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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 21/11/2024, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di NA , composto dai magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel;
Dott. Michele Moggi Giudice
Dott.ssa IA Capannoli Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 790-23vertente tra
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 residente in Sovicille (SI), fraz. San Rocco a Pilli, alla Via Amerigo Vespucci n. 28, titolo di studio diploma di scuola secondaria di secondo grado, perito tecnico agrario, di professione Agente di Polizia di Stato, rappresentato e difeso giusta delega in calce al ricorso dall'Avv. Lorenzo Mascherpa, c.f. , C.F._2 del Foro di Lodi, e domiciliato presso il suo studio in Lodi, Via Paolo Gorini n. 40/B
RICORRENTE
Contro
( nata a [...] il 4 Dicembre Controparte_1 C.F._3
1976, residente in [...], insegnante, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Marzucchi (C.F. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso e nel suo studio in NA Via Del Rialto 32, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
OGGETTO : divorzio giudiziale
All' esito dell'udienza cartolare del 19.9.2024 la causa era rimessa alla decisione del Collegio sulle seguenti conclusioni delle parti
PER IL RICORRENTE : “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) della Legge n.898del 1970,pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra il IGnor e la IGnora in data 04 agosto 2007, in Parte_1 Controparte_1 Castelnuovo Berardenga, inscritto nei registri di stato civile del Comune di Castelnuovo Berardenga anno 2007, parte II, serie A al n. 36 e Voglia inoltre il Tribunale: In via principale: Per_
Affidare in modo condiviso paritario le figlie e con collocamento Persona_2 alternato delle stesse a settimane alterne presso i genitori;
Assegnare la casa familiare al padre affinché la abiti con le figlie;
Disporre il mantenimento diretto delle minori a carico di ciascun genitore, per il tempo di permanenza delle figlie presso il medesimo con suddivisione al 50 % delle Per_ spese straordinarie necessarie per le figlie e IA, da concordarsi preventivamente, e da rimborsarsi al genitore anticipatario entro 15 giorni dalla richiesta come da Linee Guida del Tribunale di NA. In via subordinata: Per_
Affidare in modo condiviso le figlie e con collocamento Persona_2 prevalentemente materno;
Mantenere l'assegnazione della casa familiare alla madre, affinché la abiti con le figlie;
Disporre che il padre possa vedere e frequentare le figlie con le modalità suggerite dalla ctu, con ampliamento graduale delle stesse;
Disporre che il padre contribuisca al mantenimento ordinario delle figlie con la somma di euro 300 mensili (150 a figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie. In ogni caso:
Autorizzare i coniugi al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche con l'iscrizione delle figlie minori;
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
PER LA RESISTENTE Vogli l'Ill.mo Tribunale: dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con il IGnor in Parte_1 Castelnuovo Berardenga il 4 agosto 2007, con rito civile e nel regime patrimoniale della separazione dei beni, iscritto nei registri dello stato civile del medesimo comune nell'anno 2007, serie A al n. 36. Rigettare le domande avverse e Assegnare l'abitazione familiare di NA – Via Dario Neri 43 (di proprietà esclusiva del IG. alla IG.ra la quale continuerà ad abitarvi unitamente Pt_1 Controparte_1 Per_ alle figlie e IA. Per_ Affidare le figlie e IA e ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre, IG.ra . Controparte_1 Disporre che entrambi i genitori resteranno titolari dell'esercizio della potestà, specificando che le questioni di ordinaria amministrazione verranno risolte da ciascuno di loro nel rispettivo periodo di competenza, senza obbligo di codecisione mentre tutte le scelte di carattere straordinario di una certa rilevanza quali, a titolo esemplificativo, quelle relative all'educazione scolastica, culturale, religiosa e sportiva, nonché eventuali scelte di rilevante carattere sanitario dovranno essere assunte di concerto da entrambi i genitori. Disporre che entrambi i genitori nel primario diritto delle figlie ad avere un sereno e gratificante rapporto con i genitori dovranno ciascuno di essi assume come proprio dovere ed obbligo civile ed umano quello di favorire reciprocamente l'affetto ed il rispetto delle minori nei confronti di entrambi i genitori. Disporre che i coniugi dovranno tenersi reciprocamente informati su ogni questione relativa alla formazione, istruzione, educazione e salute dei figli, nell'ambito del dovere di reciproco rispetto di cui sopra. Disporre le frequentazioni delle figlie con i genitori secondo le seguenti modalità: Per_
- il IG. terrà con sé le figlie IA e a partire dal martedì alle ore 19,00 Pt_1 sino al mercoledì mattina alle ore 7,00 quando le riaccompagnerà dalla madre per essere da questa accompagnate all'autobus per recarsi a scuola in periodo scolastico ed alle ore 10,00 in periodo di vacanza, oltre ad un fine settimana alternato dal venerdì sera alle ore 19.00 fino alla domenica sera alle ore 19,00. - Durante le vacanze estive (e quindi nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre o comunque nel periodo coincidente con le vacanze scolastiche) ciascuno dei genitori potrà trascorrere con le figlie due settimane, anche non consecutive, nel periodo che dovrà essere concordato entro il 15 maggio di ogni anno. Durante le vacanze di Natale le figlie trascorreranno ad anni alterni con un genitore la vigilia di Natale, il giorno di Natale e quello dell'Epifania e con l'altro il giorno di Santo Stefano e capo d'anno salvo che i genitori non si accordino per trascorrere una settimana ciascuno con le figlie del periodo di vacanza natalizio. Le figlie trascorreranno il giorno di Pasqua ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore e trascorreranno il giorno di Pasquetta con il genitore con il quale non avranno trascorso il giorno di Pasqua. Anche i compleanni saranno trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore. Disporre che il sig. in considerazione dell'età delle figlie, corrisponda alla Pt_1 Per_ sig.ra per il mantenimento di e IA un contributo mensile di € CP_1 400,00 (quattrocento/00) (euro 200,00 a figlia) da versarsi entro il 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla IG.ra IBAN: CP_1 [...] con bonifico bancario. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno nel rispetto delle linee guida adottate dal Tribunale di NA. Disporre che l'assegno unico continui ed essere riscosso al 100% dalla IG.ra così come da consolidata prassi familiare. Sempre con vittoria di spese e CP_1 competenze del presente giudizio. Disporre il reciproco rilascio del passaporto e/o di documenti equipollenti anche per Per_ le figlie e IA. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria competenze, onorari e spese con particolare riguardo di CTU in quanto richiesta unicamente dal IGnor
Pt_1
Pubblico Ministero : parere in data 22.9.2023
Fascicolo trasmesso al giudice relatore per relazione al Collegio: 25.9.2024 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.3.2023 chiedeva dichiararsi lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto in data 04 agosto 2007, in Castelnuovo Berardenga, con , dando atto della intervenuta omologa della Controparte_1 separazione in data 19.1.2021.
Per_ Assumeva : che le figlie , e IA , residenti con la madre nella casa familiare di proprietà di esso ricorrente al 100% ,avevano iniziato a manifestare disagio a causa di comportamenti tenuti dalla madre , che, in un'occasione , le aveva lasciate sole per ore tanto che le minori avevano chiamato il padre in aiuto e che avevano ricevuti i bruschi rimproveri della madre;
che nel corso dell'estate 2021 le bambine gli avevano raccontato che la madre, in vacanza, fosse solita lasciarle a casa da sole durante la notte, per poi ripresentarsi la mattina presto e che l'avevano vista appartarsi , e tenere atteggiamento sconveniente, con un vicino di casa;
che , avendo accesso al tablet della madre , ne leggevano i messaggi ai contenuti abbastanza spinti tra la stessa ed alcuni uomini e che assistevano altresì alle conversazioni della stessa con alcuni uomini e che , infine , le aveva scorte imitare pose “ sessuali” , a dire delle figlie , viste dalla madre;
che nel gennaio 2023 aveva raccolto gli sfoghi delle figlie, le quali continuavano a lamentare di come la mamma si prendesse poca cura di loro, come trascorresse le sue serate al telefono, non si preoccupasse di preparare pranzi e cene e fosse solita rimproverarle o rispondere sgarbatamente ad ogni loro richiesta oltre a denigrare il padre;
che quindi riteneva necessario che le figlie fossero a lui affidate in via esclusiva .
Illustrava quindi la propria condizione reddituale ( agente della Polizia di Stato) e le spese sullo stesso gravanti raffrontandola con quella della resistente (insegnante di scuola primaria e biologa in libera professione come consulente HACCP). Chiedeva la conferma del contributo stabilito in sede di separazione , ovvero euro 150,00 per ciascuna figlia per il caso di collocamento presso la madre.
Assegnato il ricorso il giudice relatore Rilevato altresì che dalla narrazione ( in particolare pagine da 5 a 8 del ricorso) e dalle allegazioni ( diario della figlia Per_ dodicenne , all 5) del ricorrente emergono profili di particolare allarme che potrebbero richiedere ai sensi dell' art. 473 bis comma 15 c.p.c.l'adozione di provvedimenti urgenti
conferiva mandato ai servizi Sociali competenti per territorio per relazionare sul nucleo familiare , e in particolare , al fine di valutare la Parte_2 ricorrenza di immediati e seri elementi di pregiudizio rispetto alle circostanze evidenziate in ricorso.
All'esito del deposito della relazione con decreto del 25.8.23 il giudice non riteneva la ricorrenza dei presupposti per provvedere con urgenza .
Nelle more si costituiva la quale aderendo alla richiesta di Controparte_1 pronuncia sullo status, contestava fermamente il contenuto del ricorso , ritenuto pieno di affermazioni non veritiere ed eccepiva : che il resistente subito dopo la separazione aveva sempre frequentato regolarmente le figlie anche in compagnia Per_ della madre e nella casa familiare;
che per il bene di e IA avevano fatto insieme pic nic in campagna, trascorso le vacanze assieme a Controparte_2 nel luglio del 2021 ed in occasione del compleanno della figlia piccola IA nell'agosto 2021 si erano tutti recati a Gardaland e trascorso altri periodi di vacanza insieme;
che non era verosimile che in tutti tali frangenti il padre non si fosse accorso dell'asserito stato di trascuratezza delle figlie o di comportamenti da attenzionare;
che ella si prendeva cura delle proprie figlie sotto ogni aspetto , ivi compreso quello della salute;
che mai il marito si era confrontato con lei sui gravi fatti riportati;
che era stata lei a supportarlo nei momenti di crisi e che spesso le bambine non si recavano serenamente dal AB incline a riversare su di loro le proprie problematiche personali;
che l'obiettivo del IGnor era quello di Pt_1 riavere la casa, non versare un contributo al mantenimento per le figlie, e anzi, pretenderlo dalla madre;
che , ove fosse ritenuto necessario ella si dichiarava disponibile ad intraprendere qualsiasi percorso sia personale che “familiare” si Per_ dovesse necessitare nel primario interesse di e IA. Replicava ai singoli episodi narrati dal ricorrente ribadendo di non aver lasciato mai sole le figlie di notte e di non aver mai creato per loro situazioni di pericolo o disagio .
Dato conto della propria situazione reddituale e di quella del formulava le Pt_1 proprie richieste così come quella relative all'affidamento e alla frequentazione .
All'esito della prima udienza il giudice istruttore in via urgente e provvisoria ,così disponeva :
Per_ 1) Conferma l'affidamento condiviso delle minori e ad entrambi i Persona_2 genitori con collocazione prevalente presso la madre alla quale è assegnata la casa coniugale sita in NA Via Dario Neri n. 43
Per_ 2) Il IG. errà con sé le figlie IA e a partire dal martedì alle ore 19,00 Pt_1 sino al mercoledì mattina alle ore 7,00 quando le riaccompagnerà dalla madre per essere da questa accompagnate all'autobus per recarsi a scuola in periodo scolastico ed alle ore 10,00 in periodo di vacanza, oltre ad un fine settimana alternato dal venerdì sera alle ore 19.00 fino alla domenica sera alle ore 19,00. - Durante le vacanze estive (e quindi nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre o comunque nel periodo coincidente con le vacanze scolastiche) ciascuno dei genitori potrà trascorrere con le figlie due settimane, anche non consecutive, nel periodo che dovrà essere concordato entro il 15 maggio di ogni anno. Durante le vacanze di Natale le figlie trascorreranno ad anni alterni con un genitore la vigilia di Natale, il giorno di Natale e quello dell'Epifania e con l'altro il giorno di Santo Stefano e capo d'anno salvo che i genitori non si accordino per trascorrere una settimana ciascuno con le figlie del periodo di vacanza natalizio. Le figlie trascorreranno il giorno di Pasqua ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore e trascorreranno il giorno di Pasquetta con il genitore con il quale non avranno trascorso il giorno di Pasqua. Anche i compleanni saranno trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore.
3) corrisponderà a titolo di concorso al mantenimento delle figlie la Parte_1 somma di euro 200,00= per ciascuna rivalutabile in base ad aggiornamento Istat con decorrenza dal mese successivo al deposito della presente ordinanza da pagarsi
L'assegno unico o eventuale altro equipollente , sarà attribuito e richiesto da entrambi i genitori al 50%. con decorrenza dal mese successivo al deposito della presente ordinanza
4) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura 50% ciascuno, con la precisazione che ai fini dell'individuazione delle voci di spesa extra assegno (che prevedono e non prevedono il preventivo accordo delle parti), dell'onere di concertazione e modalità della stessa, di documentazione delle relative spese, di richiesta di rimborso delle stesse, si rinvia alle disposizioni di cui al Protocollo di diritto di Famiglia del Tribunale Civile di NA (segnatamente all'allegato B) in tema di spese per i figli in materia di separazione e divorzi
Rigettava le richieste istruttorie e disponeva consulenza tecnica d'ufficio (anche per audizione delle minori di 12 e 8 anni ) al fine di ottenere una valutazione in ordine alla qualità ed adeguatezza di ciascuno dei due genitori e delle rispettive capacità genitoriali rispetto all'esigenza di un' equilibrata evoluzione formativa/educativa e psicologica delle minori nonché per indicare se, allo stato della evoluzione psicologica delle minori, della loro età e della strutturazione della personalità, vi fosse necessità /possibilità di interventi di sostegno psicologici utili per il recupero di uno stabile equilibrio in riferimento ad entrambi i genitori e se invece , o unitamente, tale intervento possa essere utile per i genitori in relazione al rapporto con le figlie
Concessa proroga per il deposito della consulenza la causa era riservata al Collegio per la decisione , previa assegnazione dei termini a ritroso per le difese finali, all'udienza cartolare del 19.9.2024.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole in data 5.5.2023
1. La domanda di scioglimento del matrimonio .
La domanda è comune alle parti e non potrà che essere accolta. La convivenza dei coniugi come confermato nel corso del processo, non è mai ripresa né è possibile riconciliazione risultando evidenti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 l. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2) lett. b), essendosi la separazione dei coniugi protratta ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio. La comunione materiale e spirituale tra le parti certamente non può essere ricostituita.
