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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 27/03/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1574/2022
T R A
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e Pt_1 disgiuntamente dagli avv.ti Ida Verrengia, Gianluca Tellone, Mauro Elberti, Itala De Benedictis e Vincenzo di Maio, nonché dall'avv. Luca Cuzzupoli;
Appellante
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla Via Enrico Fermi n. 8, con CP_1 domicilio eletto in Caserta, Viale Medaglie d'Oro n. 5, presso lo studio degli avv.ti Raffaella Alois e
Tiziano Maria Giaquinto, che lo rappresentano e difendono;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, , premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della CP_1 CP_2
aveva esposto di aver richiesto ed ottenuto nel 2013, alla cessazione del rapporto di lavoro, la
[...]
Parte_2
Aveva osservato di essere stato licenziato dalla e di aver impugnato il licenziamento CP_2 innanzi al Tribunale di S. Maria C.V. con giudizio deciso con ordinanza del 13.2.2014 che ha ordinato la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro;
che la aveva proposto opposizione CP_2 avverso la suddetta ordinanza e il relativo giudizio era stato definito con verbale di conciliazione datato 16.3.2015; che nelle more il lavoratore non era mai stato reintegrato, conservando lo status di
“non occupato”, né dalla né da , coobbligato solidale;
che in data CP_2 CP_3 25.5.2018 l' gli aveva inoltrato richiesta di restituzione dell'importo di euro 7.933,95 atteso che Pt_1 dal 26.1.2013 al 26.9.2013 avrebbe indebitamente percepito l'indennità Aspi. Proposto ricorso amministrativo rimasto privo di riscontro, il lavoratore aveva adito il Tribunale chiedendo di accertare la legittima percezione dell'Aspi dal 26.1.2013 al 26.9.2013, con annullamento dell'indebito di euro 7.933,95; in via gradata, accertare che il ricorrente ha percepito l'importo di euro 7.149,60 e per l'effetto solo il predetto importo sarebbe eventualmente dovuto all' vinte le spese. Pt_1
Ritualmente instaurato il contradditorio, si era costituito l' deducendo l'infondatezza delle Pt_1 avverse prospettazioni, concludendo per il rigetto della domanda.
L' resistente aveva eccepito preliminarmente la prescrizione e l'intervenuta decadenza CP_4 dall'esercizio del diritto. Nel merito, aveva evidenziato l'insussistenza del presupposto della
“disoccupazione involontaria” alla base della Aspi, venuto meno a seguito della ordinanza che ha ordinato la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e del successivo verbale di conciliazione con cui le parti hanno definito il giudizio di opposizione. La resistente aveva infine ribadito la correttezza degli importi richiesti in restituzione, atteso che l' quale sostituto di imposta ha Pt_1 versato all'Erario per conto del euro 783,95. CP_1
Con la sentenza n. 1688/2022 pubblicata in data 13.6.2022, il Tribunale adito ha accolto il ricorso e accertato il diritto del ricorrente a percepire l'Aspi dal 26.1.2013 al 26.9.2013, annullando la comunicazione di indebito del 25.5.2018, con compensazione integrale delle spese di lite.
In particolare, il Giudice di prime cure, respinte le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dall' ha applicato il principio affermato dalla S.C. secondo cui l'indennità di disoccupazione Pt_1 deve essere restituita solo nel caso di effettivo ripristino del rapporto di lavoro, ossia quando il lavoratore sia realmente riammesso in servizio come se il rapporto non si fosse mai interrotto. Ha inoltre sostenuto che il requisito della “disoccupazione involontaria” dovesse essere valutato alla stregua e al momento dell'atto risolutivo, ritenendo invece irrilevanti le successive condotte del lavoratore, quali l'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra e la transazione della lite.
Avverso la suddetta decisione ha interposto tempestivo gravame la parte appellante, chiedendo il rigetto di ogni domanda presentata dal perché infondata in fatto e in diritto. CP_1
L'Istituto previdenziale ha evidenziato come le prestazioni a sostegno del reddito di cui si discute sono condizionate dalla sussistenza non di una mera disoccupazione ma di una disoccupazione involontaria e che l'evento tutelato dalla normativa in questione non è la mera disoccupazione ma la disoccupazione involontaria, ovvero la disoccupazione addebitabile solo a scelte del datore di lavoro e non alla volontà dello stesso lavoratore. Ne consegue, secondo la tesi dell' che se il lavoratore Pt_1 rinuncia alla reintegra nel posto di lavoro dopo la declaratoria ad opera del Tribunale della illegittimità del licenziamento ed opta per la indennità sostituiva, poi addirittura sostituita da un risarcimento in sede di conciliazione, allora non ci si trova di fronte ad una disoccupazione involontaria ma ad una disoccupazione voluta dallo stesso lavoratore. Venendo meno il presupposto della Aspi, diventa indebita la prestazione prima riscossa dall' L'appellante ha poi insistito, in via preliminare e Pt_1 pregiudiziale al merito, con le eccezioni di decadenza e prescrizione e confermato la correttezza dell'importo richiesto in restituzione (euro 7933,55), comprensivo della ritenuta fiscale versata all'Erario.
, costituitosi, ha resistito con plurime argomentazioni al gravame, di cui ha chiesto il CP_1 rigetto. Ha eccepito in via preliminare la mancata integrazione del contraddittorio con la
[...]
pur presente nel giudizio di primo grado, e l'inammissibilità Controparte_5 dell'appello per la sua eccessiva lunghezza e perché non rispetta i requisiti del novellato art. 342 c.p.c. Nel merito ha rilevato l'infondatezza delle argomentazioni proposte dall'appellante. Disposta la trattazione cartolare del procedimento, le parti hanno depositato le note scritte e all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
Il motivo di gravame è infondato e va respinto per le ragioni che si vanno ad esporre.
Sono anzitutto infondate le eccezioni di decadenza e prescrizione formulate dall' Pt_1
Sulla decadenza, l'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, come sostituito dall'art. 4 D.L. 384/1992 e dall'art. 38 del D.L. 98/2011, statuisce al comma 2 che “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” e al comma 3 che “Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
Il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma terzo, cit. decorre, quindi, in base a quanto disposto dal secondo comma del medesimo art. 47, alternativamente, o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' – se questa è intervenuta CP_4 entro il 90° giorno dalla proposizione del ricorso – o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, vale a dire dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo. In ogni caso, deve essere fatto salvo il limite di 300 giorni a decorrere dalla data della domanda di prestazione (costituiti dai 120 giorni previsti per l'adozione del provvedimento, cui si aggiungono i 90 giorni per la proposizione del ricorso al Comitato provinciale e gli ulteriori 90 giorni per la relativa decisione) il quale rappresenta la soglia limite oltre la quale non è possibile spostare in avanti il dies a quo ai fini del computo dell'anno di decadenza (v. Cass., Sezioni Unite, sent. n. 12718 del 29 maggio 2009).
Nel caso in esame, la domanda amministrativa inoltrata telematicamente all' in data 25.1.2013 Pt_1 era stata originariamente accolta con erogazione della prestazione dal 26.1.2013. Successivamente l' ha chiesto la restituzione delle somme pagate a titolo di Aspi con provvedimento del 25.5.2018, Pt_1 avverso il quale il ha proposto ricorso amministrativo in data 17.7.2018 (protocollo CP_1
.2000.17/07/2018.0416985). Scaduto inutilmente il termine di 90 giorni per la decisione sul Pt_1 ricorso amministrativo (ad ottobre 2018), il ricorrente ha proposto l'azione giudiziale a novembre 2018, nel rispetto del termine decadenziale annuale di cui all'art. 47 comma 3 cit.
Sulla prescrizione, l'art. 47 bis del D.P.R. n. 639 del 1970, inserito dal D.L. 98/2011 cit, prevede che
“Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1988, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”. Ne consegue che i ratei arretrati delle prestazioni di disoccupazione si prescrivono in cinque anni.
Nella fattispecie non si è verificato l'eccepito decorso prescrizionale, atteso che la prestazione è stata erogata nel 2013 e si dibatte della sua restituzione.
Nel merito, l'Istituto appellante insiste nel ritenere legittima la comunicazione di indebito del 25.5.2018 poiché, a seguito della ordinanza di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e del successivo verbale di conciliazione, sarebbe venuto meno il requisito della “disoccupazione involontaria” necessario per fruire della Aspi. Poiché il lavoratore ha prima optato per l'indennità sostitutiva della reintegra e poi addirittura sostituito questa con un risarcimento in sede di conciliazione, la “non occupazione” non sarebbe più imputabile alla azienda ma riconducibile ad una scelta e volontà del lavoratore. In mancanza di detto presupposto della Aspi, la prestazione non sarebbe più dovuta, con obbligo del di restituire le somme indebitamente riscosse. CP_1
La tesi dell' non è condivisibile. Pt_1
L'art. 2 della legge n. 92 del 28.6.2012 (applicabile all'odierno appellato in ragione dell'epoca di insorgenza della disoccupazione) al comma 1 prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data è istituita, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 24 della legge n. 88 del 1989, l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione”.
Il successivo comma 4 elenca i presupposti per fruire della Aspi, statuendo “L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181e successive modificazioni;
b) possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione”.
Il comma 5 esclude espressamente che possano beneficiare della Aspi “i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi i casi in cui quest'ultima sia intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 604/1966, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della presente legge”.
L'assicurazione per la disoccupazione involontaria ha per scopo l'assegnazione agli assicurati di un'indennità nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro. Occorre dunque che sussista, in esito alla perdita del lavoro, uno stato di disoccupazione, per tale intendendosi, secondo la previsione degli artt. 1 e 2 del d.lgs n. 181 del 2000, applicabile ratione temporis, la condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti (Cass. n. 28295 del 2019).
L'evento coperto dal trattamento di disoccupazione è l'involontaria disoccupazione per mancanza di lavoro, ossia quella inattività, conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro, non riconducibile alla volontà del lavoratore, ma dipendente da ragioni obiettive e cioè dalla mancanza della richiesta di prestazioni del mercato di lavoro (così Corte Cost. n. 103/1968). La sua funzione è quella di fornire in tale situazione ai lavoratori (e alle loro famiglie) un sostegno al reddito, in attuazione della previsione dell'art. 38, comma 2, della Costituzione.
E' stato altresì chiarito che la domanda per ottenere il trattamento di disoccupazione “non presuppone neppure la definitività del licenziamento e non è incompatibile con la volontà di impugnarlo”, mentre
“l'effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dell'atto di recesso, determina comunque lo stato di disoccupazione che rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla prestazione, e sul quale non incide la contestazione in sede giudiziale della legittimità del licenziamento” (v. Cass. 11.6.1998 n. 5850, Cass. 27.06.1980 n. 4040). Solo “una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione”, le indennità di disoccupazione “potranno e dovranno essere chieste in restituzione dall'Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti”, così non potendo, peraltro, le stesse “essere detratte dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18” (v. Cass. 15.5.2000 n. 6265, Cass. 16.3.2002 n. 3904, Cass. 17.04.2007 n. 9109, Cass. 20.4.2007 n. 9418).
A tali assunti deve darsi continuità anche in relazione al caso in esame, in cui all'esito del licenziamento si è determinata una situazione di disoccupazione del lavoratore, non ostandovi il fatto che. in presenza di una sentenza dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, sia intervenuta tra le parti una transazione che ha confermato la risoluzione del rapporto di lavoro con corresponsione al lavoratore di un importo a titolo di danno non patrimoniale.
In questi termini si è pronunciata la S.C. con la sentenza n. 28295/2019 cit. in relazione alla assimilabile fattispecie di conversione del rapporto a tempo indeterminato per nullità del termine.
La S.C. ha osservato che l 'impugnazione giudiziale della legittimità del recesso datoriale costituisce un diritto, ma non un obbligo del lavoratore, e che “l'intervenuta disoccupazione involontaria deve valutarsi alla stregua e al momento dell'atto risolutivo. Diversamente opinando, non spetterebbe
l'indennità di disoccupazione ogni qual volta il lavoratore omettesse di impugnare un licenziamento che pur si presentasse manifestamente illegittimo oppure ogni qual volta transigesse la lite prima ancora della (possibile) sentenza di reintegra.
Neppure può ritenersi idonea ad escludere l'indennità di disoccupazione la mera ricostituzione de iure del rapporto, sia pure con sentenza esecutiva, essendo necessario per garantire l'effettività della tutela che a detta reintegra sia data effettiva attuazione, con la realizzazione di una situazione de facto tale da escludere la sussistenza della situazione di disoccupazione protetta ex lege. In coerenza con tali premesse … neppure rileva in senso ostativo alla percezione dell'indennità in discussione un'eventuale inerzia del lavoratore nel portare ad esecuzione una sentenza favorevole”. Ed infatti “qui si discute del fatto genetico d'una prestazione assistenziale prevista per legge. Non vi è luogo, dunque, ad indagare (con tutte le difficoltà che ciò comporterebbe) circa le ragioni e l'imputabilità o meno di tale eventuale inerzia, collegate anche ad una sempre difficile prognosi circa
l'esito positivo delle necessarie iniziative, giudiziali e stragiudiziali. Invero, la causa della disoccupazione resta l'atto risolutivo del rapporto, non la mancata strenua opposizione ad esso (che è un post factum, in quanto tale eziologicamente ininfluente)” (così Cass. n. 28295/2019 cit.; v. anche Cass. n. 17793 del 2020 e Cass. n. 24950 del 2021).
Elemento ostativo alla percezione dell'indennità di disoccupazione è, dunque, la concreta ricostituzione del rapporto, nei suoi aspetti giuridici ed economici, condizione che nella fattispecie di causa non si è realizzata. E' infatti pacifico che l'odierno appellato non è mai stato reintegrato in servizio e che nel periodo in contestazione non ha ricevuto le proprie spettanze retributive.
E' ininfluente ai fini del requisito della “disoccupazione involontaria” che il una volta CP_1 ottenuta la ordinanza di reintegrazione nel posto di lavoro (del 13.2.2014), abbia optato per la indennità sostitutiva e che, proposto ricorso in opposizione avverso l'ordinanza dal datore di lavoro, il giudizio sia stato definito con conciliazione giudiziale (del 16.3.2015), che ha confermato la cessazione del rapporto di lavoro (in data 7.1.2013).
Invero, il presupposto della “disoccupazione involontaria” va valutato alla stregua e al momento della cessazione del rapporto di lavoro, nella fattispecie determinata dall'atto risolutivo del datore di lavoro. L'effetto estintivo derivante dall'atto di recesso del datore di lavoro (licenziamento) determina lo stato di disoccupazione, presupposto del diritto alla prestazione, sul quale non incidono fatti successivi (quali la contestazione in sede giudiziale della legittimità del licenziamento, la mancata esecuzione dell'ordine giudiziale di reintegra, l'opzione per la indennità sostitutiva, la conciliazione giudiziale con rinuncia alla reintegra). Per le ragioni descritte, che assorbono ogni altra questione proposta, l'appello va rigettato e va confermata la pronuncia gravata che ha accertato il diritto del a percepire la Aspi dal CP_1 26.1.2013 al 26.9.2013 e l'illegittimità della comunicazione di indebito del 25.5.2018. Pt_1
Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell' Pt_1
L'esito del giudizio determina la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
-condanna l' al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del grado, che liquida in Pt_1 complessivi euro 1.984,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-quater, art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Napoli, 27/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 27/03/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1574/2022
T R A
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e Pt_1 disgiuntamente dagli avv.ti Ida Verrengia, Gianluca Tellone, Mauro Elberti, Itala De Benedictis e Vincenzo di Maio, nonché dall'avv. Luca Cuzzupoli;
Appellante
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla Via Enrico Fermi n. 8, con CP_1 domicilio eletto in Caserta, Viale Medaglie d'Oro n. 5, presso lo studio degli avv.ti Raffaella Alois e
Tiziano Maria Giaquinto, che lo rappresentano e difendono;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, , premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della CP_1 CP_2
aveva esposto di aver richiesto ed ottenuto nel 2013, alla cessazione del rapporto di lavoro, la
[...]
Parte_2
Aveva osservato di essere stato licenziato dalla e di aver impugnato il licenziamento CP_2 innanzi al Tribunale di S. Maria C.V. con giudizio deciso con ordinanza del 13.2.2014 che ha ordinato la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro;
che la aveva proposto opposizione CP_2 avverso la suddetta ordinanza e il relativo giudizio era stato definito con verbale di conciliazione datato 16.3.2015; che nelle more il lavoratore non era mai stato reintegrato, conservando lo status di
“non occupato”, né dalla né da , coobbligato solidale;
che in data CP_2 CP_3 25.5.2018 l' gli aveva inoltrato richiesta di restituzione dell'importo di euro 7.933,95 atteso che Pt_1 dal 26.1.2013 al 26.9.2013 avrebbe indebitamente percepito l'indennità Aspi. Proposto ricorso amministrativo rimasto privo di riscontro, il lavoratore aveva adito il Tribunale chiedendo di accertare la legittima percezione dell'Aspi dal 26.1.2013 al 26.9.2013, con annullamento dell'indebito di euro 7.933,95; in via gradata, accertare che il ricorrente ha percepito l'importo di euro 7.149,60 e per l'effetto solo il predetto importo sarebbe eventualmente dovuto all' vinte le spese. Pt_1
Ritualmente instaurato il contradditorio, si era costituito l' deducendo l'infondatezza delle Pt_1 avverse prospettazioni, concludendo per il rigetto della domanda.
L' resistente aveva eccepito preliminarmente la prescrizione e l'intervenuta decadenza CP_4 dall'esercizio del diritto. Nel merito, aveva evidenziato l'insussistenza del presupposto della
“disoccupazione involontaria” alla base della Aspi, venuto meno a seguito della ordinanza che ha ordinato la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e del successivo verbale di conciliazione con cui le parti hanno definito il giudizio di opposizione. La resistente aveva infine ribadito la correttezza degli importi richiesti in restituzione, atteso che l' quale sostituto di imposta ha Pt_1 versato all'Erario per conto del euro 783,95. CP_1
Con la sentenza n. 1688/2022 pubblicata in data 13.6.2022, il Tribunale adito ha accolto il ricorso e accertato il diritto del ricorrente a percepire l'Aspi dal 26.1.2013 al 26.9.2013, annullando la comunicazione di indebito del 25.5.2018, con compensazione integrale delle spese di lite.
In particolare, il Giudice di prime cure, respinte le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dall' ha applicato il principio affermato dalla S.C. secondo cui l'indennità di disoccupazione Pt_1 deve essere restituita solo nel caso di effettivo ripristino del rapporto di lavoro, ossia quando il lavoratore sia realmente riammesso in servizio come se il rapporto non si fosse mai interrotto. Ha inoltre sostenuto che il requisito della “disoccupazione involontaria” dovesse essere valutato alla stregua e al momento dell'atto risolutivo, ritenendo invece irrilevanti le successive condotte del lavoratore, quali l'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra e la transazione della lite.
Avverso la suddetta decisione ha interposto tempestivo gravame la parte appellante, chiedendo il rigetto di ogni domanda presentata dal perché infondata in fatto e in diritto. CP_1
L'Istituto previdenziale ha evidenziato come le prestazioni a sostegno del reddito di cui si discute sono condizionate dalla sussistenza non di una mera disoccupazione ma di una disoccupazione involontaria e che l'evento tutelato dalla normativa in questione non è la mera disoccupazione ma la disoccupazione involontaria, ovvero la disoccupazione addebitabile solo a scelte del datore di lavoro e non alla volontà dello stesso lavoratore. Ne consegue, secondo la tesi dell' che se il lavoratore Pt_1 rinuncia alla reintegra nel posto di lavoro dopo la declaratoria ad opera del Tribunale della illegittimità del licenziamento ed opta per la indennità sostituiva, poi addirittura sostituita da un risarcimento in sede di conciliazione, allora non ci si trova di fronte ad una disoccupazione involontaria ma ad una disoccupazione voluta dallo stesso lavoratore. Venendo meno il presupposto della Aspi, diventa indebita la prestazione prima riscossa dall' L'appellante ha poi insistito, in via preliminare e Pt_1 pregiudiziale al merito, con le eccezioni di decadenza e prescrizione e confermato la correttezza dell'importo richiesto in restituzione (euro 7933,55), comprensivo della ritenuta fiscale versata all'Erario.
, costituitosi, ha resistito con plurime argomentazioni al gravame, di cui ha chiesto il CP_1 rigetto. Ha eccepito in via preliminare la mancata integrazione del contraddittorio con la
[...]
pur presente nel giudizio di primo grado, e l'inammissibilità Controparte_5 dell'appello per la sua eccessiva lunghezza e perché non rispetta i requisiti del novellato art. 342 c.p.c. Nel merito ha rilevato l'infondatezza delle argomentazioni proposte dall'appellante. Disposta la trattazione cartolare del procedimento, le parti hanno depositato le note scritte e all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
Il motivo di gravame è infondato e va respinto per le ragioni che si vanno ad esporre.
Sono anzitutto infondate le eccezioni di decadenza e prescrizione formulate dall' Pt_1
Sulla decadenza, l'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, come sostituito dall'art. 4 D.L. 384/1992 e dall'art. 38 del D.L. 98/2011, statuisce al comma 2 che “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” e al comma 3 che “Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
Il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma terzo, cit. decorre, quindi, in base a quanto disposto dal secondo comma del medesimo art. 47, alternativamente, o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' – se questa è intervenuta CP_4 entro il 90° giorno dalla proposizione del ricorso – o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, vale a dire dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo. In ogni caso, deve essere fatto salvo il limite di 300 giorni a decorrere dalla data della domanda di prestazione (costituiti dai 120 giorni previsti per l'adozione del provvedimento, cui si aggiungono i 90 giorni per la proposizione del ricorso al Comitato provinciale e gli ulteriori 90 giorni per la relativa decisione) il quale rappresenta la soglia limite oltre la quale non è possibile spostare in avanti il dies a quo ai fini del computo dell'anno di decadenza (v. Cass., Sezioni Unite, sent. n. 12718 del 29 maggio 2009).
Nel caso in esame, la domanda amministrativa inoltrata telematicamente all' in data 25.1.2013 Pt_1 era stata originariamente accolta con erogazione della prestazione dal 26.1.2013. Successivamente l' ha chiesto la restituzione delle somme pagate a titolo di Aspi con provvedimento del 25.5.2018, Pt_1 avverso il quale il ha proposto ricorso amministrativo in data 17.7.2018 (protocollo CP_1
.2000.17/07/2018.0416985). Scaduto inutilmente il termine di 90 giorni per la decisione sul Pt_1 ricorso amministrativo (ad ottobre 2018), il ricorrente ha proposto l'azione giudiziale a novembre 2018, nel rispetto del termine decadenziale annuale di cui all'art. 47 comma 3 cit.
Sulla prescrizione, l'art. 47 bis del D.P.R. n. 639 del 1970, inserito dal D.L. 98/2011 cit, prevede che
“Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1988, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”. Ne consegue che i ratei arretrati delle prestazioni di disoccupazione si prescrivono in cinque anni.
Nella fattispecie non si è verificato l'eccepito decorso prescrizionale, atteso che la prestazione è stata erogata nel 2013 e si dibatte della sua restituzione.
Nel merito, l'Istituto appellante insiste nel ritenere legittima la comunicazione di indebito del 25.5.2018 poiché, a seguito della ordinanza di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e del successivo verbale di conciliazione, sarebbe venuto meno il requisito della “disoccupazione involontaria” necessario per fruire della Aspi. Poiché il lavoratore ha prima optato per l'indennità sostitutiva della reintegra e poi addirittura sostituito questa con un risarcimento in sede di conciliazione, la “non occupazione” non sarebbe più imputabile alla azienda ma riconducibile ad una scelta e volontà del lavoratore. In mancanza di detto presupposto della Aspi, la prestazione non sarebbe più dovuta, con obbligo del di restituire le somme indebitamente riscosse. CP_1
La tesi dell' non è condivisibile. Pt_1
L'art. 2 della legge n. 92 del 28.6.2012 (applicabile all'odierno appellato in ragione dell'epoca di insorgenza della disoccupazione) al comma 1 prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data è istituita, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 24 della legge n. 88 del 1989, l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione”.
Il successivo comma 4 elenca i presupposti per fruire della Aspi, statuendo “L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181e successive modificazioni;
b) possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione”.
Il comma 5 esclude espressamente che possano beneficiare della Aspi “i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi i casi in cui quest'ultima sia intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 604/1966, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della presente legge”.
L'assicurazione per la disoccupazione involontaria ha per scopo l'assegnazione agli assicurati di un'indennità nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro. Occorre dunque che sussista, in esito alla perdita del lavoro, uno stato di disoccupazione, per tale intendendosi, secondo la previsione degli artt. 1 e 2 del d.lgs n. 181 del 2000, applicabile ratione temporis, la condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti (Cass. n. 28295 del 2019).
L'evento coperto dal trattamento di disoccupazione è l'involontaria disoccupazione per mancanza di lavoro, ossia quella inattività, conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro, non riconducibile alla volontà del lavoratore, ma dipendente da ragioni obiettive e cioè dalla mancanza della richiesta di prestazioni del mercato di lavoro (così Corte Cost. n. 103/1968). La sua funzione è quella di fornire in tale situazione ai lavoratori (e alle loro famiglie) un sostegno al reddito, in attuazione della previsione dell'art. 38, comma 2, della Costituzione.
E' stato altresì chiarito che la domanda per ottenere il trattamento di disoccupazione “non presuppone neppure la definitività del licenziamento e non è incompatibile con la volontà di impugnarlo”, mentre
“l'effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dell'atto di recesso, determina comunque lo stato di disoccupazione che rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla prestazione, e sul quale non incide la contestazione in sede giudiziale della legittimità del licenziamento” (v. Cass. 11.6.1998 n. 5850, Cass. 27.06.1980 n. 4040). Solo “una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione”, le indennità di disoccupazione “potranno e dovranno essere chieste in restituzione dall'Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti”, così non potendo, peraltro, le stesse “essere detratte dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18” (v. Cass. 15.5.2000 n. 6265, Cass. 16.3.2002 n. 3904, Cass. 17.04.2007 n. 9109, Cass. 20.4.2007 n. 9418).
A tali assunti deve darsi continuità anche in relazione al caso in esame, in cui all'esito del licenziamento si è determinata una situazione di disoccupazione del lavoratore, non ostandovi il fatto che. in presenza di una sentenza dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, sia intervenuta tra le parti una transazione che ha confermato la risoluzione del rapporto di lavoro con corresponsione al lavoratore di un importo a titolo di danno non patrimoniale.
In questi termini si è pronunciata la S.C. con la sentenza n. 28295/2019 cit. in relazione alla assimilabile fattispecie di conversione del rapporto a tempo indeterminato per nullità del termine.
La S.C. ha osservato che l 'impugnazione giudiziale della legittimità del recesso datoriale costituisce un diritto, ma non un obbligo del lavoratore, e che “l'intervenuta disoccupazione involontaria deve valutarsi alla stregua e al momento dell'atto risolutivo. Diversamente opinando, non spetterebbe
l'indennità di disoccupazione ogni qual volta il lavoratore omettesse di impugnare un licenziamento che pur si presentasse manifestamente illegittimo oppure ogni qual volta transigesse la lite prima ancora della (possibile) sentenza di reintegra.
Neppure può ritenersi idonea ad escludere l'indennità di disoccupazione la mera ricostituzione de iure del rapporto, sia pure con sentenza esecutiva, essendo necessario per garantire l'effettività della tutela che a detta reintegra sia data effettiva attuazione, con la realizzazione di una situazione de facto tale da escludere la sussistenza della situazione di disoccupazione protetta ex lege. In coerenza con tali premesse … neppure rileva in senso ostativo alla percezione dell'indennità in discussione un'eventuale inerzia del lavoratore nel portare ad esecuzione una sentenza favorevole”. Ed infatti “qui si discute del fatto genetico d'una prestazione assistenziale prevista per legge. Non vi è luogo, dunque, ad indagare (con tutte le difficoltà che ciò comporterebbe) circa le ragioni e l'imputabilità o meno di tale eventuale inerzia, collegate anche ad una sempre difficile prognosi circa
l'esito positivo delle necessarie iniziative, giudiziali e stragiudiziali. Invero, la causa della disoccupazione resta l'atto risolutivo del rapporto, non la mancata strenua opposizione ad esso (che è un post factum, in quanto tale eziologicamente ininfluente)” (così Cass. n. 28295/2019 cit.; v. anche Cass. n. 17793 del 2020 e Cass. n. 24950 del 2021).
Elemento ostativo alla percezione dell'indennità di disoccupazione è, dunque, la concreta ricostituzione del rapporto, nei suoi aspetti giuridici ed economici, condizione che nella fattispecie di causa non si è realizzata. E' infatti pacifico che l'odierno appellato non è mai stato reintegrato in servizio e che nel periodo in contestazione non ha ricevuto le proprie spettanze retributive.
E' ininfluente ai fini del requisito della “disoccupazione involontaria” che il una volta CP_1 ottenuta la ordinanza di reintegrazione nel posto di lavoro (del 13.2.2014), abbia optato per la indennità sostitutiva e che, proposto ricorso in opposizione avverso l'ordinanza dal datore di lavoro, il giudizio sia stato definito con conciliazione giudiziale (del 16.3.2015), che ha confermato la cessazione del rapporto di lavoro (in data 7.1.2013).
Invero, il presupposto della “disoccupazione involontaria” va valutato alla stregua e al momento della cessazione del rapporto di lavoro, nella fattispecie determinata dall'atto risolutivo del datore di lavoro. L'effetto estintivo derivante dall'atto di recesso del datore di lavoro (licenziamento) determina lo stato di disoccupazione, presupposto del diritto alla prestazione, sul quale non incidono fatti successivi (quali la contestazione in sede giudiziale della legittimità del licenziamento, la mancata esecuzione dell'ordine giudiziale di reintegra, l'opzione per la indennità sostitutiva, la conciliazione giudiziale con rinuncia alla reintegra). Per le ragioni descritte, che assorbono ogni altra questione proposta, l'appello va rigettato e va confermata la pronuncia gravata che ha accertato il diritto del a percepire la Aspi dal CP_1 26.1.2013 al 26.9.2013 e l'illegittimità della comunicazione di indebito del 25.5.2018. Pt_1
Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell' Pt_1
L'esito del giudizio determina la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
-condanna l' al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del grado, che liquida in Pt_1 complessivi euro 1.984,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-quater, art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Napoli, 27/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano