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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/11/2025, n. 3862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3862 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai magistrati
1)dott. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2) dott. Laura Scarlatelli Consigliere
3)dott. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all' esito della riserva di cui all'udienza del 10.11.025 la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 2580/2023 RG vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in Parte_1
Napoli alla Via Tasso n. 216, C.F. , elettivamente domiciliata C.F._1 in Napoli alla Via Camaldolilli n. 120, presso lo studio dell'Avv. Marco D'GO ( che la rappresenta e difende giusta mandato a tergo del C.F._2 presente ricorso, PEC: Email_1
FAX: 0815456286 Ricorrente in revocazione
CONTRO
in persona del Controparte_1 suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 21.07.2015, Per_1 dall'Avv.to Erminio Capasso, c.f. ; domicilio digitale e CodiceFiscale_3 pec: t, nonché dagli Avv.ti Giuliana Email_2
LC e GO Di EO
Resistente in revocazione- OGGETTO : revocazione della sent. n 949-23 pubblicata in data 26.4.2023 dalla Corte di Appello di Napoli Sezione Lavoro e Previdenza nella causa iscritta al n. R.G. 735-19.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso questa Corte il 27.3.2019 l'appellante indicata in epigrafe proponeva appello parziale avverso la sentenza n.1537/19 del 5.3.2019 con la quale il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di liquidazione prestazioni assistenziali riconosciute con decreto di omologa all'esito di procedimento giudiziale per ATP, compensando tra le parti le spese di lite. L'appellante lamentava che il primo Giudice avesse erroneamente disposto la compensazione delle spese, sostenendo invece che dovesse applicarsi il principio della soccombenza con condanna integrale dell' CP_1
Con sentenza n. 949 del 2023 ,oggetto della proposta revocazione, l'adita Corte rigettava l'appello con compensazione integrale delle spese. Avverso tale sentenza la ricorrente in epigrafe ha proposto istanza di revocazione, a norma dell'art. 395 n 4 cpc,deducendo :
1) Errata motivazione in quanto dagli atti documenti di causa emergeva con chiarezza che la compensazione disposta dal giudice di prime cure era totale e non solo di un terzo, per cui tale circostanza erronea, aveva indubbiamente indotto il collegio a rigettare il gravame.
2 Errata motivazione in quanto dagli atti documenti di causa emergeva con chiarezza che il deposito del ricorso di primo grado era avvenuto in data 14/11/2017 a distanza di sei mesi dalla scadenza ( maggio 2017) del termine previsto dalla normativa per l' (120 giorni) per liquidare la prestazione CP_1 assistenziale. Chiedeva , pertanto , “in via Preliminare disporre la sospensione del termine per la proposizione del ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 949-23;
Nel merito revocare l'impugnata sentenza n. 949-23 poiché erroneamente rigetta l'appello sulla base della erronea affermazione che la sentenza di primo grado avesse compensato le spese di lite solo nella misura di un terzo anziché integralmente e che il ricorso di primo grado fosse stato depositato nella immediatezza della scadenza del termine adempitivo dell' , allorquando il citato CP_1 ricorso, come provato per tabulas, è stato depositato a distanza di sei mesi dalla scadenza del suddetto termine. PER L'EFFETTO Disporre la trattazione dell'appello originario, previa eliminazione del vizio revocatorio, e, per l'effetto, accogliersi il ricorso di appello;
Ovvero in subordine accogliersi direttamente il ricorso in appello onde:
riformare parzialmente l'impugnata sentenza di Primo Grado n. 1537-19 nella parte in cui compensa integralmente tra le parti le spese processuali del primo grado di giudizio;
accertare e dichiarare il diritto della alla liquidazione integrale delle spese Pt_1 di lite e compensi professionali del giudizio di primo grado, per € 2.250,50 ovvero nella diversa misura maggiore o minore accertata in corso di giudizio;
per l'effetto condannare l' al pagamento in favore dell'appellante delle spese e CP_1 compensi del giudizio di primo grado, da quantificarsi in € 2.250,50, ovvero nella diversa misura maggiore o minore accertata in corso di giudizio, oltre a quelle del giudizio di appello e del presente giudizio di revocazione, oltre a rimborso spese forfetarie, CPA, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario. Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore antistatario.
Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l' che , sulla base di CP_1 plurime argomentazioni , instava per il rigetto del ricorso ,siccome inammissibile oltre che infondato;
vinte le spese . Nelle more del giudizio veniva disposta la trattazione scritta secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
All'odierna udienza, a seguito del deposito delle note di trattazione, la causa è stata riservata in decisione .
E' opportuno evidenziare, con preliminare considerazione che, secondo l'autorevole e condivisibile orientamento della Corte Regolatrice, l'errore di fatto che può dare luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice ad affermare l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, la cui sussistenza (o insussistenza) risulti invece in modo incontestabile dagli atti, e l'erronea percezione postula l'esistenza di un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti rispettivamente l'una dalla sentenza impugnata, l'altra dagli atti processuali. Il legislatore attribuisce prevalenza alla seconda rappresentazione quando ricorre la duplice condizione che la prima sia frutto di semplice supposizione e non di giudizio e che la seconda emerga irrefutabilmente dagli atti e documenti di causa e non sia oggetto di contestazione tra le parti. Il suddetto errore, inoltre, non può consistere in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, né può riguardare la violazione o la falsa applicazione di norme giuridiche;
deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 21 aprile 2006, n. 9396; Sez. III, 23 febbraio 2006, n. 4015; Sez. Trib., 6 febbraio 2006, n. 2478; Sez. Unite, 16 novembre 2004, n. 21639; Sez. III, 5 luglio 2004, n. 12283; cfr., in termini, anche Cons. Stato, Sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2278; 28 febbraio 2005, n. 743). In particolare la S. C con sentenza n.6038/16 ha ritenuto che “ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., il nesso causale tra errore di fatto e decisione, nel cui accertamento si sostanzia la valutazione di essenzialità e decisività dell'errore revocatorio, non è un nesso di causalità storica, ma di carattere logico-giuridico, nel senso che non si tratta di stabilire se il giudice autore del provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l'errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa sarebbe dovuta essere diversa, in mancanza di quell'errore, per necessità logico-giuridica”.
Ed ancora con ordinanza n.8051/20 “nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa;
ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento”).
Nella specie , parte appellante, nei motivi di appello di cui alla revocanda sentenza , aveva lamentato l'erroneità della disposta compensazione delle spese da parte del primo giudice , sostenendo invece che dovesse applicarsi il principio della soccombenza con condanna integrale dell' CP_1
La Corte di appello , con la sentenza oggetto di revocazione, ha tenuto ben conto dei motivi di gravame, così argomentando : ” le regole di cui all'art.92 c.p.c., nella formulazione successiva alla riforma ex legge 69/09, applicabile ratione temporis alla fattispecie, appaiono adeguatamente rispettate nella motivazione della sentenza impugnata. Emerge, in effetti, dal tenore della sentenza impugnata l'indicazione delle gravi ed eccezionali ragioni che hanno indotto il Giudice a procedere ad una compensazione, disposta peraltro solo per un terzo, delle spese di lite. In particolare, il primo giudice ha dato atto che il pagamento delle prestazioni indennitarie delle quali la richiedeva il pagamento è avvenuto in epoca Pt_1 precedente alla notifica del ricorso all' , che in un ambito temporale successivo CP_1 alla notifica del decreto di omologa ma comunque con atto estintivo anteriore ed indipendente dall'iniziativa giudiziaria della appellante ha provveduto alla liquidazione ed alla materiale erogazione delle somme. In generale, non è precluso che anche nei confronti della parte vittoriosa venga applicata la totale ovvero la parziale compensazione delle spese di lite “stante l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronunzia sulle spese” (Cass. 15.2.2006 n. 3282; vedi anche Cass. 9271/2000; Cass. 5390/2000). Omissis ……… Ed allora, pur individuata la parte ipoteticamente soccombente, è ben possibile disporre la compensazione delle spese per motivi che, nei procedimenti instaurati dopo il 1° marzo 2006, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 263 del 28 dicembre 2005, devono essere esplicitamente indicati nella motivazione. Come è noto, a seguito della modifica del 2005, il secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. dispone che "Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti". Orbene, nel caso in esame, sicuramente non è stato violato il principio della soccombenza, in quanto tale violazione si ha solo se viene condannato a pagare le spese di lite un soggetto che sia vincitore e non anche in caso di compensazione ove, come nella specie, è avvenuto. Si tenga anche conto che, secondo la prevalente interpretazione giurisprudenziale: "Ai fini della compensazione delle spese, i giusti motivi - che, nei procedimenti instaurati dopo il 1° marzo 2006, devono essere esplicitamente indicati in motivazione - possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere integrati, anche d'ufficio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi riconoscere al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del "devo/uteri", un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata" (si veda in senso conforme Cass. 28 maggio 2015, n. 11130 ed anche la più recente Cass 3148\2016). Nel caso di specie, tuttavia la motivazione non necessita di particolari integrazioni, poichè il primo giudice ha espressamente posto a fondamento della statuizione impugnata la circostanza che l'adempimento spontaneo della prestazione da parte dell' fosse avvenuto in epoca anteriore alla notifica del ricorso giudiziale. In CP_1 sostanza, il tempo dell'avvenuto pagamento (dicembre 2017) rivela la totale indipendenza dell'atto adempitivo rispetto all'iniziativa giurisdizionale, che è stata accolta solo limitatamente ad una somma estremamente bassa di interessi (euro 90,00), rispetto alla sorta capitale liquidata spontaneamente. Del resto, il deposito del ricorso era avvenuto nell'immediatezza della scadenza del termine per il pagamento riconosciuto all' . Il comportamento adempitivo della parte e la CP_1 durata della permanenza dell'inadempimento sono elementi che possono essere valutati anche nel regime delle spese, con una valorizzazione adeguata cui può corrispondere una compensazione delle stesse…..
Ora assume parte ricorrente che l'errore revocatorio sarebbe consistito nel fatto che il rigetto del gravame si fondava su una erronea affermazione che la sentenza di primo grado avesse compensato le spese di lite solo nella misura di un terzo anziché integralmente.
Ebbene sul punto rileva il Collegio che, seppure è vero che nella parte motiva la Corte ha affermato che “ Emerge, in effetti, dal tenore della sentenza impugnata l'indicazione delle gravi ed eccezionali ragioni che hanno indotto il Giudice a procedere ad una compensazione, disposta peraltro solo per un terzo, delle spese di lite” , tuttavia tale errore non è decisivo, in quanto la decisione della causa non sarebbe diversa in mancanza di quell'errore, come reso palese da tutta la restante parte motiva della revocanda sentenza sopra trascritta, ove si argomenta ampiamente in ordine alla correttezza della disposta compensazione
,chiaramente integrale, da parte del Tribunale. Il primo motivo va quindi disatteso.
Per le medesime considerazioni va respinto anche il secondo motivo oggetto del ricorso in revocazione.
In definitiva ritiene il Collegio che la sentenza fatta oggetto di revocazione non è affatto “l'effetto di un errore di fatto…”, che consiste come già detto –– per costante insegnamento anche della giurisprudenza- in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il Giudice ad assumere in maniera errata, appunto, la propria decisione fondandola proprio sulla “svista” operata. L'affermazione contenuta in sentenza e censurata come “erronea” da parte ricorrente, non è fondata sulla falsa percezione di dati di fatto incontrovertibili, bensì su deduzioni tratte dalla interpretazione delle norme di legge e dalla valutazione delle risultanze processuali in atti e, quindi, su un errore di giudizio (relativo alla individuazione delle questioni oggetto del motivo di ricorso), come tale inidoneo ad integrare gli estremi dell'errore prefigurato dall'art. 395 c.p.c., n. 4.
La statuizione espressa dalla Corte di Appello denota un esame , una valutazione e un apprezzamento dei dati processuali offerti, in ordine agli elementi per poter procedere ad una declaratoria di compensazione integrale delle spese. E' evidente , quindi , che il rigetto della domanda, non è scaturito dalla mancata percezione di un fatto risultante in modo inconfutabile dagli atti di causa, ma ha costituito il naturale epilogo dell'attività di valutazione degli atti e delle risultanze processuali esattamente percepite nella loro oggettività. In definitiva, a parere del Collegio, , sotto la veste del preteso errore revocatorio, in effetti , parte ricorrente finisce per dolersi dell'errato apprezzamento da parte di questa Corte del contenuto di un motivo di ricorso, qualificando come errore di percezione degli atti di causa( che attiene alla conoscenza), quello che si configura essere piuttosto un errore di valutazione sulla portata della doglianza svolta;
il che investendo direttamente il giudizio nella sua formulazione sul piano logico giuridico è evidentemente estraneo all'ambito dell'errore revocatorio. Non integrando assolutamente gli estremi dell'errore revocatorio, da rimuovere a mezzo dello speciale strumento di impugnazione disciplinato dall'art. 395 cod. proc. civ ., ma semmai da far valere con ricorso per cassazione ( peraltro già instaurato) ,logico corollario delle considerazioni che precedono diviene la declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione proposto.
Nulla per le spese del giudizio ex. art. 152 disp.att. cpc, stante la dichiarazione di esonero in atti.( v. dich. sost. del 24.10.2023 ) . Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso per revocazione proposto;
2)nulla per le spese del giudizio.
3) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 10.11.2025
Il Presidente est/rel.
Dott.ssa Rosa B.Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche
composta dai magistrati
1)dott. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2) dott. Laura Scarlatelli Consigliere
3)dott. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all' esito della riserva di cui all'udienza del 10.11.025 la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 2580/2023 RG vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in Parte_1
Napoli alla Via Tasso n. 216, C.F. , elettivamente domiciliata C.F._1 in Napoli alla Via Camaldolilli n. 120, presso lo studio dell'Avv. Marco D'GO ( che la rappresenta e difende giusta mandato a tergo del C.F._2 presente ricorso, PEC: Email_1
FAX: 0815456286 Ricorrente in revocazione
CONTRO
in persona del Controparte_1 suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 21.07.2015, Per_1 dall'Avv.to Erminio Capasso, c.f. ; domicilio digitale e CodiceFiscale_3 pec: t, nonché dagli Avv.ti Giuliana Email_2
LC e GO Di EO
Resistente in revocazione- OGGETTO : revocazione della sent. n 949-23 pubblicata in data 26.4.2023 dalla Corte di Appello di Napoli Sezione Lavoro e Previdenza nella causa iscritta al n. R.G. 735-19.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso questa Corte il 27.3.2019 l'appellante indicata in epigrafe proponeva appello parziale avverso la sentenza n.1537/19 del 5.3.2019 con la quale il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di liquidazione prestazioni assistenziali riconosciute con decreto di omologa all'esito di procedimento giudiziale per ATP, compensando tra le parti le spese di lite. L'appellante lamentava che il primo Giudice avesse erroneamente disposto la compensazione delle spese, sostenendo invece che dovesse applicarsi il principio della soccombenza con condanna integrale dell' CP_1
Con sentenza n. 949 del 2023 ,oggetto della proposta revocazione, l'adita Corte rigettava l'appello con compensazione integrale delle spese. Avverso tale sentenza la ricorrente in epigrafe ha proposto istanza di revocazione, a norma dell'art. 395 n 4 cpc,deducendo :
1) Errata motivazione in quanto dagli atti documenti di causa emergeva con chiarezza che la compensazione disposta dal giudice di prime cure era totale e non solo di un terzo, per cui tale circostanza erronea, aveva indubbiamente indotto il collegio a rigettare il gravame.
