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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 6134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6134 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 4259/2010 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
3° SEZ CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Michele Caccese Presidente dott. Stefano Celentano Consigliere Relatore dott. Pasquale Ucci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4259/2010 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARTONE NICOLA Parte_1 C.F._1
e dell'avv. BARTONE STEFANO ( ), giusta mandato in atti C.F._2
Appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. DE DIVITIIS PAOLO, giusta delega in Controparte_1
atti
, con il patrocinio dell'avv. CANTORE GERARDO Controparte_2
MARIA, giusta delega in atti
, con il patrocinio dell'avv. ARIA MARCO, giusta delega in Controparte_3
atti
), con il patrocinio dell'avv. DI NATALE EDOARDO, CP_4 C.F._3
giusta delega in atti pagina 1 di 2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, nella qualità di genitore esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sulla figlia minore ha proposto appello avverso la sentenza n. Persona_1
182/2010 emessa dal Tribunale di Napoli.
Costituitesi, le parti appellate hanno richiesto il rigetto integrale dell'appello con vittoria di spese.
Con provvedimento del 20.01.2016, la Corte ha dichiarato la interruzione del giudizio stante l'intervenuto fallimento della parte appellata Controparte_2
Nessuna delle parti in giudizio ha riassunto la causa nei termini di legge.
Fissata l'udienza del 26.11.2025, con note di trattazione scritta, la parte appellata ha richiesto CP_4
dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 305 e 307 c.p.c., stante il decorso infruttuoso dei termini perentori per la sua riassunzione.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Ai sensi dell'art. 307 comma 3 c.p.c., va dichiarata la estinzione del giudizio, atteso l'inutile decorso del termine perentorio per la riassunzione dello stesso, decorrente dal remoto provvedimento di interruzione emesso in data 20.1.2016.
Nulla va disposto sulle spese di lite, considerato che ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara estinto il giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Nulla sulle spese.
Napoli, 28 novembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott. Stefano Celentano dott. Michele Caccese
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
3° SEZ CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Michele Caccese Presidente dott. Stefano Celentano Consigliere Relatore dott. Pasquale Ucci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4259/2010 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARTONE NICOLA Parte_1 C.F._1
e dell'avv. BARTONE STEFANO ( ), giusta mandato in atti C.F._2
Appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. DE DIVITIIS PAOLO, giusta delega in Controparte_1
atti
, con il patrocinio dell'avv. CANTORE GERARDO Controparte_2
MARIA, giusta delega in atti
, con il patrocinio dell'avv. ARIA MARCO, giusta delega in Controparte_3
atti
), con il patrocinio dell'avv. DI NATALE EDOARDO, CP_4 C.F._3
giusta delega in atti pagina 1 di 2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, nella qualità di genitore esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sulla figlia minore ha proposto appello avverso la sentenza n. Persona_1
182/2010 emessa dal Tribunale di Napoli.
Costituitesi, le parti appellate hanno richiesto il rigetto integrale dell'appello con vittoria di spese.
Con provvedimento del 20.01.2016, la Corte ha dichiarato la interruzione del giudizio stante l'intervenuto fallimento della parte appellata Controparte_2
Nessuna delle parti in giudizio ha riassunto la causa nei termini di legge.
Fissata l'udienza del 26.11.2025, con note di trattazione scritta, la parte appellata ha richiesto CP_4
dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 305 e 307 c.p.c., stante il decorso infruttuoso dei termini perentori per la sua riassunzione.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Ai sensi dell'art. 307 comma 3 c.p.c., va dichiarata la estinzione del giudizio, atteso l'inutile decorso del termine perentorio per la riassunzione dello stesso, decorrente dal remoto provvedimento di interruzione emesso in data 20.1.2016.
Nulla va disposto sulle spese di lite, considerato che ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara estinto il giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Nulla sulle spese.
Napoli, 28 novembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott. Stefano Celentano dott. Michele Caccese
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