CASS
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/11/2025, n. 29612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29612 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3922/2024 R.G. proposto da: OI IO, rappresentato e difeso dagli Avvocati Vincenzo d’RI, EP ES e UC RI -ricorrente- contro Ministero dell’istruzione e del merito -intimato- avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 443/2023 depositata il 02/08/2023. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/2025 dal Consigliere IL LE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale IO Fresa, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avv. UC RI per il ricorrente Civile Sent. Sez. L Num. 29612 Anno 2025 Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA Relatore: FEDELE ILEANA Data pubblicazione: 10/11/2025 2 di 11 FATTI DI CAUSA 1. IO OI ha adito il Tribunale di Belluno prospettando che: aveva conseguito la qualifica di ‘Operatore dei Servizi di ristorazione del settore cucina’ presso il Centro Studi Sannitico di Durazzano nell’a.s. 2012-2013; detto centro studi aveva presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio regionale per la Campania, istanze per il riconoscimento dello status di scuola paritaria all’Istituto tecnico settore economico e all’Istituto professionale Settore servizi per l’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, entrambi siti in Durazzano;
tali istanze erano state respinte;
in seguito a un contenzioso amministrativo, conclusosi con sentenza favorevole del Consiglio di Stato n. 5211 del 2015, il riconoscimento in questione era stato concesso con decreto dell’USR Campania dell’11 gennaio 2016; aveva chiesto di essere inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA per il triennio scolastico 2018-2021 per i profili Collaboratore scolastico e Cuoco, allegando il diploma conseguito presso il Centro Studi Sannitico;
era stato individuato quale destinatario di proposta di contratto a tempo determinato per espletare un incarico di supplenza in qualità di collaboratore scolastico presso l’I.C. F. Berton con decorrenza dal 15 settembre 2018 al 30 giugno 2019 e, per l’a.s. 2019/20 presso l’I.S. IO della IA dal 21 settembre 2019 al 30 giugno 2020; con decreto del 15 aprile 2020 il dirigente scolastico dell’Istituto Berton aveva disposto la sua decadenza dalle menzionate graduatorie, con disconoscimento del servizio prestato dal 15 settembre 2018; con successivo decreto del 16 aprile 2020 aveva disposto la risoluzione anticipata del contratto. Il ricorrente ha chiesto che i menzionati decreti fossero dichiarati illegittimi, che fosse disposto il suo reintegro nelle citate graduatorie, incrementando il suo punteggio nella misura in cui sarebbe aumentato se il rapporto di lavoro non fosse stato interrotto e che fosse disposto il risarcimento del danno da lui patito. 1.1. Il Tribunale di Belluno, con sentenza n. 49 del 2021, ha rigettato il ricorso. 3 di 11 2. IO OI ha proposto gravame che la Corte d’appello di Venezia, nel contraddittorio delle parti, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato. 2.1. Nei limiti di rilievo nella presente sede, la Corte territoriale ha evidenziato che al momento del rilascio del titolo l’Istituto non aveva ottenuto il riconoscimento di scuola paritaria, intervenuto solo successivamente a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato n. 5211 del 2015 e del decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n. 360 del 2013. Ha, però, aggiunto che il riconoscimento del valore legale del titolo era comunque impedito dalla normativa di riordino della istruzione professionale dettata dal d.P.R. n. 87 del 2010 che, in sintesi, aveva consentito il rilascio dell’attestato di qualificazione professionale solo a termine di un percorso quinquennale o, viceversa, di uno triennale iniziato non oltre l’a.s. 2010/2011; pertanto, poiché all’epoca il Centro Sannitico non godeva della parificazione e non avrebbe potuto accedere al regime transitorio, a prescindere dall’efficacia retroattiva del successivo riconoscimento, il titolo non era stato validamente rilasciato, con conseguente legittimità del provvedimento di esclusione dalla graduatoria. 3. IO OI ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. 4. Il Ministero intimato non ha svolto difese. 5. Con ordinanza interlocutoria n. 12178 dell’8 maggio 2025 questa Corte ha rimesso la causa alla trattazione in pubblica udienza per la rilevanza nomofilattica delle questioni sollevate con il ricorso, anche per valutare l’ampiezza e l’estensione alla fattispecie, connotata da peculiarità, del principio di diritto già espresso da Cass. n. 17223 del 2023. 6. In vista dell’udienza, il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, confermate nella pubblica udienza, chiedendo l’accoglimento del ricorso. 7. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 4 di 11 1. Con un unico motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’articolo unico della legge n. 62 del 2000, dell’art. 116 c.p.c., degli artt. 2697 e 2729 c.c., dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865 e dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Si sostiene che sarebbe erronea la decisione della Corte territoriale, in quanto non si sarebbe avveduta del carattere dirimente dell’intervenuto riconoscimento retroattivo, in favore del “Centro studi sannitico”, a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, della natura di scuola paritaria - ad ogni effetto di legge e, dunque, anche con riferimento alla validità dei titoli di studio rilasciati dal detto istituto - in forza della sentenza del Consiglio di Stato e del decreto dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania n. 360 dell’11/1/2016. 2. Il motivo, complessivamente inteso a censurare la sentenza impugnata per aver ritenuto inidoneo il titolo conseguito dall’odierno ricorrente per l’inserimento nelle graduatorie di istituto nonostante il riconoscimento con valenza retroattiva del Centro Studi Sannitico come scuola paritaria, è infondato per le ragioni che seguono, di rilievo assorbente. 3. Preliminarmente, giova precisare che questa Corte, con sentenza n. 17223 del 15/06/2023, ha ritenuto incontestato l’intervenuto riconoscimento ex tunc della natura di scuola paritaria del CSS a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, in virtù della sentenza n. 5211 del 16/11/2015 del Consiglio di Stato e del provvedimento, ad essa conseguenziale, dell’Ufficio scolastico regionale della Campania n. 360/2016. Pertanto, richiamando l’articolo unico della legge 10.3.2000, n. 62, in quella sede è stato coerentemente affermato che «effetto naturale del riconoscimento dello status di scuola paritaria è, per l’istituto CSS, l’abilitazione a rilasciare per l’appunto titoli di studio aventi valore legale, come del resto è espressamente confermato dall'art. 2, co. 3, del d.m. 10.10.2008 n. 83»; il che non poteva che aver comportato l’abilitazione del “Sannitico” a rilasciare, già a far tempo da tale annualità, titoli di studio aventi lo stesso valore di quelli rilasciati dalle scuole statali, senza che 5 di 11 potesse utilmente disquisirsi in sede giudiziale sulle concrete modalità di svolgimento degli esami (vale a dire se gli stessi fossero o meno stati in concreto espletati nell’a.s. 2012/2013 conformemente all’o.m. n. 90/2001, artt. 26-28), profilo su cui, invece, la sentenza oggetto di impugnazione in quel giudizio aveva incentrato la riconosciuta illegittimità del titolo. 4. Con la successiva sentenza n. 7672 del 22 marzo 2025, questa Corte, pronunciandosi sulla medesima vicenda processuale a seguito di giudizio di rinvio, dopo avere escluso la violazione del principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente e, quindi, convalidato l’efficacia retroattiva del riconoscimento della parità, ha confermato la decisione della Corte territoriale, che aveva individuato profili di illegittimità del titolo rilasciato dal Centro Sannitico diversi da quelli originariamente rilevati. 4.1. In effetti, nella richiamata decisione si chiarisce che quanto esaminato dal giudice del rinvio riguarda un altro aspetto, ovverosia la validità ed efficacia dei diplomi di qualifica rilasciati dal “Sannitico” nel 2012/2013 sotto il profilo della possibilità stessa di svolgere quegli esami, non solo e non tanto secondo il regime delle scuole paritarie, quanto, più in generale, nel rispetto dell’ordinamento scolastico dell’istruzione professionale. E’ stato, quindi, affrontato il tema della sindacabilità, in relazione a quest’ultimo profilo, degli esami e dei titoli così rilasciati, possibilità non preclusa dal decreto di riconoscimento retroattivo della parità. Sul punto, è stato ritenuto decisivo il rilievo per cui la parificazione non è fonte di legittimazione al rilascio di qualsivoglia titolo, ma solo di quelli che la scuola parificata può formare in coerenza con le norme che regolano il corrispondente regime, sul piano della ‘parità’ e dell’ordinamento scolastico in generale. In questo senso, non è stato reputato sostenibile che la Pubblica Amministrazione - e tanto più l’Amministrazione scolastica che si trovi a gestire graduatorie o situazioni in cui vi è convergenza di interessi anche di altri sui medesimi beni della vita - non sia chiamata a verificare non solo l’astratta sussistenza della parità, ma anche dei presupposti di fondo per 6 di 11 l’esercizio del potere di rilascio dei titoli, nel rispetto delle regole che valgono per la scuola statale. Tale conclusione è derivata da lineari esigenze di legalità ed imparzialità, che consentono di valorizzare come equivalenti ai titoli della scuola statale soltanto quelli emessi in condizioni coerenti con l’esistenza in concreto del potere di formarli. Di conseguenza, l’ammissibilità di tale verifica non è stata ritenuta in contrasto con quanto affermato dalla sentenza rescindente, incentrata sui vizi riguardanti le modalità di svolgimento degli esami. Si è precisato inoltre che non rileva l’eventuale disapplicazione di un atto dello stesso Ministero, questione pure ivi affrontata, perché non viene in contestazione il decreto di riconoscimento della parità, ma il potere di svolgere quelle specifiche prove di qualifica e il valore ‘legale’ dei titoli conseguentemente rilasciati. 5. Tanto premesso, con riferimento alla questione giuridica sostanziale, oggetto anche della presente controversia, nella sentenza n. 7672 del 2025 si osserva che la vicenda oggetto di causa si colloca in concomitanza con il riordino del sistema dell’istruzione professionale ed il passaggio di essa da un regime triennale a quinquennale, con le implicazioni di seguito illustrate. A tal fine il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, aveva stabilito, all’art. 2, comma 2, la durata quinquennale dei percorsi formativi degli istituti professionali ed all’art. 8, comma 1, che gli istituti esistenti confluissero negli istituti professionali di cui al regolamento «a partire dall’anno scolastico 2010/2011, ferma restando la prosecuzione dei percorsi attivati, sino all’anno scolastico 2009/2010, secondo il previgente ordinamento». Peraltro, al comma 5 del medesimo art. 8, era previsto che «ai fini di assicurare la continuità dell’offerta formativa, sino all’emanazione delle linee guida di cui all’articolo 2, comma 3, in caso di mancata adozione, da parte delle Regioni, degli atti dispositivi di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ed in assenza delle intese di cui al comma 2, gli istituti professionali possono continuare a realizzare, nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti dal presente regolamento, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del decreto 7 di 11 legislativo medesimo, corsi triennali per il conseguimento dei diplomi di qualifica previsti dagli ordinamenti previgenti». In proposito, la Corte territoriale aveva accertato che il regime transitorio di cui al menzionato comma 5 ha operato per un solo anno, essendo stati poi adottati gli atti alla cui formazione la durata di esso era riconnessa. Tale assetto evolutivo si affianca alla disposizione primaria dell’art. 1, comma 4, lett. f, della legge n. 62 del 2000 cit., secondo cui l’attuazione della parità comporta «l’organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe». Pertanto, secondo l’inequivoco tenore della previsione, non si può ritenere che la parità abbia effetto rispetto a classi successive alla prima di un nuovo corso completo. Il complesso normativo di cui sopra è stato inteso dalla giurisprudenza amministrativa nel senso della piena legittimità del divieto di riconoscimento della parità a classi successive alla prima secondo un regime scolastico in via di esaurimento, ritenendosi che l’art. 1, comma 4, cit. «deve essere inteso nel senso che, in caso di istituzione di nuovi corsi completi per i quali sia richiesta per la prima volta la parità», quest’ultima «non può, ma deve essere riconosciuta in modo limitato alla sola prima classe» e ciò anche in una logica di organicità dell’evoluzione ordinamentale (Consiglio di Stato 12 luglio 2011, n. 4208 ed altre successive conformi). Tale lettura è stata altresì avallata dalla Corte Costituzionale in sede di scrutinio di legittimità della norma (Corte Costituzionale 24 ottobre 2014, n. 242), sempre sulla base del menzionato principio di organicità espressamente sancito all’art. 4, cit. lett. f), che muove dall’esigenza di assicurare «il rispetto degli standard qualitativi» (Corte Costituzionale n. 242 cit.), risultando evidente che ciò può derivare solo dalla conduzione di un corso completo rispettoso delle normative e dei criteri di tempo in tempo vigenti. 5.1. Il regime transitorio di cui all’art. 8, comma 5, cit., va dunque inteso nel senso che, nell’ordinamento scolastico, la gestione di percorsi triennali e la conseguente possibilità di svolgere i conseguenti esami 8 di 11 sussistesse solo per gli istituti che, nel 2010/2011, avessero iniziato una classe prima secondo il vecchio ordinamento e che nessun’altra scuola, statale o paritaria, che non fosse in quelle specifiche condizioni potesse procedervi (v. sull’estensione a tutte le scuole, anche Corte Costituzionale n. 242 cit., punto 6.1, terzo periodo). 5.2. Tale conclusione è avvalorata anche da ulteriori in considerazioni di sistema, come nesso, almeno tendenziale, tra didattica e verifiche degli esiti di essa. Di ciò sono segno la partecipazione alle commissioni, destinate poi ad esaminare anche i candidati esterni, dei cc.dd. membri interni (art. 4, comma 1, della legge n. 425 del 1997; ora art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 62 del 2017), nonché le norme (ora non più contenute ed anzi espressamente abrogate o rese inefficaci dal d.lgs. n. 62 del 2017, art. 26, comma 4, lett. a e comma 6, seconda parte lett. a) che, all’epoca, prevedevano possibilità di formare in via eccezionale commissioni ad hoc per esterni “soltanto” nel caso di «corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale» (art. 4, comma 9, ultima parte, della legge n. 425 del 1997) o qualora il numero di candidati esterni fosse in numero tale da non consentire di operare altrimenti (art. 9, comma 3, ultima parte del D.P.R. n. 323 del 1998, in un contesto in cui comunque si parla di candidati destinati ad afferire a commissioni “statali”); così come può per certi versi dirsi adesso rispetto alla disciplina (art. 14, comma 2 del d.lgs. n. 62 cit.) degli esami preliminari per i candidati esterni che provengano da un percorso scolastico incompleto, da svolgere davanti al consiglio della classe «dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato», in modo da ricondurre comunque le verifiche alle dinamiche della didattica scolastica concretamente attuate. Tale assetto di fondo vale anche per le scuole paritarie, ove il disposto dell’art. 1 della legge n. 62, cit., al comma 2, fa certamente rientrare nella definizione stessa la capacità di operare «a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di 9 di 11 studio aventi valore legale», ma ciò in corrispondenza agli ordinamenti generali “dell'istruzione” ed in coerenza con la “domanda formativa” delle famiglie. 5.3. Tutto ciò giustifica la conclusione, già sul piano strettamente normativo (art. 8, comma 5, cit.), ma poi anche su quello sistematico, che nel 2012/2013 solo le scuole pubbliche o paritarie che avessero iniziato un corso nel 2010/2011 potessero svolgere esami di qualifica triennale, con l’eventuale partecipazione anche di candidati esterni. 6. In base a tale percorso argomentativo, nel richiamato precedente n. 7672 del 2025, si afferma, pertanto, che il Centro Sannitico, divenuto paritario dal 2012/2013, non poteva, in quell’anno scolastico, gestire in regime di parità una classe terminale di un corso destinato al rilascio di diplomi di qualifica e non poteva neanche realizzare una sessione di esami, per il rilascio di titoli con valore legale, ovverosia equipollenti ai diplomi di qualifica della scuola pubblica, come esattamente censurato nella sentenza impugnata. Non è stato, dunque, ritenuto sufficiente che il diploma provenisse dal “Sannitico” e che quest’ultima fosse scuola paritaria per l’anno 2012/2013, in quanto i titoli non integrano la fattispecie necessaria per il riconoscimento ad essi del menzionato valore legale. 6.1. In questo senso, non è stato ritenuto dirimente il decreto di riconoscimento retroattivo della parità, con conseguente legittimità del provvedimento di esclusione dalle graduatorie nonché di quello di caducazione del rapporto di lavoro, che, in quanto consequenziale a quel posizionamento in graduatoria, non avrebbe potuto essere instaurato. 6.2. Da ultimo, nel richiamato precedente è stata vagliata anche la portata della pronuncia del Consiglio di Stato 9 febbraio 2024, n. 1317 - resa in giudizio che coinvolgeva direttamente il "Sannitico" - con cui è stato rigettato l’appello proposto dal Ministero dell’istruzione e del merito avverso la sentenza del T.A.R. Campania di annullamento dei provvedimenti dell’U.S.R. di quella stessa Regione dai quali emergeva - i virgolettati a seguire riportano i passaggi della pronuncia amministrativa in esame - che 10 di 11 «con decorrenza dall’anno scolastico 2012- 2013 ... l’ente gestore non risulta destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale». Il Consiglio di Stato ha precisato che «l’interesse dell’originaria ricorrente alla pronuncia del giudice amministrativo era da rintracciare in una statuizione che affermasse l’esistenza della parità scolastica nell’anno 2012/2013, ed in questi precisi limiti ha deciso il primo giudice, essendo pienamente condivisibile quanto statuito dal TAR adito circa l’affermato effetto retroattivo della sentenza del Consiglio di Stato n. 5211/2015 (si ripete, peraltro, “doppiato” dal decreto dell’USR Campania n. 360 del 11/01/2016 che aveva riconosciuto la parità scolastica in favore del “Centro Studi Sannitico” a far data dall’anno scolastico 2012/2013)». Nel medesimo contesto, il Consiglio di Stato aggiunge che non «paiono significativi i dubbi manifestati nell’atto di appello sulla effettività e regolarità delle procedure di esame svolte nell’anno scolastico in questione, poiché tale motivazione non è mai stata sottesa ai provvedimenti impugnati, incentrati sulla carenza del requisito dell’autorizzazione» - superata dall’efficacia retroattiva del riconoscimento della parità - e conclude, tuttavia, nel senso che «le dedotte circostanze, comunque in questa sede non provate, lasciano in ogni caso ferme le possibili eventuali iniziative d’ufficio dell’amministrazione, laddove si acclari la carenza delle condizioni di regolare svolgimento degli esami», richiamando infine quanto deciso nella sentenza rescindente di questa S.C. Pertanto, come chiarito nel richiamato precedente, il senso complessivo della pronuncia del Consiglio di Stato non è in contrasto con l’interpretazione resa da questa Corte, attesi l’incontestato riconoscimento retroattivo della parità, la ribadita irrilevanza delle modalità di concreto svolgimento degli esami per l’acquisizione della qualifica e l’espressa salvezza delle debite iniziative d’ufficio della P.A. ove «si acclari la carenza delle condizioni di regolare svolgimento degli esami». Per l’appunto, proprio tale salvezza ed espressa limitazione sancite dai giudici amministrativi rende quella decisione compatibile con quanto accertato dalla Corte di 11 di 11 merito in ordine alla mancanza delle condizioni derivanti dalla normativa per il riconoscimento del valore legale dei conseguenti titoli. 7. Sulla base delle considerazioni sopra esposte, il ricorso in esame nella presente controversia va respinto, atteso che la Corte d’appello bresciana ha motivato in maniera speculare a quella oggetto di impugnazione nel richiamato precedente n. 7672 del 2025, dal quale il Collegio non ritiene di discostarsi, avuto riguardo alle precisazioni già effettuate in quella sede fra il perimetro e l’oggetto della sentenza rescindente ed il principio espresso sulla diversa ragione di invalidità del titolo individuata dalla Corte territoriale. 8. Nulla per le spese, in assenza di difesa da parte del Ministero intimato. 9. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 01/10/2025. Cons. est. Presidente IL LE IS Di IO
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale IO Fresa, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avv. UC RI per il ricorrente Civile Sent. Sez. L Num. 29612 Anno 2025 Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA Relatore: FEDELE ILEANA Data pubblicazione: 10/11/2025 2 di 11 FATTI DI CAUSA 1. IO OI ha adito il Tribunale di Belluno prospettando che: aveva conseguito la qualifica di ‘Operatore dei Servizi di ristorazione del settore cucina’ presso il Centro Studi Sannitico di Durazzano nell’a.s. 2012-2013; detto centro studi aveva presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio regionale per la Campania, istanze per il riconoscimento dello status di scuola paritaria all’Istituto tecnico settore economico e all’Istituto professionale Settore servizi per l’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, entrambi siti in Durazzano;
tali istanze erano state respinte;
in seguito a un contenzioso amministrativo, conclusosi con sentenza favorevole del Consiglio di Stato n. 5211 del 2015, il riconoscimento in questione era stato concesso con decreto dell’USR Campania dell’11 gennaio 2016; aveva chiesto di essere inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA per il triennio scolastico 2018-2021 per i profili Collaboratore scolastico e Cuoco, allegando il diploma conseguito presso il Centro Studi Sannitico;
era stato individuato quale destinatario di proposta di contratto a tempo determinato per espletare un incarico di supplenza in qualità di collaboratore scolastico presso l’I.C. F. Berton con decorrenza dal 15 settembre 2018 al 30 giugno 2019 e, per l’a.s. 2019/20 presso l’I.S. IO della IA dal 21 settembre 2019 al 30 giugno 2020; con decreto del 15 aprile 2020 il dirigente scolastico dell’Istituto Berton aveva disposto la sua decadenza dalle menzionate graduatorie, con disconoscimento del servizio prestato dal 15 settembre 2018; con successivo decreto del 16 aprile 2020 aveva disposto la risoluzione anticipata del contratto. Il ricorrente ha chiesto che i menzionati decreti fossero dichiarati illegittimi, che fosse disposto il suo reintegro nelle citate graduatorie, incrementando il suo punteggio nella misura in cui sarebbe aumentato se il rapporto di lavoro non fosse stato interrotto e che fosse disposto il risarcimento del danno da lui patito. 1.1. Il Tribunale di Belluno, con sentenza n. 49 del 2021, ha rigettato il ricorso. 3 di 11 2. IO OI ha proposto gravame che la Corte d’appello di Venezia, nel contraddittorio delle parti, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato. 2.1. Nei limiti di rilievo nella presente sede, la Corte territoriale ha evidenziato che al momento del rilascio del titolo l’Istituto non aveva ottenuto il riconoscimento di scuola paritaria, intervenuto solo successivamente a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato n. 5211 del 2015 e del decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n. 360 del 2013. Ha, però, aggiunto che il riconoscimento del valore legale del titolo era comunque impedito dalla normativa di riordino della istruzione professionale dettata dal d.P.R. n. 87 del 2010 che, in sintesi, aveva consentito il rilascio dell’attestato di qualificazione professionale solo a termine di un percorso quinquennale o, viceversa, di uno triennale iniziato non oltre l’a.s. 2010/2011; pertanto, poiché all’epoca il Centro Sannitico non godeva della parificazione e non avrebbe potuto accedere al regime transitorio, a prescindere dall’efficacia retroattiva del successivo riconoscimento, il titolo non era stato validamente rilasciato, con conseguente legittimità del provvedimento di esclusione dalla graduatoria. 3. IO OI ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. 4. Il Ministero intimato non ha svolto difese. 5. Con ordinanza interlocutoria n. 12178 dell’8 maggio 2025 questa Corte ha rimesso la causa alla trattazione in pubblica udienza per la rilevanza nomofilattica delle questioni sollevate con il ricorso, anche per valutare l’ampiezza e l’estensione alla fattispecie, connotata da peculiarità, del principio di diritto già espresso da Cass. n. 17223 del 2023. 6. In vista dell’udienza, il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, confermate nella pubblica udienza, chiedendo l’accoglimento del ricorso. 7. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 4 di 11 1. Con un unico motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’articolo unico della legge n. 62 del 2000, dell’art. 116 c.p.c., degli artt. 2697 e 2729 c.c., dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865 e dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Si sostiene che sarebbe erronea la decisione della Corte territoriale, in quanto non si sarebbe avveduta del carattere dirimente dell’intervenuto riconoscimento retroattivo, in favore del “Centro studi sannitico”, a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, della natura di scuola paritaria - ad ogni effetto di legge e, dunque, anche con riferimento alla validità dei titoli di studio rilasciati dal detto istituto - in forza della sentenza del Consiglio di Stato e del decreto dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania n. 360 dell’11/1/2016. 2. Il motivo, complessivamente inteso a censurare la sentenza impugnata per aver ritenuto inidoneo il titolo conseguito dall’odierno ricorrente per l’inserimento nelle graduatorie di istituto nonostante il riconoscimento con valenza retroattiva del Centro Studi Sannitico come scuola paritaria, è infondato per le ragioni che seguono, di rilievo assorbente. 3. Preliminarmente, giova precisare che questa Corte, con sentenza n. 17223 del 15/06/2023, ha ritenuto incontestato l’intervenuto riconoscimento ex tunc della natura di scuola paritaria del CSS a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, in virtù della sentenza n. 5211 del 16/11/2015 del Consiglio di Stato e del provvedimento, ad essa conseguenziale, dell’Ufficio scolastico regionale della Campania n. 360/2016. Pertanto, richiamando l’articolo unico della legge 10.3.2000, n. 62, in quella sede è stato coerentemente affermato che «effetto naturale del riconoscimento dello status di scuola paritaria è, per l’istituto CSS, l’abilitazione a rilasciare per l’appunto titoli di studio aventi valore legale, come del resto è espressamente confermato dall'art. 2, co. 3, del d.m. 10.10.2008 n. 83»; il che non poteva che aver comportato l’abilitazione del “Sannitico” a rilasciare, già a far tempo da tale annualità, titoli di studio aventi lo stesso valore di quelli rilasciati dalle scuole statali, senza che 5 di 11 potesse utilmente disquisirsi in sede giudiziale sulle concrete modalità di svolgimento degli esami (vale a dire se gli stessi fossero o meno stati in concreto espletati nell’a.s. 2012/2013 conformemente all’o.m. n. 90/2001, artt. 26-28), profilo su cui, invece, la sentenza oggetto di impugnazione in quel giudizio aveva incentrato la riconosciuta illegittimità del titolo. 4. Con la successiva sentenza n. 7672 del 22 marzo 2025, questa Corte, pronunciandosi sulla medesima vicenda processuale a seguito di giudizio di rinvio, dopo avere escluso la violazione del principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente e, quindi, convalidato l’efficacia retroattiva del riconoscimento della parità, ha confermato la decisione della Corte territoriale, che aveva individuato profili di illegittimità del titolo rilasciato dal Centro Sannitico diversi da quelli originariamente rilevati. 4.1. In effetti, nella richiamata decisione si chiarisce che quanto esaminato dal giudice del rinvio riguarda un altro aspetto, ovverosia la validità ed efficacia dei diplomi di qualifica rilasciati dal “Sannitico” nel 2012/2013 sotto il profilo della possibilità stessa di svolgere quegli esami, non solo e non tanto secondo il regime delle scuole paritarie, quanto, più in generale, nel rispetto dell’ordinamento scolastico dell’istruzione professionale. E’ stato, quindi, affrontato il tema della sindacabilità, in relazione a quest’ultimo profilo, degli esami e dei titoli così rilasciati, possibilità non preclusa dal decreto di riconoscimento retroattivo della parità. Sul punto, è stato ritenuto decisivo il rilievo per cui la parificazione non è fonte di legittimazione al rilascio di qualsivoglia titolo, ma solo di quelli che la scuola parificata può formare in coerenza con le norme che regolano il corrispondente regime, sul piano della ‘parità’ e dell’ordinamento scolastico in generale. In questo senso, non è stato reputato sostenibile che la Pubblica Amministrazione - e tanto più l’Amministrazione scolastica che si trovi a gestire graduatorie o situazioni in cui vi è convergenza di interessi anche di altri sui medesimi beni della vita - non sia chiamata a verificare non solo l’astratta sussistenza della parità, ma anche dei presupposti di fondo per 6 di 11 l’esercizio del potere di rilascio dei titoli, nel rispetto delle regole che valgono per la scuola statale. Tale conclusione è derivata da lineari esigenze di legalità ed imparzialità, che consentono di valorizzare come equivalenti ai titoli della scuola statale soltanto quelli emessi in condizioni coerenti con l’esistenza in concreto del potere di formarli. Di conseguenza, l’ammissibilità di tale verifica non è stata ritenuta in contrasto con quanto affermato dalla sentenza rescindente, incentrata sui vizi riguardanti le modalità di svolgimento degli esami. Si è precisato inoltre che non rileva l’eventuale disapplicazione di un atto dello stesso Ministero, questione pure ivi affrontata, perché non viene in contestazione il decreto di riconoscimento della parità, ma il potere di svolgere quelle specifiche prove di qualifica e il valore ‘legale’ dei titoli conseguentemente rilasciati. 5. Tanto premesso, con riferimento alla questione giuridica sostanziale, oggetto anche della presente controversia, nella sentenza n. 7672 del 2025 si osserva che la vicenda oggetto di causa si colloca in concomitanza con il riordino del sistema dell’istruzione professionale ed il passaggio di essa da un regime triennale a quinquennale, con le implicazioni di seguito illustrate. A tal fine il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, aveva stabilito, all’art. 2, comma 2, la durata quinquennale dei percorsi formativi degli istituti professionali ed all’art. 8, comma 1, che gli istituti esistenti confluissero negli istituti professionali di cui al regolamento «a partire dall’anno scolastico 2010/2011, ferma restando la prosecuzione dei percorsi attivati, sino all’anno scolastico 2009/2010, secondo il previgente ordinamento». Peraltro, al comma 5 del medesimo art. 8, era previsto che «ai fini di assicurare la continuità dell’offerta formativa, sino all’emanazione delle linee guida di cui all’articolo 2, comma 3, in caso di mancata adozione, da parte delle Regioni, degli atti dispositivi di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ed in assenza delle intese di cui al comma 2, gli istituti professionali possono continuare a realizzare, nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti dal presente regolamento, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del decreto 7 di 11 legislativo medesimo, corsi triennali per il conseguimento dei diplomi di qualifica previsti dagli ordinamenti previgenti». In proposito, la Corte territoriale aveva accertato che il regime transitorio di cui al menzionato comma 5 ha operato per un solo anno, essendo stati poi adottati gli atti alla cui formazione la durata di esso era riconnessa. Tale assetto evolutivo si affianca alla disposizione primaria dell’art. 1, comma 4, lett. f, della legge n. 62 del 2000 cit., secondo cui l’attuazione della parità comporta «l’organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe». Pertanto, secondo l’inequivoco tenore della previsione, non si può ritenere che la parità abbia effetto rispetto a classi successive alla prima di un nuovo corso completo. Il complesso normativo di cui sopra è stato inteso dalla giurisprudenza amministrativa nel senso della piena legittimità del divieto di riconoscimento della parità a classi successive alla prima secondo un regime scolastico in via di esaurimento, ritenendosi che l’art. 1, comma 4, cit. «deve essere inteso nel senso che, in caso di istituzione di nuovi corsi completi per i quali sia richiesta per la prima volta la parità», quest’ultima «non può, ma deve essere riconosciuta in modo limitato alla sola prima classe» e ciò anche in una logica di organicità dell’evoluzione ordinamentale (Consiglio di Stato 12 luglio 2011, n. 4208 ed altre successive conformi). Tale lettura è stata altresì avallata dalla Corte Costituzionale in sede di scrutinio di legittimità della norma (Corte Costituzionale 24 ottobre 2014, n. 242), sempre sulla base del menzionato principio di organicità espressamente sancito all’art. 4, cit. lett. f), che muove dall’esigenza di assicurare «il rispetto degli standard qualitativi» (Corte Costituzionale n. 242 cit.), risultando evidente che ciò può derivare solo dalla conduzione di un corso completo rispettoso delle normative e dei criteri di tempo in tempo vigenti. 5.1. Il regime transitorio di cui all’art. 8, comma 5, cit., va dunque inteso nel senso che, nell’ordinamento scolastico, la gestione di percorsi triennali e la conseguente possibilità di svolgere i conseguenti esami 8 di 11 sussistesse solo per gli istituti che, nel 2010/2011, avessero iniziato una classe prima secondo il vecchio ordinamento e che nessun’altra scuola, statale o paritaria, che non fosse in quelle specifiche condizioni potesse procedervi (v. sull’estensione a tutte le scuole, anche Corte Costituzionale n. 242 cit., punto 6.1, terzo periodo). 5.2. Tale conclusione è avvalorata anche da ulteriori in considerazioni di sistema, come nesso, almeno tendenziale, tra didattica e verifiche degli esiti di essa. Di ciò sono segno la partecipazione alle commissioni, destinate poi ad esaminare anche i candidati esterni, dei cc.dd. membri interni (art. 4, comma 1, della legge n. 425 del 1997; ora art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 62 del 2017), nonché le norme (ora non più contenute ed anzi espressamente abrogate o rese inefficaci dal d.lgs. n. 62 del 2017, art. 26, comma 4, lett. a e comma 6, seconda parte lett. a) che, all’epoca, prevedevano possibilità di formare in via eccezionale commissioni ad hoc per esterni “soltanto” nel caso di «corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale» (art. 4, comma 9, ultima parte, della legge n. 425 del 1997) o qualora il numero di candidati esterni fosse in numero tale da non consentire di operare altrimenti (art. 9, comma 3, ultima parte del D.P.R. n. 323 del 1998, in un contesto in cui comunque si parla di candidati destinati ad afferire a commissioni “statali”); così come può per certi versi dirsi adesso rispetto alla disciplina (art. 14, comma 2 del d.lgs. n. 62 cit.) degli esami preliminari per i candidati esterni che provengano da un percorso scolastico incompleto, da svolgere davanti al consiglio della classe «dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato», in modo da ricondurre comunque le verifiche alle dinamiche della didattica scolastica concretamente attuate. Tale assetto di fondo vale anche per le scuole paritarie, ove il disposto dell’art. 1 della legge n. 62, cit., al comma 2, fa certamente rientrare nella definizione stessa la capacità di operare «a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di 9 di 11 studio aventi valore legale», ma ciò in corrispondenza agli ordinamenti generali “dell'istruzione” ed in coerenza con la “domanda formativa” delle famiglie. 5.3. Tutto ciò giustifica la conclusione, già sul piano strettamente normativo (art. 8, comma 5, cit.), ma poi anche su quello sistematico, che nel 2012/2013 solo le scuole pubbliche o paritarie che avessero iniziato un corso nel 2010/2011 potessero svolgere esami di qualifica triennale, con l’eventuale partecipazione anche di candidati esterni. 6. In base a tale percorso argomentativo, nel richiamato precedente n. 7672 del 2025, si afferma, pertanto, che il Centro Sannitico, divenuto paritario dal 2012/2013, non poteva, in quell’anno scolastico, gestire in regime di parità una classe terminale di un corso destinato al rilascio di diplomi di qualifica e non poteva neanche realizzare una sessione di esami, per il rilascio di titoli con valore legale, ovverosia equipollenti ai diplomi di qualifica della scuola pubblica, come esattamente censurato nella sentenza impugnata. Non è stato, dunque, ritenuto sufficiente che il diploma provenisse dal “Sannitico” e che quest’ultima fosse scuola paritaria per l’anno 2012/2013, in quanto i titoli non integrano la fattispecie necessaria per il riconoscimento ad essi del menzionato valore legale. 6.1. In questo senso, non è stato ritenuto dirimente il decreto di riconoscimento retroattivo della parità, con conseguente legittimità del provvedimento di esclusione dalle graduatorie nonché di quello di caducazione del rapporto di lavoro, che, in quanto consequenziale a quel posizionamento in graduatoria, non avrebbe potuto essere instaurato. 6.2. Da ultimo, nel richiamato precedente è stata vagliata anche la portata della pronuncia del Consiglio di Stato 9 febbraio 2024, n. 1317 - resa in giudizio che coinvolgeva direttamente il "Sannitico" - con cui è stato rigettato l’appello proposto dal Ministero dell’istruzione e del merito avverso la sentenza del T.A.R. Campania di annullamento dei provvedimenti dell’U.S.R. di quella stessa Regione dai quali emergeva - i virgolettati a seguire riportano i passaggi della pronuncia amministrativa in esame - che 10 di 11 «con decorrenza dall’anno scolastico 2012- 2013 ... l’ente gestore non risulta destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale». Il Consiglio di Stato ha precisato che «l’interesse dell’originaria ricorrente alla pronuncia del giudice amministrativo era da rintracciare in una statuizione che affermasse l’esistenza della parità scolastica nell’anno 2012/2013, ed in questi precisi limiti ha deciso il primo giudice, essendo pienamente condivisibile quanto statuito dal TAR adito circa l’affermato effetto retroattivo della sentenza del Consiglio di Stato n. 5211/2015 (si ripete, peraltro, “doppiato” dal decreto dell’USR Campania n. 360 del 11/01/2016 che aveva riconosciuto la parità scolastica in favore del “Centro Studi Sannitico” a far data dall’anno scolastico 2012/2013)». Nel medesimo contesto, il Consiglio di Stato aggiunge che non «paiono significativi i dubbi manifestati nell’atto di appello sulla effettività e regolarità delle procedure di esame svolte nell’anno scolastico in questione, poiché tale motivazione non è mai stata sottesa ai provvedimenti impugnati, incentrati sulla carenza del requisito dell’autorizzazione» - superata dall’efficacia retroattiva del riconoscimento della parità - e conclude, tuttavia, nel senso che «le dedotte circostanze, comunque in questa sede non provate, lasciano in ogni caso ferme le possibili eventuali iniziative d’ufficio dell’amministrazione, laddove si acclari la carenza delle condizioni di regolare svolgimento degli esami», richiamando infine quanto deciso nella sentenza rescindente di questa S.C. Pertanto, come chiarito nel richiamato precedente, il senso complessivo della pronuncia del Consiglio di Stato non è in contrasto con l’interpretazione resa da questa Corte, attesi l’incontestato riconoscimento retroattivo della parità, la ribadita irrilevanza delle modalità di concreto svolgimento degli esami per l’acquisizione della qualifica e l’espressa salvezza delle debite iniziative d’ufficio della P.A. ove «si acclari la carenza delle condizioni di regolare svolgimento degli esami». Per l’appunto, proprio tale salvezza ed espressa limitazione sancite dai giudici amministrativi rende quella decisione compatibile con quanto accertato dalla Corte di 11 di 11 merito in ordine alla mancanza delle condizioni derivanti dalla normativa per il riconoscimento del valore legale dei conseguenti titoli. 7. Sulla base delle considerazioni sopra esposte, il ricorso in esame nella presente controversia va respinto, atteso che la Corte d’appello bresciana ha motivato in maniera speculare a quella oggetto di impugnazione nel richiamato precedente n. 7672 del 2025, dal quale il Collegio non ritiene di discostarsi, avuto riguardo alle precisazioni già effettuate in quella sede fra il perimetro e l’oggetto della sentenza rescindente ed il principio espresso sulla diversa ragione di invalidità del titolo individuata dalla Corte territoriale. 8. Nulla per le spese, in assenza di difesa da parte del Ministero intimato. 9. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 01/10/2025. Cons. est. Presidente IL LE IS Di IO