2 Errata motivazione in quanto dagli atti documenti di causa emergeva con chiarezza che il deposito del ricorso di primo grado era avvenuto in data 14/11/2017 a distanza di sei mesi dalla scadenza ( maggio 2017) del termine previsto dalla normativa per l' (120 giorni) per liquidare la prestazione CP_1 assistenziale. Chiedeva , pertanto , “in via Preliminare disporre la sospensione del termine per la proposizione del ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 949-23;
Nel merito revocare l'impugnata sentenza n. 949-23 poiché erroneamente rigetta l'appello sulla base della erronea affermazione che la sentenza di primo grado avesse compensato le spese di lite solo nella misura di un terzo anziché integralmente e che il ricorso di primo grado fosse stato depositato nella immediatezza della scadenza del termine adempitivo dell' , allorquando il citato CP_1 ricorso, come provato per tabulas, è stato depositato a distanza di sei mesi dalla scadenza del suddetto termine. PER L'EFFETTO Disporre la trattazione dell'appello originario, previa eliminazione del vizio revocatorio, e, per l'effetto, accogliersi il ricorso di appello;
Ovvero in subordine accogliersi direttamente il ricorso in appello onde:
riformare parzialmente l'impugnata sentenza di Primo Grado n. 1537-19 nella parte in cui compensa integralmente tra le parti le spese processuali del primo grado di giudizio;
accertare e dichiarare il diritto della alla liquidazione integrale delle spese Pt_1 di lite e compensi professionali del giudizio di primo grado, per € 2.250,50 ovvero nella diversa misura maggiore o minore accertata in corso di giudizio;
per l'effetto condannare l' al pagamento in favore dell'appellante delle spese e CP_1 compensi del giudizio di primo grado, da quantificarsi in € 2.250,50, ovvero nella diversa misura maggiore o minore accertata in corso di giudizio, oltre a quelle del giudizio di appello e del presente giudizio di revocazione, oltre a rimborso spese forfetarie, CPA, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario. Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore antistatario.
Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l' che , sulla base di CP_1 plurime argomentazioni , instava per il rigetto del ricorso ,siccome inammissibile oltre che infondato;
vinte le spese . Nelle more del giudizio veniva disposta la trattazione scritta secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
All'odierna udienza, a seguito del deposito delle note di trattazione, la causa è stata riservata in decisione .
E' opportuno evidenziare, con preliminare considerazione che, secondo l'autorevole e condivisibile orientamento della Corte Regolatrice, l'errore di fatto che può dare luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice ad affermare l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, la cui sussistenza (o insussistenza) risulti invece in modo incontestabile dagli atti, e l'erronea percezione postula l'esistenza di un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti rispettivamente l'una dalla sentenza impugnata, l'altra dagli atti processuali. Il legislatore attribuisce prevalenza alla seconda rappresentazione quando ricorre la duplice condizione che la prima sia frutto di semplice supposizione e non di giudizio e che la seconda emerga irrefutabilmente dagli atti e documenti di causa e non sia oggetto di contestazione tra le parti. Il suddetto errore, inoltre, non può consistere in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, né può riguardare la violazione o la falsa applicazione di norme giuridiche;
deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 21 aprile 2006, n. 9396; Sez. III, 23 febbraio 2006, n. 4015; Sez. Trib., 6 febbraio 2006, n. 2478; Sez. Unite, 16 novembre 2004, n. 21639; Sez. III, 5 luglio 2004, n. 12283; cfr., in termini, anche Cons. Stato, Sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2278; 28 febbraio 2005, n. 743). In particolare la S. C con sentenza n.6038/16 ha ritenuto che “ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., il nesso causale tra errore di fatto e decisione, nel cui accertamento si sostanzia la valutazione di essenzialità e decisività dell'errore revocatorio, non è un nesso di causalità storica, ma di carattere logico-giuridico, nel senso che non si tratta di stabilire se il giudice autore del provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l'errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa sarebbe dovuta essere diversa, in mancanza di quell'errore, per necessità logico-giuridica”.
