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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 29/05/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISTOIA
RGN. N. 2820/2023
Udienza del 29 maggio 2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono pervenute le note in sostituzione dell'udienza odierna depositate dalla parte appellante rappre- Parte_1 sentato e difeso dall'avv. LAMBERTI MARCO e dalle parti convenute
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. FRABETTI FABIO Controparte_1
e rappresentato e difeso dalle avv. PACI FEDERICA e GALI- Controparte_2
GANI CLAUDIA nelle quali le parti hanno precisato le proprie conclusioni.
Il giudice emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene alle- gata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento di secondo grado RG n. 2820/2023 promosso da rappresentata e difesa dall'avv. LAMBERTI MARCO;
Parte_1
- parte appellante –
Contro
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
FRABETTI FABIO;
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paci Federica e Controparte_2
Galligani Claudia;
non costituito. Controparte_3
- parte appellata –
Oggetto: appello sentenza Giudice di Pace 2 novembre 2023 n. 645.
Conclusioni parte appellante: “Voglia il Tribunale di Pistoia disattesa ogni contra- ria istanza, deduzione e/o eccezione, in accoglimento dell'appello proposta dalla deducente Annullare e/o comunque dichiarare inefficace l'intimazione di pagamento n. 0892022900139552160000, emessa dall' , poiché infon- Controparte_1 data, inammissibile ed improcedibile oltreché illegittima. Con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
Conclusioni parte convenuta : “Previo rigetto dell'istanza Controparte_1 di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento e delle sottese cartelle esattoriali impugnate per carenza dei requisiti di legge, dichiarare l'opposizione infondata in fatto e in diritto, inammissibile rispetto ai motivi attinenti i vizi formali dell'atto in quanto tardivamente posti oltre i termini di cui all'art. 617 cpc e rigettare, conseguentemente, tutte le domande avanzate nei confronti di in quanto infondate in fatto e Controparte_4 in diritto e prive di pregio giuridico. Conseguentemente confermare piena legittimità validità ed efficacia agli atti impugnati e al diritto di credito ivi accluso nei limiti dei ruoli esecutivi di giurisdizione del G. Ordinario. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dello scri- vente difensore antistatario ex art. 93 cpc”.”
Conclusioni : “In tesi: rigettare l'appello proposto dal Sig. Controparte_2 [...] e per l'effetto confermare la sentenza del Giudice di Pace di , Avv. Mauro Parte_2 CP_2
2 Innocenti, n. 645/2023; - In denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, tenere indenne il dal pagamento di compensi e spese di lite, in ragione dell'esi- Controparte_2 stenza dei propri crediti che formano oggetto della intimazione di pagamento qui opposta, nonché della loro regolare e tempestiva notifica al debitore ed invio all' Controparte_1
. Con vittoria dei compensi legali, che si chiede di liquidare comprensivi, in luogo
[...] A, degli oneri CPDEL relativi all'avvocatura pubblica ex art l co. 208 L. n. 266/2005 essendo i legali dell'Amministrazione avvocati, dipendenti pubblici, iscritti nell'elenco speciale dell'Ordine degli Avvocati di ”. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.. Con atto di citazione ex artt. 615 e 617 c.p.c., ha impu- Parte_1 gnato l'intimazione di pagamento n. 089202290013955216000, emessa dall'Agen- zia delle Entrate Riscossione per la somma di € 2.735,17 relativa alle seguenti cartelle esattoriali:
a) n. 08920160012945023000 per € 253,21 e n. 08920160014782779000 per € 110,19 per refezione scolastica;
b) n. 08920170003933508000, per € 386,53 per tassa automobilistica e re- fezione scolastica;
c) n. 08920170006325931000 per € 125,42 per sanzioni;
d) n. 08920180002527870000 per € 681,10 per tassa automobilistica e re- fezione scolastica;
e) n. 08920190001714006000 per € 1.054,00 per refezione scolastica;
f) n. 08920190007839264000 per € 124,72 per sanzioni.
A fondamento dell'opposizione, aveva eccepito:
a) la nullità dell'intimazione di pagamento per l'indeterminatezza della cau- sale posta alla base dell'atto “stante la totale impossibilità di appurare, anzitutto, se effettivamente esista, ovvero, sia mai esistito, il titolo in questione”;
b) che “con l'intimazione di pagamento opposta la Controparte_5
ha chiesto il pagamento di spese processuali afferenti l'anno 2012, in
[...] forza di una cartella di pagamento, asseritamente notificata il 29 marzo 2013, per la cui riscossione è ormai decorso il termine quinquennale di prescrizione, senza che la stessa abbia mai interrotto i termini prescrizionali”;
c) l'invalidità dell'intimazione e di tutti gli atti ad essa sottesi per difetto di sottoscrizione.
Nel giudizio di primo grado si è costituita l' Controparte_1 opponendo:
a) il difetto di giurisdizione del giudice di pace a favore del giudice tributario quantomeno per le cartelle attenenti alle tasse automobilistiche;
3 b) l'inammissibilità delle doglianze relative al difetto di sottoscrizione in quanto, le stesse, integrando motivi di legittimità dell'atto, avrebbero dovuto essere eccepite nei 20 giorni dalla notifica del 23 luglio 2022;
c) l'infondatezza della censura relativa al difetto di motivazione;
d) l'esistenza non solo di valide notifiche delle cartelle esattoriali ma anche di atti interruttivi.
Il si era costituito chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_2
Con sentenza 2 novembre 2023 n. 645 il Giudice di Pace ha respinto l'op- posizione.
Con atto di appello, ha impugnato la sentenza sotto i seguenti Parte_1 profili:
a) il giudice di prime cure non aveva tenuto nella dovuta considerazione, ai fini dell'accertamento della prescrizione del credito, che “nell'atto introduttivo parte attrice, specificava chiaramente di aver avuto conoscenza del credito vantato da
esclusivamente a seguito del ricevimento dell'inti- Controparte_1 mazione di pagamento”;
b) sempre sotto il profilo della prescrizione, “la copia fotostatica (delle notifi- che) prodotta risulta essere stata disconosciuta ex art. 2719 c.c.”;
c) nullità ed inesistenza delle notifiche ex art. 140 c.p.c. effettuate da poste private.
L si è costituita anche nel giudizio di ap- Controparte_1 pello ribadendo che:
a) era rimasta incontestata e, quindi, passata in giudicato la parte di in cui per quanto riguardava la refezione scolastica e le tasse automobilistiche il giudice aveva ritenuto devolute dette questioni alla “esclusiva competenza e giurisdizione di altro organo decidente”;
b) l'appello sarebbe carente dei principi di specificità e chiarezza delle parti della sentenza oggetto di impugnazione;
c) nel merito il gravame era infondato al pari del disconoscimento delle no- tificazioni in quanto carente della indicazione delle parti oggetto di esso rispetto alle quali era stata articolata la dichiarazione;
d) pienamente valide sarebbero le notifiche eseguite.
Anche il si è costituito nel giudizio di appello deducendo Controparte_2 che l'atto di appello sarebbe inammissibile in quanto privo dei contenuti impugna- tori.
4 2.- Occorre preliminarmente concordare con la difesa dell' in merito CP_1 al passaggio in giudicato della statuizione relativa alla giurisdizione del giudice tributario. Infatti, il giudice di pace, ritenendo che “le cartelle di pagamento … di somme relative a tasse automobilistiche e a contributo per refezione scolastica de- vono ritenersi di esclusiva competenza e giurisdizione di altro organo decidente”, ha implicitamente emesso una pronuncia declinatoria della propria giurisdizione, non procedendo tuttavia ad indicare apertamente il giudice tributario. Ma anche a pre- scindere da ciò, colgono nel segno le difese dell' che ha evi- Controparte_1 denziato che detta pronuncia non è stata oggetto di impugnazione con la conse- guenza che la statuizione – sicuramente fondata per quanto attiene alle tasse au- tomobilistiche (che, come tali, possono essere conosciute solo dal giudice tributa- rio) ma altrettanto infondata per la refezione scolastica che rappresenta un servizio corrispettivo – è divenuta definitiva.
Da ciò consegue che deve ritenersi dato oramai irrevocabile il fatto che la cognizione delle cartelle esattoriale a titolo di tasse automobilistiche e refezione scolastica (lett. a, b, d, e) è preclusa al giudice di appello.
Per quanto attiene alla prescrizione, è sfuggito al giudice di pace – che si era affannato a confutarla - che della richiesta di “pagamento di spese processuali af- ferenti l'anno 2012, in forza di una cartella di pagamento, asseritamente notificata il 29 marzo 2013” per i quali sarebbero decorsi i termini di prescrizione non vi è traccia tra le cartelle che compongono quella impugnata.
La questione oggetto del presente giudizio si riduce quindi alle cartelle sub c) ed f) rispetto alle quali si osserva preliminarmente che le cartelle, costituendo atti esecutivi, fisiologicamente presentano caratteri di forte contrazione rispetto all'apparato motivazionale della pretesa esecutiva che, altrettanto inevitabilmente, non può che riferirsi per relationem agli atti presupposti e ciò consente di superare la doglianza di cui alla lett. a) del ricorso.
Per le stesse ragioni, il requisito della sottoscrizione degli atti non può rical- care le usuali norme in tema di recupero forzoso individuale dovendosi invece con- siderarsi alla stregua di possibilità di ricondurre inequivocabilmente gli atti al sog- getto procedente, condizione che può dirsi perfettamente verificata dal momento che la parte ha efficacemente radicato il presente giudizio nei confronti dell
[...]
. Controparte_6
Infine, l'eventuale nullità delle notifiche in quanto eseguite da società pri- vate, per quanto sostanzialmente immotivata, avrebbe semmai – al di là delle que- stioni di prescrizione – incidere solo sui termini per l'opposizione.
5 L'appello deve essere quindi rigettato e l'appellato dovrà sostenere le spese legali sostenute dalle parti appellate nonché il doppio del contributo unificato.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Giudice di Parte_1
Pace 2 novembre 2023 n. 645;
- condanna a rifondere le spese legali del presente grado so- Parte_1 stenute da e che si quantificano Controparte_1 Controparte_2 per ciascuna parte in € 1.500,00 oltre accessori;
- condanna a corrispondere il doppio del contributi unificato Parte_1 versato.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del 29 mag- gio 2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
6
RGN. N. 2820/2023
Udienza del 29 maggio 2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono pervenute le note in sostituzione dell'udienza odierna depositate dalla parte appellante rappre- Parte_1 sentato e difeso dall'avv. LAMBERTI MARCO e dalle parti convenute
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. FRABETTI FABIO Controparte_1
e rappresentato e difeso dalle avv. PACI FEDERICA e GALI- Controparte_2
GANI CLAUDIA nelle quali le parti hanno precisato le proprie conclusioni.
Il giudice emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene alle- gata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento di secondo grado RG n. 2820/2023 promosso da rappresentata e difesa dall'avv. LAMBERTI MARCO;
Parte_1
- parte appellante –
Contro
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
FRABETTI FABIO;
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paci Federica e Controparte_2
Galligani Claudia;
non costituito. Controparte_3
- parte appellata –
Oggetto: appello sentenza Giudice di Pace 2 novembre 2023 n. 645.
Conclusioni parte appellante: “Voglia il Tribunale di Pistoia disattesa ogni contra- ria istanza, deduzione e/o eccezione, in accoglimento dell'appello proposta dalla deducente Annullare e/o comunque dichiarare inefficace l'intimazione di pagamento n. 0892022900139552160000, emessa dall' , poiché infon- Controparte_1 data, inammissibile ed improcedibile oltreché illegittima. Con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
Conclusioni parte convenuta : “Previo rigetto dell'istanza Controparte_1 di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento e delle sottese cartelle esattoriali impugnate per carenza dei requisiti di legge, dichiarare l'opposizione infondata in fatto e in diritto, inammissibile rispetto ai motivi attinenti i vizi formali dell'atto in quanto tardivamente posti oltre i termini di cui all'art. 617 cpc e rigettare, conseguentemente, tutte le domande avanzate nei confronti di in quanto infondate in fatto e Controparte_4 in diritto e prive di pregio giuridico. Conseguentemente confermare piena legittimità validità ed efficacia agli atti impugnati e al diritto di credito ivi accluso nei limiti dei ruoli esecutivi di giurisdizione del G. Ordinario. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dello scri- vente difensore antistatario ex art. 93 cpc”.”
Conclusioni : “In tesi: rigettare l'appello proposto dal Sig. Controparte_2 [...] e per l'effetto confermare la sentenza del Giudice di Pace di , Avv. Mauro Parte_2 CP_2
2 Innocenti, n. 645/2023; - In denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, tenere indenne il dal pagamento di compensi e spese di lite, in ragione dell'esi- Controparte_2 stenza dei propri crediti che formano oggetto della intimazione di pagamento qui opposta, nonché della loro regolare e tempestiva notifica al debitore ed invio all' Controparte_1
. Con vittoria dei compensi legali, che si chiede di liquidare comprensivi, in luogo
[...] A, degli oneri CPDEL relativi all'avvocatura pubblica ex art l co. 208 L. n. 266/2005 essendo i legali dell'Amministrazione avvocati, dipendenti pubblici, iscritti nell'elenco speciale dell'Ordine degli Avvocati di ”. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.. Con atto di citazione ex artt. 615 e 617 c.p.c., ha impu- Parte_1 gnato l'intimazione di pagamento n. 089202290013955216000, emessa dall'Agen- zia delle Entrate Riscossione per la somma di € 2.735,17 relativa alle seguenti cartelle esattoriali:
a) n. 08920160012945023000 per € 253,21 e n. 08920160014782779000 per € 110,19 per refezione scolastica;
b) n. 08920170003933508000, per € 386,53 per tassa automobilistica e re- fezione scolastica;
c) n. 08920170006325931000 per € 125,42 per sanzioni;
d) n. 08920180002527870000 per € 681,10 per tassa automobilistica e re- fezione scolastica;
e) n. 08920190001714006000 per € 1.054,00 per refezione scolastica;
f) n. 08920190007839264000 per € 124,72 per sanzioni.
A fondamento dell'opposizione, aveva eccepito:
a) la nullità dell'intimazione di pagamento per l'indeterminatezza della cau- sale posta alla base dell'atto “stante la totale impossibilità di appurare, anzitutto, se effettivamente esista, ovvero, sia mai esistito, il titolo in questione”;
b) che “con l'intimazione di pagamento opposta la Controparte_5
ha chiesto il pagamento di spese processuali afferenti l'anno 2012, in
[...] forza di una cartella di pagamento, asseritamente notificata il 29 marzo 2013, per la cui riscossione è ormai decorso il termine quinquennale di prescrizione, senza che la stessa abbia mai interrotto i termini prescrizionali”;
c) l'invalidità dell'intimazione e di tutti gli atti ad essa sottesi per difetto di sottoscrizione.
Nel giudizio di primo grado si è costituita l' Controparte_1 opponendo:
a) il difetto di giurisdizione del giudice di pace a favore del giudice tributario quantomeno per le cartelle attenenti alle tasse automobilistiche;
3 b) l'inammissibilità delle doglianze relative al difetto di sottoscrizione in quanto, le stesse, integrando motivi di legittimità dell'atto, avrebbero dovuto essere eccepite nei 20 giorni dalla notifica del 23 luglio 2022;
c) l'infondatezza della censura relativa al difetto di motivazione;
d) l'esistenza non solo di valide notifiche delle cartelle esattoriali ma anche di atti interruttivi.
Il si era costituito chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_2
Con sentenza 2 novembre 2023 n. 645 il Giudice di Pace ha respinto l'op- posizione.
Con atto di appello, ha impugnato la sentenza sotto i seguenti Parte_1 profili:
a) il giudice di prime cure non aveva tenuto nella dovuta considerazione, ai fini dell'accertamento della prescrizione del credito, che “nell'atto introduttivo parte attrice, specificava chiaramente di aver avuto conoscenza del credito vantato da
esclusivamente a seguito del ricevimento dell'inti- Controparte_1 mazione di pagamento”;
b) sempre sotto il profilo della prescrizione, “la copia fotostatica (delle notifi- che) prodotta risulta essere stata disconosciuta ex art. 2719 c.c.”;
c) nullità ed inesistenza delle notifiche ex art. 140 c.p.c. effettuate da poste private.
L si è costituita anche nel giudizio di ap- Controparte_1 pello ribadendo che:
a) era rimasta incontestata e, quindi, passata in giudicato la parte di in cui per quanto riguardava la refezione scolastica e le tasse automobilistiche il giudice aveva ritenuto devolute dette questioni alla “esclusiva competenza e giurisdizione di altro organo decidente”;
b) l'appello sarebbe carente dei principi di specificità e chiarezza delle parti della sentenza oggetto di impugnazione;
c) nel merito il gravame era infondato al pari del disconoscimento delle no- tificazioni in quanto carente della indicazione delle parti oggetto di esso rispetto alle quali era stata articolata la dichiarazione;
d) pienamente valide sarebbero le notifiche eseguite.
Anche il si è costituito nel giudizio di appello deducendo Controparte_2 che l'atto di appello sarebbe inammissibile in quanto privo dei contenuti impugna- tori.
4 2.- Occorre preliminarmente concordare con la difesa dell' in merito CP_1 al passaggio in giudicato della statuizione relativa alla giurisdizione del giudice tributario. Infatti, il giudice di pace, ritenendo che “le cartelle di pagamento … di somme relative a tasse automobilistiche e a contributo per refezione scolastica de- vono ritenersi di esclusiva competenza e giurisdizione di altro organo decidente”, ha implicitamente emesso una pronuncia declinatoria della propria giurisdizione, non procedendo tuttavia ad indicare apertamente il giudice tributario. Ma anche a pre- scindere da ciò, colgono nel segno le difese dell' che ha evi- Controparte_1 denziato che detta pronuncia non è stata oggetto di impugnazione con la conse- guenza che la statuizione – sicuramente fondata per quanto attiene alle tasse au- tomobilistiche (che, come tali, possono essere conosciute solo dal giudice tributa- rio) ma altrettanto infondata per la refezione scolastica che rappresenta un servizio corrispettivo – è divenuta definitiva.
Da ciò consegue che deve ritenersi dato oramai irrevocabile il fatto che la cognizione delle cartelle esattoriale a titolo di tasse automobilistiche e refezione scolastica (lett. a, b, d, e) è preclusa al giudice di appello.
Per quanto attiene alla prescrizione, è sfuggito al giudice di pace – che si era affannato a confutarla - che della richiesta di “pagamento di spese processuali af- ferenti l'anno 2012, in forza di una cartella di pagamento, asseritamente notificata il 29 marzo 2013” per i quali sarebbero decorsi i termini di prescrizione non vi è traccia tra le cartelle che compongono quella impugnata.
La questione oggetto del presente giudizio si riduce quindi alle cartelle sub c) ed f) rispetto alle quali si osserva preliminarmente che le cartelle, costituendo atti esecutivi, fisiologicamente presentano caratteri di forte contrazione rispetto all'apparato motivazionale della pretesa esecutiva che, altrettanto inevitabilmente, non può che riferirsi per relationem agli atti presupposti e ciò consente di superare la doglianza di cui alla lett. a) del ricorso.
Per le stesse ragioni, il requisito della sottoscrizione degli atti non può rical- care le usuali norme in tema di recupero forzoso individuale dovendosi invece con- siderarsi alla stregua di possibilità di ricondurre inequivocabilmente gli atti al sog- getto procedente, condizione che può dirsi perfettamente verificata dal momento che la parte ha efficacemente radicato il presente giudizio nei confronti dell
[...]
. Controparte_6
Infine, l'eventuale nullità delle notifiche in quanto eseguite da società pri- vate, per quanto sostanzialmente immotivata, avrebbe semmai – al di là delle que- stioni di prescrizione – incidere solo sui termini per l'opposizione.
5 L'appello deve essere quindi rigettato e l'appellato dovrà sostenere le spese legali sostenute dalle parti appellate nonché il doppio del contributo unificato.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Giudice di Parte_1
Pace 2 novembre 2023 n. 645;
- condanna a rifondere le spese legali del presente grado so- Parte_1 stenute da e che si quantificano Controparte_1 Controparte_2 per ciascuna parte in € 1.500,00 oltre accessori;
- condanna a corrispondere il doppio del contributi unificato Parte_1 versato.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del 29 mag- gio 2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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