Art. 65.
Gli spazi di cui al precedente articolo devono essere provvisti di adatti ombrinali e di tubi di scolo delle acque. A tali tubi devono essere applicati adatti dispositivi per impedire il riflusso a bordo dei materiali di rifiuto in via di essere scaricati nel mare.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Gli spazi di cui al precedente articolo devono essere provvisti di adatti ombrinali e di tubi di scolo delle acque. A tali tubi devono essere applicati adatti dispositivi per impedire il riflusso a bordo dei materiali di rifiuto in via di essere scaricati nel mare.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".