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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/05/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
- SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
Carmela Romano consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1611 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 tra
elettivamente domiciliata Parte_1 presso il domicilio digitale dell'avv. Francesco Paolo Pepe, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti -----------------------------------
------------------------------------------------------------- appellante principale
e
, elettivamente domiciliata in Bari, Controparte_1 via Andrea da Bari n. 141, presso lo studio dell'avv. Raffaele D'Innella, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Ciufreda e Myriam
Collivignarelli, giusta procura in atti --------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- appellata
, elettivamente domiciliata in Bari, via Calefati n. 48, Controparte_2 presso lo studio dell'avv. Gaetano Fioretti, rappresentata e difesa
1 dall'avv. Umberto Forcelli, giusta procura in atti -----------------------------
------------------------------------------- appellata ed appellante incidentale
Conclusioni: all' udienza del 24 gennaio 2025, i difensori delle parti hanno concluso come da rispettive note scritte.
Svolgimento del processo
Con sentenza 1531/21 del 17.6.21, il Tribunale di Foggia, accertata la nullità parziale, limitatamente ad alcune clausole, del contratto di conto corrente con apertura di credito concluso dalla con la Controparte_1
ha condannato quest'ultima al Parte_1 pagamento, in favore della , della Controparte_1 somma di €225.028,94 oltre interessi, a titolo di ripetizione di indebito.
Ha, altresì, condannato la banca a restituire ad la somma Controparte_2 di €103.311,28, oltre interessi, e ha ordinato, sempre alla banca, di rettificare le illegittime segnalazioni della alla Controparte_1
Centrale Rischi della Banca d'Italia e della CRIF s.p.a., oltre a condannare la banca a rifondere le spese giudiziali, comprese quelle di a.t.p. e c.t.u.
Con citazione del 3.11.21, ha proposto appello avverso la sentenza la chiedendo, in riforma della Parte_1 stessa, il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti dalla e dalla e, perciò, la Controparte_1 CP_2 condanna di quest'ultima alla restituzione della somma di €108.796,70, oltre interessi, ricevuta in esecuzione della sentenza, con vittoria di spese.
Si sono costituite: la e la , Controparte_1 CP_2 chiedendo entrambe il rigetto dell'appello e - la seconda - spiegando appello incidentale subordinato e “finalizzato a consolidare” il suo diritto a “trattenere la somma percepita”, con vittoria di spese.
Invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa, all'udienza del 24 gennaio 2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Motivi della decisione
2 Col primo motivo di appello principale, si censura l'applicazione, in mancanza di pattuizione degli interessi sino al 31.12.03, del tasso legale, anziché del cd. tasso BOT ex art. 117 TUB, in vigore alla data di conclusione del contratto.
La censura è fondata e va accolta.
Con l'entrata in vigore del TUB, il tasso di interesse ultralegale non pattuito va sostituito, ai sensi dell'art. 117 TUB, col tasso previsto dal comma 7 della norma, secondo cui “in caso di inosservanza del comma
4” (il quale prevede che “I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”), si applica “il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione”.
Pertanto, rideterminato il saldo alla stregua del suddetto criterio sostitutivo, si origina, in relazione al c/c n. 4000034, un saldo a credito della correntista pari a €633.476,37, sulla base di un Controparte_1 conteggio (cfr. pg. 11 relazione integrativa di c.t.u. del 29.11.24) che l'appellante ha contestato, in sede di osservazioni alla c.t.u., con esclusivo riguardo alla metodologia di computo delle rimesse solutorie, ma che questa Corte ritiene di recepire, essendo la medesima applicata dal
Tribunale e non censurata nell'atto di appello.
Col secondo motivo si contesta la condanna della banca alla restituzione in favore della della somma di €103.311,28, pari alla garanzia CP_2 pignoratizia da quest'ultima assunta, per aver il giudice già scomputato tale somma dal saldo passivo del conto anticipi n.617360.52, che così era ingiustamente sceso da €455.100,00 a €351.793,72.
La censura è solo in parte fondata e va, nei termini di cui appresso, accolta.
3 Bene ha fatto il Tribunale a condannare l'appellante a restituire alla l'importo del pegno illegittimamente escusso (per un importo CP_2 di €103.311,28), non essendovi un debito della creditrice CP_1 verso la banca di una somma (€633.476,37) superiore a quella (pari a
€455.100,00) dalla stessa dovuta a titolo di saldo passivo del conto anticipi n.617360.52.
L'appellante ha, invece, ragione di dolersi che il giudice, oltre a condannarla alla restituzione della somma escussa a titolo di pegno, abbia portato tale somma in detrazione dal saldo passivo del conto anticipi, ingiustamente riducendolo da €455.100,00 a €351.793,72.
L'errore del Tribunale sta, quindi, non nella condanna alla restituzione del pegno illegittimamente escusso, quanto nell'aver scomputato la relativa somma dal saldo a debito della che rimane, CP_1 quindi, di €455.100,00, non dovendo ridursi di un importo pari al pegno, una volta stabilito l'obbligo della banca di restituirne l'importo alla garante, attesa l'illegittima escussione della garanzia.
Ne consegue, pertanto, che, operata la compensazione tra il credito della correntista di €633.476,37 (pari al saldo attivo del c/c n. 4000034, così rideterminato in base a quanto accertato giudizialmente, ossia secondo i criteri fissati dal Tribunale, fatta eccezione per il ricalcolo degli interessi al tasso BOT, anziché a quello legale, in accoglimento del primo motivo di appello) col debito della stessa di €455.100,00 (pari al saldo passivo del conto anticipi n.617360.52, senza, quindi, la decurtazione del pegno), la differenza, pari a €178.376,37, corrisponde alla somma che la banca appellante è tenuta a pagare alla (€633.476,37 - CP_1
€455.100,00), da maggiorarsi degli interessi legali dalla domanda al saldo.
Col terzo motivo di appello si censura l'omesso esame dei chiarimenti resi dal c.t.u., il quale aveva ricalcolato in €221.197,88 (in luogo dell'importo originariamente indicato in €225.028,94) il credito della nell'ipotesi, recepita dal giudice, di esclusione CP_1 dell'anatocismo sino al 31.12.03 e, successivamente, di applicazione della capitalizzazione trimestrale sino alla fine del rapporto.
La censura è fondata, come concordano tutte le parti.
4 Tuttavia, la questione dell'errore del primo giudice resta assorbita perché, disposta e poi svolta l'integrazione peritale sulla base dei primi due motivi di appello, è emerso che la somma dovuta dall'appellante non ammonta a €225.028,94 né a €221.197,88, ma – come si è visto – a
€178.376,37, pari alla differenza tra il saldo (attivo) di conto corrente
(rideterminato in €633.476,37) e quello (passivo) del conto anticipi (di
€455.100,00), ciò in accoglimento di entrambe le censure dell'appellante, relative al tasso di interesse (BOT, anziché legale) ed alla illegittima riduzione del saldo debitore del conto anticipi da euro 455.100,00 ad euro
351.793,72.
Resta, altresì, assorbito l'appello incidentale della , in quanto CP_2 proposto in via subordinata, cioè solo in caso di accoglimento del motivo di appello principale relativo alla condanna della banca alla restituzione della somma di €103.311,28, benché al contempo “finalizzato a consolidare il diritto dell'esponente a trattenere la somma di denaro già percepita”, e, quindi, in buona sostanza a provocare il rigetto di quel motivo di appello principale (risultato per il quale non sarebbe, per vero, stato necessario formulare apposito gravame).
La regolazione delle spese giudiziali, da liquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
con citazione del 3.11.21, avverso la sentenza n. 1531/21
[...] del 17.6.21 emessa dal Tribunale di Foggia, nonché sull'appello incidentale proposto da , così provvede: Controparte_2
1- accoglie, per quanto di ragione, l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza, condanna la Parte_1 al pagamento, in favore della
[...] Controparte_1
, della somma di €178.376,37, oltre gli interessi legali
[...] dalla domanda al saldo;
2- conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
3- dichiara assorbito l'appello incidentale;
5 4- condanna la alla rifusione, in Parte_1 favore della e di Controparte_1 Controparte_2 delle spese giudiziali, liquidate in €14.103,00 per il primo grado ed in
€14.317,00 per l'appello, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari;
5- pone le spese di a.t.p. e c.t.u. (liquidate come in atti) definitivamente e per intero a carico della Parte_1
Così deciso, nella camera di consiglio del 18 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Carmela Romano Filippo Labellarte
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