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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/09/2025, n. 2160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2160 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Pantaleo Parte_1
Stefanelli, ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabrizia Florio, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
fatto e diritto Con atto depositato il 13.10.2022, la ricorrente di cui in epigrafe, a seguito di istanza amministrativa vanamente presentata in data 28.9.2021, ha chiesto al giudice del lavoro adito di condannare l' al pagamento del beneficio addizionale di cui all'art. 8, CP_1 comma, 4, D.L. n. 4/2019, avendo conseguito il riconoscimento del reddito di cittadinanza in virtù di domanda presentata il 6.3.2019 ed avendo il coniuge Pt_2
successivamente intrapreso attività lavorativa autonoma, comunicata all' in
[...] CP_1 data 30.5.2019. L' tardivamente costituitosi, ha contestato nel merito la fondatezza delle CP_1 deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, è da revocare la dichiarazione di contumacia dell' di cui al CP_1 provvedimento adottato in data 18.12.2024, essendosi l'istituto previdenziale convenuto successivamente costituitosi in giudizio con memoria depositata il 14.5.2025. Tanto premesso, norma di riferimento è l'art. 8, comma 4, D.L. n. 4/2019, vigente all'epoca dei fatti, alla cui stregua: “Ai beneficiari del Rdc che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili. Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico”. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha, quindi, adottato il decreto 12 febbraio 2021, prevedendo (art. 1) che “il beneficio addizionale, a titolo di incentivo per l'avvio di attività di lavoro autonomo, di impresa individuale o di società cooperativa, intraprese entro i primi dodici mesi di fruizione del reddito di cittadinanza (Rdc), è concesso - ai sensi dell'art. 8, comma 4 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 - ai soggetti che si trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni: a) risultino, al momento della presentazione della domanda di beneficio addizionale, essere componenti di un nucleo familiare beneficiario di Rdc in corso di erogazione;
b) abbiano avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio;
c) non abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale, un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, o non abbiano sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale;
… 3. Restano fermi gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 3, comma 9 del decreto-legge n. 4 del 2019; ciò con la precisazione (art. 2), quanto alle modalità di presentazione della domanda di accesso al beneficio addizionale, che:
“
1. Ai fini del riconoscimento del beneficio addizionale di cui all'art. 1, l'avvio delle attività è comunicato, ai sensi dell'art. 3, comma 9 del citato decreto-legge n. 4 del 2019, mediante modello «COM Esteso» entro trenta giorni dall'inizio della stessa attività.
2. Per le attività di cui all'art. 1, avviate nei mesi per i quali si è già fruito del Rdc e per le quali, tuttavia, non è stata effettuata la comunicazione obbligatoria nel termine dei trenta giorni dall'avvio, il beneficio addizionale non spetta.
3. Per le attività avviate e regolarmente comunicate, per le quali la fruizione del Rdc è ancora in corso, per fruire del beneficio addizionale è necessario effettuare una nuova comunicazione all' mediante il nuovo schema di modello «COM Esteso», CP_1 allegato al presente decreto”; nonché ancora specificando (Art. 3), quanto all'importo di detto beneficio addizionale, che “fermi restando i requisiti di cui all'art. 1, l'importo del beneficio addizionale è pari a sei mensilità del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili. L'importo spettante è calcolato con riferimento al mese in cui è avviata l'attività oggetto di incentivazione”. In relazione a quanto dappresso virgolettato, è, dunque, evidente come il precitato DM del 12.2.2021 riconosca, in maniera specifica, il diritto alla corresponsione del beneficio addizionale per cui è causa ai soggetti che (oltre a risultare al momento della presentazione della domanda di beneficio addizionale componenti di un nucleo familiare beneficiario di Rdc in corso di erogazione) abbiano direttamente avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale;
con il corollario che sono questi ultimi a risultare in via esclusiva legittimati a far valere tale diritto in giudizio (non ricorrendo, peraltro, alcuna ipotesi di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c.).
Nella vicenda in esame, risulta pacificamente che l'attività di lavoro autonomo cui si correla la domanda di erogazione del beneficio addizionale sia stata intrapresa da
, marito della ricorrente, sicché che è in capo a quest'ultimo che si radica Parte_2 la esclusiva titolarità del diritto a conseguire il pagamento della prestazione che viene in rilievo. Né ad una diversa conclusione (valida a fondare la concorrente titolarità del diritto azionato in favore della ricorrente) vi è modo di addivenire in relazione al fatto che tanto la quanto il , appartengano al medesimo nucleo familiare Parte_1 Pt_2 beneficiario del reddito di cittadinanza, ove si consideri che, per un verso, la disposizione normativa di riferimento testualmente individua il soggetto, cui è concesso il beneficio addizionale, nella persona che avvia l'attività di lavoro autonomo, senza in tal modo lasciare spazio ad interpretazioni estensive (eventualmente utili ad includere altri soggetti appartenenti a detto nucleo); per altro verso, la condizione (posta dalla medesima normativa) di essere componenti di un nucleo familiare beneficiario di Rdc in corso di erogazione è, in ogni caso congiunta imprescindibilmente a quella di essere soggetti che abbiano avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, un'attività di lavoro autonoma e non può pertanto che essere rapportata, in termini di ulteriore delimitazione, alla categoria di detti ultimi soggetti. In relazione a quanto sopra specificato e in difetto di allegazioni in ordine alla sussistenza dei poteri rappresentativi necessari per far valere un diritto proprio del precitato congiunto, la domanda giudiziale proposta dalla non può, Parte_1 dunque, che risultare carente di legittimazione attiva. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, in conclusione, da disattendere. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 13.10.2022, da nei confronti dell' così provvede: rigetta Parte_1 CP_1 la domanda attorea;
