Sentenza 27 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 27/04/2023, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/04/2023
N. 01426/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01525/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1525 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Mogavero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Sferracavallo, 146/A;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Cannarozzo Fazzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede degli uffici legali dell’ente siti in Palermo, piazza Marina 39;
per l'annullamento
previa sospensiva
dell'Ordinanza di ingiunzione a demolire n. -OMISSIS- del 04/05/2018, prot. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di rinuncia alla tutela cautelare;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 15 marzo 2023, tenutasi in collegamento da remoto, il dott. Roberto Valenti e udito l’avvocato di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente impugna, chiedendone l’annullamento previa sospensione, l’ordinanza -OMISSIS-, prot. -OMISSIS- del 4/5/2018, notificata il 16/5/2018, con cui il Comune di Palermo ha intimato la demolizione e la riduzione in pristino dell’immobile realizzato in assenza di titolo edilizio.
Premette di aver acquistato, giusto atto pubblico di compravendita del 5/5/, il terreno confinante con particella -OMISSIS- di proprietà -OMISSIS- e -OMISSIS-, con la p.lla -OMISSIS- di proprietà aliena con aventi causa di -OMISSIS- e con la stradella in comproprietà di -OMISSIS-.
Nel predetto terreno è stato quindi realizzato, in assenza di qualiasi titolo edilizio, una palazzina composta da “ da tre elevazioni di cui una seminterrata con struttura di pilastri e solai in cemento armato come pure il tetto a doppia falda, muri di tompagno e tramezzi interni allo stato grezzo. Il seminterrato ed il 1° piano f.t. hanno ciascuno una superficie di circa 150 mq ed il 2° piano f.t. una superficie di circa mq . 100 ”.
Nell’ordinanza ingiunzione l’immobile è identificato al foglio -OMISSIS-: la stessa ricade in ZRO E1.
Ad avviso di parte ricorrente ci si troverebbe innanzi un abusivismo di necessità in zona fortemente antropizzata.
Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo con cui si contesta la “1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO E COSTITUZIONALI (artt. 23, 24, 25, 42, 97 e 113 Cost.; L. REG. SIC. N. 37/1985, N. 71/1978 e N. 16/2016; L. REG. SIC. 30.4.1991 N. 10; L. 7.8.1990, N. 241; L. 47/1985; D.P.R. N. 380/2001; R.E. vigente) - ECCESSO ED ABUSO DI POTERE PER ERRONEITÀ ED INDETERMINATEZZA DEGLI ELEMENTI NECESSARI AL CORRETTO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO - ERRONEA PRESUPPOSIZIONE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - CARENZA DI MOTIVAZIONE - ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA - PALESE INATTENDIBILITÀ DELLE OPERAZIONI E VALUTAZIONI TECNICHE OPERATE DALLA P.A. - VIOLAZIONE DELLE REGOLE PROCEDURALI - VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI CORRETTEZZA, ECONOMICITÀ, EFFICIENZA E BUONA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DELLE REGOLE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO PER ILLEGITTIMITA’ DERIVATA – TRAVISAMENTO DEGLI ATTI – INIDONEA VALUTAZIONE E COMPARAZIONE DEGLI INTERESSI IN CONFLITTO”.
In data 2/08/2018 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
Resiste il comune di Palermo con atto di mera forma.
All’udienza di smaltimento del 15 marzo 2023, tenutasi in collegamento da remoto, presente l’avvocato di parte ricorrente, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è manifestamente infondato e va quindi rigettato per le considerazioni che seguono.
Costituisce punto non controverso della questione dedotta in giudizio l’assenza di qualsiasi titolo edilizio a supporto dell’edificio abusivamente realizzato dalla ricorrente.
Secondo la giurisprudenza amministrativa, qui condivisa, « Presupposto per l’adozione dell'ordine di demolizione di un manufatto è costituito esclusivamente dalla constatata esecuzione dell’opera in difformità dal titolo abilitativo o in sua assenza, con la conseguenza che il provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è sufficientemente motivato con la descrizione delle opere abusive e il richiamo alla loro accertata abusività » (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 8 ottobre 2019 n. 2325).
Ed invero, « Il potere repressivo degli illeciti edilizi ha natura vincolata, non residuando in capo all’amministrazione comunale alcun margine di apprezzamento discrezionale in ordine al suo esercizio ». (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 31 agosto 2021, n. 2494).
Occorre altresì rimarcare come l’abusivismo di necessità, invocato dalla ricorrente, non è ammesso e non può trovare alcuna rilevanza nel nostro ordinamento; né è possibile disapplicare le sanzioni previste dalla legge in funzione di supposte inefficienze dell’amministrazione o meglio di una sua attività non sufficientemente incisiva, nella gestione dei programmi di sviluppo di edilizia economica e popolare o della sempre supposta esistenza di una situazione di insufficienza del patrimonio edilizio abitativo o inadeguatezza degli strumenti urbanistici (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 16/05/2014, n. 2718).
In conclusione, il ricorso è manifestamente infondato e va quindi respinto con condanna alle spese di lite della ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023, tenutasi in collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Roberto Valenti, Consigliere, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Valenti | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO