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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 2701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2701 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
3° SEZIONE LAVORO - V.le G. Cesare n. 54
Il giudice designato dott.ssa Tiziana Orru' nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28259/2024: tra con l'avv. FERRELLI EMANUELA Parte_1
Parte ricorrente contro con l'avv. CANTATORE RENATA GIOVANNA CP_1
Parte convenuta ai sensi degli artt. 127 TER 429 e 430 c.p.c. ha pronunziato la presente
SENTENZA
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
Fatto e diritto
Letto l'art. 111 Cost nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale. Letto l'art. 132 n. 4 c.p.c. Letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp att c.p.c.
Rilevato che con ricorso depositato il 22.07.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' deducendo che in data 19.10.23 subiva un CP_1 infortunio a causa ed in occasione di lavoro, per il quale l' liquidava la CP_1 temporanea assoluta dalla data dell'evento e sino al 22.01.2024 e , con provvedimento del 23.01.2024 accertava un danno biologico che valutava nella misura del 6% sul totale;
Rilevato che sosteneva la sussistenza delle condizioni sanitarie e amministrative per il riconoscimento di un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 15% sul totale in considerazione di postumi non considerati dall' e CP_1 insisteva per l'ammissione di c.t.u. medico legale
Rilevato che l' si costituiva, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Disposta la consulenza medico legale e, nominato il c.t.u. dott. Per_1
la causa è stata decisa.
[...]
Considerato che all'esito della consulenza il c.t.u. ha posto la seguente diagnosi: esiti di frattura distale del radio destro (non dominante) trattata conservativamente per infortunio lavorativo del 19/10/2023, consistenti in limitazione articolare radio-carpica omolaterale di circa un quarto nei vari movimenti in portatrice di artrosi acromion-claveare con tendinosi del sovraspinoso da conflitto subacromiale, morbo di UY e sindrome del tunnel carpale operata bilateralmente. specificando che non sussistono dubbi sulla genesi direttamente traumatica della frattura del polso destro
e condividendo la valutazione già espressa dall' nella misura del 6% per gli CP_1 esiti documentati ed obiettivati.
Per quanto attiene al quadro algodisfunzionale che la parte ricorrente asserisce essere conseguenza diretta dell'infortunio lavorativo di cui trattasi, gli accertamenti presi in esame depongono per una patogenesi di tipo degenerativo interessante i tendini del sovraspinoso e del sottoscapolare di verosimile natura non causalmente correlata al fatto traumatico in anamnesi.
Considerato che le valutazioni del c.t.u. anche a seguito dell'assenza di diverse valutazioni della parte ricorrente che non ha inviato al c.t.u. note critiche nei termini e nei modi indicati appaiono sorrette da corretta motivazione e immuni da vizi logici .
Ritenuto di dover condividere le valutazioni del c.t.u. va quindi respinto il ricorso.
Spese di lite compensate
Le spese di C.T.U. in solido a carico di entrambe le parti.
P. Q. M.
Respinge il ricorso
Spese di lite compensate pone le spese di CTU del presente grado, liquidate con separato provvedimento, in solido a carico di entrambe le parti
Roma, 05.03.2025
Il Giudice
Tiziana Orru'