Sentenza 3 marzo 2009
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 03/03/2009, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2009 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00072/2009 REG.SEN.
N. 00495/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 495 del 2003, proposto da:
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MINI VIGILI URBANI, con sede in Castelfidardo, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Antonino Di Renzo Mannino, domiciliato in Ancona, presso la Segreteria del Tribunale, ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, richiamato dall’art. 19 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034;
contro
- il COMUNE di CASTELFIDARDO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Lucchetti, presso il medesimo elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Mazzini n. 156;
- il MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione della Giunta municipale di Castelfidardo 19.3.2003 n. 35, avente ad oggetto: progetto pilota sulla sicurezza stradale “La strada per vivere”, revoca proprio atto n. 54 del 26.3.2001, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente,
………………….....……… per la condanna ……………...…………….
del Comune di Castelfidardo al risarcimento del danno arrecato dall’atto impugnato.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelfidardo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 05/11/2008, il dott. Giuseppe Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 8134 del 27 dicembre 2000 veniva approvato il bando per la realizzazione di interventi sperimentali multisettoriali per migliorare la sicurezza stradale, denominati “progetti pilota”.
Espletate le procedure di gara, nell’ambito dei progetti presentati veniva ritenuto meritevole di finanziamento quello presentato dal Comune di Castelfidardo e partners, denominato “La strada per vivere”; pertanto in data 12.7.2002 veniva stipulata tra il Ministero ed il Comune la convenzione con cui le parti davano concreto avvio alla fase esecutiva e realizzativa del suddetto progetto, definendone contenuti, tempi, verifiche e modalità di cofinanziamento.
A seguito della redazione del programma operativo (approvato dal Ministero con nota del 12.12.2002) veniva erogato l’anticipo del 10% della quota di cofinanziamento, pari ad € 20.270,93. Quindi tra il Comune di Castelfidardo e l’Associazione nazionale Mini Vigili Urbani era sottoscritto apposito protocollo d’intesa, con il quale si stabiliva che all’Associazione sarebbero state affidate la gestione e la realizzazione delle fasi e delle azioni previste dal progetto pilota di propria competenza (sezione I), per le quali l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto mettere a disposizione le complessive risorse previste dal progetto pilota, pari a € 340.000,00.
Essendo insorte perplessità sull’iniziativa sopra descritta (ed in particolare sulla proposta di cessione in diritto di superficie di un’area di proprietà comunale all’Associazione nazionale Mini Vigili Urbani, finalizzata alla realizzazione del “parco dell’educazione stradale”), il Comune di Castelfidardo disponeva dapprima la sospensione del procedimento e successivamente, ritenendo venute meno le ragioni di interesse collettivo sottese alla realizzazione del progetto, con deliberazione della Giunta municipale 19.3.2003 n. 35 stabiliva di revocare il precedente atto deliberativo n. 54 del 26.3.2001 concernente il progetto pilota sulla sicurezza stradale denominato “La strada per vivere”, unitamente a tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
La succitata deliberazione 19.3.2003 n. 35 è stata impugnata dinanzi a questo Tribunale dall’Associazione nazionale Mini Vigili Urbani, con atto notificato il 30.5.2003, depositato il 18.6.2003, che ne ha chiesto l’annullamento, deducendo i motivi di violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 8 della L. 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere per erroneo procedimento, abuso e travisamento di potere, falso presupposto e falsità di causa, violazione dell’art. 97 Cost. per disparità di trattamento e contraddittorietà di atti, carenza ed erroneità di istruttoria e motivazione; con il ricorso è stata chiesta, inoltre, la condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento del danno arrecato dall’atto impugnato.
Costituitosi in giudizio il Comune di Castelfidardo, ha eccepito la inammissibilità del ricorso, sotto vari profili, deducendone nel merito la infondatezza, concludendo per la reiezione.
DIRITTO
1.- Nell’ambito delle eccezioni preliminari formulate dalla difesa della resistente Amministrazione, il Collegio ritiene fondata quella volta a prospettare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Si deve infatti osservare che il presente giudizio attiene alla esecuzione di rapporti di natura contrattuale, cioè della convenzione stipulata in data 12.7.2002 fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Comune di Castelfidardo (in partecipazione onerosa, fra gli altri, con l’Associazione nazionale Mini Vigili Urbani), per la realizzazione del “progetto pilota” ivi specificato, e del successivo protocollo d’intesa sottoscritto tra il Comune di Castelfidardo e l’Associazione nazionale Mini Vigili Urbani, con il quale si stabiliva che all’Associazione sarebbero state affidate la gestione e la realizzazione delle fasi e delle azioni previste dal progetto pilota di propria competenza (sezione I), per le quali l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto mettere a disposizione le complessive risorse previste dal progetto pilota, pari a € 340.000,00.
A fronte di tali atti, istitutivi di reciproci diritti ed obblighi delle parti, va evidenziato, per un verso, che la posizione dell’Associazione ricorrente si qualifica come di diritto soggettivo, e non di interesse legittimo; per altro verso, che la deliberazione impugnata in questa sede, pur avendo formalmente natura di atto amministrativo, si configura come fatto giuridico oggettivamente impeditivo alla prosecuzione dei predetti rapporti contrattuali (attenendo alla loro esecuzione) e pertanto la controversia ha per oggetto la tutela di diritti soggettivi, come tali rientranti nella giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria, non ricorrendo un’ipotesi di giurisdizione esclusiva secondo i principi stabiliti dalla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204. Le medesime considerazioni valgono anche per la connessa domanda risarcitoria.
2.- Per le argomentazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
3.- Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del giorno 05/11/2008, con l'intervento dei Magistrati:
Vincenzo Sammarco, Presidente
Giuseppe Daniele, Consigliere, Estensore
Alberto Tramaglini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/03/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO