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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 31/10/2025, n. 2268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2268 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 02.10.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2427 del ruolo gen. lavoro dell'anno 2025
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso come da mandato in atti dall'avv. Parte_2 ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dalla funzionaria dipendente dr.ssa Andreana Fattore resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto ricorso il 27.03.2025 al fine di ottenere dall Controparte_2 convenuto il pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento, stante l'accertata sussistenza del requisito sanitario con decreto di omologa del 22.12.2023.
CP_ Nel costituirsi in giudizio, l ha dedotto e documentato di aver provveduto, nelle more,
a liquidare la prestazione reclamata (come da comunicazione di liquidazione del
09.07.2025, cfr. fascic. chiedendo pertanto che il Tribunale dichiari la cessazione CP_1 della materia del contendere. Ciò posto, si evidenzia preliminarmente che nelle note depositate il 28.09.2025 il difensore attoreo ha dato atto dell'intervenuto pagamento, chiedendo tuttavia la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e permanendo unicamente l'interesse delle stesse in ordine alla pronuncia sulle spese del giudizio.
A tal proposito, ritiene il giudicante che il contrasto vada risolto in conformità al principio della soccombenza virtuale, applicato a favore della parte ricorrente in considerazione del CP_ fatto che l' ha provveduto al pagamento della prestazione solo nelle more del giudizio,
e precisamente a distanza di circa otto mesi – a fronte dei 120 giorni normativamente previsti – dalla comunicazione del modello AP/70, che risulta essere stata ricevuta CP_ dall' il 05.11.2024 (cfr. fascic. ric.).
CP_ Le spese, poste a carico dell , sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) Condanna l al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi €
900,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
S.M.C.V., 31.10.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino