Ordinanza cautelare 25 febbraio 2022
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 05/06/2025, n. 10939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10939 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 10939/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01249/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1249 del 2022, proposto da
EL NI IV, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Guaragna, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto emesso in data 21.12.2021, notificato il 28.12.2021, con il quale il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria presso il Ministero della Giustizia disponeva l'esclusone del sig. IV EL NI dal pubblico concorso degli aspiranti al reclutamento di n.976 allievi quali agenti di Polizia Penitenziaria indetto con P.D.G. del 10.9.2020, pubblicato in G.U. n.80 del 13.10.2020 – IV Serie Speciale – “Concorsi ed Esami”, in virtù del giudizio di non idoneità per difetto dei requisiti attitudinali;
- nonché di ogni altro atto presupposto, prodromico e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che, in data 14 maggio 2025, parte ricorrente ha depositato una nota con la quale dichiara che nelle more della fissazione dell’udienza di discussione del ricorso, è venuto meno l’interesse a coltivare le domande proposte nell’ambito del presente giudizio.
Considerato che, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il Collegio non possa che prendere atto della dichiarazione in tal senso resa dalla parte ricorrente.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto di interesse.
Ritenuto che, in ragione della definizione in rito della controversia, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanna Vigliotti | Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO