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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 19/11/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1173/2025
TRIBUNALE DI ROVIGO
Sezione civile
Processo verbale di udienza
All'udienza del giorno 19.11.2025, alle ore 10:14, davanti al Giudice IA NC, chiamata la causa civile n. 1173/2025 R.G., sono comparsi l'Avv. Dorothy Berti in sostituzione dell'Avv.
Sapienza per parte appellante e l'Avv. Alessandro Bignardi per parte appellata,
l'Avv. Berti si riporta all'appello, contesta le difese avversarie, rileva che laddove il CP_1 avesse riscontrato una responsabilità della poteva chiedere la chiamata in Controparte_2 causa ai fini della manleva. Che il Giudice di pace avesse tenuto conto di tali circostanze è una supposizione di controparte. Inoltre, le ragioni palesate da controparte in comparsa sono vicende interne che non possono ricadere sulla parte appellante. La presunta assenza di responsabilità, non verificabile, non costituisce grave ragione atta a giustificare la compensazione delle spese. La compensazione è priva di motivazione in sentenza. Si riporta alle conclusioni contenute in atto di citazione in appello.
L'Avv. Bignardi ribadisce che il non poteva chiedere la chiamata in causa della CP_1
, che nulla aveva a che fare con il rapporto tra le parti e che anche qualora si ritenesse CP_2 la sentenza impugnata priva di motivazione, il Tribunale potrà integrarla per le motivazioni sostenute in comparsa di costituzione in appello. Richiama le conclusioni ivi formulate.
Le parti dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
Chiude il verbale alle ore 10:22 e pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare al termine della camera di consiglio.
Alle ore 14:28, riaperto il verbale, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la sentenza di seguito riportata, in assenza delle parti, del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice IA NC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in grado d'appello al N.R.G. 1173/2025 promossa da
P. IVA ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Ispica (RG), C. da Chiusi s.n.c., rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Sapienza (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._1 presso il difensore in Ispica (RG) via Brescia n.1
APPELLANTE contro
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Bignardi (c.f. ), ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il difensore in Ferrara, Via Garibaldi n.47
APPELLATO
Oggetto: appello – opposizione ordinanza ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981 (violazione codice della strada).
Conclusioni delle parti:
Parte appellante ha concluso come da verbale di udienza del 19.11.2025.
Parte appellata ha concluso come da verbale di udienza del 19.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 14.07.2025, ha Parte_1 promosso tempestivo appello avverso la sentenza n. 15/2025 del 20.01.2025, depositata il
13.02.2025 e non notificata, con la quale il Giudice di Pace di aveva dichiarato cessata CP_2 la materia del contendere e aveva compensato integralmente tra le parti le spese processuali.
La vicenda trae origine dal ricorso promosso avverso l'ingiunzione di pagamento n.
06320231000012411000 notificata dal il 27.12.2023, mediante il quale Controparte_3
2 la ricorrente, odierna appellante, aveva contestato, dinanzi al primo Giudice, il diritto dell'ente a riscuotere la sanzione portata dal verbale di contestazione n. W/6474/2021, già ritualmente impugnato con ricorso in sede amministrativa dinanzi al Prefetto di Rovigo e accolto per il decorso dei termini utili ai fini del silenzio assenso.
Con comparsa di risposta del 12.09.2024 si era costituito in giudizio il , Controparte_3 eccependo la nullità dell'invio del ricorso amministrativo, chiedendo in via istruttoria ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'ordine di esibizione e comunque nel merito il rigetto di tutte le domande attoree.
Su istanza congiunta delle parti costituite la prima udienza era stata rinviata al 20.01.2025 per la trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e viste le note di udienza depositate, il Giudice di
Pace aveva dichiarato cessata la materia del contendere, atteso che il aveva comunicato CP_1
l'intervenuto annullamento in autotutela per silenzio assenso sul ricorso ex art. 203, D. Lgs.
285/1992, c.d. “Codice della Strada” presentato dalla società ricorrente e aveva dichiarato interamente compensate tra le parti le spese processuali.
1.2. ha promosso appello avverso detta sentenza Parte_1 deducendo, quale unico motivo di gravame, l'errata applicazione da parte del primo Giudice delle norme processuali relative alla regolamentazione delle spese di lite, in quanto aveva compensato le spese processuali omettendo ogni valutazione sulla soccombenza virtuale del resistente. CP_1
1.3. Con comparsa di risposta depositata il 27.10.2025 si è costituito in giudizio il
[...]
chiedendo il rigetto dell'appello e deducendo che l'ente aveva fornito in giudizio CP_3 completa ed evidente documentazione attestante l'incolpevole buona fede nell'emissione dell'ingiunzione fiscale opposta, così come il tempestivo sgravio del debito all'esito dell'accoglimento del ricorso, da parte del Prefetto, per il decorso del silenzio assenso.
1.4. All'udienza del 19.11.2025 il giudice invitava le parti a discutere la causa e, all'esito, pronunciava sentenza.
2. L'appello è fondato e merita accoglimento.
In tema di compensazione delle spese processuali la Legge 69/2009 ha novellato l'art. 92 c.p.c., sostituendo i “giusti motivi” della precedente formulazione, con l'espressione “gravi ed eccezionali ragioni”, qualificando, in tal modo, la compensazione delle spese processuali come un evento eccezionale, che deve essere oggetto di specifica motivazione da parte dell'organo giudicante. Successivamente la Corte costituzionale, con la sentenza n. 77 del 19.04.2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma, nel testo modificato dall'art. 13,
3 comma 1, del D.L. 132/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni.
Ciò premesso, si ritiene che in materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza (cfr. Cass. n. 15413/2011). La compensazione delle spese, ove si prescinda dai casi di soccombenza reciproca, è dunque subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni e tale esigenza non è soddisfatta quando il giudice abbia compensato le spese per motivi di equità non altrimenti specificati (Cass. n. 21521/2010). Pertanto, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa;
tali ragioni nel caso in esame non sono state indicate né sono altrimenti desumibili dal complessivo tenore della motivazione, né può ritenersi sufficiente la laconica espressione in motivazione “Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti” (cfr. pag. 2 sentenza impugnata).
Nel caso di specie occorre osservare che la giurisprudenza della Suprema Corte ha ribadito che il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve comunque pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito (Cass. n. 24234/2016). In particolare, ha precisato la Cassazione in tema di spese processuali, che le "gravi ed eccezionali ragioni", indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. n.
9977/2019).
La vicenda in esame non consente la compensazione delle spese, dovendosi ritenere l'odierna appellante, come peraltro riconosciuto in giudizio anche dal resistente, parte vittoriosa CP_1 in senso virtuale nel giudizio di primo grado.
2.1. L'appello va dunque accolto e l'appellato condannato a pagare le spese di lite del giudizio di primo grado, che si liquidano secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 e ss.mod. per lo scaglione di riferimento, con eccezione della fase istruttoria, non essendosi svolta.
3. La regolamentazione delle spese di lite del presente procedimento segue la soccombenza e le stesse si liquidano in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e
4 successive modificazioni e integrazioni, propri dello scaglione di valore della controversia, con eccezione della fase istruttoria, non essendosi svolta.
p.q.m.
Il Tribunale di Rovigo in funzione di Giudice d'Appello, definitivamente decidendo, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria domanda, istanza, difesa, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 15/2025 emessa il 20.01.2025 dal Giudice di Pace di Rovigo e depositata in data 13.02.2025, condanna il
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione delle spese processuali del CP_3 giudizio di primo grado in favore di che si liquidano in Parte_1 euro 278,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge ed euro 43,00 per spese anticipate documentate;
2. condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione delle Controparte_3 spese di lite del presente giudizio in favore di in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in euro 462,00 euro per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge ed euro 64,50 per spese anticipate documentate.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di competenza.
Rovigo, 19.11.2025
Il Giudice
IA NC
5
TRIBUNALE DI ROVIGO
Sezione civile
Processo verbale di udienza
All'udienza del giorno 19.11.2025, alle ore 10:14, davanti al Giudice IA NC, chiamata la causa civile n. 1173/2025 R.G., sono comparsi l'Avv. Dorothy Berti in sostituzione dell'Avv.
Sapienza per parte appellante e l'Avv. Alessandro Bignardi per parte appellata,
l'Avv. Berti si riporta all'appello, contesta le difese avversarie, rileva che laddove il CP_1 avesse riscontrato una responsabilità della poteva chiedere la chiamata in Controparte_2 causa ai fini della manleva. Che il Giudice di pace avesse tenuto conto di tali circostanze è una supposizione di controparte. Inoltre, le ragioni palesate da controparte in comparsa sono vicende interne che non possono ricadere sulla parte appellante. La presunta assenza di responsabilità, non verificabile, non costituisce grave ragione atta a giustificare la compensazione delle spese. La compensazione è priva di motivazione in sentenza. Si riporta alle conclusioni contenute in atto di citazione in appello.
L'Avv. Bignardi ribadisce che il non poteva chiedere la chiamata in causa della CP_1
, che nulla aveva a che fare con il rapporto tra le parti e che anche qualora si ritenesse CP_2 la sentenza impugnata priva di motivazione, il Tribunale potrà integrarla per le motivazioni sostenute in comparsa di costituzione in appello. Richiama le conclusioni ivi formulate.
Le parti dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
Chiude il verbale alle ore 10:22 e pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare al termine della camera di consiglio.
Alle ore 14:28, riaperto il verbale, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la sentenza di seguito riportata, in assenza delle parti, del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice IA NC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in grado d'appello al N.R.G. 1173/2025 promossa da
P. IVA ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Ispica (RG), C. da Chiusi s.n.c., rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Sapienza (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._1 presso il difensore in Ispica (RG) via Brescia n.1
APPELLANTE contro
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Bignardi (c.f. ), ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il difensore in Ferrara, Via Garibaldi n.47
APPELLATO
Oggetto: appello – opposizione ordinanza ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981 (violazione codice della strada).
Conclusioni delle parti:
Parte appellante ha concluso come da verbale di udienza del 19.11.2025.
Parte appellata ha concluso come da verbale di udienza del 19.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 14.07.2025, ha Parte_1 promosso tempestivo appello avverso la sentenza n. 15/2025 del 20.01.2025, depositata il
13.02.2025 e non notificata, con la quale il Giudice di Pace di aveva dichiarato cessata CP_2 la materia del contendere e aveva compensato integralmente tra le parti le spese processuali.
La vicenda trae origine dal ricorso promosso avverso l'ingiunzione di pagamento n.
06320231000012411000 notificata dal il 27.12.2023, mediante il quale Controparte_3
2 la ricorrente, odierna appellante, aveva contestato, dinanzi al primo Giudice, il diritto dell'ente a riscuotere la sanzione portata dal verbale di contestazione n. W/6474/2021, già ritualmente impugnato con ricorso in sede amministrativa dinanzi al Prefetto di Rovigo e accolto per il decorso dei termini utili ai fini del silenzio assenso.
Con comparsa di risposta del 12.09.2024 si era costituito in giudizio il , Controparte_3 eccependo la nullità dell'invio del ricorso amministrativo, chiedendo in via istruttoria ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'ordine di esibizione e comunque nel merito il rigetto di tutte le domande attoree.
Su istanza congiunta delle parti costituite la prima udienza era stata rinviata al 20.01.2025 per la trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e viste le note di udienza depositate, il Giudice di
Pace aveva dichiarato cessata la materia del contendere, atteso che il aveva comunicato CP_1
l'intervenuto annullamento in autotutela per silenzio assenso sul ricorso ex art. 203, D. Lgs.
285/1992, c.d. “Codice della Strada” presentato dalla società ricorrente e aveva dichiarato interamente compensate tra le parti le spese processuali.
