto di citazione);
- che, in data 11/07/2019, l' notifica preavviso di fermo amministrativo Controparte_5 del veicolo Tg. FS786WF, di proprietà della società attrice, in relazione agli avvisi di pagamento n.
32820160006730124000, notificato il 04/12/2016, n. 32820180003491460000, notificato il 05/07/2018 e n. 32820180005562633000, notificato il 03/12/2018 (cfr. doc. sub.026);
-che, in data 20/07/2019l'INPS, notificava l'avviso di addebito n. 32820190003440188000, per un carico iscritto al ruolo di € 7.957,82, ad oggetto note di rettifica dei DM/10 del 10/2015, dell'intero anno 2016, del 01/2017, del 05/2018 e del 06/2018 (cfr. doc. sub.027 atto di citazione);
- che tutti i già menzionati avvisi di addebito venivano notificati in ragione della mancata regolarizzazione delle note di rettifica emesse a seguito della perdita dei benefici contributivi e, quindi, della errata predisposizione (per importi inferiori a quelli dovuti proprio in ragione della perdita degli sgravi) anche dei
DM10 successivi alla data del 14/06/2015;
- che , in relazione alle continue richieste di chiarimento del dichiarava di avere la Controparte_2 Pt_1 situazione “sotto controllo”, di aver “già provveduto alla regolarizzazione amministrativa della posizione della società” e di aver “dato incarico ad un legale perché proponesse le opposizioni avverso le richieste di pagamento”;
-che aveva ottenuto il pin per l'Accesso al portale INPS solo nel giugno del 2016; Parte_1
-che a seguito di un'ulteriore richiesta di chiarimento rimasta inevasa (cfr. doc sub 031 atto di citazione) la conferiva l'incarico di consulente del lavoro al dott. che, con e-mail Controparte_1 Persona_2 del 08/11/2019, chiariva all'attore quanto era accaduto (cfr. consulenza doc. sub.033 atto di citazione); pagina 4 di 15 - che, in ragione della inoppugnabilità degli avvisi di addebito notificati e della complessiva posizione debitoria per un carico iscritto al ruolo pari al complessivo importo di € 12.580,50 il aderiva alla cd. Pt_1 rottamazione-ter e richiedeva la dilazione di pagamento degli avvisi di addebito iscritti al ruolo esattoriale della;
Controparte_6
-che, in particolare, per le cartelle di pagamento n. 32820150000337203000, n. 32820150003968041000, n.
32820160003307320000 e n. 32820160006730124000, la si obbligava al pagamento Controparte_1 rateale del complessivo importo di € 3.394,00;
-che, sempre al fine di definire la propria posizione debitoria, il sig. provvedeva alla Parte_1 definizione con l'Ente della riscossione di un piano di ammortamento e dilazione degli avvisi n.
32820180003491460000 e n. 32820180005562633, per complessivi € 1.534,98 (cfr. doc. sub.036 atto di citazione);
-che, in riferimento all'avviso di addebito n. 32820190003440188000 (notificato in data 20/07/2019 - per un carico iscritto al ruolo di € 7.957,82), la , anche a seguito della notifica di invito alla Controparte_1 regolarizzazione del 02/04/2021 (cfr. doc. sub.037), provvedeva alla rateizzazione del debito, con piano di ammortamento per n. 72 rate mensili (cfr. doc. sub.038 e doc. sub.039);
-che a fronte della difficile situazione economica in data 20/02/2020, il ha richiesto un prestito Pt_1 con la società Agos Ducato S.p.A. per € 6.000,00 da restituirsi in 5 anni e, nel marzo dell'anno 2018, ha acceso un mutuo Banco Posta per l'importo di € 53.000,00 dalla durata ventennale, oltre un finanziamento per l'acquisto di un'autovettura nel marzo 2019 presso la compagnia Fiditalia S.p.A. (cfr. doc. sub.040 atto di citazione);
- che, in data 17/01/2020, la trasmetteva al dott. , a mezzo PEC, Controparte_1 Controparte_2 lettera di messa in mora e risarcimento danni (cfr.doc. sub.042 atto di citazione);
- che, in data 22/02/2020, il dott. , per il tramite del proprio procuratore, avv. Raimondo CP_2
D'IO contestava il contenuto della nota inviatagli e dichiarava la propria totale estraneità rispetto alle circostanze contestate (cfr. doc. sub.04 atto di citazione);
- che, nonostante l'esplicita richiesta, il dott. non comunicava i dati della propria polizza Controparte_2 professionale;
- che, in ragione della mancata regolarità contributiva, la Controparte_7
impossibilitata a partecipare a qualsivoglia procedura ad evidenza pubblica ed è, altresì, limitata nella
[...] contrattazione tra privati, che per la concessione dei mandati assicurativi, sempre più di frequente, richiedono la trasmissione periodica del DURC positivo;
Tutto quanto premesso, l'attore concludeva chiedendo l'accertamento della responsabilità del consulente del lavoro per gli illeciti contrattuali e extracontrattuali compiuti e, per l'effetto, chiedeva la Controparte_8 condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, diretti ed indiretti, provocati alle parti attrici, nella misura di pagina 5 di 15 € 14.790,40, ovvero così come quantificati in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione, nonché di accertare e dichiarare la responsabilità del dott. nei confronti delle parti attrici per le gravi Controparte_2 negligenze descritte in premessa e, per l'effetto, condannarlo a risarcire tutti i danni subiti e subendi, collegati, connessi e consequenziali con condanna al pagamento di spese, anche generali, diritti ed onorari di causa, con attribuzione all'avvocato antistatario.
In particolare, l'attore lamenta che il convenuto, in qualità di consulente del lavoro, con imperizia, colpa e Co dolo, abbia generato un'irrimediabile esposizione debitoria della nei confronti Controparte_10 dell'INPS, causando una diminuzione patrimoniale del patrimonio sociale e di quello dell'attore, unico socio. Inoltre, gli errori commessi dal convenuto – identificabili nell'errata predisposizione del modello F24 dell'ottobre 2014, nel mancato pagamento del DM10 del 09/2014 e nell'errata predisposizione dei DM 10 nel periodo dal 14/06/2014 sino al 31/03/2017 – risulterebbero aggravati dalle infondate rassicurazioni date all'attore circa la propria posizione debitoria. Invero, se fosse stato informato della perdita dei benefici contributivi relativi all'assunzione dell'unica dipendente, l'attore avrebbe provveduto a ridurle l'orario di lavoro.
Con comparsa del 14.06.2021 si costituiva contestando in via preliminare la nullità Controparte_2 dell'atto di citazione poiché redatto in violazione dell'art. 163 e 164 c.p.c., nonché il difetto di legittimazione attiva di in quanto il contratto di opera professionale era conferito al Parte_1
Co
dalla Nel merito, contestava l'infondatezza della domanda e, in relazione alla CP_2 Controparte_10 responsabilità aquiliana l'avvenuta estinzione del diritto di credito per prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ed in relazione all'eccezione di nullità dell'atto di citazione quale dedotta dal convenuto per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, si osserva quanto segue.
In proposito, mette conto di rilevare come la nullità per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda ex art. 164 c.p.c. non ricorre quando il "petitum" e la "causa petendi" siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, così come nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass, sez. un.,
21 luglio 2009, n. 16910).
La nullità dell'atto pertanto si produce, ex art. 164 c.p.c., solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della pagina 6 di 15 domanda (cfr. amplius Cass. 10926/2023, Cass. 16517/2023, Cass. 27670/2008 e conforme Trib. Napoli
9338/2023, Corte di Appello Venezia 295/2021, Corte Appello Napoli n. 462/2018 e Trib. Roma n.
4525/2018).
Ritenuto, alla luce delle coordinate ermeneutiche relative all'art. 164 c.p.c., che gli atti di citazione siano intellegibili ed idonei alla loro funzione, la relativa doglianza deve essere rigettata.
Va accolta l'eccezione sollevata dal convenuto relativa difetto di legittimazione attiva in proprio di Pt_1
. Infatti, il convenuto, come documentato in atti, ha svolto il proprio incarico professionale a
[...]
Co favore della e non dell'attore, a nulla rilevando che quest'ultimo sia unico socio Controparte_10 accomandatario della già menzionata società. Qualora vengano posti in essere atti in danno di una società di persone, la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni spetta esclusivamente alla società e non al singolo socio, attesa l'autonomia patrimoniale della società, costituente entità distinta dai soci, con un proprio patrimonio e con una propria capacità di agire a tutela del medesimo a mezzo dei legali rappresentanti. La legittimazione del socio in proprio potrebbe al più immaginarsi nel caso in cui l'attività del terzo abbia arrecato un danno diretto sua propria sfera personale o patrimoniale (cfr. Cass. sent. N.
277733 del 10 dicembre 2013, nonché Consiglio di Stato sentenza n. 4353 del 18 settembre 2015), ipotesi che esula dal caso di specie, in cui il danno lamentato dall'attore si identifica nella diminuzione del patrimonio sociale.
Sempre in via preliminare va accolta l'eccezione di prescrizione relativa alla responsabilità aquiliana. Infatti, la condotta asseritamente illecita di consistente, secondo la tesi attorea, nell'erronea Controparte_8 predisposizione del modello F24, risale al 16.10.14 e la diffida stragiudiziale è stata inoltrata al convenuto solo il 17.01.2020. Non risultando dagli atti eventi interruttivi, l'azione ex art 2043 risulta prescritta.
Ciò posto resta da valutare se la condotta tenuta dal convenuto nell'espletamento della propria attività professionale in forza del contratto di consulenza stipulato con la possa integrare gli Controparte_1 estremi di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.
Al fine di decidere la presente controversia, giova richiamare i principi generali espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla responsabilità civile relativamente alle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale.
Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, si tratta, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro lato, al rispetto del relativo parametro di diligenza (cfr. Cass. civ. n.
6782/2015; Cass. civ. n. 18612/2013; Cass. civ. n. 8863/2011). pagina 7 di 15 Ne discende, pertanto, che la responsabilità del professionista non potrebbe mai essere desunta per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale richiesta ma è necessario verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia realmente riconducibile alla condotta professionale censurata, se un danno effettivamente vi sia stato ed, infine, se, qualora il professionista avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta tenuta dal professionista e il risultato derivatone (cfr. Cass. civ. n. 22376/2012; Cass. civ. n. 9917/2010; Cass. civ., n. 9638/2013; Cass. civ., n. 25112/2017).
Inoltre, la diligenza esigibile al prestatore di opera intellettuale non è quella ordinaria del buon padre di famiglia, ma la diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. che deve essere commisurata alla natura dell'attività prestata. Infatti, la Corte di Cassazione ha affermato che devia dal precetto di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, il professionista che tenga una condotta diversa da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto il c.d. homo eiusdem generis et condicionis, vale a dire il professionista "medio". (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13777 del 31/05/2018). In particolare, in virtù di un consolidato orientamento, la giurisprudenza di legittimità statuisce che il professionista "medio" di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, (vale a dire la figura ideale che costituisce il parametro di valutazione della condotta che si assume colposa) non corrisponde ad un professionista "mediocre", ma ad un professionista "bravo", ovvero sufficientemente preparato, zelante e solerte (cfr. Cass. ord. 19 luglio 2019, n. 19520, Cass. ord. 6 maggio 2020, n. 8494,
Cass. sent. n. n.13777 del 31 maggio 2018).
Quanto ai presupposti della sussistenza di un danno risarcibile, è pacifico in giurisprudenza che l'affermazione della responsabilità del professionista per l'omesso svolgimento di attività potenzialmente idonee a procurare un vantaggio personale o patrimoniale all'assistito presuppone la formulazione di un giudizio probabilistico (secondo la regola del “più probabile che non”) sia con riguardo al nesso di causalità tra l'omissione e l'evento di danno, sia con riferimento alla relazione tra quest'ultimo e il pregiudizio risarcibile. (cfr. Cass. n. 8516/2020, Cass. n. 25112 /2017). Invero, “l'affermazione di responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;
con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce a escludere l'affermazione della responsabilità del legale” (cfr. Cass. civ. n. 17414/2019).
Il diritto al risarcimento del danno non insorge automaticamente quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista dovendosi valutare, sulla base di un giudizio probabilistico, se, in assenza dell'errore commesso, l'esito negativo per il cliente si sarebbe ugualmente prodotto (cfr. Cass. 297/2015). pagina 8 di 15 Quanto al riparto dell'onere della prova, è altrettanto pacifico in giurisprudenza che il cliente, il quale alleghi di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale è tenuto a dimostrare: i) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
ii) l'esistenza del danno, e cioè della lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata sia nell' an che nel quantum, salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c., ove ne ricorrano i presupposti;
iii) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno subito.
Assume rilievo dirimente, pertanto, il “difetto allegatorio e dimostrativo circa il danno risarcibile (legato all'anzidetto giudizio prognostico), il quale, per l'appunto, non può essere confuso con l'inadempimento stesso, ma deve essere provato dall'istante quale concreto pregiudizio subito in conseguenza dell'illecito contrattuale” (Cass. 10698/2016). L'obbligazione assunta dal professionista infatti, rimane qualificabile quale obbligazione di mezzi e non già di risultato, di talché il grado di diligenza richiesto al professionista ai sensi dell'art. 1176 c.c. è quello medio “a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: in tal caso la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave, con conseguente elusione nell'ipotesi in cui nella sua condotta si riscontrino soltanto gli estremi della colpa lieve” (conf. Cass. n. 10289/15 nonchè Cass. n. 2954/2016).
Con il conferimento dell'incarico, il professionista assume nei confronti del cliente un'obbligazione di tipo contrattuale, che ha ad oggetto una serie di prestazioni anche accessorie rispetto alla prestazione principale, che possono considerarsi manifestazione dei principi che impongono l'esecuzione della stessa secondo buona fede e nel rispetto delle regole, anche deontologiche, cui il professionista soggiace.
Nell'alveo di tale rapporto, si iscrivono anche obblighi informativi, di sollecitazione e dissuasione), che si attivano - ad esempio, nell'ipotesi in cui il professionista non ritenga opportuno procedere con una certa modalità pure caldeggiata dal cliente - imponendogli di avvertire quest'ultimo, fornendogli un'informazione chiara ed esaustiva delle conseguenze delle sue scelte (cfr. Cass. 19520/2019).
Trattandosi di responsabilità contrattuale, il riparto degli oneri di allegazione e prova è regolato dall'art. 1218 c.c., sicché spetta al cliente dimostrare il conferimento dell'incarico, nonché il danno (conseguenza) derivato dall'inadempimento dell'obbligazione, come conseguenza immediata e diretta dello stesso;
mentre incombe sul professionista l'onere di provare l'esatto adempimento della prestazione, ovvero l'impossibilità per causa non imputabile e, dunque, è onere del professionista dimostrare di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi informativi, di sollecitazione e dissuasione, illustrando al cliente tutte le possibili conseguenze delle sue determinazioni (Cass. 7410/2017).
Così richiamati i principi che presidiano la responsabilità del professionista, si viene ad esaminare il caso di specie.
pagina 9 di 15 In primo luogo, in relazione allo scrutinio della condotta del professionista convenuto, va definito il perimetro della prestazione e della diligenza esigibili dallo stesso, alla luce della normativa in materia.
Tenuto conto che l'errore professionale posto a fondamento della domanda concerneva l'erronea compilazione del modello di versamento unificato presentato in data 16/10/2014, nella parte relativa al versamento all'INPS delle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori, e preso atto che il convenuto confermava di aver predisposto il modello de quo di concerto con (cfr. comparsa, p. 6), si Parte_1 osserva quanto segue.
In ordine all'oggetto dell'attività dei Consulenti del lavoro, secondo costante statuizione della Suprema
Corte, le attività di tenuta delle scritture contabili dell'impresa, di redazione dei modelli IVA o per la dichiarazione dei redditi, di effettuazione di conteggi ai fini dell'IRAP, dell'ICI o di altre imposte, di richiesta di certificati o di presentazione di domande presso la Camera di Commercio, di assistenza e consulenza aziendale nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, non rientrano nell'ambito di quelle riservate ai dottori commercialisti ed ai ragionieri e, quindi, il loro esercizio non è condizionato all'iscrizione nei relativi albi professionali o ad abilitazione (Cass. Civ. 8386/2019 e Cass. Civ.
13342/2018).
Da quanto precede, deriva che è legittima l'attività prestata dai Consulenti del Lavoro anche in materia di assistenza fiscale alle imprese. Nel contempo, tuttavia, ai fini della valutazione della misura della diligenza esigibile dal convenuto, occorre prendere in esame le caratteristiche dell'incarico assunto da CP_2
.
[...]
Ebbene, il convenuto ha espressamente contestato che l'incarico conferitogli dalla Controparte_1 concernesse la complessiva assistenza contributiva, previdenziale e fiscale in relazione al rapporto di lavoro instaurato con Infatti, secondo quanto dallo stesso dichiarato, CP_3 Controparte_7 conferì al Professionista incarico esclusivamente per l'assunzione della dipendente,
[...] apertura posizione previdenziale, l'elaborazione dei conseguenti cedolini/buste paga e la tenuta del connesso libro unico del lavoro (cfr. comparsa, p. 5).
A fronte di tanto, non sono emersi elementi atti ad evidenziare una più ampia estensione dell'incarico professionale, compatibile con l'ipotesi di responsabilità formulata dall'attrice.
Invero, né l'attore ha fornito il contratto di consulenza stipulato con , né il conferimento di Controparte_2 un incarico professionale riguardante la generalità degli adempimenti connessi al rapporto di lavoro con la dipendente , o specificamente per la compilazione dei Mod. F24, è emersa in modo convincente CP_3 dall'istruttoria espletata.
Sul punto, la teste intimata da parte attrice, (ascoltata all'udienza del 16/11/2023) ha CP_3 dichiarato che il convenuto si occupava di predisporre i Modelli F24 inviandoli a lei per la trasmissione al titolare, e che intratteneva colloqui telefonici con aventi ad oggetto le note di rettifica Controparte_2 pagina 10 di 15 inviate dall'INPS, assistendo, altresì, a conversazioni telefoniche tra e , Controparte_2 Parte_1 inerenti il medesimo oggetto, e che nell'ambito di tali colloqui sosteneva che l'emissione delle note CP_2 di rettifica derivasse da un problema di coordinamento tra l'INPS ed il Centro per l'Impiego (cfr. verbale).
La teste intimata da parte attrice, ascoltata all'udienza del 02/03/2025, dichiarava di aver Persona_1 assistito ad un incontro tra e , in un periodo non meglio specificato Controparte_2 Parte_1 antecedente alla pandemia, durante il quale il primo rassicurava circa le note di rettifica inviate Pt_1 dall'INPS, sostenendo che fossero frutto di un difetto di coordinamento tra l'ente ed il Centro per l'Impiego (cfr. verbale).
Il teste intimato da parte attrice, , attuale Consulente del lavoro dell'attrice, escusso alla stessa Per_2 udienza, affermava che il convenuto era abilitato anche a trasmettere gli F24.
Cionondimeno, il convenuto risulta aver percepito un compenso in relazione al solo Modello di
Versamento Unificato – F24 del 16/07/2017 (cfr. doc. 20 all. citazione), ove è indicato quale delegato, mentre non v'è riscontro di altri modelli di pagamento F24 recanti delega in suo favore, ed in particolare, non reca alcuna delega in suo favore il modello F24 datato 16/10/2014, sulla cui erronea compilazione è incentrata la domanda risarcitoria;
ciò, nonostante abbia prestato la propria attività in Controparte_2 favore della a partire dal marzo del 2014. Controparte_1
Dunque, non v'è riscontro di compensi percepiti in relazione ad ulteriori modelli di pagamento F24, salvo quello pocanzi indicato, né per consulenze professionali rese in relazione alle note di rettifica emesse dall'INPS.
Piuttosto, le fatture depositate dal convenuto (cfr. all. comparsa) si riferiscono prevalentemente alla elaborazione dei cedolini paga, e non contengono alcun riferimento alla predisposizione dei Modelli di pagamento unificato F24, né ad attività di monitoraggio e cura della regolarità contributiva e previdenziale nell'interesse della società attrice.
Peraltro, l'accesso da parte del convenuto al cassetto previdenziale della società attrice, risultante dalle interlocuzioni sul portale dell'INPS (cfr. doc. 09, 15, 16 all. citazione), non è necessariamente indicativo di un generale incarico di assistenza nei rapporti con l'ente, tenuto conto che era utilizzato dallo stesso per l'invio dei cedolini paga (cfr. comparsa).
Il delineato quadro probatorio converge nel senso di qualificare l'attività svolta da nella Controparte_2 partecipazione alla predisposizione del Modello di pagamento unificato del 16/10/2014, e le occasionali interlocuzioni con l'INPS e con in ordine alle note di rettifica, dovevano intendersi a latere Parte_1 di un incarico professionale concernente il disbrigo degli adempimenti per la regolare assunzione della dipendente e la successiva elaborazione e trasmissione all'INPS dei cedolini paga. CP_3
Deve considerarsi, altresì, che la società attrice si valeva dell'assistenza di un commercialista di fiducia (cfr. punti 7,37, 69 e 74 della citazione), e che, ai sensi dell'art. 7 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche in pagina 11 di 15 caso di conferimento di incarico ad un Consulente del Lavoro, il datore di lavoro resta direttamente responsabile dell'adempimento degli obblighi ad esso imposti dalle leggi in materia di lavoro, previdenza ed assistenza, diretta responsabilità la quale si pone, nel caso in esame, in relazione con quanto previsto dall'art. 2 della stessa legge, secondo cui i Consulenti del Lavoro svolgono assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa.
Infatti, l'attività di agente assicurativo (cfr. Visura camerale doc. 1 all. alla citazione) esercitata dalla società attrice, comporta l'inquadramento di questa tra i soggetti titolari di reddito d'impresa (cfr. artt. 55, Tuir, e
2195, c.c.), sicché, l'assistenza fiscale nei suo riguardi, pur non essendo preclusa ai Consulenti del Lavoro, non rappresenta l'ambito professionale in relazione al quale tale figura è specificamente qualificata.
In aderenza a quanto sin qui evidenziato, non può ritenersi venuto meno, per l'omessa Controparte_2 compilazione del codice tributo DM10 nel Modello di pagamento unificato F24 del 16/10/2014, né per aver mancato di rilevare immediatamente tale errore quale presupposto dell'emissione delle note di rettifica, al dovere di diligenza imposto dalla natura della prestazione;
ciò in ragione:
1) del minimo compenso pattuito incongruo in ipotesi di ampliamento dell'oggetto dell'incarico;
2) della disponibilità, da parte del datore di lavoro, di una figura professionale maggiormente qualificata;
3) della permanenza della diretta responsabilità della cliente in relazione al contenuto della dichiarazione ed all'assolvimento degli obblighi previdenziali, che imponeva alla
[...] di di farsi assistere dal soggetto all'uopo maggiormente Controparte_1 Parte_1 qualificato.
Ulteriormente, l'ipotesi di responsabilità articolata da parte attrice non trova il necessario conforto istruttorio in relazione all'evento lesivo ed al nesso causale.
Ed infatti, la prospettazione del danno è interamente incentrata sulla ritorsione contributiva, lamentata dalla società attrice, ed attribuita all'ipotizzata condotta imperita del convenuto.
In particolare, la secondo quanto dalla stessa allegato, assumeva quale unica Controparte_1 dipendente, con l'assistenza del Consulente convenuto, richiedendo ed ottenendo, sempre a CP_3 mezzo dell'assistenza prestata dal convenuto, il riconoscimento dell'esenzione contributiva di cui all'art. 8, comma 9, L. 407/1990.
In costanza del cennato rapporto di lavoro, la sarebbe decaduta dai benefici, Controparte_1 maturando un debito verso l'INPS per la corresponsione delle differenze contributive, come determinate in base alle note di rettifica dell'ente (cfr. doc. 28 all. citazione), ed oggetto di Avvisi di addebito (cfr. doc. 10,
11, 14, 17 etc. all. alla citazione).
Ebbene, ai fini dell'accertamento della responsabilità del professionista per presunti danni cagionati nell'espletamento dell'incarico, occorre verificare se, in assenza della condotta censurata, il cliente sarebbe pagina 12 di 15 stato suscettibile di conseguire il risultato utile, o sarebbe stato comunque soggetto alle contestate conseguenze negative, il tutto, in base ad un criterio prognostico di tipo probabilistico. La mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità.
Nel caso in esame, la società attrice non ha offerto apprezzabile riscontro istruttorio della riconoscibilità e dell'effettivo riconoscimento in proprio favore delle agevolazioni contributive previste dell'art. 8, comma 9,
L. 407/1990.
Difatti, i documenti in atti non contengono indicazioni tranquillanti sul punto: la ricevuta della comunicazione IL (doc. 4 all. citazione) contiene informazioni trasmesse per conto del datore di lavoro e, in ragione di tale provenienza, ha limitata attendibilità probatoria;
l'estratto del cassetto contributivo al
21/03/2021 non contiene, a ben vedere, alcuna indicazione su eventuali benefici contributivi goduti dall'azienda; l'invito alla regolarizzazione del 30/05/2015 tramite cui l'INPS ammoniva la società circa la perdita dei benefici connessi al DURC, non contiene alcuno specifico riferimento ad agevolazioni contributive godute in concreto;
allo stesso modo, i riscontri forniti dall'INPS alle richieste dell'intermediario per l'annullamento delle note di rettifica non menzionano il previo riconoscimento del regime contributivo favorevole (cfr. doc. 16); infine, consultando le note di rettifica, emerge come le Co somme poste a carico della , per differenze contributive e Controparte_11 Parte_1 spese, scaturiscano dall'erroneità delle dichiarazioni rese ai fini fiscali dalla stessa, ma non consentono di inferire che tale erroneità sia conseguita all'allegata ritorsione contributiva.
Peraltro, non è stato offerto riscontro della sussistenza, al tempo dell'emissione delle note di rettifica, dei requisiti indicati ai sensi dell'art. 8, comma 9, L. 407/1990, il quale riservava le agevolazioni contributive alle imprese che assumessero con contratto a tempo indeterminato… lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi
o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi.
A tale proposito, le autocertificazioni versate in atti, relativamente allo stato di disoccupazione di CP_3 ed all'assenza di licenziamenti nei sei mesi antecedenti l'assunzione, recano la data del 28/05/2018
[...]
(cfr. doc. 21 all. citazione) risultando, dunque, quattro anni posteriori rispetto all'assunzione, avvenuta il
18/03/2018 (cfr. doc. 4), ed all'allegato fatto lesivo del 30/05/2015 (cfr. doc. 9). Altresì, la stessa CP_3 dichiarava, all'udienza del 16/11/23, di lavorare quale impiegata amministrativa della
[...] [...]
a partire dal 2007-2008 (cfr. verbale), circostanza incompatibile con il presupposto di cui Controparte_1 all'art. 8, comma 9, L. 407/90, riferito all'assunzioni di soggetti in stato di disoccupazione da almeno 24 mesi.
pagina 13 di 15 Posto quanto precede, non ricorrono in questa sede elementi suscettibili di corroborare, con sufficiente verosimiglianza, che l'attrice abbia avuto effettivamente accesso, né che possedesse i necessari titoli per accedere, alla concessione delle agevolazioni contributive la cui perdita vorrebbe imputare al convenuto.
In assenza di compiuta prova sul punto, tanto l'evento lesivo – che presuppone che vi sia stata decadenza da benefici legittimamente goduti - che il nesso eziologico con la condotta del convenuto – da valutarsi alla luce della probabilità di conservare, in assenza del ritenuto errore, il regime favorevole - rimangono confinati sul piano meramente allegatorio.
Per di più, la teste dichiarava (cfr. verbale del 16/11/23) che, sebbene il Consulente CP_3 convenuto avesse accesso al cassetto previdenziale dell'azienda, le comunicazioni PEC dell'INPS erano recapitate alla stessa e in particolare, dopo aver visionato l'invito alla regolarizzazione Controparte_1 datato 30/05/2015 (cfr. doc. 09 all. alla citazione) dichiarava che lo stesso era stato ricevuto dalla
[...]
e da lei stessa trasmesso all'unico socio accomandatario . CP_1 Parte_1
Sul punto, deve darsi atto che l'invito concerneva la regolarizzazione della posizione debitoria sorta nel mese di settembre 2014 (cfr. doc. 9 all. alla citazione), riconducibile all'omesso versamento del DM 10 tramite il Mod. F24 del 16/10/2014, alla cui stesura partecipava il professionista convenuto.
A mezzo della predetta comunicazione, l'INPS segnalava quanto segue: ‹‹La invitiamo a sanare le irregolarità indicate entro 15 giorni dal ricevimento della presente comunicazione. La mancata regolarizzazione nei termini indicati comporterà la definizione di un DURC interno negativo … e lei non potrà fruire dei benefici per il mese di Maggio 2015 (art. 7, co. 3, dm Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007; art. 1, co.
1175, legge 27 dicembre 2006 n. 296). Al fine di evitare che si definisca un DURC interno negativo, entro lo stesso termine di 15 giorni è altresì necessario pagare gli importi dovuti a titolo di sanzione››.
Inoltre, in relazione ai benefici già fruiti, la comunicazione precisava che ‹‹in osservanza al messaggio INPS
n. 3454 del 21.5.2015, la mancata regolarizzazione nei termini indicati consoliderà inoltre i DURC interni negativi attualmente presenti … per i mesi pregressi;
per tali mensilità Le saranno, pertanto, disconosciuti i benefici››. Infine, era chiarito che la richiesta regolarizzazione era necessaria e sufficiente al fine di estinguere la posizione debitoria: ‹‹ Qualora, invece, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, effettui la regolarizzazione (comprensiva del pagamento degli importi dovuti a titolo di sanzione), sarà definito un Durc interno positivo (rappresentato - all'interno del cassetto previdenziale - dall'accensione di un semaforo verde) per tutti i mesi interessati e verranno automaticamente annullate le note di rettifica con causale "addebito art. 1, c.
1175 L. n. 296/2006* attualmente presenti all'interno del Cassetto previdenziale.
Da quanto precede deve ricavarsi che, quandanche vi fosse compiuta prova della fruizione del beneficio ex art. 8, comma 9, L. 407/1990 da parte della società attrice, non potrebbe ravvisarsi il legame eziologico tra il decadimento dallo stesso e la condotta del convenuto, in quanto l'omessa attuazione di quanto prescritto dall'avviso del 30/05/2015 – portato a diretta conoscenza della Parte_4 pagina 14 di 15 – integrerebbe un apporto causale autonomo e decisivo, tale da recidere il nesso con l'errore Pt_1 dedotto a carico di . Controparte_2
In conclusione, conformemente alla disamina svolta in relazione agli elementi costitutivi della domanda, tenuto conto dell'insussistenza della prova della presenza di contenuto pattizio coerente con quanto allegato da parte attrice e di un conseguente inadempimento del professionista alla luce alla diligenza esigibile in concreto;
valutata l'assenza di prove apprezzabili in merito al danno evento ed al nesso di causa, nonché del riscontro, in esito all'istruttoria, di un apporto eziologico autonomo e determinante facente capo all'attrice, deve disporsi il rigetto della domanda.
In ordine alle spese di lite, si ritiene sussistano le eccezionali ragioni previste dall'art 92 cpc quale applicabili ratione temporis;
ciò in relazione alla obiettiva difficoltà per soggetti operanti in settori diversi da quello di interesse a comprendere le azioni da compiere il professionista da incaricare ed i limiti dei mandati professionali eventualmente conferiti.
P.Q.M.
- dichiara inammissibile la domanda di in proprio;
Parte_1
Co
- Rigetta le domande della società quali esperite nei Controparte_12 confronti di;
Controparte_2
- Compensa le spese di lite tra tutte le parti costituite.
Napoli, 07/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
pagina 15 di 15