Ed ancora con ordinanza n.8051/20 “nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa;
ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento”).
Nella specie , parte appellante, nei motivi di appello di cui alla revocanda sentenza , aveva lamentato l'erroneità della disposta compensazione delle spese da parte del primo giudice , sostenendo invece che dovesse applicarsi il principio della soccombenza con condanna integrale dell' CP_1
La Corte di appello , con la sentenza oggetto di revocazione, ha tenuto ben conto dei motivi di gravame, così argomentando : ” le regole di cui all'art.92 c.p.c., nella formulazione successiva alla riforma ex legge 69/09, applicabile ratione temporis alla fattispecie, appaiono adeguatamente rispettate nella motivazione della sentenza impugnata. Emerge, in effetti, dal tenore della sentenza impugnata l'indicazione delle gravi ed eccezionali ragioni che hanno indotto il Giudice a procedere ad una compensazione, disposta peraltro solo per un terzo, delle spese di lite. In particolare, il primo giudice ha dato atto che il pagamento delle prestazioni indennitarie delle quali la richiedeva il pagamento è avvenuto in epoca Pt_1 precedente alla notifica del ricorso all' , che in un ambito temporale successivo CP_1 alla notifica del decreto di omologa ma comunque con atto estintivo anteriore ed indipendente dall'iniziativa giudiziaria della appellante ha provveduto alla liquidazione ed alla materiale erogazione delle somme. In generale, non è precluso che anche nei confronti della parte vittoriosa venga applicata la totale ovvero la parziale compensazione delle spese di lite “stante l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronunzia sulle spese” (Cass. 15.2.2006 n. 3282; vedi anche Cass. 9271/2000; Cass. 5390/2000). Omissis ……… Ed allora, pur individuata la parte ipoteticamente soccombente, è ben possibile disporre la compensazione delle spese per motivi che, nei procedimenti instaurati dopo il 1° marzo 2006, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 263 del 28 dicembre 2005, devono essere esplicitamente indicati nella motivazione. Come è noto, a seguito della modifica del 2005, il secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. dispone che "Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti". Orbene, nel caso in esame, sicuramente non è stato violato il principio della soccombenza, in quanto tale violazione si ha solo se viene condannato a pagare le spese di lite un soggetto che sia vincitore e non anche in caso di compensazione ove, come nella specie, è avvenuto. Si tenga anche conto che, secondo la prevalente interpretazione giurisprudenziale: "Ai fini della compensazione delle spese, i giusti motivi - che, nei procedimenti instaurati dopo il 1° marzo 2006, devono essere esplicitamente indicati in motivazione - possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere integrati, anche d'ufficio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi riconoscere al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del "devo/uteri", un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata" (si veda in senso conforme Cass. 28 maggio 2015, n. 11130 ed anche la più recente Cass 3148\2016). Nel caso di specie, tuttavia la motivazione non necessita di particolari integrazioni, poichè il primo giudice ha espressamente posto a fondamento della statuizione impugnata la circostanza che l'adempimento spontaneo della prestazione da parte dell' fosse avvenuto in epoca anteriore alla notifica del ricorso giudiziale. In CP_1 sostanza, il tempo dell'avvenuto pagamento (dicembre 2017) rivela la totale indipendenza dell'atto adempitivo rispetto all'iniziativa giurisdizionale, che è stata accolta solo limitatamente ad una somma estremamente bassa di interessi (euro 90,00), rispetto alla sorta capitale liquidata spontaneamente. Del resto, il deposito del ricorso era avvenuto nell'immediatezza della scadenza del termine per il pagamento riconosciuto all' . Il comportamento adempitivo della parte e la CP_1 durata della permanenza dell'inadempimento sono elementi che possono essere valutati anche nel regime delle spese, con una valorizzazione adeguata cui può corrispondere una compensazione delle stesse…..
Ora assume parte ricorrente che l'errore revocatorio sarebbe consistito nel fatto che il rigetto del gravame si fondava su una erronea affermazione che la sentenza di primo grado avesse compensato le spese di lite solo nella misura di un terzo anziché integralmente.
Ebbene sul punto rileva il Collegio che, seppure è vero che nella parte motiva la Corte ha affermato che “ Emerge, in effetti, dal tenore della sentenza impugnata l'indicazione delle gravi ed eccezionali ragioni che hanno indotto il Giudice a procedere ad una compensazione, disposta peraltro solo per un terzo, delle spese di lite” , tuttavia tale errore non è decisivo, in quanto la decisione della causa non sarebbe diversa in mancanza di quell'errore, come reso palese da tutta la restante parte motiva della revocanda sentenza sopra trascritta, ove si argomenta ampiamente in ordine alla correttezza della disposta compensazione
,chiaramente integrale, da parte del Tribunale. Il primo motivo va quindi disatteso.
Per le medesime considerazioni va respinto anche il secondo motivo oggetto del ricorso in revocazione.
In definitiva ritiene il Collegio che la sentenza fatta oggetto di revocazione non è affatto “l'effetto di un errore di fatto…”, che consiste come già detto –– per costante insegnamento anche della giurisprudenza- in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il Giudice ad assumere in maniera errata, appunto, la propria decisione fondandola proprio sulla “svista” operata. L'affermazione contenuta in sentenza e censurata come “erronea” da parte ricorrente, non è fondata sulla falsa percezione di dati di fatto incontrovertibili, bensì su deduzioni tratte dalla interpretazione delle norme di legge e dalla valutazione delle risultanze processuali in atti e, quindi, su un errore di giudizio (relativo alla individuazione delle questioni oggetto del motivo di ricorso), come tale inidoneo ad integrare gli estremi dell'errore prefigurato dall'art. 395 c.p.c., n. 4.
La statuizione espressa dalla Corte di Appello denota un esame , una valutazione e un apprezzamento dei dati processuali offerti, in ordine agli elementi per poter procedere ad una declaratoria di compensazione integrale delle spese. E' evidente , quindi , che il rigetto della domanda, non è scaturito dalla mancata percezione di un fatto risultante in modo inconfutabile dagli atti di causa, ma ha costituito il naturale epilogo dell'attività di valutazione degli atti e delle risultanze processuali esattamente percepite nella loro oggettività. In definitiva, a parere del Collegio, , sotto la veste del preteso errore revocatorio, in effetti , parte ricorrente finisce per dolersi dell'errato apprezzamento da parte di questa Corte del contenuto di un motivo di ricorso, qualificando come errore di percezione degli atti di causa( che attiene alla conoscenza), quello che si configura essere piuttosto un errore di valutazione sulla portata della doglianza svolta;
il che investendo direttamente il giudizio nella sua formulazione sul piano logico giuridico è evidentemente estraneo all'ambito dell'errore revocatorio. Non integrando assolutamente gli estremi dell'errore revocatorio, da rimuovere a mezzo dello speciale strumento di impugnazione disciplinato dall'art. 395 cod. proc. civ ., ma semmai da far valere con ricorso per cassazione ( peraltro già instaurato) ,logico corollario delle considerazioni che precedono diviene la declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione proposto.
Nulla per le spese del giudizio ex. art. 152 disp.att. cpc, stante la dichiarazione di esonero in atti.( v. dich. sost. del 24.10.2023 ) . Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso per revocazione proposto;
2)nulla per le spese del giudizio.
3) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 10.11.2025
Il Presidente est/rel.
Dott.ssa Rosa B.Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche