Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 13/06/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01140/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01826/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di AL (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1826 del 2024, proposto da BR TO, ET TE EC, AN LI, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Della Porta, Monica Cioffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AL, con domicilio in AL, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 1248/2024 del 04.06.2024, depositata in data 07.06.2024, e notificata in data 11.06.2024, nel giudizio R.G. n. 1654/2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espongono i ricorrenti BR TO, AN LI e ET TE EC:
- che con sentenza di questo Tribunale n. 1248/2024 depositata in data 07.06.2024 questa Sezione ha accertato il loro diritto al riconoscimento dell’indennità supplementare di impiego operativo ex art. 16 della legge 78/1983 (c.d. “indennità di disagiata sede”), nella misura mensile del 50%, per il servizio prestato presso i reparti ubicati nella sede di AN (SA); ha inoltre condannato il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge;
- che nonostante la notifica della suddetta sentenza ai fini esecutivi, avvenuta in data 11.06.2024, ed il suo passaggio in giudicato, l’amministrazione non vi dava esecuzione cosicché, in data 26.08.2024, il Ministero della Difesa veniva messo formalmente in mora ex art. 25 del D.P.R. n. 3 del 10.01.1957;
- che in data 16.10.2024, il CNAE - CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO ESERCITO, Ufficio Trattamento Economico di Attività comunicava che nel mese di dicembre 2024 sarebbe stata disposta la liquidazione dell’importo vantato dai ricorrenti a titolo di indennità di sede disagiata ma limitatamente al quinquennio precedente la presentazione del ricorso;
- che tale assunto veniva contestato con pec del 17.10.2024 a mezzo della quale si precisavano i periodi con riferimento ai quali gli interessati avevano diritto alla liquidazione dell’indennità, vale a dire: il Lgt. TE EC, dall’01.11.2010 al 30.06.2017; il Lgt. TO, dal 31.01.2011 al 14.12.2021 e il C.M.M Ca. Sc. LI, dall’ 01.08.2012 al 14.12.2021;
- che non seguiva alcun riscontro da parte dell’amministrazione la quale, procedeva, piuttosto, a corrispondere, sotto la voce “ARRETRATI ALTRI ASSEGNI A.P.”, unitamente alle competenze stipendiali del mese di gennaio 2025, al militare LI AN, € 1.920,49; al militare TO BR, € 2.767,53; nel mese di marzo 2025 veniva, poi, corrisposto al Lgt. TE EC, l’importo di € 895,96;
- che, sebbene richiesti, non venivano rilasciati dall’amministrazione i prospetti di conguaglio al fine di verificare i conteggi compiuti per la quantificazione degli emolumenti riconosciuti nonché l’avvenuta liquidazione degli interessi legali sulla somma dovuta;
- che, infine, in ordine alle spese legali, con foglio n. M_D A76A549 REG2024 0306849 del 05.11.2024, il CNAE, Sezione Legale e Contenzioso, comunicava la non spettanza del rimborso del contributo unificato (pari a euro 325,00) in quanto non oggetto di specifica pronuncia nell’ambito del suddetto provvedimento giudiziale;
- che, nonostante la contestazione tempestiva, le spese legali venivano liquidate senza rimborso del contributo unificato di € 325,00 versato per l'introduzione del giudizio r.g. n. 1654/2022.
Censurando l’illegittimità del descritto operato, gli interessati hanno incardinato il presente giudizio di ottemperanza, notificato il 31.10.2024 e depositato in data 12.11.2024, sostanzialmente sostenendo la sussistenza di un obbligo per le parti processuali di eseguire puntualmente le statuizioni contenute nelle sentenze del giudice amministrativo, senza possibilità di sottrarvisi o di eluderne il contenuto.
Da tanto discenderebbe, secondo la tesi attorea, l’obbligo del Ministero della Difesa di corrispondere ai ricorrenti l’indennità anelata nella misura stabilita dai D.I. succedutisi nel tempo per i periodi dettagliatamente indicati in ricorso e non, come invece avvenuto, “ limitatamente al quinquennio precedente la presentazione del ricorso ” atteso che alcuna prescrizione del diritto è stata eccepita dal Ministero resistente nel giudizio di merito né tampoco rilevata dal giudice.
Pertanto, i ricorrenti hanno conclusivamente chiesto di condannare l’amministrazione della Difesa al pagamento in loro favore del residuo importo dell’indennità di sede disagiata oltre interessi legali e rimborso dell'importo di euro 325,00 a titolo di contributo unificato versato per l'introduzione del giudizio R.G. n. 1654/2022, con l'adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta e la concessione delle cd. penalità di mora ex art. 114, 4° comma lett. e) del c.p.a.
In data 14.11.2024 si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa con comparsa di pura forma.
Alla camera di consiglio del 27 maggio 2025 il ricorso è stato introitato per la decisione.
Il ricorso è fondato.
In esso si assume l’intangibilità della misura dell’indennità per sede disagiata riconosciuta ai ricorrenti dal giudice della cognizione.
Inoltre si contesta la scelta dell’amministrazione di non rimborsare il contributo unificato per mancanza di espressa statuizione sul punto.
Sotto il primo profilo, occorre premettere che il giudicato può essere formale e sostanziale.
Mentre il giudicato formale è disciplinato dall’art. 324 c.p.c., quello sostanziale è disciplinato dall’art. 2909 c.c. ai sensi del quale “ L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato [giudicato formale] fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa ”.
Il giudicato sostanziale presuppone che la sentenza, oltre ad essere inoppugnabile, abbia anche un contenuto accertativo. L’accertamento deve riguardare la res litigiosa .
Nel giudizio amministrativo la portata del giudicato sostanziale si identifica “ nella correlazione tra petitum e causa petendi in rapporto alla dedotta lesione dell’interesse vantato e, dunque, in relazione, ai vizi dedotti ”.
Si è affermato come tale assunto si sostanzi nel corollario secondo cui “ il giudicato copre il dedotto e il deducibile… ”.
Nell’ambito delle azioni di accertamento - quale quella a monte del presente giudizio, nel quale infatti si invoca l’ottemperanza ad una sentenza che ha definito il giudizio di accertamento della misura – 50 o 25% - dell’indennità di sede disagiata - gli effetti che discendono dalla sentenza necessitano di una esecuzione da parte dell’amministrazione che, nel caso di specie, si sarebbe dovuta sostanziare nell’adozione di provvedimenti di liquidazione e successiva corresponsione delle somme a titolo di indennità, oggetto di accertamento e riconoscimento.
Pertanto deve ritenersi illegittima, per violazione degli obblighi discendenti dal giudicato intervenuto tra le parti, la decisione del Ministero resistente di ridurre gli importi dovuti, per come determinabili sulla base della chiara statuizione giudiziale attraverso l’applicazione del 50% ai rispettivi periodi di servizio presso la sede disagiata - motivando sulla scorta della intervenuta prescrizione del diritto maturato nei periodi precedenti il quinquennio.
Non avendo il Ministero resistente contestato tale pronuncia, oramai la stessa si è consolidata anche in relazione ai periodi di espletamento del servizio presso la sede disagiata ( id est in relazione al presupposto a fondamento della medesima), con l’ovvia conseguenza che siffatto presupposto non può essere oggetto di rivalutazione da parte dell’amministrazione, a cagione dell’asserita intervenuta prescrizione, diversamente ammettendosi, la possibilità di eludere il dictum giurisdizionale intervenendo sugli elementi costituenti – pacificamente e senza contestazione – gli antecedenti logici indispensabili sui quali il decisum si è fondato (aver svolto servizio in determinati frangenti temporali presso una sede classificata come disagiata).
Appare evidente quindi che a fondamento della pronuncia di cui si chiede ottemperanza sia stata assunta come pacifica (e legittima) la spettanza in favore dei ricorrenti dell’indennità per sede disagiata e per i periodi in cui vi hanno prestato servizio – circostanza non contestata dall’amministrazione.
Di conseguenza, l’Amministrazione non avrebbe più potuto mettere in discussione la misura dell’indennità da attribuire al ricorrente sulla scorta della sentenza n. 1248/2024.
Tale conclusione è conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale “ il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e quindi non solo le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio, ma anche tutte le questioni proponibili sia in via di azione, che di eccezione, le quali, anche se non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici necessari della pronuncia. Ciò comporta che, per definire la regola dell’autorità del giudicato, è sufficiente l’individuazione dell’interesse e del bene della vita tutelato dalla pronuncia del giudice, il quale non può essere rimesso in discussione in un successivo giudizio (Cass., I, 15 giugno 2022, n. 19302)” (Cons. Stato, sez. Quinta, n. 4850/2024; sul punto cfr. anche Cons. Stato, Ad. plen. n. 2/2013, nonché, ex pluribus e fra le più recenti, sez. Sesta, n. 8677/2024 e sez. Seconda, n. 628/2024)” (Consiglio di Stato, sez. II, 2 dicembre 2024, n. 9648; sez. II, 27 dicembre 2024, n. 10418; cfr. anche Consiglio di Stato, sez. VII, 14 gennaio 2025, n. 258; sez. V, 23 marzo 2015, n. 1558).
Quanto poi all’asserita mancanza, nel titolo di cui si chiede l’ottemperanza, di apposita statuizione circa il rimborso del contributo unificato, è sufficiente richiamare l’orientamento secondo cui “ Anche in caso di omessa espressa statuizione sul contributo unificato, appartiene al diritto vivente il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il contributo unificato atti giudiziari costituisce un'obbligazione ex lege gravante sulla parte soccombente, per effetto della condanna alle spese, sicché , anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la relativa statuizione include, implicitamente, l'imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, senza che si renda necessaria alcuna correzione, per errore materiale, del provvedimento giudiziale e restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta. L'obbligo per l'Amministrazione soccombente, quindi, di corrispondere alla parte ricorrente vittoriosa il contributo unificato non necessita di alcuna specifica statuizione sul punto, fermo restando che in sentenza si può dare senz'altro atto di tale obbligo, ad abundantiam ” (T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 05/06/2023, n.3424; Cfr. Cass., sez. VI, ord. n. 2691 del 2016; Cass., sez. VI, ord. n. 18828 del 2015; Cons. St., sez. III, n 5991 del 2017).
Alla luce delle considerazioni su esposte, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va ordinato all’amministrazione di dare piena e completa esecuzione al predetto giudicato, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, della presente sentenza.
Il Collegio si riserva di nominare un Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza che provvederà, su apposita istanza di parte, all’esecuzione del giudicato, nei successivi sessanta giorni, compiendo tutti gli atti all’uopo necessari.
Non sono invece ravvisabili le condizioni per l’accoglimento della domanda formulata da parte ricorrente ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., essendo sufficienti – ai fini della tutela piena ed efficace della posizione soggettiva azionata – le misure disposte, nonché giustificandosi la mancata condanna dell’amministrazione resistente al pagamento dell’ astreinte con l’esigenza di contenere la spesa pubblica.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza per essere liquidate in dispositivo, con attribuzione ai difensori per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di AL (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
A) Accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
B) Condanna il Ministero della difesa al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dei difensori, Avv. Mario Della Porta e Avv. Monica Cioffi, per dichiarato anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AL nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Simona Saracino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona Saracino | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO