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Ordinanza 9 aprile 2025
Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
in persona del Presidente di sezione delegato dott. Andrea Luce, nel procedimento civile iscritto al n. 8410/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, ad oggetto il ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. proposto
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizia Pisano, Tullia Pisano, Donato
Mastrogiovanni e Nicola Rilascio
-ricorrente-
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Controparte_1 P.IVA_2
Annunziata;
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
, (C.F. , C.F._2 Parte_4 C.F._3 Parte_5
(C.F. e (C.F.
[...] C.F._4 Parte_6
), rappresentati e difesi dall'Avvocato Denise Pagani C.F._5
-resistenti-
NONCHÉ
Controparte_2
[...]
all'esito dell'udienza del 2 aprile 2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., ha deliberato di pronunziare la seguente
O R D I N A N Z A 1.- Con ricorso del 5 novembre 2024, il Parte_1
ha lamentato l'incompleta e inesatta esecuzione a regola d'arte dei lavori
[...]
commissionati alla con i contratti del 30 novembre 2021 e del 20 Controparte_1
maggio 2022, relativi alla sostituzione delle balaustre del fabbricato ed altri interventi, in parte rientranti nell'Eco e Sisma Bonus ex artt. 119 e 121 D.L. n. 34/2020 ed artt. 14 e 16
D.L. 63/2013, da realizzarsi sotto la direzione dell'ingegnere , Parte_2
aggiungendo che “ad oggi, non è dato conoscere quali lavori siano stati eseguiti, quali
contabilizzati e quali ancora quelli pagati dallo Stato e/o scontati in banca dal General
Contractor a fronte delle fatture emesse”. Pertanto, dedotta “l'urgenza di ritornare nella
disponibilità del fabbricato onde provvedere all'esecuzione, con altra impresa, delle opere
di completamento dei lavori mancanti, onde renderlo nuovamente riutilizzabile” e, posta l'intenzione di adire l'Autorità Giudiziaria “per ottenere la risoluzione dei contratti sottoscritti
con il General Contractor e i professionisti resistenti, nonché il risarcimento di tutti i danni
subiti e subendi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, quelli relativi alla
illegittima ritenzione del cantiere, ai ritardi già accumulati rispetto ai tempi contrattuali
pattuiti e all'impossibilità di utilizzare gli immobili di proprietà – per tutto il tempo occorrente
al completamento delle opere –” ha chiesto nominarsi un consulente tecnico d'ufficio, cui sottoporre “previo tentativo, se del caso, di una conciliazione delle parti a mente dell'art.
696 bis cpc” i seguenti quesiti: “a) accerti, verifichi e descriva il CTU lo stato del fabbricato
condominiale e degli spazi comuni (androne, scale, locale ex caldaia, vani ascensore
ecc.), oltre che dei singoli appartamenti e negozi/seminterrato, indicando se le opere
esterne e gli impianti in genere siano a regola d'arte; b) dica il consulente se il fabbricato,
oggetto di lavori alla facciata e di lavori eco e sisma – bonus (cd. 110), è stato completato,
se è comunque conforme alla Cilas presentata il 7.6.2022 col n. 150666 (pratica edilizia n.
986/2022) e alla variante del 18.11.2023, se è idoneo ad una immediata riutilizzazione e
ciò in relazione agli appartamenti, ai negozi, al locale ex caldaia, ai vani ascensore e, più
in generale, alle zone e agli spazi comuni, tutti oggetto di appalto;
c) accerti e descriva il CTU, se nel SAL n°1 lavori privati, trasmesso al ricorrente con pec del Parte_1
16.4.2024, sono stati contabilizzati lavori ulteriori rispetto a quelli indicati nel contratto del
30.11.2021 (facciate) e del 20.05.2022 (eco/sisma bonus nonché abbattimento barriere
architettoniche) e nell'appendice (appendice contrattuale lavori privati) ed in caso
affermativo descriva dette opere;
d) accerti e quantifichi il CTU i lavori eventualmente
necessari per il completamento del fabbricato (lavori privati e comuni), indicando quali di
questi lavori sono ulteriori rispetto a quelli elencati nel contratto del 20.05.2022 ( eco/sisma
bonus e recupero barriere architettoniche) e nel contratto del 30.11.2021 (facciate),
indicando anche i tempi occorrenti per la loro realizzazione;
e) accerti e verifichi il CTU
tutto quanto altro necessario ai fini di giustizia, anche accedendo alla banca dati
dell'Agenzia delle Entrate”.
La costituendosi con memoria del 4 marzo 2025, ha Controparte_1
eccepito la carenza di legittimazione attiva del Condominio ricorrente, istando per la declaratoria di inammissibilità dell'avverso ricorso per carenza dei presupposti applicativi dello strumento ex art. 696 bis c.p.c. azionato. Ha, altresì, contestato la fondatezza delle avverse lagnanze evidenziando di aver realizzato la complessiva opera a regola d'arte,
conformemente a quanto progettato e approvato in sede assembleare, secondo le direttive del Committente e del Direttore dei Lavori. Ha, quindi, chiesto: “a) accertare e dichiarare
l'inammissibilità del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. proposto dal ricorrente e, Parte_1
comunque, il suo difetto di legittimazione e/o titolarità attiva;
b) in ogni caso, accertare
l'insussistenza di alcun diritto di credito in capo al ricorrente e, nella denegata Parte_1
ipotesi, che pure si esclude, di ritenuta configurazione di detto diritto di credito, accertare
l'insussistenza di profili di responsabilità contrattuale in capo alla Controparte_1
c) in ogni caso condannare la ricorrente alla refusione di spese, diritti ed onorari in favore
del resistente”.
, , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, costituendosi con memoria del 28 marzo 2025, hanno argomentato Parte_6 dell'esatto adempimento delle obbligazioni di ciascuno di essi assunte ed hanno eccepito l'inammissibilità dell'avversa istanza ex art. 696 c.p.c., per essere indeterminati il petitum e la causa petendi, e della richiesta subordinata di consulenza tecnica preventiva ex art. 696
bis c.p.c.; infine hanno rappresentato una diversa ricostruzione dei rapporti negoziali tra le parti e dello svolgimento dei lavori. I resistenti, infine, hanno chiesto: “a) accertare e
dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. proposto dal ricorrente
e, comunque, il suo difetto di legittimazione e/o titolarità attiva;
B. in ogni caso Parte_1
condannare la ricorrente alla refusione di spese, diritti ed onorari da attribuirsi al
sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario. IN VIA ISTRUTTORIA . Con ogni più
ampia riserva di formulare le richieste istruttorie nei termini di cui al codice di rito, si offrono
in comunicazione mediante deposito telematico in cancelleria i documenti di cui alla
narrativa del presente atto. SOLO IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi in cui il
Giudicante dovesse rigettare l'eccezione di inammissibilità del ricorso e di difetto di
legittimazione attiva del , atteso che è interesse dei resistenti, prendere parte Parte_1
allo svolgimento del presente procedimento con l'assistenza di professionista munito di
adeguate cognizioni tecniche, si nomina sin da ora quale proprio CTP l'Ing. Per_1
con studio in Salerno alla via Giuseppe Centola n. 6, iscritto all'Ordine degli
[...]
Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 2201, pec: . Email_1
e , benché notiziati del procedimento, non si Controparte_2 Controparte_2
sono costituiti.
Con le note scritte per l'udienza del 2 aprile 2025, celebrata a norma dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito nelle rispettive richieste ed eccezioni.
2.- , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e si sono costituiti il 28 marzo 2025, ben oltre il termine del 10 gennaio Parte_6
2025 assegnato col decreto di fissazione dell'udienza del 5 febbraio 2025, poi in ultimo differita al 2 aprile 2025 per consentire al ricorrente di svolgere le sue difese rispetto alla costituzione della anche questa tardiva, in quanto perfezionatasi Controparte_1 solo il giorno prima della udienza rinviata – per la dichiarata pendenza di trattative stragiudiziali – al 5 marzo 2025.
La natura urgente del procedimento e la tardività della costituzione dei resistenti non consentono l'ulteriore rinvio chiesto dalla società resistente, vieppiù in assenza di domande dei primi nei confronti della seconda.
3.- Il ricorrente ha chiesto un “Accertamento tecnico preventivo ex art. Parte_1
696 bis cpc” (così l'intestazione dell'atto introduttivo); con le note del 28 marzo 2025 ha precisato la sua richiesta, invocando “l'accertamento sia ai sensi dell'art. 696 cpc che , in
subordine, ex art. 696 bis”.
La domanda (principale) d'istruzione preventiva ex art. 696 c.p.c. si pone in collegamento funzionale non già con il diritto sostanziale da azionare o già azionato in un giudizio a cognizione piena, bensì con il diritto processuale alla prova, dovendo,
conseguentemente, il giudice, in punto di fumus, prescindere da ogni valutazione circa la probabile fondatezza della domanda o dell'eccezione di merito e limitarsi ad una sommaria delibazione sull'ammissibilità o proponibilità della stessa e sulla sussistenza dell'urgenza di procedere all'assunzione della prova: l'urgenza richiesta dalla norma in esame è
costituita dal rischio di alterazione o dispersione della prova nell'intervallo di tempo occorrente per proporre l'azione di merito davanti al giudice competente.
Se la domanda preannunciata è chiaramente diretta alla risoluzione dei contratti inter partes e al risarcimento di danni, al fine di corroborare il periculum in mora deve ritenersi sufficiente, nella fattispecie all'esame, la prospettata intenzione della ricorrente di provvedere al completamento dell'intervento edilizio all'esecuzione dei lavori necessari per rendere fruibile il fabbricato, da destinare ad uso abitativo.
L'accertamento, per altro, deve confinarsi alle parti comuni dell'edificio, sulle quali sole si concentra il potere di gestione del Condominio, e limitarsi alla ricognizione dello stato dei luoghi, per preservare la prova utile in un possibile futuro giudizio di merito.
Va pertanto nominato un consulente tecnico d'ufficio che, previo accesso ai luoghi per cui è causa, li descriva, anche graficamente e fotograficamente, contabilizzi le opere realizzate dalla società resistente, distinguendo quelle previste dai contratti inter partes e quelle estranee a detti accordi negoziali, ne accerti eventuali vizi e difetti e la conformità
alle comunicazioni trasmesse alle autorità amministrative.
4.- Resta assorbita dall'accoglimento della domanda principale la richiesta,
subordinata, di svolgimento di una consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi ex art. 696 bis c.p.c.
5.- L'art. 193, secondo comma, c.p.c. (applicabile a decorrere dal 1°gennaio 2023,
ex art. 1, comma 380, legge n. 197/2022) consente che in luogo della udienza di comparizione per il giuramento sia assegnato al consulente tecnico d'ufficio un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di bene e fedelmente adempiere al solo scopo di far conoscere al giudice la verità;
P.Q.M.
Il Tribunale
1) nomina consulente tecnico d'ufficio l'ing. e gli assegna Persona_2
termine di dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di bene e fedelmente adempiere al solo scopo di far conoscere al giudice la verità,
onerandolo, nel caso non ritenga di accettare l'incarico o intenda astenersi, di farne denuncia o istanza a questo giudice entro 10 giorni dalla comunicazione di questo provvedimento;
2) sollecita parte ricorrente alla verifica del puntuale rispetto da parte dell'ausiliare delle prescrizioni di cui al punto 1), anche per l'eventuale sua tempestiva sostituzione;
3) assegna al nominato consulente tecnico d'ufficio, ammonito dell'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, l'incarico come da parte motiva;
4) assegna alle parti termine di 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la nomina di consulenti tecnici di parte;
5) dispone che il consulente tecnico d'ufficio inizio le operazioni entro 30 giorni dal deposito della dichiarazione di cui al punto 1), dando avviso alle parti costituite, con messaggio di posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, del giorno, dell'ora e del luogo;
6) assegna al consulente tecnico d'ufficio termine fino di 120 giorni per trasmettere alle parti costituite la sua relazione, successivo termine alle parti di 21 giorni per trasmettere al consulente tecnico d'ufficio le loro osservazioni e richieste ed ultimo termine al consulente tecnico d'ufficio di 21 giorni per depositare la sua relazione definitiva, che di quelle osservazioni e richieste tenga contro, offrendone una sintetica valutazione;
7) assegna a consulente tecnico d'ufficio l'acconto di € 500,00 che pone a carico di parte ricorrente;
8) manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti ed al nominato ausiliare.
Salerno, 9 aprile 2025.
Il Presidente di sezione delegato dott. Andrea Luce
Seconda sezione civile
in persona del Presidente di sezione delegato dott. Andrea Luce, nel procedimento civile iscritto al n. 8410/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, ad oggetto il ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. proposto
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizia Pisano, Tullia Pisano, Donato
Mastrogiovanni e Nicola Rilascio
-ricorrente-
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Controparte_1 P.IVA_2
Annunziata;
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
, (C.F. , C.F._2 Parte_4 C.F._3 Parte_5
(C.F. e (C.F.
[...] C.F._4 Parte_6
), rappresentati e difesi dall'Avvocato Denise Pagani C.F._5
-resistenti-
NONCHÉ
Controparte_2
[...]
all'esito dell'udienza del 2 aprile 2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., ha deliberato di pronunziare la seguente
O R D I N A N Z A 1.- Con ricorso del 5 novembre 2024, il Parte_1
ha lamentato l'incompleta e inesatta esecuzione a regola d'arte dei lavori
[...]
commissionati alla con i contratti del 30 novembre 2021 e del 20 Controparte_1
maggio 2022, relativi alla sostituzione delle balaustre del fabbricato ed altri interventi, in parte rientranti nell'Eco e Sisma Bonus ex artt. 119 e 121 D.L. n. 34/2020 ed artt. 14 e 16
D.L. 63/2013, da realizzarsi sotto la direzione dell'ingegnere , Parte_2
aggiungendo che “ad oggi, non è dato conoscere quali lavori siano stati eseguiti, quali
contabilizzati e quali ancora quelli pagati dallo Stato e/o scontati in banca dal General
Contractor a fronte delle fatture emesse”. Pertanto, dedotta “l'urgenza di ritornare nella
disponibilità del fabbricato onde provvedere all'esecuzione, con altra impresa, delle opere
di completamento dei lavori mancanti, onde renderlo nuovamente riutilizzabile” e, posta l'intenzione di adire l'Autorità Giudiziaria “per ottenere la risoluzione dei contratti sottoscritti
con il General Contractor e i professionisti resistenti, nonché il risarcimento di tutti i danni
subiti e subendi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, quelli relativi alla
illegittima ritenzione del cantiere, ai ritardi già accumulati rispetto ai tempi contrattuali
pattuiti e all'impossibilità di utilizzare gli immobili di proprietà – per tutto il tempo occorrente
al completamento delle opere –” ha chiesto nominarsi un consulente tecnico d'ufficio, cui sottoporre “previo tentativo, se del caso, di una conciliazione delle parti a mente dell'art.
696 bis cpc” i seguenti quesiti: “a) accerti, verifichi e descriva il CTU lo stato del fabbricato
condominiale e degli spazi comuni (androne, scale, locale ex caldaia, vani ascensore
ecc.), oltre che dei singoli appartamenti e negozi/seminterrato, indicando se le opere
esterne e gli impianti in genere siano a regola d'arte; b) dica il consulente se il fabbricato,
oggetto di lavori alla facciata e di lavori eco e sisma – bonus (cd. 110), è stato completato,
se è comunque conforme alla Cilas presentata il 7.6.2022 col n. 150666 (pratica edilizia n.
986/2022) e alla variante del 18.11.2023, se è idoneo ad una immediata riutilizzazione e
ciò in relazione agli appartamenti, ai negozi, al locale ex caldaia, ai vani ascensore e, più
in generale, alle zone e agli spazi comuni, tutti oggetto di appalto;
c) accerti e descriva il CTU, se nel SAL n°1 lavori privati, trasmesso al ricorrente con pec del Parte_1
16.4.2024, sono stati contabilizzati lavori ulteriori rispetto a quelli indicati nel contratto del
30.11.2021 (facciate) e del 20.05.2022 (eco/sisma bonus nonché abbattimento barriere
architettoniche) e nell'appendice (appendice contrattuale lavori privati) ed in caso
affermativo descriva dette opere;
d) accerti e quantifichi il CTU i lavori eventualmente
necessari per il completamento del fabbricato (lavori privati e comuni), indicando quali di
questi lavori sono ulteriori rispetto a quelli elencati nel contratto del 20.05.2022 ( eco/sisma
bonus e recupero barriere architettoniche) e nel contratto del 30.11.2021 (facciate),
indicando anche i tempi occorrenti per la loro realizzazione;
e) accerti e verifichi il CTU
tutto quanto altro necessario ai fini di giustizia, anche accedendo alla banca dati
dell'Agenzia delle Entrate”.
La costituendosi con memoria del 4 marzo 2025, ha Controparte_1
eccepito la carenza di legittimazione attiva del Condominio ricorrente, istando per la declaratoria di inammissibilità dell'avverso ricorso per carenza dei presupposti applicativi dello strumento ex art. 696 bis c.p.c. azionato. Ha, altresì, contestato la fondatezza delle avverse lagnanze evidenziando di aver realizzato la complessiva opera a regola d'arte,
conformemente a quanto progettato e approvato in sede assembleare, secondo le direttive del Committente e del Direttore dei Lavori. Ha, quindi, chiesto: “a) accertare e dichiarare
l'inammissibilità del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. proposto dal ricorrente e, Parte_1
comunque, il suo difetto di legittimazione e/o titolarità attiva;
b) in ogni caso, accertare
l'insussistenza di alcun diritto di credito in capo al ricorrente e, nella denegata Parte_1
ipotesi, che pure si esclude, di ritenuta configurazione di detto diritto di credito, accertare
l'insussistenza di profili di responsabilità contrattuale in capo alla Controparte_1
c) in ogni caso condannare la ricorrente alla refusione di spese, diritti ed onorari in favore
del resistente”.
, , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, costituendosi con memoria del 28 marzo 2025, hanno argomentato Parte_6 dell'esatto adempimento delle obbligazioni di ciascuno di essi assunte ed hanno eccepito l'inammissibilità dell'avversa istanza ex art. 696 c.p.c., per essere indeterminati il petitum e la causa petendi, e della richiesta subordinata di consulenza tecnica preventiva ex art. 696
bis c.p.c.; infine hanno rappresentato una diversa ricostruzione dei rapporti negoziali tra le parti e dello svolgimento dei lavori. I resistenti, infine, hanno chiesto: “a) accertare e
dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. proposto dal ricorrente
e, comunque, il suo difetto di legittimazione e/o titolarità attiva;
B. in ogni caso Parte_1
condannare la ricorrente alla refusione di spese, diritti ed onorari da attribuirsi al
sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario. IN VIA ISTRUTTORIA . Con ogni più
ampia riserva di formulare le richieste istruttorie nei termini di cui al codice di rito, si offrono
in comunicazione mediante deposito telematico in cancelleria i documenti di cui alla
narrativa del presente atto. SOLO IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi in cui il
Giudicante dovesse rigettare l'eccezione di inammissibilità del ricorso e di difetto di
legittimazione attiva del , atteso che è interesse dei resistenti, prendere parte Parte_1
allo svolgimento del presente procedimento con l'assistenza di professionista munito di
adeguate cognizioni tecniche, si nomina sin da ora quale proprio CTP l'Ing. Per_1
con studio in Salerno alla via Giuseppe Centola n. 6, iscritto all'Ordine degli
[...]
Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 2201, pec: . Email_1
e , benché notiziati del procedimento, non si Controparte_2 Controparte_2
sono costituiti.
Con le note scritte per l'udienza del 2 aprile 2025, celebrata a norma dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito nelle rispettive richieste ed eccezioni.
2.- , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e si sono costituiti il 28 marzo 2025, ben oltre il termine del 10 gennaio Parte_6
2025 assegnato col decreto di fissazione dell'udienza del 5 febbraio 2025, poi in ultimo differita al 2 aprile 2025 per consentire al ricorrente di svolgere le sue difese rispetto alla costituzione della anche questa tardiva, in quanto perfezionatasi Controparte_1 solo il giorno prima della udienza rinviata – per la dichiarata pendenza di trattative stragiudiziali – al 5 marzo 2025.
La natura urgente del procedimento e la tardività della costituzione dei resistenti non consentono l'ulteriore rinvio chiesto dalla società resistente, vieppiù in assenza di domande dei primi nei confronti della seconda.
3.- Il ricorrente ha chiesto un “Accertamento tecnico preventivo ex art. Parte_1
696 bis cpc” (così l'intestazione dell'atto introduttivo); con le note del 28 marzo 2025 ha precisato la sua richiesta, invocando “l'accertamento sia ai sensi dell'art. 696 cpc che , in
subordine, ex art. 696 bis”.
La domanda (principale) d'istruzione preventiva ex art. 696 c.p.c. si pone in collegamento funzionale non già con il diritto sostanziale da azionare o già azionato in un giudizio a cognizione piena, bensì con il diritto processuale alla prova, dovendo,
conseguentemente, il giudice, in punto di fumus, prescindere da ogni valutazione circa la probabile fondatezza della domanda o dell'eccezione di merito e limitarsi ad una sommaria delibazione sull'ammissibilità o proponibilità della stessa e sulla sussistenza dell'urgenza di procedere all'assunzione della prova: l'urgenza richiesta dalla norma in esame è
costituita dal rischio di alterazione o dispersione della prova nell'intervallo di tempo occorrente per proporre l'azione di merito davanti al giudice competente.
Se la domanda preannunciata è chiaramente diretta alla risoluzione dei contratti inter partes e al risarcimento di danni, al fine di corroborare il periculum in mora deve ritenersi sufficiente, nella fattispecie all'esame, la prospettata intenzione della ricorrente di provvedere al completamento dell'intervento edilizio all'esecuzione dei lavori necessari per rendere fruibile il fabbricato, da destinare ad uso abitativo.
L'accertamento, per altro, deve confinarsi alle parti comuni dell'edificio, sulle quali sole si concentra il potere di gestione del Condominio, e limitarsi alla ricognizione dello stato dei luoghi, per preservare la prova utile in un possibile futuro giudizio di merito.
Va pertanto nominato un consulente tecnico d'ufficio che, previo accesso ai luoghi per cui è causa, li descriva, anche graficamente e fotograficamente, contabilizzi le opere realizzate dalla società resistente, distinguendo quelle previste dai contratti inter partes e quelle estranee a detti accordi negoziali, ne accerti eventuali vizi e difetti e la conformità
alle comunicazioni trasmesse alle autorità amministrative.
4.- Resta assorbita dall'accoglimento della domanda principale la richiesta,
subordinata, di svolgimento di una consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi ex art. 696 bis c.p.c.
5.- L'art. 193, secondo comma, c.p.c. (applicabile a decorrere dal 1°gennaio 2023,
ex art. 1, comma 380, legge n. 197/2022) consente che in luogo della udienza di comparizione per il giuramento sia assegnato al consulente tecnico d'ufficio un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di bene e fedelmente adempiere al solo scopo di far conoscere al giudice la verità;
P.Q.M.
Il Tribunale
1) nomina consulente tecnico d'ufficio l'ing. e gli assegna Persona_2
termine di dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di bene e fedelmente adempiere al solo scopo di far conoscere al giudice la verità,
onerandolo, nel caso non ritenga di accettare l'incarico o intenda astenersi, di farne denuncia o istanza a questo giudice entro 10 giorni dalla comunicazione di questo provvedimento;
2) sollecita parte ricorrente alla verifica del puntuale rispetto da parte dell'ausiliare delle prescrizioni di cui al punto 1), anche per l'eventuale sua tempestiva sostituzione;
3) assegna al nominato consulente tecnico d'ufficio, ammonito dell'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, l'incarico come da parte motiva;
4) assegna alle parti termine di 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la nomina di consulenti tecnici di parte;
5) dispone che il consulente tecnico d'ufficio inizio le operazioni entro 30 giorni dal deposito della dichiarazione di cui al punto 1), dando avviso alle parti costituite, con messaggio di posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, del giorno, dell'ora e del luogo;
6) assegna al consulente tecnico d'ufficio termine fino di 120 giorni per trasmettere alle parti costituite la sua relazione, successivo termine alle parti di 21 giorni per trasmettere al consulente tecnico d'ufficio le loro osservazioni e richieste ed ultimo termine al consulente tecnico d'ufficio di 21 giorni per depositare la sua relazione definitiva, che di quelle osservazioni e richieste tenga contro, offrendone una sintetica valutazione;
7) assegna a consulente tecnico d'ufficio l'acconto di € 500,00 che pone a carico di parte ricorrente;
8) manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti ed al nominato ausiliare.
Salerno, 9 aprile 2025.
Il Presidente di sezione delegato dott. Andrea Luce