2. La domanda di affidamento delle figlie minori e il collocamento .Il ricorrente ha rinunciato all'originaria domanda di affidamento esclusivo ( prendendo atto , all'esito della ctu che le minori sono sostanzialmente serene e che i timori inizialmente prospettati non abbiano trovato riscontro né fondamento) e pertanto nulla quaestio sull'affidamento condiviso , mentre ha chiesto , in via principale il collocamento paritario delle figlie e solo in via subordinata il collocamento prevalente presso la madre . La resistente ha chiesto il collocamento prevalente presso di se, come da attuale assetto disposto con l'adozione dei provvedimenti provvisori .Ai fini della decisione non potrà il Collegio non tenere conto delle risultanze della consulenza tecnica dando atto che nella separazione consensuale ( omologata in data 21.1.2021 ) i coniugi avevano previsto l'affidamento condiviso con residenza delle figlie presso la madre, assegnataria anche della casa familiare, ovvero il collocamento prevalente presso la madre . Il ricorrente fonda la domanda di collocamento paritario sul bisogno di maggior tempo da poter trascorrere con le figlie in modo da consolidare con loro la relazione, attraverso una routine quotidiana più prolungata e così attuare la complementarità tra i genitori descritta dalla consulente. Su tale punto in realtà la consulente evidenzia come le difficoltà manifestate dalle minori nel rapporto con il padre e il bisogno fermamente espresso dalle stesse di una netta stabilità abitativa, sconsiglino, allo stato, un ampliamento paritetico di frequentazione dei genitori a settimane alternate, ipotesi non utile al rinforzo della relazione padre-figlie, ne' facilitante per le necessità organizzative delle stesse. La scrivente conferma che al momento non si riscontra percorribile l'ipotesi per questo nucleo familiare di una configurazione a settimane alterne, in virtù di quanto valutato di miglior interesse per le minori, le quali per età, bisogni esplicitati, interessi e contesto sociorelazionale, necessitano il mantenimento di una base stabile di sicurezza da poter chiamare casa.
Si legge nella relazione Rispetto a cosa servirebbe per farle stare meglio dal padre, IA risponde che non vuole andare dal padre in giorni scadenzati e fissi come accade adesso, vorrebbe andarci quando ne ha voglia, semplicemente chiamandolo in estemporanea e andandoci. Si precisa a IA che AB lavora come mamma, e se non c'è organizzazione diventa tutto difficile .. IA allora risponde che vorrebbe “andare solo il martedì dal AB e restare tutto il resto dei giorni da mamma”, perché si stanca con il AB che “dice sempre di no a tutto, invece con mamma si possono fare tantissime cose ad es giocare a monopoli Rispetto Per_ all'organizzazione familiare attuale, vorrebbe evitare la settimana al mare con il padre, “se fosse stata con mamma sarebbe stato diverso , con lui è pesante. Qualunque cosa che fa mamma , per lui è sbagliato. Qualunque cosa che si fa noi con mamma è sbagliato, qualunque cosa che facciamo io e IA in casa è sbagliato. IA Rispetto allo spostamento di abitazioni, dice che vorrebbe restare Per_ solo in una casa. “allora io sto bene con mamma, diciamo che a me è proprio il posto San Rocco che non mi piace tanto, perché se vivessi con mamma lì a San Rocco ci starei bene, è con chi sto in casa!”
Lo stesso consulente di parte ricorrente ha espresso “un sostanziale accordo circa il dispositivo: mantenimento dell'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre” E pare al Collegio che sia precipuo interesse delle minori , oggi di 13 e 9 anni, quello di non alterare , in maniera significativa , le abitudini di vita quotidiana che prevedono , innanzitutto , un punto di riferimento stabile costituito dalla casa familiare in cui vivono con la madre, della presenza della quale , come è emerso dall'elaborato peritale, sentono il bisogno quasi quotidiano. Il padre , nel tempo di frequentazione a lui riservato ( come avanti si dirà) potrà profondere ogni impegno volto alla serena ricostruzione del rapporto con le figlie che lui stesso riconosce come bisognoso di attenzione . Deve quindi confermarsi il collocamento prevalente presso la madre
3. La domanda di assegnazione casa coniugale
Il Collegio può disporre in conformità alla domanda della resistente ( e in via subordinata del ricorrente) quale immediata conseguenza del collocamento prevalente, e in applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte ( tra le altre Cass. 25604/18) a tutela del diritto dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate.
4. La frequentazione padre-figlie
L'attuale assetto è quello dei provvedimenti provvisori come soprariportato ( punto 2 dell'ordinanza contenente provvedimenti provvisori ). Si legge sul punto nella risposta al quesito data dalla consulente d'ufficio : Al momento attuale si ritiene opportuno il mantenimento del regime di collocamento già adottato, con l'ampliamento graduale della frequentazione del padre a due giorni infra- settimanali, oltre al fine settimana alternato, che possano essere stabiliti tra le parti, secondo una migliore organizzazione per le minori. A tal proposito i genitori si sono detti entrambi favorevoli a questa proposta, che consentirebbe al padre di trascorrere maggior tempo, più continuativo con le figlie, alle stesse di vivere in modo più equilibrato gli spazi e le relazioni con i genitori singolarmente e che possa essere d'aiuto nei pomeriggi in cui la madre per motivi di lavoro, non può essere presente con le stesse, dando maggior valore alla figura paterna. Il Collegio esprime particolare favore per l'aumento del tempo tra padre e figlie così come auspica , non potendolo imporre, opportuno che i genitori intraprendano un percorso quantomeno personale se non in coppia, di supporto alla genitorialità, che sostenga una rielaborazione del divorzio e delle dinamiche di conflittualità intercorse, facilitandoli nella gestione delle relazioni con le minori, affinchè le stesse non risentano più delle criticità personali di ognuno.
I genitori comunque comportandosi in modo responsabile , leale e non strumentale, e accantonando i propri conflitti personali, ben potranno costruire, avendone entrambi le capacità, un diverso accordo che abbia come unica finalità quella del benessere, materiale e piscologico delle minori , le quali, non avendo colpa alcuna della fine del rapporto coniugale , non dovrebbero , per quanto possibile , subirne le conseguenze .
5.La domanda di contributo ordinario e le spese straordinarie . Nell'ordinanza sui provvedimenti provvisori al punto 3) si legge corrisponderà a titolo Parte_1 di concorso al mantenimento delle figlie la somma di euro 200,00= per ciascuna rivalutabile in base ad aggiornamento Istat con decorrenza dal mese successivo al deposito della presente ordinanza
L'assegno unico o eventuale altro equipollente , sarà attribuito e richiesto da entrambi i genitori al 50%. con decorrenza dal mese successivo al deposito della presente ordinanza e al punto 4) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura 50% ciascuno, con la precisazione che ai fini dell'individuazione delle voci di spesa extra assegno (che prevedono e non prevedono il preventivo accordo delle parti), dell'onere di concertazione e modalità della stessa, di documentazione delle relative spese, di richiesta di rimborso delle stesse, si rinvia alle disposizioni di cui al Protocollo di diritto di Famiglia del Tribunale Civile di NA (segnatamente all'allegato B) in tema di spese per i figli in materia di separazione e divorzi
Il ricorrente chiede che il contributo ordinario sia ridotto ad € 150,00 per ciascuna figlia ( come previsto nelle condizioni di separazione ) .
Il tribunale ritiene di non dover ridurre l'importo già stabilito nei provvedimenti provvisori ( euro 200 per ciascuna figlia) tenuto conto delle maggiori capacità reddituali del resistente e dei maggiori oneri gravanti sulla ricorrente quanto all'accudimento quotidiano delle figlie e delle sempre più crescenti esigenze delle stesse. Il reddito del ricorrente che è proprietario oltre che della casa familiare anche di quella in cui abita ,di una casa a e della nuda proprietà Controparte_2 di un immobile in NA , ha un reddito di € 35.000 circa ( come da dichiarazioni dei reddito prodotte) mentre la resistente, che non ha proprietà immobiliari , ha un reddito annuo di circa € 23.700,00 e quanto alle prestazioni occasionali sono documentate nelle dichiarazioni dei redditi 2019 e 2021 per un importo pari ad € 4000,00 L'assegno unico potrà continuare ad essere percepito da entrambi nella misura del 50% come già stabilito in via provvisoria non ravvisando il Collegio particolare motivazione ( la resistente richiama una passata prassi familiare) per discostarsi dalla regola . Naturalmente le parti potranno derogarvi di comune accordo .
6. La domanda di disporre il reciproco rilascio del passaporto e/o di documenti Per_ equipollenti anche per le figlie e IA. Sul punto deve rilevarsi che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 d.l. 13 giugno 2023 n. 69, anche in presenza di figli minori per entrambi i genitori non è più necessario il consenso dell'altro coniuge e, pertanto il Tribunale non dovrà adottare alcuna statuizione.
7.Le spese processuali . Le spese processuali dovranno porsi a carico del ricorrente, soccombente sulle domande proposte in via principale , rilevatosi altresì che egli ha avviato e inteso coltivare un procedimento contenzioso che invece avrebbe potuto trovare ragionevole definizione consensuale , solo che avesse accettato di seguire un percorso di mediazione familiare ,per il quale la resistente si era detta fin dall'inizio disponibile al contrario del ricorrente ( cfr verbale prima udienza 28.9.2023) e tale disponibilità ha manifestato nel corso del processo . Il Collegio ritiene di fare applicazione del principio di causalità di recente ribadito da Cass . Sez Un 32061/22 in virtù del quale i costi del processo devono essere fatti gravare, in definitiva, sulla parte che avrebbe potuto evitare la lite e che invece vi ha dato causa: tale principio, del quale il criterio della soccombenza costituirebbe soltanto un'applicazione o un indice rivelatore, implica una valutazione della condotta tenuta dalla parte sia prima che nell' ambito del processo, al fine di verificare se la stessa vi abbia dato origine, lasciando insoddisfatta un pretesa della quale sia stata poi accertata la fondatezza o azionando una pretesa della quale sia stata riconosciuta l'infondatezza, o ne abbia prolungato la durata . Le spese liquidate come in dispositivo per fase di studio, introduttiva , trattazione/ istruttoria ( quest'ultima ridotta in ragione dell'attività processuale svolta) e decisoria ,in causa di valore indeterminabile primo scaglione , devono quindi gravare sul ricorrente
Non ritiene invece il Collegio che debbano gravare sul ricorrente le spese di ctu ( per le quali al momento non è stata depositata istanza di liquidazione e non è quindi dovuta pronuncia) che è strumento a disposizione del giudice e prescinde del tutto dalla richiesta delle parti . La consulenza ( che è stata di ausilio al Collegio nella formazione del proprio convincimento ) si è resa necessaria nell'interesse delle minori e ha confermato , comunque , che le criticità del nucleo familiare non erano di tale portata da non poter essere risolte con il supporto di mediazione familiare o coordinazione genitoriale , tali da poter far giungere le parti a conclusioni congiunte .
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, come sopra composto ,definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
(generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) in Controparte_1 data 04 agosto 2007, in Castelnuovo Berardenga, iscritto nei registri di stato civile del Comune di Castelnuovo Berardenga anno 2007, parte II, serie A al n. 36 Per_
2) Dispone l'affidamento condiviso tra i genitori delle figlie minori e IA con collocamento prevalente presso la madre , alla quale è assegnata la casa familiare sita in NA Via D. Neri 43
3) Dispone che entrambi i genitori , fermo l'obbligo di comportarsi con lealtà e responsabilità, potranno assumere le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione nel rispettivo periodo di competenza, salva informativa all'altra parte, mentre tutte le scelte più importanti quali quelle relative all'educazione scolastica, culturale, religiosa e sportiva, nonché eventuali scelte di rilevante carattere sanitario dovranno essere assunte di concerto da entrambi i genitori.
4) Dispone , quanto alla frequentazione , come dal punto 2 ) dell'ordinanza del 12.10.2023 riportato anche in parte motiva della presente sentenza con ampliamento graduale della frequentazione del padre a due giorni infra- settimanali, oltre al fine settimana alternato, che possono essere stabiliti tra le parti, tenendo conto delle esigenze delle minori e decorrere dal mese di gennaio 2025 .
5) Le vacanze estive , e e i compleanni delle figlie minori Parte_3 Pt_4 sono regolamentati come dal punto 2 ) dell'ordinanza del 12.10.2023 riportato anche in parte motiva
6) Dichiara non luogo provvedere sulla domanda reciproca di rilascio del passaporto per le figlie minori.
7) verserà l'importo mensile 200,00 quale contributo al Parte_1 mantenimento di ciascuna figlia rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con la decorrenza stabilita nell'ordinanza del 12.10.2023 e da versarsi entro il 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla IG.ra IBAN: [...] con bonifico bancario. CP_1
8) Le spese straordinarie sono regolamentate secondo il Protocollo vigente per il Tribunale di NA e come di seguito 1. Spese che non prevedono il preventivo accordo dei genitori - Scolastiche: a) tasse ed assicurazioni scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti statali;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e riferiti al corso di studi seguiti, anche nel caso di scuola privata, comprensivo della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c) dotazione informatica (tablet/pc) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); d) fondo cassa eventualmente richiesto dalla scuola;
e) gite scolastiche di durata pari od inferiore ad un giorno, senza pernottamento;
f) abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico;
g) mensa scolastica laddove il costo della stessa superi mensilmente il 25% del complessivo importo del contributo di mantenimento;
extrascolastiche: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo estivo (ad esempio: oratorio, grest, campus organizzati da scuole o da Enti territoriali), se necessitati da esigenze lavorative del genitore presso il quale i figli sono prevalentemente collocati (o di uno dei genitori, laddove vi fosse collocazione paritaria) ed in mancanza di disponibilità dell'altro genitore o di altre alternative gratuite;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore presso il quale i figli sono prevalentemente collocati, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi animali;
d) spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra i genitori per essere utilizzati dalla prole;
mediche: a) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
b) le spese mediche coperte dal S.S.N. ed i relativi ticket sanitari;
c) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
d) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal S.S.N. e) spese oftalmiche, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico ove prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico di bas/specialista anche se non coperti dal S.S.N.; g) esami, le cure e le visite specialistiche non coperti dal S.S.N. solo in caso di urgenza e solo in caso in cui il servizio pubblico territoriale non eroghi i servizi richiesti o non sia presente la figura specialistica richiesta;
2. Spese che prevedono il preventivo accordo dei genitori -scolastiche: a) tasse scolastiche ed universitarie, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati, nonché le spese universitarie presso Università statali in caso di fuori corso;
b) corsi di specializzazione o master;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria, sia essa istituto privato ovvero statale;
extrascolastiche: a) corsi di istruzione, di lingue, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento ulteriori rispetto al corso annuale ut supra previsto, comprese le spese per iscrizione a gare e tornei;
b) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) soggiorni estivi di studio e sportivi;
e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione che verranno utilizzati dai figli;
f) spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
medico sanitarie: a) sanitarie non urgenti presso strutture private od intra moenia;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
c) farmaceutiche, ove si tratti di farmaci non convenzionali (olistici, omeopatici, etc); d) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. ovvero previsti dal S.S.N., ma effettuati privatamente. Al fine della dimostrazione del preventivo accordo (ove necessario come specificato al presente punto) il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo email, fax altro mezzo abitualmente in uso tra le parti, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro scritto entro 15 giorni. In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine la spesa si intenderà come approvata.
Quanto alle modalità di corresponsione della sua quota del 50% di spese straordinarie, ferma restando in ogni caso la specificazione e regolamentazione delle straordinarie, di cui al presente punto il genitore che non sosterrà la spesa provvederà a rimborsare l'altro previa esibizione dei relativi giustificativi di spesa, entro 7 giorni da detta esibizione. I conteggi di dare/avere saranno effettuati con cadenza mensile. 9) Pone a carico di il pagamento delle spese processuali Parte_1 liquidate in € 6.700,00 per compenso oltre il 15% per rimborso forfetario, iva e c.p.a come per legge
Visti gli artt. 49, co.1 lettera G e 63, co.2 lettera G, 68 co.3 lettera B, 69 lettera D DPR 396/2000 Dispone che i competenti Ufficiali dello stato civile del Comune di Castelnuovo Berardenga annotino la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e la trascrivano nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000; visto l'art. 10 legge 898/1970, manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza nonché per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Castelnuovo Berardenga in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in NA, nella camera di consiglio del 20.11.2024
La Presidente est.
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
La Presidente
Marianna Serro