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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/01/2026, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 468/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente IPPOLITO SANTO, Relatore MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3403/2024 depositato il 05/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Associazione_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 2640/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 3 e pubblicata il 15/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620110009878127 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620110009878127 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620110009878127 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620090001490672 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620090001490672 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620090001490672 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100070556301 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100070556301 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110009878127 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110009878127 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110009878127 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110009878127 IRAP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1885/2025 depositato il 22/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante DI ME AR AG ha proposto gravame avverso la sentenza n. 2640/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, che aveva rigettato il ricorso contro l'intimazione di pagamento n. 29620229004075728000 e le cartelle sottese, deducendo l'intervenuta prescrizione del credito tributario. Si sono costituite le Agenzie resistenti, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo e Agenzia delle Entrate – Riscossione chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, evidenziando l'interruzione della prescrizione per effetto delle istanze di rateizzazione e dei pagamenti parziali, nonché la sospensione dei termini ex art. 68 D.L. 18/2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza di primo grado ha correttamente applicato il principio consolidato della prescrizione decennale per i tributi erariali (art. 2946 c.c.), nonché l'effetto interruttivo derivante dal riconoscimento del debito mediante le istanze di rateizzazione presentate dall'appellante (art. 2944 c.c.), come confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 16098/2018; 9242/2024).
Inoltre, il periodo di sospensione dei termini disposto dalla normativa emergenziale (art. 68 D.L. 18/2020 e art. 12 D.Lgs. 159/2015) ha ulteriormente impedito il decorso della prescrizione.
Non sussistono, pertanto, i vizi motivazionali dedotti né la prescrizione invocata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 750,00 ciascuno a Associazione_1favore dell'agenzia delle entrate e di ADER oltre accessori di legge, per complessivi € 1500,00.
Pertanto va corretto il dispositivo mediante ulteriore specificazione della ripartizione delle spese del giudizio.
Ritenuto che
tale procedura di correzione può essere attivata d'Ufficio senza istanza di parte, trattandosi di un procedimento non giurisdizionale ma di natura sostanzialmente amministrativa (CdS. Adunanza plenaria n. 15 del 2022).
P.Q.M.
Ordina la correzione del dispositivo emesso in data 16.10.25 come di seguito indicato:
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. VIII, rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado, in favore di controparte, che nella misura di € 750,00 ciascuno a liquida in € 1500,00 (euro millecinquecento/00), favore dell'agenzia delle entrate Associazione_1 e di ADER oltre accessori di legge.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025 e del 27.11.25
Il Relatore il Presidente
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente IPPOLITO SANTO, Relatore MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3403/2024 depositato il 05/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Associazione_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 2640/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 3 e pubblicata il 15/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620110009878127 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620110009878127 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620110009878127 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620090001490672 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620090001490672 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620090001490672 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100070556301 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100070556301 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110009878127 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110009878127 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110009878127 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110009878127 IRAP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1885/2025 depositato il 22/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante DI ME AR AG ha proposto gravame avverso la sentenza n. 2640/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, che aveva rigettato il ricorso contro l'intimazione di pagamento n. 29620229004075728000 e le cartelle sottese, deducendo l'intervenuta prescrizione del credito tributario. Si sono costituite le Agenzie resistenti, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo e Agenzia delle Entrate – Riscossione chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, evidenziando l'interruzione della prescrizione per effetto delle istanze di rateizzazione e dei pagamenti parziali, nonché la sospensione dei termini ex art. 68 D.L. 18/2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza di primo grado ha correttamente applicato il principio consolidato della prescrizione decennale per i tributi erariali (art. 2946 c.c.), nonché l'effetto interruttivo derivante dal riconoscimento del debito mediante le istanze di rateizzazione presentate dall'appellante (art. 2944 c.c.), come confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 16098/2018; 9242/2024).
Inoltre, il periodo di sospensione dei termini disposto dalla normativa emergenziale (art. 68 D.L. 18/2020 e art. 12 D.Lgs. 159/2015) ha ulteriormente impedito il decorso della prescrizione.
Non sussistono, pertanto, i vizi motivazionali dedotti né la prescrizione invocata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 750,00 ciascuno a Associazione_1favore dell'agenzia delle entrate e di ADER oltre accessori di legge, per complessivi € 1500,00.
Pertanto va corretto il dispositivo mediante ulteriore specificazione della ripartizione delle spese del giudizio.
Ritenuto che
tale procedura di correzione può essere attivata d'Ufficio senza istanza di parte, trattandosi di un procedimento non giurisdizionale ma di natura sostanzialmente amministrativa (CdS. Adunanza plenaria n. 15 del 2022).
P.Q.M.
Ordina la correzione del dispositivo emesso in data 16.10.25 come di seguito indicato:
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. VIII, rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado, in favore di controparte, che nella misura di € 750,00 ciascuno a liquida in € 1500,00 (euro millecinquecento/00), favore dell'agenzia delle entrate Associazione_1 e di ADER oltre accessori di legge.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025 e del 27.11.25
Il Relatore il Presidente