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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/06/2024, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Terza Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. FABRIZIO COSENTINO PRESIDENTE
dott. TERESA BARILLARI CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1911/2016 RGAC vertente
TRA
cod. fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
per procura speciale in atti dall'avv. Paolo Perrone ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Leone, in Catanzaro viale De Filippis 214
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., giusta procura Controparte_1
speciale del 30.11.2012 autenticata dal notaio dott.ssa (rep. n. Persona_1
4033 – racc. n. 2283), con sede in alla via Toledo n. 177, elettivamente CP_1
domiciliata in Catanzaro via Iannone 43, presso lo studio dell'avv. Francesco
Sacchi, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Perugini per mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
All'udienza del 12.06.2024, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni riportandosi alle conclusioni contenute nei propri atti di costituzione e rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.; con provvedimento del 13.6.2024 la causa veniva assunta in decisione conclusioni delle parti
Per l'appellante: <<… PRECISA le proprie conclusioni come in atti chiedendone
l'integrale accoglimento, ogni contraria istanza ed eccezione impugnata e contestata e
CHIEDE che la causa sia trattenuta per la decisione con rinunzia ai termini ex art. 190
c.p.c. atteso che gli scritti difensivi conclusivi sono stati già depositati e che non vi è stata
più alcuna ulteriore attività. >>;
per l'appellata: << “PRECISA le conclusioni come già in atti;
CHIEDE che la causa sia trattenuta per la decisione con rinunzia ai termini ex art. 190
cpc atteso che gli scritti difensivi conclusivi sono stati già depositati e che non vi
è stata più alcuna ulteriore attività..>>.
I FATTI
Per come ricostruito nella sentenza appellata: “Con atto di citazione regolarmente
notificato ha convenuto in giudizio il già Parte_1 Controparte_1 [...]
al fine di ottenere, previa declaratoria di nullità delle relative Controparte_2
clausole contrattuali, la restituzione di somme indebitamente addebitate da quest'ultima
nel corso del rapporto di conto corrente bancario n. 0027/960 intrattenuto dall'anno 1970
presso la filiale di OL (Cs). L'attore, infatti, ha rappresentato che nel corso di tale
rapporto contrattuale l'istituto di credito evocato in giudizio aveva illegittimamente
applicato interessi anatocistici (attesa la loro capitalizzazione trimestrale in violazione
dell'art. 1283 c.c.), la commissione di massimo scoperto, interessi non specificamente
pattuiti (stante la determinazione degli stessi mediante il rinvio agli “usi su piazza”),
interessi per “giorni valuta”, nonché un tasso effettivo globale eccessivo rispetto al tasso-
soglia previsto dalla legge antiusura n. 108 del 1996. Stante, pertanto, l'indebita
imputazione da parte della banca convenuta di somme non dovute, l'attore ha richiesto la
condanna di quest'ultima alla restituzione di quanto indebitamente riscosso, pari alla
somma di € 52.000,00 (o a quella diversa quantificata in corso di causa), oltre interessi
legali, secondo quanto indicato nell'atto di citazione, o, comunque, alla restituzione dell'importo di € 50.000,00 (o della diversa somma determinata nel corso dell'istruttoria),
in conseguenza dell'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli
interessi debitori e della commissione di massimo scoperto, secondo quanto precisato nella
memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., depositata il 19.9.2011; nonché la
condanna, in ogni caso, della convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di
causa, con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario.
Con comparsa regolarmente depositata in data 15.3.2011, si è costituito in giudizio il
il quale, in via preliminare, ha eccepito la prescrizione delle avverse Controparte_1
pretese creditorie relative al periodo antecedente alla data del 30.11.2000 (attesa
l'avvenuta notifica dell'atto di citazione il 30.11.2010), in ragione di quanto disposto
dall'art. 2935 c.c., come interpretato dall'art. 2, comma 61, del decreto legge del
29.12.2010 n. 225 (c.d. decreto mille proroghe), convertito nella legge del 26.2.2011 n.
10, all'epoca vigente (stante la successiva declaratoria di incostituzionalità di tale norma,
avutasi con la sentenza della Corte Costituzione n. 78 del 5.4.2012); nonché, in ogni caso,
ha eccepito la prescrizione decennale delle avverse pretese creditorie, in quanto oggetto di
versamenti effettuati nel corso del rapporto extrafido e, quindi, di carattere solutorio
(tenuto conto di quanto statuito nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione
n. 24418 del 2010). Altresì, ha eccepito, comunque, la prescrizione quinquennale ex art.
2948 c.c. degli interessi spettanti alla controparte sul capitale eventualmente ricalcolato.
Nel merito, ha rilevato l'infondatezza di quanto ex adverso dedotto, rappresentando, in
ogni caso, il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore, stante la
mancata produzione in atti del contratto e degli estratti conto relativi all'intero rapporto
contrattuale oggetto del contendere. Con particolare riferimento, poi, alla capitalizzazione
trimestrale degli interessi debitori, la banca convenuta, nel contestare le avverse richieste,
ha rilevato l'applicazione per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera del
Cicr del 9.2.2000 (avvenuta il 22.4.2000) degli interessi in conformità alle condizioni ivi
previste. Ha rilevato, peraltro, la decadenza del correntista dal diritto di ripetere le somme
eventualmente corrisposte per il pagamento di interessi anatocistici, attesa la mancata
impugnazione degli estratti conto trimestrali regolarmente trasmessi, e, comunque, l'irripetibilità di quanto versato, in quanto adempimento di un'obbligazione naturale ex
art. 2034 c.c.. Ha rappresentato, in ogni caso, la legittima applicazione nel caso di specie
della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in ragione, tra l'altro,
dell'applicazione dell'art. 1831 c.c., richiedendo, peraltro, nella denegata ipotesi di
ritenuta illegittimità della stessa, il calcolo dei medesimi interessi secondo il criterio della
capitalizzazione annuale. Ha contestato, inoltre, quanto dedotto dalla controparte in
ordine all'indebita applicazione degli interessi ultralegali, della commissione di massimo
scoperto e degli interessi “per giorni valuta”, in quanto oggetto di legittime pattuizioni
negoziali intervenute tra le parti;
così come ha rilevato l'infondatezza delle avverse
doglianze circa il mancato rispetto della normativa antiusura, trattandosi, nel caso di
specie, di un rapporto contrattuale non soggetto alle medesime previsioni legali, in quanto
sottoscritto prima dell'entrata in vigore della richiamata legge n. 108 del 1996. La banca
convenuta, pertanto, ha richiesto il rigetto dell'avversa domanda di ripetizione, nonché,
comunque, la declaratoria di improcedibilità della stessa, attesa l'assenza, nel caso di
specie, di pagamenti effettuati dal correntista in ragione, tra l'altro, della mancata
chiusura del rapporto con riscossione da parte dell'istituto di credito del relativo saldo
debitorio (secondo quanto dedotto nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c., depositata il 21.7.2011), con condanna, altresì, dell'attore al pagamento delle spese
e competenze di lite.
Disattese, con ordinanza resa all'udienza dell'1.7.2014, le richieste istruttorie formulate
dall'attore, nonché l'istanza di rimessione in termini presentata da quest'ultimo al fine di
provvedere al deposito della documentazione contabile relativa al rapporto di conto
corrente bancario oggetto di causa, all'udienza del 19.5.2016, le parti hanno rassegnato
le proprie conclusioni, riportandosi a quanto richiesto nei rispettivi atti difensivi e nei
precedenti verbali. La causa, pertanto, è stata trattenuta in decisione, previa concessione
dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali”.
Con sentenza n. 560/2016, pubblicata in data 16.9.2016, il Tribunale di
OL rigettava la domanda formulata dall'odierna parte appellante con conseguente condanna alle spese di lite così pronunciando: “Il Tribunale di OL, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile
iscritta al R.G. n. 1590/2010, vertente tra (attore) e Parte_1 Controparte_1
già (convenuto), ogni contraria istanza, eccezione
[...] Controparte_2
e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da Parte_1
2. condanna al rimborso, in favore del in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., delle spese processuali, che liquida nella
complessiva somma di € 2.768,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso forfettario delle
spese generali nella misura del 15%, Cap ed Iva, come per legge”.
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato Parte_1
interponeva appello avverso la suddetta deducendo in particolare che il giudice di prime cure ha errato nell'emettere una pronuncia di rigetto della domanda,
decidendo in forza del principio della ragione più liquida e sul presupposto che l'attore non avesse depositato la documentazione necessaria per verificare le operazioni avvenute durante il rapporto di conto corrente, atteso che l'attore ha convenuto in giudizio la banca appellata al fine di ottenere la ripetizione di quanto dallo stesso corrisposto alla banca a titolo di interessi anatocistici e in più,
all'atto del deposito della prima memoria di cui all'art. 183, VI comma, cpc, ha abbandonato la domanda di rideterminazione del saldo, precisando in tal senso le proprie conclusioni, e la banca ha sollevato la predetta eccezione già con le note ex art. 183 VI comma n.1 c.p.c.. Il giudice di prime cure, dunque, avrebbe dovuto emettere una pronuncia di inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito, e non di rigetto nel merito, per come richiesto da entrambe le parti all'atto del deposito delle comparse conclusionali.
Evidenzia, comunque, che la mancata produzione della documentazione afferente il rapporto di conto corrente non è dipeso dall'inerzia dello stesso,
avendo smarrito la predetta documentazione. Si costituiva il in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c.; contestava nel merito l'appello chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza del 03.03.2017 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Trattenuta la causa in decisione, la stessa veniva rimessa sul ruolo per essere decisa in diversa composizione.
Quindi, all'udienza del 12.06.2024, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni riportandosi alle conclusioni contenute nei propri atti di costituzione e rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.; con provvedimento del 13.6.2024 la causa veniva assunta in decisione.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale avanzata dalla parte appellata Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore.
[...]
Premesso che si tratta di un'eccezione estremamente generica, è indubbio come l'appello sia stato formulato e redatto nel pieno rispetto degli artt. 342 e 434
c.p.c.
Il requisito della specificità dei motivi di appello, prescritto dall'art. 342
c.p.c., non può essere definito in via generale ed assoluta, ma dev'essere correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell'appellante dev'essere formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, e deve quindi contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli "errores" attribuiti alla sentenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di quest'ultima, in modo da incrinarne il fondamento logico-giuridico, con la conseguente inammissibilità
dell'individuazione dei motivi operata mediante il generico richiamo alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado
(Cass. civ., sez. I, 19.09.2006, n. 20261; Cass. civ., sez. I, 11.10.2006, n. 21816).
Nel caso di specie l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 2017; v. altresì Cass., ord. n. 13535
del 2018) ha adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ..
Ed invero, la disposizione di cui all'art. 348 bis c.p.c. non ha come sua ratio la generalizzata applicabilità a tutti gli appelli definibili con sentenza di rigetto,
piuttosto estende la sua efficacia solo a quelli per i quali la infondatezza emerga allo stato degli atti senza necessità di particolari approfondimenti in diritto e/o in fatto, e per i quali, inoltre, non vi sia la necessità di integrare o modificare la motivazione della sentenza che si vada in ipotesi a confermare. In relazione ai profili di inammissibilità rilevati ex art. 348 bis c.p.c., la fattispecie non consente di ritenere de plano allo stato una ragionevole improbabilità dell'appello di essere accolto, risultando per contro la decisione affidata ad un'approfondita valutazione dei temi sollevati e ad un attento studio della fattispecie e della sua disciplina, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e richiedendo la decisione la delibazione di temi non adeguatamente valutati nella sentenza impugnata.
Pertanto, i profili di inammissibilità dedotti devono ritenersi insussistenti.
Passando ad esaminare il merito dell'appello, ritiene questa Corte lo stesso fondato per le ragioni di seguito esposte, all'esito dell'esame della documentazione in atti e contenuta nel fascicolo di primo grado allegato. Si impone, invero, una pronuncia di inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito proposta dall'originaria parte attrice.
Ed invero, in tema di contratti bancari, qualora sia proposta dal correntista domanda di ripetizione delle somme illegittimamente addebitate, la deduzione difensiva della banca circa la pendenza del rapporto di conto corrente, attenendo a fatto impeditivo del diritto azionato, costituisce eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio, sicché essa si sottrae al divieto di cui all'art. 345, comma 2,
c.p.c., purché emergente da documenti o altre prove già ritualmente acquisiti al processo (Cass.Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4066 del 16/02/2021).
Se il conto corrente è ancora in essere al momento della notificazione della citazione, è inammissibile qualsiasi domanda di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto della nullità di alcune delle clausole del contratto;
infatti,
l'annotazione in conto corrente di una posta, relativa a commissioni o ad interessi in ipotesi illegittimamente addebitati, comporta unicamente un incremento del debito del correntista o, nel caso di affidamento, una riduzione del credito in ipotesi disponibile, ma in alcun caso si risolve in un trasferimento patrimoniale ed in una rimessa solutoria e quindi in un pagamento, oggetto di possibile ripetizione.
La pendenza del rapporto di conto corrente, configurandosi come fatto ostativo alla ripetizione, fondato sulla considerazione che, prima della chiusura del rapporto, l'illegittimo addebito d'interessi a carico del correntista comporta un incremento del debito di quest'ultimo o una riduzione del credito di cui egli dispone, ma non si traduce in un pagamento suscettibile di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., ai fini del quale occorre che si verifichi uno spostamento patrimoniale in favore della banca, configurabile esclusivamente nel caso di una rimessa affluita su un conto corrente non assistito da un'apertura di credito o destinata a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (cfr. Cass.,
Sez. Un., 2/12/2010, n. 24418). Al di fuori di tali ipotesi, il correntista può agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui l'addebito si fonda (allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli), ma non anche per ottenere la restituzione dell'indebito, che potrà essere chiesta soltanto dopo la chiusura del rapporto di conto corrente, ove la banca abbia ottenuto dal correntista il pagamento del saldo finale, nel computo del quale siano compresi interessi non dovuti (cfr. Cass., Sez. III, 15/01/2013, n. 798).
Nel caso in oggetto, risulta dagli atti di causa, che l'odierno appellante nell'atto di citazione di primo grado aveva convenuto la appellata al fine di ottenere CP_4
la ripetizione di quanto dallo stesso corrisposto alla banca a titolo di interessi anatocistici nonché la rideterminazione del saldo dare avere.
Successivamente, all'atto del deposito della prima memoria di cui all'art. 183, VI
comma, cpc, parte attrice-odierna appellante ha abbandonato la domanda di rideterminazione del saldo, limitando la domanda alla ripetizione dell'indebito modificando e precisando le proprie originarie conclusioni nei seguenti testuali termini: “Voglia l'adito Tribunale di OL, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa
… ordinare all'istituto bancario convenuto la restituzione, in favore dell'attore, di quanto
indebitamente percepito ovvero ricevuto, per effetto della capitalizzazione trimestrale
predetta e della commissione di massimo scoperto, dall'inizio del rapporto contrattuale in
questione, o da quella diversa data ritenuta dovuta, sino ad oggi, indebito che si vorrà
quantificare in € 50.000,00, avuto riguardo agli estratti conto esibiti, nonché a quelli che
verranno acquisiti ex officio e prodotti in corso di causa, ovvero in subordine sulla base
degli estratti conto prodotti, anche a mezzo C.T.U., che si chiede sin d'ora, o di quella
diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa”.
Tale circostanza emerge, altresì, dalla seconda memoria ex art. 183 VI comma
C.p.c. depositata dal che ha evidenziato come parte attrice Controparte_1
avesse limitato la propria domanda.
In sede di precisazione delle conclusioni parte attrice si riportava a quanto già
precisato in atti e ometteva di depositare comparsa conclusionale. Orbene, la mancata riproposizione della domanda di accertamento del saldo dare-avere tra convenuta e attrice correntista nella prima memoria di cui CP_4
all'art. 183 VI comma c.p.c., il mancato deposito di comparse conclusionali,
valutate unitamente alla complessiva condotta processuale dell'odierna appellante, comprese le richieste istruttorie (CTU) dirette a verificare la somma indebita da restituire e non la determinazione del rapporto dare avere,
consentono a questa Corte di rilevare una volontà inequivoca di abbandono della predetta domanda.
Da quanto sopra esposto deriva che il giudice di prime cure ha emesso una pronuncia ultra petita dovendosi limitare ad emettere una domanda di inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito formulata da
Parte_1
In definitiva l'appello merita accoglimento.
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese processuali, reputa la
Corte di dover confermare la condanna alle spese del giudizio di primo grado stante la sostanziale soccombenza di parte appellante alla domanda proposte,
quanto alle spese del presente giudizio di appello, in ragione della natura della pronuncia e della pronuncia ultra petita, ritiene sussistenti giusti motivi per compensare le spese del presente grado di appello.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., avverso la Controparte_1
sentenza del Tribunale di OL n. 560/2016, pubblicata in data 16.9.2016 all'esito del giudizio iscritto al n. 1590/2010 R.G.A.C., ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, in riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) Dichiara inammissibile la domanda di ripetizione di indebito proposta da
Parte_1 2) Conferma la condanna di alle spese del giudizio di primo Parte_1
grado;
3) Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Catanzaro, 17 giugno 2024
L'Estensore
Dott.ssa Giovanna Gioia Il Presidente
Dott.Fabrizio Cosentino
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Terza Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. FABRIZIO COSENTINO PRESIDENTE
dott. TERESA BARILLARI CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1911/2016 RGAC vertente
TRA
cod. fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
per procura speciale in atti dall'avv. Paolo Perrone ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Leone, in Catanzaro viale De Filippis 214
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., giusta procura Controparte_1
speciale del 30.11.2012 autenticata dal notaio dott.ssa (rep. n. Persona_1
4033 – racc. n. 2283), con sede in alla via Toledo n. 177, elettivamente CP_1
domiciliata in Catanzaro via Iannone 43, presso lo studio dell'avv. Francesco
Sacchi, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Perugini per mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
All'udienza del 12.06.2024, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni riportandosi alle conclusioni contenute nei propri atti di costituzione e rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.; con provvedimento del 13.6.2024 la causa veniva assunta in decisione conclusioni delle parti
Per l'appellante: <<… PRECISA le proprie conclusioni come in atti chiedendone
l'integrale accoglimento, ogni contraria istanza ed eccezione impugnata e contestata e
CHIEDE che la causa sia trattenuta per la decisione con rinunzia ai termini ex art. 190
c.p.c. atteso che gli scritti difensivi conclusivi sono stati già depositati e che non vi è stata
più alcuna ulteriore attività. >>;
per l'appellata: << “PRECISA le conclusioni come già in atti;
CHIEDE che la causa sia trattenuta per la decisione con rinunzia ai termini ex art. 190
cpc atteso che gli scritti difensivi conclusivi sono stati già depositati e che non vi
è stata più alcuna ulteriore attività..>>.
I FATTI
Per come ricostruito nella sentenza appellata: “Con atto di citazione regolarmente
notificato ha convenuto in giudizio il già Parte_1 Controparte_1 [...]
al fine di ottenere, previa declaratoria di nullità delle relative Controparte_2
clausole contrattuali, la restituzione di somme indebitamente addebitate da quest'ultima
nel corso del rapporto di conto corrente bancario n. 0027/960 intrattenuto dall'anno 1970
presso la filiale di OL (Cs). L'attore, infatti, ha rappresentato che nel corso di tale
rapporto contrattuale l'istituto di credito evocato in giudizio aveva illegittimamente
applicato interessi anatocistici (attesa la loro capitalizzazione trimestrale in violazione
dell'art. 1283 c.c.), la commissione di massimo scoperto, interessi non specificamente
pattuiti (stante la determinazione degli stessi mediante il rinvio agli “usi su piazza”),
interessi per “giorni valuta”, nonché un tasso effettivo globale eccessivo rispetto al tasso-
soglia previsto dalla legge antiusura n. 108 del 1996. Stante, pertanto, l'indebita
imputazione da parte della banca convenuta di somme non dovute, l'attore ha richiesto la
condanna di quest'ultima alla restituzione di quanto indebitamente riscosso, pari alla
somma di € 52.000,00 (o a quella diversa quantificata in corso di causa), oltre interessi
legali, secondo quanto indicato nell'atto di citazione, o, comunque, alla restituzione dell'importo di € 50.000,00 (o della diversa somma determinata nel corso dell'istruttoria),
in conseguenza dell'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli
interessi debitori e della commissione di massimo scoperto, secondo quanto precisato nella
memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., depositata il 19.9.2011; nonché la
condanna, in ogni caso, della convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di
causa, con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario.
Con comparsa regolarmente depositata in data 15.3.2011, si è costituito in giudizio il
il quale, in via preliminare, ha eccepito la prescrizione delle avverse Controparte_1
pretese creditorie relative al periodo antecedente alla data del 30.11.2000 (attesa
l'avvenuta notifica dell'atto di citazione il 30.11.2010), in ragione di quanto disposto
dall'art. 2935 c.c., come interpretato dall'art. 2, comma 61, del decreto legge del
29.12.2010 n. 225 (c.d. decreto mille proroghe), convertito nella legge del 26.2.2011 n.
10, all'epoca vigente (stante la successiva declaratoria di incostituzionalità di tale norma,
avutasi con la sentenza della Corte Costituzione n. 78 del 5.4.2012); nonché, in ogni caso,
ha eccepito la prescrizione decennale delle avverse pretese creditorie, in quanto oggetto di
versamenti effettuati nel corso del rapporto extrafido e, quindi, di carattere solutorio
(tenuto conto di quanto statuito nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione
n. 24418 del 2010). Altresì, ha eccepito, comunque, la prescrizione quinquennale ex art.
2948 c.c. degli interessi spettanti alla controparte sul capitale eventualmente ricalcolato.
Nel merito, ha rilevato l'infondatezza di quanto ex adverso dedotto, rappresentando, in
ogni caso, il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore, stante la
mancata produzione in atti del contratto e degli estratti conto relativi all'intero rapporto
contrattuale oggetto del contendere. Con particolare riferimento, poi, alla capitalizzazione
trimestrale degli interessi debitori, la banca convenuta, nel contestare le avverse richieste,
ha rilevato l'applicazione per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera del
Cicr del 9.2.2000 (avvenuta il 22.4.2000) degli interessi in conformità alle condizioni ivi
previste. Ha rilevato, peraltro, la decadenza del correntista dal diritto di ripetere le somme
eventualmente corrisposte per il pagamento di interessi anatocistici, attesa la mancata
impugnazione degli estratti conto trimestrali regolarmente trasmessi, e, comunque, l'irripetibilità di quanto versato, in quanto adempimento di un'obbligazione naturale ex
art. 2034 c.c.. Ha rappresentato, in ogni caso, la legittima applicazione nel caso di specie
della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in ragione, tra l'altro,
dell'applicazione dell'art. 1831 c.c., richiedendo, peraltro, nella denegata ipotesi di
ritenuta illegittimità della stessa, il calcolo dei medesimi interessi secondo il criterio della
capitalizzazione annuale. Ha contestato, inoltre, quanto dedotto dalla controparte in
ordine all'indebita applicazione degli interessi ultralegali, della commissione di massimo
scoperto e degli interessi “per giorni valuta”, in quanto oggetto di legittime pattuizioni
negoziali intervenute tra le parti;
così come ha rilevato l'infondatezza delle avverse
doglianze circa il mancato rispetto della normativa antiusura, trattandosi, nel caso di
specie, di un rapporto contrattuale non soggetto alle medesime previsioni legali, in quanto
sottoscritto prima dell'entrata in vigore della richiamata legge n. 108 del 1996. La banca
convenuta, pertanto, ha richiesto il rigetto dell'avversa domanda di ripetizione, nonché,
comunque, la declaratoria di improcedibilità della stessa, attesa l'assenza, nel caso di
specie, di pagamenti effettuati dal correntista in ragione, tra l'altro, della mancata
chiusura del rapporto con riscossione da parte dell'istituto di credito del relativo saldo
debitorio (secondo quanto dedotto nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c., depositata il 21.7.2011), con condanna, altresì, dell'attore al pagamento delle spese
e competenze di lite.
Disattese, con ordinanza resa all'udienza dell'1.7.2014, le richieste istruttorie formulate
dall'attore, nonché l'istanza di rimessione in termini presentata da quest'ultimo al fine di
provvedere al deposito della documentazione contabile relativa al rapporto di conto
corrente bancario oggetto di causa, all'udienza del 19.5.2016, le parti hanno rassegnato
le proprie conclusioni, riportandosi a quanto richiesto nei rispettivi atti difensivi e nei
precedenti verbali. La causa, pertanto, è stata trattenuta in decisione, previa concessione
dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali”.
Con sentenza n. 560/2016, pubblicata in data 16.9.2016, il Tribunale di
OL rigettava la domanda formulata dall'odierna parte appellante con conseguente condanna alle spese di lite così pronunciando: “Il Tribunale di OL, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile
iscritta al R.G. n. 1590/2010, vertente tra (attore) e Parte_1 Controparte_1
già (convenuto), ogni contraria istanza, eccezione
[...] Controparte_2
e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da Parte_1
2. condanna al rimborso, in favore del in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., delle spese processuali, che liquida nella
complessiva somma di € 2.768,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso forfettario delle
spese generali nella misura del 15%, Cap ed Iva, come per legge”.
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato Parte_1
interponeva appello avverso la suddetta deducendo in particolare che il giudice di prime cure ha errato nell'emettere una pronuncia di rigetto della domanda,
decidendo in forza del principio della ragione più liquida e sul presupposto che l'attore non avesse depositato la documentazione necessaria per verificare le operazioni avvenute durante il rapporto di conto corrente, atteso che l'attore ha convenuto in giudizio la banca appellata al fine di ottenere la ripetizione di quanto dallo stesso corrisposto alla banca a titolo di interessi anatocistici e in più,
all'atto del deposito della prima memoria di cui all'art. 183, VI comma, cpc, ha abbandonato la domanda di rideterminazione del saldo, precisando in tal senso le proprie conclusioni, e la banca ha sollevato la predetta eccezione già con le note ex art. 183 VI comma n.1 c.p.c.. Il giudice di prime cure, dunque, avrebbe dovuto emettere una pronuncia di inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito, e non di rigetto nel merito, per come richiesto da entrambe le parti all'atto del deposito delle comparse conclusionali.
Evidenzia, comunque, che la mancata produzione della documentazione afferente il rapporto di conto corrente non è dipeso dall'inerzia dello stesso,
avendo smarrito la predetta documentazione. Si costituiva il in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c.; contestava nel merito l'appello chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza del 03.03.2017 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Trattenuta la causa in decisione, la stessa veniva rimessa sul ruolo per essere decisa in diversa composizione.
Quindi, all'udienza del 12.06.2024, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni riportandosi alle conclusioni contenute nei propri atti di costituzione e rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.; con provvedimento del 13.6.2024 la causa veniva assunta in decisione.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale avanzata dalla parte appellata Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore.
[...]
Premesso che si tratta di un'eccezione estremamente generica, è indubbio come l'appello sia stato formulato e redatto nel pieno rispetto degli artt. 342 e 434
c.p.c.
Il requisito della specificità dei motivi di appello, prescritto dall'art. 342
c.p.c., non può essere definito in via generale ed assoluta, ma dev'essere correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell'appellante dev'essere formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, e deve quindi contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli "errores" attribuiti alla sentenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di quest'ultima, in modo da incrinarne il fondamento logico-giuridico, con la conseguente inammissibilità
dell'individuazione dei motivi operata mediante il generico richiamo alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado
(Cass. civ., sez. I, 19.09.2006, n. 20261; Cass. civ., sez. I, 11.10.2006, n. 21816).
Nel caso di specie l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 2017; v. altresì Cass., ord. n. 13535
del 2018) ha adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ..
Ed invero, la disposizione di cui all'art. 348 bis c.p.c. non ha come sua ratio la generalizzata applicabilità a tutti gli appelli definibili con sentenza di rigetto,
piuttosto estende la sua efficacia solo a quelli per i quali la infondatezza emerga allo stato degli atti senza necessità di particolari approfondimenti in diritto e/o in fatto, e per i quali, inoltre, non vi sia la necessità di integrare o modificare la motivazione della sentenza che si vada in ipotesi a confermare. In relazione ai profili di inammissibilità rilevati ex art. 348 bis c.p.c., la fattispecie non consente di ritenere de plano allo stato una ragionevole improbabilità dell'appello di essere accolto, risultando per contro la decisione affidata ad un'approfondita valutazione dei temi sollevati e ad un attento studio della fattispecie e della sua disciplina, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e richiedendo la decisione la delibazione di temi non adeguatamente valutati nella sentenza impugnata.
Pertanto, i profili di inammissibilità dedotti devono ritenersi insussistenti.
Passando ad esaminare il merito dell'appello, ritiene questa Corte lo stesso fondato per le ragioni di seguito esposte, all'esito dell'esame della documentazione in atti e contenuta nel fascicolo di primo grado allegato. Si impone, invero, una pronuncia di inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito proposta dall'originaria parte attrice.
Ed invero, in tema di contratti bancari, qualora sia proposta dal correntista domanda di ripetizione delle somme illegittimamente addebitate, la deduzione difensiva della banca circa la pendenza del rapporto di conto corrente, attenendo a fatto impeditivo del diritto azionato, costituisce eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio, sicché essa si sottrae al divieto di cui all'art. 345, comma 2,
c.p.c., purché emergente da documenti o altre prove già ritualmente acquisiti al processo (Cass.Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4066 del 16/02/2021).
Se il conto corrente è ancora in essere al momento della notificazione della citazione, è inammissibile qualsiasi domanda di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto della nullità di alcune delle clausole del contratto;
infatti,
l'annotazione in conto corrente di una posta, relativa a commissioni o ad interessi in ipotesi illegittimamente addebitati, comporta unicamente un incremento del debito del correntista o, nel caso di affidamento, una riduzione del credito in ipotesi disponibile, ma in alcun caso si risolve in un trasferimento patrimoniale ed in una rimessa solutoria e quindi in un pagamento, oggetto di possibile ripetizione.
La pendenza del rapporto di conto corrente, configurandosi come fatto ostativo alla ripetizione, fondato sulla considerazione che, prima della chiusura del rapporto, l'illegittimo addebito d'interessi a carico del correntista comporta un incremento del debito di quest'ultimo o una riduzione del credito di cui egli dispone, ma non si traduce in un pagamento suscettibile di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., ai fini del quale occorre che si verifichi uno spostamento patrimoniale in favore della banca, configurabile esclusivamente nel caso di una rimessa affluita su un conto corrente non assistito da un'apertura di credito o destinata a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (cfr. Cass.,
Sez. Un., 2/12/2010, n. 24418). Al di fuori di tali ipotesi, il correntista può agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui l'addebito si fonda (allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli), ma non anche per ottenere la restituzione dell'indebito, che potrà essere chiesta soltanto dopo la chiusura del rapporto di conto corrente, ove la banca abbia ottenuto dal correntista il pagamento del saldo finale, nel computo del quale siano compresi interessi non dovuti (cfr. Cass., Sez. III, 15/01/2013, n. 798).
Nel caso in oggetto, risulta dagli atti di causa, che l'odierno appellante nell'atto di citazione di primo grado aveva convenuto la appellata al fine di ottenere CP_4
la ripetizione di quanto dallo stesso corrisposto alla banca a titolo di interessi anatocistici nonché la rideterminazione del saldo dare avere.
Successivamente, all'atto del deposito della prima memoria di cui all'art. 183, VI
comma, cpc, parte attrice-odierna appellante ha abbandonato la domanda di rideterminazione del saldo, limitando la domanda alla ripetizione dell'indebito modificando e precisando le proprie originarie conclusioni nei seguenti testuali termini: “Voglia l'adito Tribunale di OL, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa
… ordinare all'istituto bancario convenuto la restituzione, in favore dell'attore, di quanto
indebitamente percepito ovvero ricevuto, per effetto della capitalizzazione trimestrale
predetta e della commissione di massimo scoperto, dall'inizio del rapporto contrattuale in
questione, o da quella diversa data ritenuta dovuta, sino ad oggi, indebito che si vorrà
quantificare in € 50.000,00, avuto riguardo agli estratti conto esibiti, nonché a quelli che
verranno acquisiti ex officio e prodotti in corso di causa, ovvero in subordine sulla base
degli estratti conto prodotti, anche a mezzo C.T.U., che si chiede sin d'ora, o di quella
diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa”.
Tale circostanza emerge, altresì, dalla seconda memoria ex art. 183 VI comma
C.p.c. depositata dal che ha evidenziato come parte attrice Controparte_1
avesse limitato la propria domanda.
In sede di precisazione delle conclusioni parte attrice si riportava a quanto già
precisato in atti e ometteva di depositare comparsa conclusionale. Orbene, la mancata riproposizione della domanda di accertamento del saldo dare-avere tra convenuta e attrice correntista nella prima memoria di cui CP_4
all'art. 183 VI comma c.p.c., il mancato deposito di comparse conclusionali,
valutate unitamente alla complessiva condotta processuale dell'odierna appellante, comprese le richieste istruttorie (CTU) dirette a verificare la somma indebita da restituire e non la determinazione del rapporto dare avere,
consentono a questa Corte di rilevare una volontà inequivoca di abbandono della predetta domanda.
Da quanto sopra esposto deriva che il giudice di prime cure ha emesso una pronuncia ultra petita dovendosi limitare ad emettere una domanda di inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito formulata da
Parte_1
In definitiva l'appello merita accoglimento.
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese processuali, reputa la
Corte di dover confermare la condanna alle spese del giudizio di primo grado stante la sostanziale soccombenza di parte appellante alla domanda proposte,
quanto alle spese del presente giudizio di appello, in ragione della natura della pronuncia e della pronuncia ultra petita, ritiene sussistenti giusti motivi per compensare le spese del presente grado di appello.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., avverso la Controparte_1
sentenza del Tribunale di OL n. 560/2016, pubblicata in data 16.9.2016 all'esito del giudizio iscritto al n. 1590/2010 R.G.A.C., ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, in riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) Dichiara inammissibile la domanda di ripetizione di indebito proposta da
Parte_1 2) Conferma la condanna di alle spese del giudizio di primo Parte_1
grado;
3) Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Catanzaro, 17 giugno 2024
L'Estensore
Dott.ssa Giovanna Gioia Il Presidente
Dott.Fabrizio Cosentino