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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1137/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7284/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22848932 CONTR.CONSORT 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato nel suo studio sito in Cassano All'Ionio, Indirizzo_1, ricorreva contro il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino nonché
contro
Area S.r.l. società unipersonale, avverso l'avviso di accertamento documento n.22848932, notificato l'11.10.2024, recante contributo consortile
(cod. tributi 1H78) di euro 278,90 relativo all'anno 2023, somma comprensiva di spese per omesso versamento, di notifica e di procedura.
Il ricorrente deduceva:
1.mancata notifica di atti prodromici;
2.violazione dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 7 L. 212/2000 per omessa indicazione di termini e autorità competente all'impugnazione;
3.inammissibilità della “richiesta formale di pagamento” quale atto autonomamente impugnabile;
4.difetto di motivazione ex art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990;
5.violazione della legge regionale Calabria n. 11/2003 per mancanza di piano di classifica, piano di riparto e perimetro di contribuenza;
6.assenza di beneficio fondiario ex art. 860 c.c.;
7.violazione della Legge regionale Calabria n. 7/2023 per mancata dimostrazione del beneficio “diretto e specifico”.
Chiedeva quindi, l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva Area S.r.l. eccependo:
- la propria qualità di concessionaria iscritta all'albo ex art. 53 D.Lgs. 446/1997;
- l'affidamento ricevuto dal Consorzio per la riscossione coattiva del contributo 2023;
- l'avvenuta emissione dell'avviso ordinario n. 17770400 del 04/08/2023;
- la notificazione della richiesta formale n. 19816477 in data 19/01/2024;
- la definitività di tale atto per mancata impugnazione nei termini di cui agli artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992.
Chiedeva il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La difesa della concessionaria fonda la propria eccezione preliminare sulla asserita natura autonomamente impugnabile della “richiesta formale di pagamento” n. 19816477 notificata il 19/01/2024, la cui mancata impugnazione avrebbe determinato la definitività della pretesa.
L'eccezione non è fondata.
Ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992 sono impugnabili soltanto gli atti espressamente elencati o quelli aventi contenuto sostanzialmente impositivo idoneo a incidere direttamente nella sfera giuridica del contribuente.
La “richiesta formale di pagamento” prodotta in atti si configura come sollecito o messa in mora, privo di autonoma determinazione della pretesa tributaria, già cristallizzata nell'avviso ordinario del 04/08/2023.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che sono impugnabili solo gli atti che manifestano una compiuta e definitiva pretesa tributaria. Un mero sollecito non integra un atto impositivo autonomo.
Pertanto, la mancata impugnazione della richiesta formale non comporta alcuna preclusione alla contestazione del successivo avviso di accertamento, che costituisce il primo atto avente natura impositiva formalmente notificato con modalità idonee.
Risulta documentalmente: l'emissione di un avviso ordinario n. 17770400 del 04/08/2023, spedito per posta ordinaria;
la notifica della richiesta formale n. 19816477 in data 19/01/2024; la notifica dell'avviso di accertamento n. 22848932 in data 11/10/2024.
L'avviso ordinario spedito per posta semplice non costituisce atto idoneo a determinare la decorrenza di termini decadenziali o preclusivi, non essendo assistito da prova legale della ricezione.
Ne consegue che il primo atto effettivamente idoneo a incidere sulla posizione del contribuente è l'avviso di accertamento impugnato.
L'atto impugnato si limita a indicare: l'importo complessivo dovuto;
il codice tributo;
l'annualità e le spese aggiuntive.
Non risultano invece specificati: il piano annuale di riparto cui si riferisce la pretesa;
la base imponibile;
i parametri applicati;
l'indice di contribuenza attribuito all'immobile e non è dimostrato il beneficio tratto dalle opere consortili.
Ai sensi dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 3 L. 241/1990, l'atto impositivo deve consentire al contribuente di comprendere l'iter logico-giuridico e tecnico seguito dall'ente impositore.
Nel caso di specie la motivazione risulta meramente assertiva e non consente di verificare il concreto beneficio fondiario;
i criteri di riparto;
la correlazione tra spesa sostenuta e quota imputata.
Tale carenza integra vizio di motivazione sostanziale.
In materia di contributi di bonifica, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che:
1. l'obbligo contributivo trova fondamento nel beneficio diretto e specifico derivante dall'opera di bonifica;
2. qualora il Consorzio sia dotato di piano di classifica regolarmente approvato, opera una presunzione relativa di beneficio;
3. in assenza o in caso di contestazione specifica, grava sull'ente l'onere di dimostrare il beneficio concreto.
Nel caso in esame, il Consorzio non ha prodotto: il piano di classifica;
il piano annuale di riparto;
la prova dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza;
non ha dimostrato il beneficio diretto e specifico richiesto dalla Legge regionale Calabria n. 7/2023.
La recente modifica normativa regionale ha rafforzato il requisito del beneficio “diretto e specifico” e della commisurazione del contributo al vantaggio effettivamente ricevuto.
La mera inclusione nel comprensorio non è sufficiente in assenza di dimostrazione concreta del vantaggio.
Nel caso di specie tale prova non è stata fornita.
L'atto impugnato risulta pertanto:
- carente di motivazione;
- privo di dimostrazione del beneficio fondiario;
- non assistito da prova della corretta determinazione della quota contributiva.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado sez. II, così dispone:
accoglie il ricorso;
annulla l'avviso di accertamento n. 22848932; condanna Area Srl al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 150,00 per compensi, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cosenza li 18.02.2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7284/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22848932 CONTR.CONSORT 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato nel suo studio sito in Cassano All'Ionio, Indirizzo_1, ricorreva contro il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino nonché
contro
Area S.r.l. società unipersonale, avverso l'avviso di accertamento documento n.22848932, notificato l'11.10.2024, recante contributo consortile
(cod. tributi 1H78) di euro 278,90 relativo all'anno 2023, somma comprensiva di spese per omesso versamento, di notifica e di procedura.
Il ricorrente deduceva:
1.mancata notifica di atti prodromici;
2.violazione dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 7 L. 212/2000 per omessa indicazione di termini e autorità competente all'impugnazione;
3.inammissibilità della “richiesta formale di pagamento” quale atto autonomamente impugnabile;
4.difetto di motivazione ex art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990;
5.violazione della legge regionale Calabria n. 11/2003 per mancanza di piano di classifica, piano di riparto e perimetro di contribuenza;
6.assenza di beneficio fondiario ex art. 860 c.c.;
7.violazione della Legge regionale Calabria n. 7/2023 per mancata dimostrazione del beneficio “diretto e specifico”.
Chiedeva quindi, l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva Area S.r.l. eccependo:
- la propria qualità di concessionaria iscritta all'albo ex art. 53 D.Lgs. 446/1997;
- l'affidamento ricevuto dal Consorzio per la riscossione coattiva del contributo 2023;
- l'avvenuta emissione dell'avviso ordinario n. 17770400 del 04/08/2023;
- la notificazione della richiesta formale n. 19816477 in data 19/01/2024;
- la definitività di tale atto per mancata impugnazione nei termini di cui agli artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992.
Chiedeva il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La difesa della concessionaria fonda la propria eccezione preliminare sulla asserita natura autonomamente impugnabile della “richiesta formale di pagamento” n. 19816477 notificata il 19/01/2024, la cui mancata impugnazione avrebbe determinato la definitività della pretesa.
L'eccezione non è fondata.
Ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992 sono impugnabili soltanto gli atti espressamente elencati o quelli aventi contenuto sostanzialmente impositivo idoneo a incidere direttamente nella sfera giuridica del contribuente.
La “richiesta formale di pagamento” prodotta in atti si configura come sollecito o messa in mora, privo di autonoma determinazione della pretesa tributaria, già cristallizzata nell'avviso ordinario del 04/08/2023.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che sono impugnabili solo gli atti che manifestano una compiuta e definitiva pretesa tributaria. Un mero sollecito non integra un atto impositivo autonomo.
Pertanto, la mancata impugnazione della richiesta formale non comporta alcuna preclusione alla contestazione del successivo avviso di accertamento, che costituisce il primo atto avente natura impositiva formalmente notificato con modalità idonee.
Risulta documentalmente: l'emissione di un avviso ordinario n. 17770400 del 04/08/2023, spedito per posta ordinaria;
la notifica della richiesta formale n. 19816477 in data 19/01/2024; la notifica dell'avviso di accertamento n. 22848932 in data 11/10/2024.
L'avviso ordinario spedito per posta semplice non costituisce atto idoneo a determinare la decorrenza di termini decadenziali o preclusivi, non essendo assistito da prova legale della ricezione.
Ne consegue che il primo atto effettivamente idoneo a incidere sulla posizione del contribuente è l'avviso di accertamento impugnato.
L'atto impugnato si limita a indicare: l'importo complessivo dovuto;
il codice tributo;
l'annualità e le spese aggiuntive.
Non risultano invece specificati: il piano annuale di riparto cui si riferisce la pretesa;
la base imponibile;
i parametri applicati;
l'indice di contribuenza attribuito all'immobile e non è dimostrato il beneficio tratto dalle opere consortili.
Ai sensi dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 3 L. 241/1990, l'atto impositivo deve consentire al contribuente di comprendere l'iter logico-giuridico e tecnico seguito dall'ente impositore.
Nel caso di specie la motivazione risulta meramente assertiva e non consente di verificare il concreto beneficio fondiario;
i criteri di riparto;
la correlazione tra spesa sostenuta e quota imputata.
Tale carenza integra vizio di motivazione sostanziale.
In materia di contributi di bonifica, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che:
1. l'obbligo contributivo trova fondamento nel beneficio diretto e specifico derivante dall'opera di bonifica;
2. qualora il Consorzio sia dotato di piano di classifica regolarmente approvato, opera una presunzione relativa di beneficio;
3. in assenza o in caso di contestazione specifica, grava sull'ente l'onere di dimostrare il beneficio concreto.
Nel caso in esame, il Consorzio non ha prodotto: il piano di classifica;
il piano annuale di riparto;
la prova dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza;
non ha dimostrato il beneficio diretto e specifico richiesto dalla Legge regionale Calabria n. 7/2023.
La recente modifica normativa regionale ha rafforzato il requisito del beneficio “diretto e specifico” e della commisurazione del contributo al vantaggio effettivamente ricevuto.
La mera inclusione nel comprensorio non è sufficiente in assenza di dimostrazione concreta del vantaggio.
Nel caso di specie tale prova non è stata fornita.
L'atto impugnato risulta pertanto:
- carente di motivazione;
- privo di dimostrazione del beneficio fondiario;
- non assistito da prova della corretta determinazione della quota contributiva.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado sez. II, così dispone:
accoglie il ricorso;
annulla l'avviso di accertamento n. 22848932; condanna Area Srl al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 150,00 per compensi, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cosenza li 18.02.2026