1.2. ha promosso appello avverso detta sentenza Parte_1 deducendo, quale unico motivo di gravame, l'errata applicazione da parte del primo Giudice delle norme processuali relative alla regolamentazione delle spese di lite, in quanto aveva compensato le spese processuali omettendo ogni valutazione sulla soccombenza virtuale del resistente. CP_1
1.3. Con comparsa di risposta depositata il 27.10.2025 si è costituito in giudizio il
[...]
chiedendo il rigetto dell'appello e deducendo che l'ente aveva fornito in giudizio CP_3 completa ed evidente documentazione attestante l'incolpevole buona fede nell'emissione dell'ingiunzione fiscale opposta, così come il tempestivo sgravio del debito all'esito dell'accoglimento del ricorso, da parte del Prefetto, per il decorso del silenzio assenso.
1.4. All'udienza del 19.11.2025 il giudice invitava le parti a discutere la causa e, all'esito, pronunciava sentenza.
2. L'appello è fondato e merita accoglimento.
In tema di compensazione delle spese processuali la Legge 69/2009 ha novellato l'art. 92 c.p.c., sostituendo i “giusti motivi” della precedente formulazione, con l'espressione “gravi ed eccezionali ragioni”, qualificando, in tal modo, la compensazione delle spese processuali come un evento eccezionale, che deve essere oggetto di specifica motivazione da parte dell'organo giudicante. Successivamente la Corte costituzionale, con la sentenza n. 77 del 19.04.2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma, nel testo modificato dall'art. 13,
3 comma 1, del D.L. 132/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni.
Ciò premesso, si ritiene che in materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza (cfr. Cass. n. 15413/2011). La compensazione delle spese, ove si prescinda dai casi di soccombenza reciproca, è dunque subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni e tale esigenza non è soddisfatta quando il giudice abbia compensato le spese per motivi di equità non altrimenti specificati (Cass. n. 21521/2010). Pertanto, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa;
tali ragioni nel caso in esame non sono state indicate né sono altrimenti desumibili dal complessivo tenore della motivazione, né può ritenersi sufficiente la laconica espressione in motivazione “Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti” (cfr. pag. 2 sentenza impugnata).
Nel caso di specie occorre osservare che la giurisprudenza della Suprema Corte ha ribadito che il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve comunque pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito (Cass. n. 24234/2016). In particolare, ha precisato la Cassazione in tema di spese processuali, che le "gravi ed eccezionali ragioni", indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. n.
9977/2019).
La vicenda in esame non consente la compensazione delle spese, dovendosi ritenere l'odierna appellante, come peraltro riconosciuto in giudizio anche dal resistente, parte vittoriosa CP_1 in senso virtuale nel giudizio di primo grado.
2.1. L'appello va dunque accolto e l'appellato condannato a pagare le spese di lite del giudizio di primo grado, che si liquidano secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 e ss.mod. per lo scaglione di riferimento, con eccezione della fase istruttoria, non essendosi svolta.
3. La regolamentazione delle spese di lite del presente procedimento segue la soccombenza e le stesse si liquidano in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e
4 successive modificazioni e integrazioni, propri dello scaglione di valore della controversia, con eccezione della fase istruttoria, non essendosi svolta.
p.q.m.
Il Tribunale di Rovigo in funzione di Giudice d'Appello, definitivamente decidendo, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria domanda, istanza, difesa, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 15/2025 emessa il 20.01.2025 dal Giudice di Pace di Rovigo e depositata in data 13.02.2025, condanna il
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione delle spese processuali del CP_3 giudizio di primo grado in favore di che si liquidano in Parte_1 euro 278,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge ed euro 43,00 per spese anticipate documentate;
2. condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione delle Controparte_3 spese di lite del presente giudizio in favore di in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in euro 462,00 euro per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge ed euro 64,50 per spese anticipate documentate.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di competenza.
Rovigo, 19.11.2025
Il Giudice
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