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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 11/04/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 454/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 454 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Jerzu, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Francesco Serrau, che la rappresenta e difende come da delega in calce all'atto di citazione, attrice contro
, , CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, , , , CP_7 Controparte_8 CP_9 Controparte_10 Controparte_11 [...]
, , , , , CP_12 CP_13 Controparte_14 CP_15 CP_16 CP_17
, ,
[...] CP_18 Controparte_19 CP_20
convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali - accertamento di acquisto per intervenuta usucapione.
Conclusioni nell'interesse degli attori (atto di citazione):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis:
1) Accertare quanto esposto in premessa e, per l'effetto, dichiarare , nata a [...], il Parte_1
di 8 ottobre 1991, residente a [...], c.f.: , proprietaria, per C.F._1
intervenuta usucapione, ai sensi dell'art. 1146, comma 2° c.p.c. del fabbricato sito nel Comune di tertenia, Via Mazzini, n.70, distinto in catasto al foglio 15, mappale 244, Cat. A/6, consistenza 3,5 vani, rendita catastale €. 52,42, coerente a nord con fabbricato di , a ovest con CP_21
proprietà di , a sud con proprietà di e a est con la Via Mazzini;
Controparte_22 Parte_2
pagina 1 di 5 2) Ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Nuoro le relative trascrizioni e all' Ufficio
Tecnico Erariale di eseguire le volture di accatastamento.
3) Con vittoria delle spese e competenze del giudizio, solo in caso di resistenza della parte convenuta”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere proprietaria, Parte_1
per intervenuta usucapione del fabbricato sito in Tertenia, distinto al Catasto Fabbricati del medesimo comune censuario al foglio 15, particella 244.
In particolare, l'attrice ha assunto di essere succeduta nel possesso pacifico, pubblico e continuato esercitato da dall'11 settembre 1982 e fino al suo decesso (21 febbraio 2015). CP_23
Ha, inoltre, specificato che il fabbricato oggetto di causa era stato acquistato da con CP_23 scrittura privata datata 11 settembre 1982 e che quest'ultima aveva disposto dell'immobile in suo favore con testamento pubblico del 5 settembre 2013.
Quindi, ha concluso chiedendo l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda proposta dall' attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere in diritto che, il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato pagina 2 di 5 dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma I, c.c., “Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione”.
Detto altrimenti, per effetto del principio della “successione nel possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, la continuazione del possesso in favore dell'erede opera automaticamente e consente al possessore attuale di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “Per effetto di una "fictio iuris", il possesso del "de cuius" si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi” (Cassazione civile sez. II - 18/05/2001, n. 6852).
Pertanto, chi intenda avvalersi della successione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova della sua qualità di erede.
L'attrice ha provato, in primis, documentalmente la sua qualità di erede di attraverso la CP_23
produzione del testamento pubblico (doc.8 atto di citazione). Il decesso della stessa può trarsi dalla dichiarazione di successione depositata, possibile solo a fronte del certificato di morte del de cuius.
Nel caso di specie la prova orale espletata ha confermato il possesso dei beni per un periodo di oltre vent'anni prima in capo a e poi all'attrice. CP_23
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione i confini dell'immobile oggetto della domanda, riconoscendolo nelle fotografie mostrate loro in udienza (dichiarazioni dei testi e Testimone_1 [...]
, rese all'udienza del 24 settembre 2024). Tes_2
e hanno rispettivamente riferito che dal 1992, anno di rientro a Testimone_1 Testimone_2
Tertenia e dal 2012, anno in cui ha ospitato e fino al suo decesso avvenuto nel 2015, CP_23
utilizzava il fabbricato sito in Tertenia, nella via Mazzini confinante - secondo quanto CP_23
pagina 3 di 5 dichiarato dal teste - a destra con il ristorante “Sa Omu”, a sinistra con la proprietà di Tes_1 Per_1
ed infine con la strada.
[...] Persona_2
I testi hanno saputo riferire in merito alla struttura dell'immobile che si sviluppa su due piani: un piano terra e un piano primo.
Tes_
e riguardo alla struttura interna dell'immobile hanno specificato che l'abitazione era Tes_1
composta al piano terra da una cucina e dal ripostiglio e al piano primo da una camera – tre per il teste
Tes_
- e una veranda.
Entrambi i testi hanno dichiarato di non essere a conoscenza dei lavori di manutenzione svolti da
[...]
CP_23
Dopo avere riferito che dal 1992 utilizzava il fabbricato di via Mazzini, i testi hanno CP_23
precisato, altresì, che dopo il suo decesso avvenuto nel 2015, ha continuato ad utilizzare Parte_1
l'immobile oggetto di causa, inizialmente trasferendosi- insieme al compagno - nell'abitazione e successivamente facendola demolire e ricostruire.
I testi hanno specificato che attualmente i lavori non sono ancora ultimati e che parte del materiale utilizzato per la ricostruzione è stato acquistato dalla ditta LO FA di Loceri.
ha prodotto, altresì, la documentazione attestante l'intestazione alla medesima dell'utenza Parte_1
elettrica e idrica, i pagamenti IMU e TARI e la concessione edilizia relativa al fabbricato sito in via
Mazzini in Tertenia (documenti allegati alla memoria di replica).
Infine, gli stessi testi hanno confermato, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile per cui è causa, prima da parte di e dopo la sua morte da parte di CP_23
e di aver sempre visto solo lei utilizzarlo dal 2015, comportandosi come l'unica Parte_1
proprietaria.
Per quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, ricollegandoli ad eventi personali specifici (il teste , madre dell'attrice, ha ospitato e Testimone_2
accudito fino al suo decesso nel 2015) nonché in ragione dei rapporti di conoscenza e CP_23
frequentazione (il teste è vicina di casa). Testimone_1
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l' attrice abbia provato tutti gli elementi di cui ai disposti normativi degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e, in particolare, anche la sua qualità di erede di CP_23
attraverso la produzione della documentazione versata in atti, e che, pertanto, possa essere dichiarato che ha acquistato la proprietà dell' immobile oggetto di causa per usucapione in forza di Parte_1
successione nel possesso del dante causa (art. 1146, comma 1 c.c.). CP_23
pagina 4 di 5 Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. Parte_1
) proprietaria del fabbricato distinto al Catasto Fabbricati del Comune di C.F._1
Tertenia al foglio 15, particella 244;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 11 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 454 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Jerzu, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Francesco Serrau, che la rappresenta e difende come da delega in calce all'atto di citazione, attrice contro
, , CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, , , , CP_7 Controparte_8 CP_9 Controparte_10 Controparte_11 [...]
, , , , , CP_12 CP_13 Controparte_14 CP_15 CP_16 CP_17
, ,
[...] CP_18 Controparte_19 CP_20
convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali - accertamento di acquisto per intervenuta usucapione.
Conclusioni nell'interesse degli attori (atto di citazione):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis:
1) Accertare quanto esposto in premessa e, per l'effetto, dichiarare , nata a [...], il Parte_1
di 8 ottobre 1991, residente a [...], c.f.: , proprietaria, per C.F._1
intervenuta usucapione, ai sensi dell'art. 1146, comma 2° c.p.c. del fabbricato sito nel Comune di tertenia, Via Mazzini, n.70, distinto in catasto al foglio 15, mappale 244, Cat. A/6, consistenza 3,5 vani, rendita catastale €. 52,42, coerente a nord con fabbricato di , a ovest con CP_21
proprietà di , a sud con proprietà di e a est con la Via Mazzini;
Controparte_22 Parte_2
pagina 1 di 5 2) Ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Nuoro le relative trascrizioni e all' Ufficio
Tecnico Erariale di eseguire le volture di accatastamento.
3) Con vittoria delle spese e competenze del giudizio, solo in caso di resistenza della parte convenuta”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere proprietaria, Parte_1
per intervenuta usucapione del fabbricato sito in Tertenia, distinto al Catasto Fabbricati del medesimo comune censuario al foglio 15, particella 244.
In particolare, l'attrice ha assunto di essere succeduta nel possesso pacifico, pubblico e continuato esercitato da dall'11 settembre 1982 e fino al suo decesso (21 febbraio 2015). CP_23
Ha, inoltre, specificato che il fabbricato oggetto di causa era stato acquistato da con CP_23 scrittura privata datata 11 settembre 1982 e che quest'ultima aveva disposto dell'immobile in suo favore con testamento pubblico del 5 settembre 2013.
Quindi, ha concluso chiedendo l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda proposta dall' attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere in diritto che, il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato pagina 2 di 5 dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma I, c.c., “Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione”.
Detto altrimenti, per effetto del principio della “successione nel possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, la continuazione del possesso in favore dell'erede opera automaticamente e consente al possessore attuale di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “Per effetto di una "fictio iuris", il possesso del "de cuius" si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi” (Cassazione civile sez. II - 18/05/2001, n. 6852).
Pertanto, chi intenda avvalersi della successione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova della sua qualità di erede.
L'attrice ha provato, in primis, documentalmente la sua qualità di erede di attraverso la CP_23
produzione del testamento pubblico (doc.8 atto di citazione). Il decesso della stessa può trarsi dalla dichiarazione di successione depositata, possibile solo a fronte del certificato di morte del de cuius.
Nel caso di specie la prova orale espletata ha confermato il possesso dei beni per un periodo di oltre vent'anni prima in capo a e poi all'attrice. CP_23
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione i confini dell'immobile oggetto della domanda, riconoscendolo nelle fotografie mostrate loro in udienza (dichiarazioni dei testi e Testimone_1 [...]
, rese all'udienza del 24 settembre 2024). Tes_2
e hanno rispettivamente riferito che dal 1992, anno di rientro a Testimone_1 Testimone_2
Tertenia e dal 2012, anno in cui ha ospitato e fino al suo decesso avvenuto nel 2015, CP_23
utilizzava il fabbricato sito in Tertenia, nella via Mazzini confinante - secondo quanto CP_23
pagina 3 di 5 dichiarato dal teste - a destra con il ristorante “Sa Omu”, a sinistra con la proprietà di Tes_1 Per_1
ed infine con la strada.
[...] Persona_2
I testi hanno saputo riferire in merito alla struttura dell'immobile che si sviluppa su due piani: un piano terra e un piano primo.
Tes_
e riguardo alla struttura interna dell'immobile hanno specificato che l'abitazione era Tes_1
composta al piano terra da una cucina e dal ripostiglio e al piano primo da una camera – tre per il teste
Tes_
- e una veranda.
Entrambi i testi hanno dichiarato di non essere a conoscenza dei lavori di manutenzione svolti da
[...]
CP_23
Dopo avere riferito che dal 1992 utilizzava il fabbricato di via Mazzini, i testi hanno CP_23
precisato, altresì, che dopo il suo decesso avvenuto nel 2015, ha continuato ad utilizzare Parte_1
l'immobile oggetto di causa, inizialmente trasferendosi- insieme al compagno - nell'abitazione e successivamente facendola demolire e ricostruire.
I testi hanno specificato che attualmente i lavori non sono ancora ultimati e che parte del materiale utilizzato per la ricostruzione è stato acquistato dalla ditta LO FA di Loceri.
ha prodotto, altresì, la documentazione attestante l'intestazione alla medesima dell'utenza Parte_1
elettrica e idrica, i pagamenti IMU e TARI e la concessione edilizia relativa al fabbricato sito in via
Mazzini in Tertenia (documenti allegati alla memoria di replica).
Infine, gli stessi testi hanno confermato, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile per cui è causa, prima da parte di e dopo la sua morte da parte di CP_23
e di aver sempre visto solo lei utilizzarlo dal 2015, comportandosi come l'unica Parte_1
proprietaria.
Per quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, ricollegandoli ad eventi personali specifici (il teste , madre dell'attrice, ha ospitato e Testimone_2
accudito fino al suo decesso nel 2015) nonché in ragione dei rapporti di conoscenza e CP_23
frequentazione (il teste è vicina di casa). Testimone_1
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l' attrice abbia provato tutti gli elementi di cui ai disposti normativi degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e, in particolare, anche la sua qualità di erede di CP_23
attraverso la produzione della documentazione versata in atti, e che, pertanto, possa essere dichiarato che ha acquistato la proprietà dell' immobile oggetto di causa per usucapione in forza di Parte_1
successione nel possesso del dante causa (art. 1146, comma 1 c.c.). CP_23
pagina 4 di 5 Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. Parte_1
) proprietaria del fabbricato distinto al Catasto Fabbricati del Comune di C.F._1
Tertenia al foglio 15, particella 244;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 11 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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