dichiara le spese di lite irripetibili. Lecce, 6 settembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Pantaleo Parte_1
Stefanelli, ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabrizia Florio, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
fatto e diritto Con atto depositato il 13.10.2022, la ricorrente di cui in epigrafe, a seguito di istanza amministrativa vanamente presentata in data 28.9.2021, ha chiesto al giudice del lavoro adito di condannare l' al pagamento del beneficio addizionale di cui all'art. 8, CP_1 comma, 4, D.L. n. 4/2019, avendo conseguito il riconoscimento del reddito di cittadinanza in virtù di domanda presentata il 6.3.2019 ed avendo il coniuge Pt_2
successivamente intrapreso attività lavorativa autonoma, comunicata all' in
[...] CP_1 data 30.5.2019. L' tardivamente costituitosi, ha contestato nel merito la fondatezza delle CP_1 deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, è da revocare la dichiarazione di contumacia dell' di cui al CP_1 provvedimento adottato in data 18.12.2024, essendosi l'istituto previdenziale convenuto successivamente costituitosi in giudizio con memoria depositata il 14.5.2025. Tanto premesso, norma di riferimento è l'art. 8, comma 4, D.L. n. 4/2019, vigente all'epoca dei fatti, alla cui stregua: “Ai beneficiari del Rdc che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili. Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico”. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha, quindi, adottato il decreto 12 febbraio 2021, prevedendo (art. 1) che “il beneficio addizionale, a titolo di incentivo per l'avvio di attività di lavoro autonomo, di impresa individuale o di società cooperativa, intraprese entro i primi dodici mesi di fruizione del reddito di cittadinanza (Rdc), è concesso - ai sensi dell'art. 8, comma 4 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 - ai soggetti che si trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni: a) risultino, al momento della presentazione della domanda di beneficio addizionale, essere componenti di un nucleo familiare beneficiario di Rdc in corso di erogazione;
b) abbiano avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio;
c) non abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale, un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, o non abbiano sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale;
… 3. Restano fermi gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 3, comma 9 del decreto-legge n. 4 del 2019; ciò con la precisazione (art. 2), quanto alle modalità di presentazione della domanda di accesso al beneficio addizionale, che:
“
1. Ai fini del riconoscimento del beneficio addizionale di cui all'art. 1, l'avvio delle attività è comunicato, ai sensi dell'art. 3, comma 9 del citato decreto-legge n. 4 del 2019, mediante modello «COM Esteso» entro trenta giorni dall'inizio della stessa attività.
2. Per le attività di cui all'art. 1, avviate nei mesi per i quali si è già fruito del Rdc e per le quali, tuttavia, non è stata effettuata la comunicazione obbligatoria nel termine dei trenta giorni dall'avvio, il beneficio addizionale non spetta.
3. Per le attività avviate e regolarmente comunicate, per le quali la fruizione del Rdc è ancora in corso, per fruire del beneficio addizionale è necessario effettuare una nuova comunicazione all' mediante il nuovo schema di modello «COM Esteso», CP_1 allegato al presente decreto”; nonché ancora specificando (Art. 3), quanto all'importo di detto beneficio addizionale, che “fermi restando i requisiti di cui all'art. 1, l'importo del beneficio addizionale è pari a sei mensilità del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili. L'importo spettante è calcolato con riferimento al mese in cui è avviata l'attività oggetto di incentivazione”. In relazione a quanto dappresso virgolettato, è, dunque, evidente come il precitato DM del 12.2.2021 riconosca, in maniera specifica, il diritto alla corresponsione del beneficio addizionale per cui è causa ai soggetti che (oltre a risultare al momento della presentazione della domanda di beneficio addizionale componenti di un nucleo familiare beneficiario di Rdc in corso di erogazione) abbiano direttamente avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale;
con il corollario che sono questi ultimi a risultare in via esclusiva legittimati a far valere tale diritto in giudizio (non ricorrendo, peraltro, alcuna ipotesi di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c.).
Nella vicenda in esame, risulta pacificamente che l'attività di lavoro autonomo cui si correla la domanda di erogazione del beneficio addizionale sia stata intrapresa da
, marito della ricorrente, sicché che è in capo a quest'ultimo che si radica Parte_2 la esclusiva titolarità del diritto a conseguire il pagamento della prestazione che viene in rilievo. Né ad una diversa conclusione (valida a fondare la concorrente titolarità del diritto azionato in favore della ricorrente) vi è modo di addivenire in relazione al fatto che tanto la quanto il , appartengano al medesimo nucleo familiare Parte_1 Pt_2 beneficiario del reddito di cittadinanza, ove si consideri che, per un verso, la disposizione normativa di riferimento testualmente individua il soggetto, cui è concesso il beneficio addizionale, nella persona che avvia l'attività di lavoro autonomo, senza in tal modo lasciare spazio ad interpretazioni estensive (eventualmente utili ad includere altri soggetti appartenenti a detto nucleo); per altro verso, la condizione (posta dalla medesima normativa) di essere componenti di un nucleo familiare beneficiario di Rdc in corso di erogazione è, in ogni caso congiunta imprescindibilmente a quella di essere soggetti che abbiano avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, un'attività di lavoro autonoma e non può pertanto che essere rapportata, in termini di ulteriore delimitazione, alla categoria di detti ultimi soggetti. In relazione a quanto sopra specificato e in difetto di allegazioni in ordine alla sussistenza dei poteri rappresentativi necessari per far valere un diritto proprio del precitato congiunto, la domanda giudiziale proposta dalla non può, Parte_1 dunque, che risultare carente di legittimazione attiva. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, in conclusione, da disattendere. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 13.10.2022, da nei confronti dell' così provvede: rigetta Parte_1 CP_1 la domanda attorea;
dichiara le spese di lite irripetibili. Lecce, 6 settembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma