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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/10/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Michele De Maria - Presidente relatore
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 852/2023 promossa in grado di appello da in persona del legale rappr.te pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Concetta Codiglione
-APPELLANTE- Contro
[...]
Controparte_1
All'udienza del 18 settembre 2025 i procuratori delle parti delle parti hanno concluso come nei rispettivi atti
IN FATTO
Con ricorso depositato innanzi il Tribunale di Palermo la ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 623/2021 -emesso il 14/05/2021- con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma lorda di € CP_1
7.138,46 a titolo di trattamento di fine rapporto oltre accessori e spese legali.
L'opponente ha dedotto l'insussistenza del credito ingiunto opponendo in compensazione:
- L'avvenuto pagamento dell'anticipazione sul TFR dell'importo di € 1.303,75;
- Il versamento della ritenuta fiscale di € 2.342,50 sul lordo dovuto;
- Il controcredito rappresentato dall'importo di € 3.726,29 sul maggior credito all'uopo accertato di € 5.998,20 a titolo di indennità per mancato preavviso per le dimissioni rassegnate dal in data 17/7/2918. CP_1 - le somme dovute dall'ex dipendente a titolo di spese legali , in esecuzione della sentenza civile n. 4447/2019 -facente stato tra le parti- in favore della per Pt_1 un totale di € 8.116,70 delle quali opponeva la compensazione “impropria” in quanto originate dal medesimo rapporto giuridico. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione poiché CP_2 ritenuta infondata. Con sentenza n. 392/2023 emessa il 9 febbraio 2023, il G.L., in parziale accoglimento della promossa opposizione, ha condannato la RAP a corrispondere, in favore del resistente, la somma di € 3.115,22 a titolo di trattamento di fine rapporto. Più nel dettaglio il Tribunale ha ritenuto legittima la compensazione operata da parte datoriale a titolo di indennità di preavviso atteso che il PP, su cui gravava il relativo onere, non aveva provato i fatti costitutivi della giusta causa di dimissioni, ha qualificato come compensazione “propria” quella nascente dal controcredito relativo alle spese legali, e ridotta nei limiti del quinto la somma a tale titolo opponibile in compensazione, ha rideterminato il credito ingiunto ad € 3.115,22.
Per la riforma della sentenza di primo grado ha proposto appello la dolendosi Parte_1 dell'iter logico-argomentativo seguito dal Decidente: nel ritenere non provata la corresponsione dell'anticipazione sul trattamento di fine rapporto di € 1.303,75 e della ritenuta fiscale di € 2.342,50 attesa la documentazione agli atti, ovvero la certificazione CUD del 2019 depositate sia da che dallo stesso PP, in cui sono espressamente Pt_1 riportate e certificate le risultanze contabili relative al trattamento di fine rapporto;
nel qualificare come compensazione “propria” quella relativa alle spese legali liquidate nella sentenza opposta in compensazione. Pur evocato in giudizio non si è costituito in giudizio, sicchè ne va CP_2 dichiarata la contumacia. Va dato atto, altresì, del passaggio in giudicato delle statuizioni che non sono state oggetto di impugnazione ovvero quelle relative all'accertata debenza dell'appellato in ordine alle somme dovute a titolo di indennità di preavviso sulle quali è, pertanto, preclusa ogni ulteriore valutazione di questa Corte. Tanto premesso ritiene la Corte che la documentazione versata in causa abbia validamente dimostrato la sussistenza dei cospicui crediti opposti in compensazione la cui sommatoria complessivamente esorbitante l'importo azionato in monitorio consente di inferirne l'integrale estinzione. Tale convincimento proviene anzitutto dalla certificazione CUD versata in causa la quale, ancorché non sottoscritta dal lavoratore, ma provenendone dallo stesso la relativa produzione in giudizio (cfr. produzione in primo grado del è idonea a formare CP_1 prova delle circostanze ivi attestate, talie essendo il pagamento dell'anticipazione sul TFR (€ 1.303,75) e l'avvenuto versamento della ritenuta fiscale sul lordo dovuto a tale titolo (€ 2.342,50) pure confermato dalle quietanze di pagamento prodotte in questo grado di giudizio. Sul punto è opportuno osservare che l'art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale, consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte. Per costante esegesi giurisprudenziale infatti “…Nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una "semiplena probatio" e l'individuazione "ex actis" di una pista probatoria che, in appello, ben può essere costituita dalla indicazione di un teste de relato in primo grado, secondo una ipotesi prevista in via generale dall'art. 257, comma 1, c.p.c. che, al ricorrere dei requisiti di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c., resta assorbita….”(Cass. Ordinanza n. 26597/2020); ed ancora più recentemente “…Nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (Nella specie, la S.C. ha qualificato prova nuova indispensabile la produzione, avvenuta solo in appello, dell'atto interruttivo della prescrizione)…” (Cass. Ordinanza n. 16358/2024). Orbene nel caso de quo la ricorrenza di una “pista probatoria” è data dalle certificazioni CUD prodotte in prima istanza da entrambe le parti, indi l'ammissibilità dei documenti in parola prodotti dalla R.A.P. nel presente grado del giudizio. Rilevante risulta poi la valenza dell'ulteriore controcredito di € 8.116,70 nascente dalla sentenza civile n. 4477/2019 in materia di querela di falso la quale, essendo intervenuta a accertare inadempimenti contrattuali consistenti nella falso rilascio di un'autorizzazione a prelevare carburante dall'autoparco comunale dove il prestava servizio , è stata CP_1 erroneamente qualificata dal primo decidente quale fonte di compensazione “propria” opponibile nei limiti del 1/5 quando, di contro, originando tale credito dalla medesima matrice contrattuale lavorativa, esso avrebbe dovuto essere più opportunamente inquadrato nella categoria della c.d. compensazione “impropria” opponibile senza limiti di importo. Di talché, la sentenza impugnata va riformata, disponendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 623/2021, cui segue l'accoglimento della domanda restitutoria promossa dall'appellante di quanto corrisposto al PP in esecuzione della medesima ingiunzione di pagamento. Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza del PP e vanno liquidate come da dispositivo, in calce.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia di che dichiara , CP_1 in riforma della sentenza n. 392/2023 emessa dal Tribunale di Palermo in data 9 febbraio 2023, revoca il decreto ingiuntivo n. 623/2021 emesso dal Tribunale di Palermo nei confronti della e condanna a restituire alla quanto Parte_1 CP_1 Parte_1 allo stesso corrisposto in esecuzione del predetto decreto ingiuntivo. Condanna il al pagamento in favore della delle spese del giudizio di CP_1 Parte_1 opposizione e del presente giudizio di appello che liquida, rispettivamente, in complessivi
€ 2.695,00 per il giudizio di primo grado ed € 2.906,00 per il giudizio di appello, oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Palermo 18 settembre 2025
Il Presidente est. Michele De Maria