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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/09/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud. aus.rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 635/22 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 28.02.24, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Peluso Parte_1 appellante
e
già , in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Capuano appellato nonché
Controparte_3 appellato-contumace
Conclusioni:
Per l'appellante “riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto: accertare e Parte_1 dichiarare che in data 20.09.16 alle ore 06:50 circa, in Caccuri (KR), Sp 32, il sig. , Parte_1 mentre camminava lungo il margine destro della carreggiata, nel centro abitato di Caccuri, direzione sud, veniva investito dall'autovettura Citroen, Tg BH162BV, assicurata Controparte_1
già , condotta e di proprietà del sig. il quale, nel
[...] CP_2 Controparte_3 percorrere la medesima strada con la medesima direzione, non si avvedeva della presenza del pedone, investendolo e facendolo cadere rovinosamente a terra e riportando lesioni, per come da consulenza tecnica medica espletata: inabilità temporanea totale gg 30; inabilità temporanea parziale al 75% gg 30; inabilità temporanea parziale al 50% gg 60; inabilità temporanea parziale al 25% gg 60; invalidità permanente 14%. Accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro
è da imputarsi esclusivamente ed integralmente all'imprudente e negligente condotta di guida del sig. ; e pertanto - condannare e il sig. , in solido Controparte_3 CP_2 Controparte_3 tra loro, al pagamento in favore dell'attore, alla luce della c.t.u. espletata, e detraendo quanto già corrisposto (€.20.450,75), della residua somma di €. 34.164,75 o di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo, e comunque in misura non superiore ad €. 52.000,00; con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso il presente, oltre al rimborso del 15% ex art. 15 D.M. 585/ 94 - T. F.- oltre Iva e Cpa come per legge con attribuzioni al sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 cpc.”
Per l'appellata “confermare la sentenza n. 264, emessa Controparte_1 dal Tribunale di Crotone in data 22.03.22. Condannare parte appellante alle spese del presente grado di giudizio”.
Svolgimento del processo
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Crotone, e Parte_1 Controparte_3 esponendo che: in data 20.09.16, alle ore 06.50 circa, mentre camminava Controparte_4 lungo il margine destro della carreggiata della S.P. 32, nel centro abitato di Caccuri, in direzione sud, veniva investito dall'autovettura Citroen, tg. BH162BV, assicurata con la condotta dal CP_5 proprietario , il quale nel percorrere la strada, nella sua stessa direzione, non si Controparte_3 avvedeva della sua presenza e lo faceva cadere rovinosamente a terra;
che la responsabilità del sinistro era da ascriversi al convenuto;
che la Compagnia di assicurazione aveva corrisposto la somma di €.
1.0000, trattenuta a titolo di anticipo sulla maggior somma dovuta;
chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro e condannarlo Controparte_3 in solido, con la Compagnia di assicurazioni, al risarcimento del danno biologico subito, da quantificarsi in complessivi €. 71.763,00, oltre accessori.
Si costituiva in giudizio la che chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_6
, regolarmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_3
La causa, istruita con prova testi e c.t.u., veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 264/22, pubblicata il 22.03.22, il Tribunale di Crotone - ritenuto il concorso colposo dell'attore nella causazione del danno, nella misura del 50% - accoglieva la domanda risarcitoria e condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore del della Pt_1 somma di €. 20.450,75, oltre accessori;
nonché, al pagamento delle spese processuali e di c.t.u.
Avverso la suddetta pronuncia, interponeva gravame affidandolo ad un unico ed Parte_1 articolato motivo che di seguito sarà esposto. Concludeva, come in epigrafe. Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto del Controparte_1 gravame e la conferma della sentenza appellata.
rimaneva contumace, nonostante la rituale citazione in giudizio. Controparte_3
Con ordinanza del 14.12.22, la Corte rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.02.24.
A detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc, decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 05.03.24.
L'appellante e l'appellata provvedevano al deposito Controparte_1 della sola comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con un unico ed articolato motivo l'appellante censura la pronuncia laddove il Tribunale ha affermato: “...sono, tuttavia, emersi elementi che consentono di individuare nella condotta dell'istante profili di colpa valorizzabili in termini di concorso, ex art. 1227, comma 1 c.c…. si reputa congruo quantificare il detto concorso nella misura del 50% rispetto alla produzione dell'evento dannoso” con ciò violando l'art. 190 CdS, senza peraltro, illustrare il presupposto logico - giuridico che lo ha indotto a riconoscere pari efficacia causale al comportamento del pedone, nella causazione del sinistro.
La norma in questione prevede, invero, che i pedoni all'interno dei centri abitati devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti e nel caso in cui non vi siano, oppure non siano sufficienti, siano interrotti o siano ingombri, allora i pedoni sono tenuti a circolare sul margine della carreggiata, opposto al senso di marcia dei veicoli, in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione.
Orbene, il giudice di prime cure afferma testualmente “pacifico, per averlo dedotto lo stesso istante, che il medesimo percorreva la strada provinciale lungo il margine destro della carreggiata, priva di marciapiede” e richiama l'art. 190 CdS;
invero - ribadisce l'appellante - al momento del sinistro egli stava circolando su una banchina.
Anche se nella deposizione il teste fa riferimento ad una “cunetta”, tuttavia, Testimone_1 sarebbe evidente, dalle fotografie prodotte, che si tratti di una banchina, non avente le caratteristiche tipiche della cunetta.
Si definisce, infatti, “cunetta”, ai sensi dell'art. 3 del CdS quel “manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente o anche trasversalmente all'andamento della strada”; mentre, viene definita banchina quella “parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati”.
Nella fattispecie, si tratterebbe, infatti, di strada (SP32) urbana, fiancheggiante il parco comunale, mentre, la porzione di strada, collocata fra il margine destro della carreggiata e l'argine rappresentato dal muro della , costituirebbe la banchina utilizzata proprio al fine di CP_7 non incorrere in violazioni di norme comportamentali o di intralciare la sicurezza della circolazione.
In ogni caso, prosegue il , anche laddove non si volesse dare rilievo a tale differenza Pt_1 strutturale e dovesse ritenersi che in quel tratto di strada i pedoni debbano circolare lungo il margine della carreggiata, opposta al senso di marcia dei veicoli, la motivazione resa dal Tribunale sarebbe illogica.
Il sinistro, infatti, è avvenuto nei pressi della ove l'ingresso/uscita della CP_7 medesima è posto tra un incrocio non regolato da segnaletica orizzontale, né da semaforo (a nord) e una curva (a sud) dalla scarsa visibilità per i veicoli che provengono da nord, in senso opposto.
Scendendo, pertanto, lungo la curva, si trova un rettilineo ed un marciapiede rialzato, destinato al traffico pedonale;
non sono presenti sottopassaggi e/o soprappassaggi, o segnaletica adibita all'attraversamento pedonale.
Orbene, la mattina del sinistro, rileva l'appellante, stava uscendo dalla villa Comunale percorrendo, a piedi, la strada lungo il margine estremo destro della stessa (la banchina) al fine di raggiungere un luogo più sicuro per effettuare l'attraversamento.
Tale circostanza sarebbe stata confermata dal teste laddove ha dichiarato: Testimone_1
“confermo la circostanza;
il giorno 29 settembre 2016 alle ore 6.30 mi trovavo con mio padre all'uscita dalla villetta comunale di Caccuri, a piedi. Nell'uscire, io ho attraversato immediatamente la strada (sp 32) mentre mio padre ha intrapreso la discesa tenendosi sul lato destro della strada nella cunetta, per raggiugere il rettilineo ed attraversare sul margine destro”.
Orbene, il primo giudice avrebbe ritenuto, erroneamente, che il pedone dovesse circolare sul lato opposto della carreggiata, tuttavia, ciò non sarebbe stato possibile, senza prima attraversare la strada.
Le alternative, per attenersi a tale regola di comportamento sarebbero state: non scendere verso il rettilineo, ma salire e trovarsi nei pressi di una triplice intersezione stradale, non regolata da alcun tipo di segnaletica orizzontale e verticale;
oppure, attraversare immediatamente, in direzione dell'uscita della villa comunale, con maggiore rischio, poiché in prossimità di una curva con scarsa visibilità, dove non avrebbe potuto verificare la precedenza dei veicoli. Contrariamente a quanto sostenuto dal giudicante, pertanto, ritiene il di essere stato Pt_1 estremamente diligente e prudente al fine di evitare impedimenti alla circolazione stradale, non emergendo elementi tali da far presumere la sussistenza di eventuale concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
Peraltro, ribadisce che, se si fosse attenuto, letteralmente, a quanto previsto dalla norma supposta violata attraversando repentinamente, all'uscita della ovvero dirigendosi CP_7 dal lato opposto al senso di marcia dei veicoli, nel triplice incrocio privo di segnaletica, avrebbe posto in essere un comportamento particolarmente pericoloso.
Imprudente e negligente sarebbe, invece, il comportamento tenuto dal che, Controparte_3 circolando nella stessa direzione di marcia del pedone, in assenza di traffico veicolare, lo investiva nonostante l'ampia carreggiata e l'ottima visibilità, atteso che il sinistro è avvenuto di mattina, in piena luce.
Il Tribunale avrebbe tralasciato, nel caso di specie, di applicare un'importante norma comportamentale per i conducenti, quasi di chiusura al codice della strada, l'art 141, il quale prevede che “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”.
La circostanza che in quel tratto di strada potesse esserci un pedone non era sicuramente imprevedibile, trattandosi di centro abitato ed in prossimità di zona adibita a verde cittadino;
pertanto, il convenuto avrebbe dovuto astenersi dal transitare su una parte di strada non destinata ai veicoli e prestare attenzione alla presenza di eventuali pedoni.
2.- L'appello non è fondato.
Il Tribunale ha correttamente ricostruito i fatti di causa e riconosciuto il concorso colposo del nella causazione del sinistro. Pt_1
Occorre premettere che la dinamica dell'occorso è emersa pacificamente non solo dalla descrizione dei fatti, per come esposti nell'atto introduttivo del giudizio, ma anche dalle risultanze istruttorie. Il teste , figlio dell'attore, ha, infatti confermato che quest'ultimo - uscendo Testimone_1 dalla villa comunale - percorreva la strada provinciale in discesa, tenendosi sul lato destro della carreggiata, e precisamente nella cunetta, atteso che la strada era priva di marciapiede e di strisce pedonali, dando le spalle all'autovettura, condotta dal , che transitava sulla Controparte_3 medesima carreggiata, in un tratto curvilineo.
Orbene, l'art. 190 CdS stabilisce quanto che: “i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli spazi per essi predisposti;
qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposta al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione”.
Pertanto, contravvenire a tale disposizione implica l'adozione di una condotta imprudente e pericolosa che concorre, con la condotta del conducente ex art. 1227 c.c., alla causazione dell'evento dannoso.
Nella fattispecie, appare evidente, dalle riproduzioni fotografiche dei luoghi di causa, nonché, dalla deposizione del teste, che il transitava non su una banchina - che è quella parte di strada Pt_1 esterna alla carreggiata - bensì su una cunetta che la attraversa longitudinalmente.
Pertanto, in assenza di marciapiede, banchina o altro spazio destinato al passaggio dei pedoni, secondo l'art. 190 CdS, questi “sono tenuti a circolare sul margine della carreggiata, opposto al senso di marcia dei veicoli, in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione”.
In alternativa, peraltro, la norma citata consente ai pedoni, nel caso in cui non esistano attraversamenti pedonali o sottopassaggi o sovrapassaggi, come nella fattispecie, di attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri (art. 190 comma 2, CdS).
Orbene, appare evidente che il comportamento negligente del - che ha intrapreso la Pt_1 discesa, dando le spalle alle autovetture che sopraggiungevano nella medesima direzione - ha concorso nella determinazione dell'evento, non essendosi attenuto a quanto previsto dalla predetta norma.
La Corte condivide in toto la motivazione sul punto - in quanto logica e coerente con le risultanze istruttorie - laddove si legge: “pacifico, per averlo dedotto lo stesso istante, che il medesimo percorreva la strada provinciale lungo il margine destro della carreggiata, priva di marciapiede, nello stesso senso di marcia del veicolo investitore, l'attore ha violato l'art. 190, comma 1, D.lgs.
30.4.1992, n. 285, ai sensi del quale “i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti;
qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Il comportamento dell'attore ha senz'altro assunto rilevanza concorsuale nella causazione del sinistro, dovendo ritenersi che ove quesii si fosse attenuto alle prescritte regole di condotta, avrebbe potuto quanto meno attenuare il rischio dell'investimento. Accertata in concreto la colpa del pedone, e dovendo ridursi progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente (da ultimo, Cass. n.
2241/2019; Cass. n. 8663/2017; Cass. n. 24472/2014; Cass. n. 3964/2014), si reputa congruo quantificare il detto concorso nella misura del 50% rispetto alla produzione dell'evento dannoso”.
Si impone, dunque, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi, di cui ai DD.MM. 55/14 e 147/22, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate, per tutte le fasi, (scaglione compreso tra €.
5.201 ed €. 26.000) in favore di
[...]
Controparte_1
Nulla sulle spese in favore di in quanto contumace. Controparte_3
Il rigetto dell'appello comporta l'obbligo per l'appellante di versare un ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
PQM
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , nei confronti di e Testimone_1 Controparte_1
, avverso la sentenza n. 264/22, pubblicata il 22.03.22, emessa dal Tribunale di Controparte_3
Crotone, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida in complessivi €. 2.906, per compensi, oltre rimborso spese generali, nella
[...] misura del 15%, iva e cpa, come per legge;
- nulla sulle spese in favore di . Controparte_3
- si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 08.07.2025
Il Giud. Aus. Est. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppa Alecci) (Dott.ssa Silvana Ferriero)