Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/04/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n.210/ 2023 a cui è stato riunito il proc. n. 3429 del 2023
TRA
nata il [...] a [...] c.f. Parte_1
( ) e nato il [...] a CodiceFiscale_1 Parte_2
AR di IA (NA) c.f. ) rappresentati e C.F._2 difesi, come da procura in atti, dall' Avv. Ciro Santonicola elettivamente domiciliato in indirizzo telematico in atti unitamente all'avv.to Aldo Esposito
Ricorrenti E
Controparte_1
[...]
in persona dei legali
[...] rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, dom.to in alla Via Ponte della Maddalena, n. 55 CP_1
Resistente
1
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note. Con distinti ricorsi riuniti in corso di giudizio per identità delle questioni giuridiche trattate, i ricorrenti in epigrafe hanno agito in giudizio al fine di sentire dichiarare il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici indicati nei rispettivi ricorsi e per l'effetto, condannare il resistente a provvedere in tal senso con assegnazione della carta CP_1 docente con importo nominale di € 500 per ogni anno scolastico.
Nello specifico hanno dedotto di aver prestato servizio alle dipendenze del
, in qualità di docenti precari , in forza di contratti a Controparte_1 tempo determinato e di aver svolto supplenze per i seguenti anni scolastici:
per gli anni scolastici 2020\2021, 2021\2022 e 2022\2023 ; Parte_1
per gli anni scolastici dal 2017\2018 al 2022\2023; hanno Parte_2 affermato di non aver potuto usufruire, in quanto docenti a tempo determinato, dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente). Hanno chiesto, quindi, di riconoscere il diritto ad ottenere la carta del docente per i periodi riportati e nello specifico ottenere le relative somme dovute. In diritto, hanno sostenuto l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio ex DPCM 28/11/2016, per violazione dei principi di ragionevolezza, di non discriminazione e di buon andamento della
P.A. ma in particolare per la violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost.. e della clausola 4 dell'Accordo quadro come recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE. Il si è costituito in entrambi i giudizi ed ha eccepito la Controparte_1 carenza di giurisdizione, la prescrizione del diritto nel giudizio relativo al e l'infondatezza della domanda , ed ha chiesto il rigetto del ricorso . Parte_2
Alla data fissata ex art 127 ter cpc all'esito dello scambio di note scritte e conclusioni, il Tribunale decideva con la presente sentenza. In via pregiudiziale si deve sottolineare che, come è noto, occorre distinguere nell'ambito del pubblico impiego privatizzato fra atti organizzativi (attualmente previsti dall'art. 2 del D.Lgvo 165/01) aventi natura provvedimentale, i quali possono solo essere disapplicati dal G.O. ex art. 63 del citato D.Lgvo 165/01 ed atti di gestione, aventi natura privatistica ex art. 5 2° comma del più volte citato decreto, in relazione ai quali il G.O. può anche procedere alla dichiarazione di nullità o all'annullamento in base alla disciplina del codice civile. Si deve
2 ritenere che la presente controversia appartenga alla giurisdizione del G.O. inerendo al profilo della formazione del lavoratore nello svolgimento del rapporto. Gli atti amministrativi in contrasto con quando stabilito dalla presente sentenza dovranno quindi essere disapplicati. Ancora in via pregiudiziale si deve rilevare che in virtù di un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce:” Il rapporto di lavoro del personale docente, dopo l'attribuzione di personalità giuridica alle singole istituzioni scolastiche statali e pur in presenza del trasferimento ad asse di funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica (art. 14 d.P.R. n. 275/1999), sorge non con il singolo Istituto, ma con il
[...]
, cui l'art. 15 del citato d.P.R., riserva infatti le funzioni di Controparte_1 reclutamento del personale: ne deriva che la controversia nella quale si discuta di un diritto afferente al rapporto di lavoro (nel caso il diritto al congedo parentale) non può che svolgersi nei confronti del , soggetto che ha la CP_1 qualità di datore di lavoro, e non nei confronti dell' Istituto Scolastico che pertanto è privo di legittimazione passiva.” (cfr. Cass. 20521/08). Deve pertanto dichiararsi la legittimazione passiva del , inteso ovviamente come CP_1 comprensivo delle sue articolazioni. La questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla carta docente di cui all'art 1 comma 121 L n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria dei docenti a tempo determinato in contrasto con i principi euro unitari e di cui viene richiesta la disapplicazione.
In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall' art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015 , quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi. La carta del docente consiste in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriverti a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i
[...]
, ed è prevista dall''art. 1 comma Controparte_2
121 della L. 107/2015. La carta consiste quindi in un beneficio finanziario a destinazione vincolata, riconoscibile anche ai docenti a tempo determinato nonché agli educatori (Cassazione civile , sez. lav. , 31/10/2022 , n. 32104) "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta 3 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di Controparte_3 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Per quanto qui di stretto interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM
28/11/2016);
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM 28/11/2016);
3. Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016). Va evidenziato che sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della Carta del Docente - il Consiglio di Stato, Sezione Settima, aveva emesso la sentenza n. 1842/2022 (mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017) con cui ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente, ed ha stabilito che la norma (l'art. 1 comma 121 della L. 107/2015) può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e una uniformità di regole in materia di formazione del personale docente, senza
4 distinzione tra quello a tempo determinato e quello a tempo indeterminato, essendo la formazione finalizzata a garantire la qualità dell'insegnamento. Sul petitum oggetto di questo giudizio, investita della questione dal Tribunale di Vercelli, si è pronunciata recentemente la Corte di Giustizia Europea. con ordinanza n. 450 del 18/05/2022 ha stabilito che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”. Il decreto-legge 69/23 ha esteso poi il beneficio della carta docente ai lavoratori a tempo determinato con contratto al 31 agosto (art 124 co. 1 l. 124/99), supplenza su posto vacante e disponibile o supplenza annuale. All'esito del rinvio pregiudiziale, disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, su varie questioni sorte nella trattazione dei procedimenti relativi alla carta del docente nella giurisprudenza di merito, la Corte di Cassazione con sentenza 29961/2023 ha stabilito i seguenti principi di diritto: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una
5 supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. In definitiva, per tutto quanto sopra esposto, condividendosi le argomentazioni di cui alla recente ordinanza della Corte di Giustizia Europea e della sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, nonché dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte sopra riportati ritiene questo Giudice che il ricorso debba essere accolto, dovendosi riconoscere anche ai ricorrenti, docente a tempo determinato, il beneficio della c.d. Carta del docente, atteso che ai sensi degli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio", tra le quali certamente può comprendersi la Carta del docente. L'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016, ha chiarito, all'art. 6, che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate».
6 Ne deriva che la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quella da erogare all'avvio di quest'ultimo (cfr., nello stesso senso, Trib. Torino, 1259/2022 e Trib Gorizia sez. lav. sent. N. 99/22 secondo cui “La previsione del d.P.C.M. descrive un meccanismo di funzionamento della carta ancora attuale, specie perché non risultano interventi successivi che lo smentiscano. Nulla osta, pertanto, all'accreditamento di tutte le somme che sarebbero spettate alla parte ricorrente rispetto agli anni scolastici coinvolti”. Tutto quanto precisato, venendo al caso che ci occupa, va evidenziato che in merito all' eccezione di prescrizione sollevata dal Controparte_1
, la stessa non può essere valutata, in considerazione della sua
[...] costituzione tardiva. Tanto premesso per gli anni scolastici 2017/2028, 2018\2019, 2019\2020, 2020\2021, 2021\2022 e 2022\2023 il ricorrente ha provato Parte_2 di aver stipulato contratti a tempo determinato con supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, con un impegno orario settimanale di 18 ore e di essere attualmente alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale con un contratto a tempo determinato in atti e dunque , permane anche l'esigenza formativa posta a fondamento del beneficio per cui è causa. Per la ricorrente la stessa ha dimostrato di aver stipulato Parte_1 contratti a tempo determinato per gli anni scolastici 2020\2021, 2021\2022 e 2022\2023 , con supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, con un impegno orario settimanale sufficiente, e di essere attualmente dipendente dell'amministrazione statale scolastica con un contratto a tempo indeterminato come in atti . Deve, quindi, accertarsi il diritto dei ricorrenti ad ottenere la Carta del docente comprendente € 500 annui, con condanna del convenuto a costituire, CP_1 in favore di parte ricorrente, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma di €. 1500,00 in favore di e della soma di €. 3000,00 in favore Parte_1 di;
somma di cui le parti ricorrenti potranno/dovranno fruire, Parte_2 per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, e tenendo conto del valore della causa e del carattere seriale della controversia, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativo agli anni scolastici, 2020\2021, 2021\2022 e 2022\2023 per e agli anni scolastici dal 2017\2018 al 2022\2023 per Parte_1
; Parte_2
2. condanna il a costituire in favore dei ricorrenti, la Carta CP_1 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione della somma pari a complessivi € 1500,00 in favore di e €.3000,00 in favore Parte_1 di , oltre accessori di legge;
Parte_2
3. condanna il resistente e a rimborsare al ricorrente le spese di CP_1 lite, si liquidano in euro 1614,00 , oltre accessori come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
4. è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata 9/4/2025
Il Giudice (dott. Giovanni Favi)
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