Ordinanza cautelare 28 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 28/07/2022, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/07/2022
N. 00632/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 632 del 2022, proposto da
NS NG, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela De Leo e Massimo Giangregorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AG.E.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
A.D.E.R. - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- della cartella di pagamento n. 10620207180198663000 (asseritamente mai notificata) emessa da Agenzia delle Entrate - Riscossione, Agente della riscossione per la Provincia di Taranto, con la quale quest'ultima, su incarico di AG.E.A., a fronte di cartella di pagamento n.30020180000011344/000 notificata a mezzo posta in data 13.12.2018, ha richiesto il pagamento dell'importo di € 35.839,55, relativo alle quote latte (prelievi supplementari), oltre interessi, riferiti a tributi coattivi per i periodi d'imposta 2000, 2001 e 2002;
- di ogni altro atto e/o provvedimento comunque annesso, connesso e/o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.D.E.R. - Agenzia delle Entrate Riscossione;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 27 luglio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to F. Muscatello, in sostituzione dell'avv.to M. Giangregorio;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso non appare assistito dal necessario fumus boni iuris , in quanto tutte le censure proposte appaiono inammissibili/irricevibili, poiché il potere impositivo di AG.E.A. inerente la determinazione ed il quantum accertato e dovuto a titolo di prelievo quote latte incide su posizioni di interesse legittimo dei destinatari, da azionarsi nel termine di decadenza di 60 giorni avverso la cartella di pagamento AG.E.A., nella specie notificata all’odierno ricorrente il 13/12/2018, e non avverso la conseguente intimazione di pagamento A.D.E.R..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza cautelare proposta da parte ricorrente.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti, anche non costituite in giudizio.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO