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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 25/02/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 320/2022 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott.ssa Manuela Cantù Presidente
dott.ssa Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Distanze legali.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 320/2022 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 26/06/2024, promossa
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Giuliano Rizzardi del C.F._2
foro di Brescia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Idro via
Camogne n. 1, in forza di procure rilasciate a margine della citazione di primo grado;
pagina 1 di 17 APPELLANTI
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 C.F._3 CP_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli avv.
[...] C.F._4
Giacomo Merlo e Giulia Galvan del foro di Trento ed elettivamente domiciliati in Trento via Grazioli n. 62, in forza di deleghe rilasciate in calce alla comparsa in grado di appello;
APPELLATI
In punto: Appello alla sentenza N. 342/2022 emessa dal Tribunale di Brescia
pubblicata in data 16.02.2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte di appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare l'impugnata sentenza e, conseguentemente, così disporre:
Nel merito: accertare che il manufatto, meglio descritto in parte narrativa, viola le distanze legali, come meglio disciplinate dalla normativa edilizia di natura locale, dal confine e dal fabbricato degli attori/appellanti, salvo in subordine accertare che il nuovo terrazzo viola comunque la distanza ex art. 905 c.c. e per l'effetto:
a) condannare i convenuti, tra loro in via solidale e/o alternativa, a demolirlo e/o arretrarlo nel rispetto delle distanze legali, salvo in subordine a demolire e/o arretrare il citato terrazzo alla distanza regolare;
pagina 2 di 17 b) risarcire agli attori/appellanti il danno da loro sofferto, nella misura che sarà
determinata in corso di causa ovvero determinata secondo equità;
c) stabilire il termine massimo entro il quale i convenuti dovranno assolvere agli obblighi di demolizione e/o arretramento e, nel contempo, fissare, ex art. 614 bis c.p.c., a loro carico, in caso di inosservanza e/o ritardata esecuzione, il pagamento di una penale di € 200, salva la diversa somma ritenuta equa, a favore degli attori/appellanti, autorizzando, inoltre, questi ultimi a provvedervi dietro diritto al rimborso delle spese come risultanti e determinate da idonee pezze giustificative;
d) spese di lite di entrambi i gradi rifuse, ivi comprese le spese dei due procedimenti di mediazione obbligatoria e le spese sostenute e anticipate per la c.t.u. del geom. e per il c.t.p. geom. CP_3 Controparte_4
Condannare, inoltre, controparte a rimborsare agli appellanti l'importo di €
19.283,24 da loro versato il 24.02.2022 a saldo delle spese di giudizio come liquidate dal giudice di primo grado, oltre interessi legali maturandi al saldo.
In difetto e subordine: riformare la sentenza in punto di liquidazione spese di lite, ivi compresi i due procedimenti di mediazione obbligatoria, assumendo per la controversia il valore indeterminabile di bassa complessità, compreso nello scaglione tra € 26.000,01 ed € 52.000, e tenendo conto che nel giudizio di primo grado non è stata acquisita alcuna attività istruttoria. Per l'effetto, condannare controparte a rimborsare a favore degli appellanti le spese indebitamente corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.
pagina 3 di 17 In via istruttoria: si rimanda alla documentazione versata agli atti di causa e per mero scrupolo difensivo, nel caso che la causa non venga ritenuta matura per la decisione, si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nella memoria 18.11.2016, da intendersi in questa sede …
Per parte appellata:
In via principale, rigettare l'impugnazione proposta in quanto complessivamente infondata in fatto ed in diritto e quindi confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 342/2022 Tribunale di Brescia sez. III.
In via subordinata di appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale avversario, accertare l'intervenuta usucapione della servitù di veduta in favore del mappale 13338 a carico del mappale 6585 e, in via alternativa o cumulativa, accertare l'intervenuta usucapione della servitù a mantenere il muro a distanza inferiore alla legale in favore del mappale 13338 a carico del mappale 6585 sussistendo e i presupposti di legge.
In ogni caso, condannare e ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per le Parte_1 Pt_2
ragioni di cui in narrativa con risarcimento danni da liquidarsi anche in via equitativa a favore dei CP_1
In ogni caso, con vittoria di competenze e spese, oltre rimborso forfettario, IVA
e CNPA come per legge di entrambi i gradi di giudizio e dei due procedimenti di mediazione.
In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie (prova per interpello e per testi) formulate nelle memorie ex art. 183 n. 2 e 3 dd. 17.11.2016
pagina 4 di 17 e 07.12.2016 opponendosi a quelle avversarie che dovessero essere eventualmente ammesse per i motivi esposti nella terza memoria ex art. 183
comma 6 c.p.c. dd. 07.12.2016 da intendersi in questa sede integralmente rinnovate e ritrascritte e pertanto … omissis …
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 21.10.2015, e Parte_1 Parte_2
convenivano innanzi al Tribunale di Brescia e CP_5 Controparte_1
esponendo: CP_2
- che i deducenti erano comproprietari, in ragione di metà, per successione, di un immobile ad uso abitazione sito in Comune di Bagolino fr. Ponte Caffaro censito con il mappale 6585 sub. 1, 2, 3 e 4;
- che al piano terra in lato nord ovest vi era una porzione di area esclusiva di pertinenza confinante con il mappale 13338 di proprietà indivisa di e CP_5
a cui erano succeduti nel 2011 i figli e Persona_1 Controparte_1
terreno sul quale vi era il fabbricato, ora in esclusiva proprietà dei due CP_2
figli, censito con il mappale 1693 sub 6, mappale 6619 sub. 6;
- che nel 2002 aveva commissionato lavori di ristrutturazione del Persona_1
primo piano del citato fabbricato e aveva realizzato sul sedime del mappale
13338 una nuova costruzione, consistente nella formazione di un nuovo terrazzo munito di ringhiera in ferro, ricavato al di sopra di un terrapieno artificiale sorretto da un nuovo muro di contenimento in pietra alto 1,53 metri;
- che detta nuova costruzione violava le distanze sia dal confine che dal pagina 5 di 17 fabbricato attoreo, munito di parete finestrata, e comunque il terrazzo aveva generato un'apertura diretta verso il loro fondo in violazione del disposto dell'art. 905 c.c.;
- che il consulente nominato nell'ambito del procedimento di a.t.p. aveva affermato erroneamente che il nuovo muro di contenimento era in regola con la normativa in materia di distanze perché regolarmente assentito, da cui la necessità di proporre nuova azione giudiziale.
Si costituivano e che Controparte_1 CP_5 CP_2
resistevano.
Allegavano che tra il loro dante causa e gli attori vi erano stati pregressi contenziosi;
che il terreno identificato con il mappale 13338 sito in Comune di
Bagolino era di proprietà per la quota di ¼ di e Controparte_1 CP_2
ciascuno per successione testamentaria e per la quota di ½ di e CP_5
confinante a nord con il fabbricato contraddistinto con i mappali 1693 e 6619 di cui era nuda proprietaria del secondo piano (ora mappale 1693 sub. 6) CP_1
e del primo piano (mappale 1693 sub. 5) e a sud confinante con il CP_2
mappale 6585 di proprietà degli attori;
che nel 2002 aveva Persona_1
presentato domanda per ristrutturare l'appartamento posto al primo piano e per il rifacimento del muro a secco insistente sul mappale 13338 posto a contenimento di un terrapieno naturale.
Alla luce di queste considerazioni, i convenuti sostenevano che non esisteva alcuna nuova costruzione;
che il muro aveva la sola funzione di contenimento e pagina 6 di 17 che in realtà non esisteva alcun terrazzo in quanto si era in presenza di un terrapieno naturale da sempre era usato per dare ingresso all'appartamento di cui al mappale 1693 sub. 5; che pur volendo ritenere il manufatto de quo quale terrazzo, ovvero come veduta, non esisteva violazione dell'art. 905 c.c. in quanto la distanza tra la parte fruibile del terrapieno e il confine con la proprietà attorea,
ai vertici, era di mt. 1,50 e di mt. 1,70.
Il Tribunale istruiva la lite mediante acquisizione dell'A.T.P. iscritto al n.
846/2007 R.G. presso la sezione distaccata di Salò promosso da , Persona_1
ma il processo veniva interrotto in data 14.01.2020 per la morte di . CP_5
A seguito di riassunzione, il giudice adito, senza svolgere alcuna attività
istruttoria, rigettava le domande attoree con condanna degli attori al pagamento delle spese processuali. Affermava il primo giudice che il muro di contenimento non era soggetto al rispetto delle distanze nella parte in cui assolveva alla sua specifica funzione, mentre in merito alla dedotta violazione dell'art. 905 c.c.
asseriva che nell'accertamento tecnico preventivo non era stata effettuata alcuna misurazione fra la ringhiera e il confine della proprietà attorea e dunque non esisteva alcuna prova idonea a dimostrare l'asserita violazione.
e proponevano appello a cui resisteva Parte_1 Parte_2 CP_1
e con appello incidentale condizionato.
[...] CP_2
In questo grado veniva disposta consulenza affidata al geom. e CP_3
all'esito la causa era rimessa in decisione all'udienza del 26.06.2024, previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c.
pagina 7 di 17 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti e censurano la Parte_1 Parte_2
sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato l'esistenza di un muro di contenimento di un terrapieno naturale. Allegano che in realtà detto muro non esisteva in epoca antecedente al 2002, come si poteva desumere dai documenti
15/b e 15/c, in quanto la controparte aveva alterato l'andamento naturale del terreno al fine di traslare la porta esistente ad un livello superiore, previa creazione ex novo del muro di sostegno.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano l'omessa valutazione del doc. 15
costituente prova legale in quanto trattasi di pratica edilizia sottoscritta da
, padre degli appellati, nel quale è rappresentato lo stato di fatto Persona_1
anteriore all'intervento.
Con il terzo motivo, gli appellanti censurano la sentenza in relazione all'accertata inesistenza della veduta per cui è causa: sostengono che il punto di affaccio verso il fondo attoreo (dalla ringhiera collocata sopra il muro edificato sul mappale 13338) dista dal confine di mt. 0,83 e che l'art. 905 c.c. è stato violato in quanto il muro di sostegno realizzato nel 2002 dal dante causa dei convenuti è funzionale a dare accesso alla loro proprietà per il tramite di due nuove porte realizzate, a circa di due metri sopra il precedente piano di campagna.
Con il quarto mezzo censurano la mancata ammissione dei mezzi istruttori e con il quinto la liquidazione delle spese legali in quanto la fase istruttoria avrebbe pagina 8 di 17 dovuto essere liquidata solo in minima parte non essendo stata assunta alcuna prova.
I primi tre motivi, da valutare in via unitaria in quanto strettamente connessi,
sono fondati.
Come si può desumere dalla consulenza disposta in questo grado, affidata al geom. gli immobili delle parti in lite sono ubicati in Comune di CP_3
Bagolino, località Ponte Caffaro. Dalla planimetria di pagina 3 della relazione si nota che il fabbricato degli attori è contraddistinto con il mappale 6585 a cui è
graffata una porzione scoperta non censita e detto immobile confina a ovest con quello dei convenuti, identificato con i mappali 6619, 13338 e 14513.
Sempre dalla planimetria si può osservare che il mappale 14513 è un'area scoperta che non rileva in questo contenzioso;
il mappale 6619 rappresenta la parte edificata, mentre il mappale 13338 (posto davanti al mappale 6619) è uno spazio libero interessato dalla nuova costruzione per cui si discute.
Il mappale 13338 confina a est con lo spazio libero del mappale 6585 di parte attrice.
Altrettanto documentato che nel 2001 chiedeva ed otteneva dal Persona_1
Comune di Bagolino la concessione edilizia n. 24/2002 per l'esecuzione di opere di parziale ristrutturazione dell'appartamento al primo piano del fabbricato ad uso residenziale (doc. 15A) allegando fotografie dalle stato dei luoghi (doc. 15B)
poi riprodotte nell'elaborato portale a pagina 6.
Dal raffronto tra l'originario stato dei luoghi e quello attuale emerge con pagina 9 di 17 palmare evidenza che nel 2002 realizzava una muratura in pietra Persona_1
a vista che delimita e sostiene una terrazza piana avente superficie di mq. 21,85
oltre alla scala di raccordo dalla quota naturale del terreno in lato est.
Precisava il consulente che detta muratura in pietra a vista che sostiene e delimita in lato est la terrazza di nuova formazione presenta un'altezza variabile da un minimo di cm. 134 ad un massimo di cm. 153 e si sviluppa parallelamente al confine con la proprietà di parte appellante per una lunghezza di cm. 374;
evidenziava che detta muratura, rispetto alla linea di confine, risulta essere posizionata alla distanza di cm. 170 nel punto massimo e di cm. 83 nel punto minimo, mentre il soprastante parapetto in ferro delimitante la terrazza, dal quale
è possibile esercitare la veduta e l'affaccio sul fondo attoreo, è parallelo alla linea di confine e collocato ad una distanza costante di cm. 165. Infine, la muratura in pietra di sostegno della nuova terrazza risulta essere posizionata alla distanza variabile da un minimo di cm. 365 ad un massimo di cm. 410 rispetto al prospetto ovest del fabbricato attoreo mappale n. 6585 avente le caratteristiche di parete finestrata.
Nel disegno, a pagina 5, il consulente geom. ha bene evidenziato le CP_3
nuove opere con tratteggio rosso, costituite appunto dal nuovo terrazzo, le nuove aperture con chiusura di una preesistente porta e in colore giallo ha indicato il riporto di terreno e sotto, nella stessa pagina 5 della relazione, si vede come era la facciata prima dell'intervento edilizio.
Proprio con riguardo al terrapieno, il consulente accertava che la muratura non pagina 10 di 17 era stata eretta per contenere l'instabilità di un naturale pendio del terreno, bensì
per realizzare un terrapieno artificiale che, modificando il preesistente andamento naturale del terreno, ha consentito la realizzazione di un nuovo terrazzo.
Non si può dunque aderire alla tesi di parte appellata secondo cui la muratura in oggetto costituisce muro di contenimento di un terrapieno naturale.
Invero, mentre il muro di contenimento di un terrapieno naturale non può essere considerato costruzione agli effetti dell'art. 873 c.c. (e quindi anche delle norme locali integrative e della disciplina inderogabile di cui all'art. 9 del D.M.
1444/68) per la parte che adempie a tale funzione e quindi dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete naturale, o della scarpata, o del terrapieno cui aderisce impedendo lo smottamento, il muro di contenimento di un terrapieno artificiale è una vera e propria costruzione che deve rispettare le distanze legali, a prescindere dalla sua altezza al di sopra del dislivello naturale e ciò in quanto non si tratta di un muro di cinta con entrambe le facce isolate destinato solo alla delimitazione del confine, ma di un vero e proprio muro di fabbrica dal momento che la faccia a contatto con il terrapieno artificiale contenuto non è isolata, ma aderente al terrapieno, e il muro, facendo corpo unico con il terrapieno artificiale, crea intercapedine potenzialmente insalubre e dannosa che la normativa in esame è svolta ad evitare (cfr. tra le molte la recente Cass. 16.09.2024 n. 24747).
La nuova muratura dunque è stata creata mediante un riporto di terreno per pagina 11 di 17 alzare il piano di calpestio e realizzare così la terrazza al primo piano dell'immobile attoreo alla quale si accede da una scalinata formata da otto gradini che inizia più in basso, ossia dal reale piano di campagna.
Il terrazzo poi è stato coperto da piastrelle e recintato da una ringhiera in ferro battuto e su di esso si apre la porta di ingresso del primo piano, mentre prima di questo intervento edilizio la porta di ingresso era ad una quota sensibilmente più
bassa di quasi due metri, ossia in corrispondenza del riporto del terreno, per come si notare dal disegno di cui alla pagina 5 e alla risposta alle osservazioni a pagina 11.
Si tratta, pertanto, di una costruzione non interrata e che, per le ragioni sopra dette, rappresenta una nuova costruzione che deve rispettare le distanze regolamentari.
Sul punto, il consulente rilevava che gli immobili oggetto di controversia sono inseriti in zona “Ambiti residenziali consolidati ad alta densità” regolati dall'art. 31 delle NTA che prevede per le nuove costruzioni una distanza minima dai confini pari a metà dell'altezza e comunque mai inferiore a 5.00 mt. e, dalle costruzioni esistenti, una distanza pari a metà dell'altezza e comunque mai inferiori a mt. 10.00.
Per questi motivi
, a parere della Corte, l'opera deve essere demolita in quanto rappresenta una nuova costruzione eretta in palese violazione della normativa in materia di distanze legali. Il terrazzo con ringhiera e la sottostante muratura devono essere demoliti e a questo punto gli appellati per accedere al primo piano pagina 12 di 17 del loro edificio dovranno realizzare una nuova scala o riportare l'ingresso alla precedente altezza.
Né si può ritenere che e abbiano il diritto di Controparte_1 CP_2
mantenere la costruzione in esame a distanza non regolamentare per effetto dell'usucapione. Il dies a quo per l'usucapione del diritto di mantenere una determinata opera a distanza illegale non decorre dal momento di inizio della costruzione, ma a quello in cui sia venuta ad esistenza con la realizzazione di elementi strutturali ed essenziali idonei a rivelare, anche al titolare del fondo servente, l'esistenza di uno stato di fatto coincidente con l'esercizio di un diritto reale di servitù (cfr. tra le molte Cass.
9.05.2024 n. 12733). Nel caso concreto,
l'edificazione risale al 2002 la lite è stata promossa da e Parte_1 [...]
nel 2015 e dunque il termine per l'usucapione non si è perfezionato. Pt_2
Quanto al danno, è assolutamente consolidato e prevalente l'orientamento secondo cui la violazione della prescrizione sulle distanze tra costruzioni, attesa la natura de bene giuridico leso, determina un danno in re ipsa, con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale al diritto di proprietà, dovendosi di norma presumere, sia pure iuris tantum, tale pregiudizio, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi di lesione, il danno debba essere escluso (vedi Cass.
27.02.2023 n. 5864).
Nel caso concreto, questa prova contraria non è stata fornita, sicché il danno va pagina 13 di 17 riconosciuto agli odierni appellanti. Da un lato, si deve osservare che la muratura
de qua, per via della sua limitata altezza, non ha sottratto luce o aria al fondo attoreo, pur tuttavia detta terrazza con possibilità di sostare e affacciarsi sul fondo attoreo, a distanza non regolamentare, può aver creato una concreta limitazione nel diritto di godimento della proprietà attorea.
Per questi motivi
,
preso atto che la violazione dura dal 2002, la Corte ritiene che il danno possa essere quantificato in moneta attuale, compresi interessi e rivalutazione monetaria via via maturati anno per anno, in € 6.600, ossia circa € 300 all'anno,
oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della sentenza al saldo.
Ricorrono altresì i presupposti per irrogare la misura coercitiva di cui all'art. 614
bis c.p.c. trattandosi un obbligo diverso dal pagamento somma al fine di agevolare la spontanea esecuzione. Tenuto conto della natura della violazione e dei concreti interessi in gioco, ritiene la Corte che la misura coercitiva possa essere determinata nella somma di € 100 al mese con decorrenza dal mese di maggio 2025 al fine di lasciare agli obbligati il tempo minimo necessario per dare corso alle opere di demolizione.
Il quarto motivo di gravame resta assorbito e il quinto, avente ad oggetto al regolamentazione delle spese, non costituisce un vero e proprio mezzo di gravame.
Infatti, alla riforma integrale della sentenza consegue automaticamente la diversa regolamentazione di tutte le spese di giudizio che vengono poste a carico degli pagina 14 di 17 appellati, nella misura indicata in dispositivo, in ossequio al criterio della soccombenza.
Lo scaglione di riferimento è quello delle cause di valore indeterminabile a bassa complessità e la fase istruttoria di entrambi i gradi viene liquidata nel minimo tariffario, attesa la limitata attività svolta.
Nessuna liquidazione va fatta in relazione all'a.t.p. n. 846/2007 R.G. acquisito agli atti in quanto si tratta di procedimento promosso da , ossia la Persona_1
parte che ha edificato contra legem, ed avente ad oggetto lavori di ristrutturazione compiuti dai signori sul tetto di copertura che avrebbero Pt_1
cagionato alla controparte infiltrazioni di acqua piovana.
Gli appellati dovranno restituire quanto percepito in forza della sentenza di primo grado, ossia € 19.283,24 da maggiorare degli interessi dalla legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data del versamento (24.02.2022) al saldo.
Gli esborsi per la consulenza effettuata in questo grado vengono posti a cario degli appellati in solido tra di loro.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 342/2022 emessa dal Tribunale di Brescia in data 16.02.2022, così provvede:
- in riforma della gravata sentenza, ordina a e a Controparte_1 CP_2
di demolire la muratura in pietra a vista con sovrastante terrazzo per cui
[...]
è processo eretta da sul mappale 13338 di Bagolino;
Persona_1
pagina 15 di 17 - condanna e al risarcimento del danno in Controparte_1 CP_2
favore degli appellanti, liquidato in € 6.600 in moneta attuale, oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della sentenza al saldo;
- fissa a carico di e di una penale di € 100 Controparte_1 CP_2
al mese, a decorrere dal mese di maggio 2025, in caso di mancata osservanza dell'ordine di demolizione contenuto nella presente sentenza;
- condanna e , in solido, a restituire a Controparte_1 CP_2 Pt_1
e a quanto percepito per effetto della sentenza di primo
[...] Parte_2
grado, ossia € 19.283,24 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dal
24.02.2022 al saldo;
- condanna e , in solido tra loro, a rifondere Controparte_1 CP_2
a e a le spese di lite che liquida, per il primo grado, in Parte_1 Parte_2
€ 545 per borsuali ed € 6.713 per compenso (€ 1.701 per la fase studio, € 1.204
per la fase introduttiva, € 903 per la fase istruttoria ed € 2.905 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a come per legge,
e, per il presente grado, in € 804 per borsuali ed € 8.469 per compenso (€ 2.058
per la fase studio, € 1.418 per la fase introduttiva, € 1.523 per la fase istruttoria ed € 3.470 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone le spese di consulenza, liquidate con decreto 20.01.2023 di questa Corte,
definitivamente a carico di e di in solido Controparte_1 CP_2
tra di loro.
pagina 16 di 17 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5.02.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott.ssa Manuela Cantù
pagina 17 di 17
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott.ssa Manuela Cantù Presidente
dott.ssa Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Distanze legali.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 320/2022 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 26/06/2024, promossa
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Giuliano Rizzardi del C.F._2
foro di Brescia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Idro via
Camogne n. 1, in forza di procure rilasciate a margine della citazione di primo grado;
pagina 1 di 17 APPELLANTI
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 C.F._3 CP_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli avv.
[...] C.F._4
Giacomo Merlo e Giulia Galvan del foro di Trento ed elettivamente domiciliati in Trento via Grazioli n. 62, in forza di deleghe rilasciate in calce alla comparsa in grado di appello;
APPELLATI
In punto: Appello alla sentenza N. 342/2022 emessa dal Tribunale di Brescia
pubblicata in data 16.02.2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte di appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare l'impugnata sentenza e, conseguentemente, così disporre:
Nel merito: accertare che il manufatto, meglio descritto in parte narrativa, viola le distanze legali, come meglio disciplinate dalla normativa edilizia di natura locale, dal confine e dal fabbricato degli attori/appellanti, salvo in subordine accertare che il nuovo terrazzo viola comunque la distanza ex art. 905 c.c. e per l'effetto:
a) condannare i convenuti, tra loro in via solidale e/o alternativa, a demolirlo e/o arretrarlo nel rispetto delle distanze legali, salvo in subordine a demolire e/o arretrare il citato terrazzo alla distanza regolare;
pagina 2 di 17 b) risarcire agli attori/appellanti il danno da loro sofferto, nella misura che sarà
determinata in corso di causa ovvero determinata secondo equità;
c) stabilire il termine massimo entro il quale i convenuti dovranno assolvere agli obblighi di demolizione e/o arretramento e, nel contempo, fissare, ex art. 614 bis c.p.c., a loro carico, in caso di inosservanza e/o ritardata esecuzione, il pagamento di una penale di € 200, salva la diversa somma ritenuta equa, a favore degli attori/appellanti, autorizzando, inoltre, questi ultimi a provvedervi dietro diritto al rimborso delle spese come risultanti e determinate da idonee pezze giustificative;
d) spese di lite di entrambi i gradi rifuse, ivi comprese le spese dei due procedimenti di mediazione obbligatoria e le spese sostenute e anticipate per la c.t.u. del geom. e per il c.t.p. geom. CP_3 Controparte_4
Condannare, inoltre, controparte a rimborsare agli appellanti l'importo di €
19.283,24 da loro versato il 24.02.2022 a saldo delle spese di giudizio come liquidate dal giudice di primo grado, oltre interessi legali maturandi al saldo.
In difetto e subordine: riformare la sentenza in punto di liquidazione spese di lite, ivi compresi i due procedimenti di mediazione obbligatoria, assumendo per la controversia il valore indeterminabile di bassa complessità, compreso nello scaglione tra € 26.000,01 ed € 52.000, e tenendo conto che nel giudizio di primo grado non è stata acquisita alcuna attività istruttoria. Per l'effetto, condannare controparte a rimborsare a favore degli appellanti le spese indebitamente corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.
pagina 3 di 17 In via istruttoria: si rimanda alla documentazione versata agli atti di causa e per mero scrupolo difensivo, nel caso che la causa non venga ritenuta matura per la decisione, si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nella memoria 18.11.2016, da intendersi in questa sede …
Per parte appellata:
In via principale, rigettare l'impugnazione proposta in quanto complessivamente infondata in fatto ed in diritto e quindi confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 342/2022 Tribunale di Brescia sez. III.
In via subordinata di appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale avversario, accertare l'intervenuta usucapione della servitù di veduta in favore del mappale 13338 a carico del mappale 6585 e, in via alternativa o cumulativa, accertare l'intervenuta usucapione della servitù a mantenere il muro a distanza inferiore alla legale in favore del mappale 13338 a carico del mappale 6585 sussistendo e i presupposti di legge.
In ogni caso, condannare e ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per le Parte_1 Pt_2
ragioni di cui in narrativa con risarcimento danni da liquidarsi anche in via equitativa a favore dei CP_1
In ogni caso, con vittoria di competenze e spese, oltre rimborso forfettario, IVA
e CNPA come per legge di entrambi i gradi di giudizio e dei due procedimenti di mediazione.
In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie (prova per interpello e per testi) formulate nelle memorie ex art. 183 n. 2 e 3 dd. 17.11.2016
pagina 4 di 17 e 07.12.2016 opponendosi a quelle avversarie che dovessero essere eventualmente ammesse per i motivi esposti nella terza memoria ex art. 183
comma 6 c.p.c. dd. 07.12.2016 da intendersi in questa sede integralmente rinnovate e ritrascritte e pertanto … omissis …
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 21.10.2015, e Parte_1 Parte_2
convenivano innanzi al Tribunale di Brescia e CP_5 Controparte_1
esponendo: CP_2
- che i deducenti erano comproprietari, in ragione di metà, per successione, di un immobile ad uso abitazione sito in Comune di Bagolino fr. Ponte Caffaro censito con il mappale 6585 sub. 1, 2, 3 e 4;
- che al piano terra in lato nord ovest vi era una porzione di area esclusiva di pertinenza confinante con il mappale 13338 di proprietà indivisa di e CP_5
a cui erano succeduti nel 2011 i figli e Persona_1 Controparte_1
terreno sul quale vi era il fabbricato, ora in esclusiva proprietà dei due CP_2
figli, censito con il mappale 1693 sub 6, mappale 6619 sub. 6;
- che nel 2002 aveva commissionato lavori di ristrutturazione del Persona_1
primo piano del citato fabbricato e aveva realizzato sul sedime del mappale
13338 una nuova costruzione, consistente nella formazione di un nuovo terrazzo munito di ringhiera in ferro, ricavato al di sopra di un terrapieno artificiale sorretto da un nuovo muro di contenimento in pietra alto 1,53 metri;
- che detta nuova costruzione violava le distanze sia dal confine che dal pagina 5 di 17 fabbricato attoreo, munito di parete finestrata, e comunque il terrazzo aveva generato un'apertura diretta verso il loro fondo in violazione del disposto dell'art. 905 c.c.;
- che il consulente nominato nell'ambito del procedimento di a.t.p. aveva affermato erroneamente che il nuovo muro di contenimento era in regola con la normativa in materia di distanze perché regolarmente assentito, da cui la necessità di proporre nuova azione giudiziale.
Si costituivano e che Controparte_1 CP_5 CP_2
resistevano.
Allegavano che tra il loro dante causa e gli attori vi erano stati pregressi contenziosi;
che il terreno identificato con il mappale 13338 sito in Comune di
Bagolino era di proprietà per la quota di ¼ di e Controparte_1 CP_2
ciascuno per successione testamentaria e per la quota di ½ di e CP_5
confinante a nord con il fabbricato contraddistinto con i mappali 1693 e 6619 di cui era nuda proprietaria del secondo piano (ora mappale 1693 sub. 6) CP_1
e del primo piano (mappale 1693 sub. 5) e a sud confinante con il CP_2
mappale 6585 di proprietà degli attori;
che nel 2002 aveva Persona_1
presentato domanda per ristrutturare l'appartamento posto al primo piano e per il rifacimento del muro a secco insistente sul mappale 13338 posto a contenimento di un terrapieno naturale.
Alla luce di queste considerazioni, i convenuti sostenevano che non esisteva alcuna nuova costruzione;
che il muro aveva la sola funzione di contenimento e pagina 6 di 17 che in realtà non esisteva alcun terrazzo in quanto si era in presenza di un terrapieno naturale da sempre era usato per dare ingresso all'appartamento di cui al mappale 1693 sub. 5; che pur volendo ritenere il manufatto de quo quale terrazzo, ovvero come veduta, non esisteva violazione dell'art. 905 c.c. in quanto la distanza tra la parte fruibile del terrapieno e il confine con la proprietà attorea,
ai vertici, era di mt. 1,50 e di mt. 1,70.
Il Tribunale istruiva la lite mediante acquisizione dell'A.T.P. iscritto al n.
846/2007 R.G. presso la sezione distaccata di Salò promosso da , Persona_1
ma il processo veniva interrotto in data 14.01.2020 per la morte di . CP_5
A seguito di riassunzione, il giudice adito, senza svolgere alcuna attività
istruttoria, rigettava le domande attoree con condanna degli attori al pagamento delle spese processuali. Affermava il primo giudice che il muro di contenimento non era soggetto al rispetto delle distanze nella parte in cui assolveva alla sua specifica funzione, mentre in merito alla dedotta violazione dell'art. 905 c.c.
asseriva che nell'accertamento tecnico preventivo non era stata effettuata alcuna misurazione fra la ringhiera e il confine della proprietà attorea e dunque non esisteva alcuna prova idonea a dimostrare l'asserita violazione.
e proponevano appello a cui resisteva Parte_1 Parte_2 CP_1
e con appello incidentale condizionato.
[...] CP_2
In questo grado veniva disposta consulenza affidata al geom. e CP_3
all'esito la causa era rimessa in decisione all'udienza del 26.06.2024, previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c.
pagina 7 di 17 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti e censurano la Parte_1 Parte_2
sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato l'esistenza di un muro di contenimento di un terrapieno naturale. Allegano che in realtà detto muro non esisteva in epoca antecedente al 2002, come si poteva desumere dai documenti
15/b e 15/c, in quanto la controparte aveva alterato l'andamento naturale del terreno al fine di traslare la porta esistente ad un livello superiore, previa creazione ex novo del muro di sostegno.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano l'omessa valutazione del doc. 15
costituente prova legale in quanto trattasi di pratica edilizia sottoscritta da
, padre degli appellati, nel quale è rappresentato lo stato di fatto Persona_1
anteriore all'intervento.
Con il terzo motivo, gli appellanti censurano la sentenza in relazione all'accertata inesistenza della veduta per cui è causa: sostengono che il punto di affaccio verso il fondo attoreo (dalla ringhiera collocata sopra il muro edificato sul mappale 13338) dista dal confine di mt. 0,83 e che l'art. 905 c.c. è stato violato in quanto il muro di sostegno realizzato nel 2002 dal dante causa dei convenuti è funzionale a dare accesso alla loro proprietà per il tramite di due nuove porte realizzate, a circa di due metri sopra il precedente piano di campagna.
Con il quarto mezzo censurano la mancata ammissione dei mezzi istruttori e con il quinto la liquidazione delle spese legali in quanto la fase istruttoria avrebbe pagina 8 di 17 dovuto essere liquidata solo in minima parte non essendo stata assunta alcuna prova.
I primi tre motivi, da valutare in via unitaria in quanto strettamente connessi,
sono fondati.
Come si può desumere dalla consulenza disposta in questo grado, affidata al geom. gli immobili delle parti in lite sono ubicati in Comune di CP_3
Bagolino, località Ponte Caffaro. Dalla planimetria di pagina 3 della relazione si nota che il fabbricato degli attori è contraddistinto con il mappale 6585 a cui è
graffata una porzione scoperta non censita e detto immobile confina a ovest con quello dei convenuti, identificato con i mappali 6619, 13338 e 14513.
Sempre dalla planimetria si può osservare che il mappale 14513 è un'area scoperta che non rileva in questo contenzioso;
il mappale 6619 rappresenta la parte edificata, mentre il mappale 13338 (posto davanti al mappale 6619) è uno spazio libero interessato dalla nuova costruzione per cui si discute.
Il mappale 13338 confina a est con lo spazio libero del mappale 6585 di parte attrice.
Altrettanto documentato che nel 2001 chiedeva ed otteneva dal Persona_1
Comune di Bagolino la concessione edilizia n. 24/2002 per l'esecuzione di opere di parziale ristrutturazione dell'appartamento al primo piano del fabbricato ad uso residenziale (doc. 15A) allegando fotografie dalle stato dei luoghi (doc. 15B)
poi riprodotte nell'elaborato portale a pagina 6.
Dal raffronto tra l'originario stato dei luoghi e quello attuale emerge con pagina 9 di 17 palmare evidenza che nel 2002 realizzava una muratura in pietra Persona_1
a vista che delimita e sostiene una terrazza piana avente superficie di mq. 21,85
oltre alla scala di raccordo dalla quota naturale del terreno in lato est.
Precisava il consulente che detta muratura in pietra a vista che sostiene e delimita in lato est la terrazza di nuova formazione presenta un'altezza variabile da un minimo di cm. 134 ad un massimo di cm. 153 e si sviluppa parallelamente al confine con la proprietà di parte appellante per una lunghezza di cm. 374;
evidenziava che detta muratura, rispetto alla linea di confine, risulta essere posizionata alla distanza di cm. 170 nel punto massimo e di cm. 83 nel punto minimo, mentre il soprastante parapetto in ferro delimitante la terrazza, dal quale
è possibile esercitare la veduta e l'affaccio sul fondo attoreo, è parallelo alla linea di confine e collocato ad una distanza costante di cm. 165. Infine, la muratura in pietra di sostegno della nuova terrazza risulta essere posizionata alla distanza variabile da un minimo di cm. 365 ad un massimo di cm. 410 rispetto al prospetto ovest del fabbricato attoreo mappale n. 6585 avente le caratteristiche di parete finestrata.
Nel disegno, a pagina 5, il consulente geom. ha bene evidenziato le CP_3
nuove opere con tratteggio rosso, costituite appunto dal nuovo terrazzo, le nuove aperture con chiusura di una preesistente porta e in colore giallo ha indicato il riporto di terreno e sotto, nella stessa pagina 5 della relazione, si vede come era la facciata prima dell'intervento edilizio.
Proprio con riguardo al terrapieno, il consulente accertava che la muratura non pagina 10 di 17 era stata eretta per contenere l'instabilità di un naturale pendio del terreno, bensì
per realizzare un terrapieno artificiale che, modificando il preesistente andamento naturale del terreno, ha consentito la realizzazione di un nuovo terrazzo.
Non si può dunque aderire alla tesi di parte appellata secondo cui la muratura in oggetto costituisce muro di contenimento di un terrapieno naturale.
Invero, mentre il muro di contenimento di un terrapieno naturale non può essere considerato costruzione agli effetti dell'art. 873 c.c. (e quindi anche delle norme locali integrative e della disciplina inderogabile di cui all'art. 9 del D.M.
1444/68) per la parte che adempie a tale funzione e quindi dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete naturale, o della scarpata, o del terrapieno cui aderisce impedendo lo smottamento, il muro di contenimento di un terrapieno artificiale è una vera e propria costruzione che deve rispettare le distanze legali, a prescindere dalla sua altezza al di sopra del dislivello naturale e ciò in quanto non si tratta di un muro di cinta con entrambe le facce isolate destinato solo alla delimitazione del confine, ma di un vero e proprio muro di fabbrica dal momento che la faccia a contatto con il terrapieno artificiale contenuto non è isolata, ma aderente al terrapieno, e il muro, facendo corpo unico con il terrapieno artificiale, crea intercapedine potenzialmente insalubre e dannosa che la normativa in esame è svolta ad evitare (cfr. tra le molte la recente Cass. 16.09.2024 n. 24747).
La nuova muratura dunque è stata creata mediante un riporto di terreno per pagina 11 di 17 alzare il piano di calpestio e realizzare così la terrazza al primo piano dell'immobile attoreo alla quale si accede da una scalinata formata da otto gradini che inizia più in basso, ossia dal reale piano di campagna.
Il terrazzo poi è stato coperto da piastrelle e recintato da una ringhiera in ferro battuto e su di esso si apre la porta di ingresso del primo piano, mentre prima di questo intervento edilizio la porta di ingresso era ad una quota sensibilmente più
bassa di quasi due metri, ossia in corrispondenza del riporto del terreno, per come si notare dal disegno di cui alla pagina 5 e alla risposta alle osservazioni a pagina 11.
Si tratta, pertanto, di una costruzione non interrata e che, per le ragioni sopra dette, rappresenta una nuova costruzione che deve rispettare le distanze regolamentari.
Sul punto, il consulente rilevava che gli immobili oggetto di controversia sono inseriti in zona “Ambiti residenziali consolidati ad alta densità” regolati dall'art. 31 delle NTA che prevede per le nuove costruzioni una distanza minima dai confini pari a metà dell'altezza e comunque mai inferiore a 5.00 mt. e, dalle costruzioni esistenti, una distanza pari a metà dell'altezza e comunque mai inferiori a mt. 10.00.
Per questi motivi
, a parere della Corte, l'opera deve essere demolita in quanto rappresenta una nuova costruzione eretta in palese violazione della normativa in materia di distanze legali. Il terrazzo con ringhiera e la sottostante muratura devono essere demoliti e a questo punto gli appellati per accedere al primo piano pagina 12 di 17 del loro edificio dovranno realizzare una nuova scala o riportare l'ingresso alla precedente altezza.
Né si può ritenere che e abbiano il diritto di Controparte_1 CP_2
mantenere la costruzione in esame a distanza non regolamentare per effetto dell'usucapione. Il dies a quo per l'usucapione del diritto di mantenere una determinata opera a distanza illegale non decorre dal momento di inizio della costruzione, ma a quello in cui sia venuta ad esistenza con la realizzazione di elementi strutturali ed essenziali idonei a rivelare, anche al titolare del fondo servente, l'esistenza di uno stato di fatto coincidente con l'esercizio di un diritto reale di servitù (cfr. tra le molte Cass.
9.05.2024 n. 12733). Nel caso concreto,
l'edificazione risale al 2002 la lite è stata promossa da e Parte_1 [...]
nel 2015 e dunque il termine per l'usucapione non si è perfezionato. Pt_2
Quanto al danno, è assolutamente consolidato e prevalente l'orientamento secondo cui la violazione della prescrizione sulle distanze tra costruzioni, attesa la natura de bene giuridico leso, determina un danno in re ipsa, con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale al diritto di proprietà, dovendosi di norma presumere, sia pure iuris tantum, tale pregiudizio, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi di lesione, il danno debba essere escluso (vedi Cass.
27.02.2023 n. 5864).
Nel caso concreto, questa prova contraria non è stata fornita, sicché il danno va pagina 13 di 17 riconosciuto agli odierni appellanti. Da un lato, si deve osservare che la muratura
de qua, per via della sua limitata altezza, non ha sottratto luce o aria al fondo attoreo, pur tuttavia detta terrazza con possibilità di sostare e affacciarsi sul fondo attoreo, a distanza non regolamentare, può aver creato una concreta limitazione nel diritto di godimento della proprietà attorea.
Per questi motivi
,
preso atto che la violazione dura dal 2002, la Corte ritiene che il danno possa essere quantificato in moneta attuale, compresi interessi e rivalutazione monetaria via via maturati anno per anno, in € 6.600, ossia circa € 300 all'anno,
oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della sentenza al saldo.
Ricorrono altresì i presupposti per irrogare la misura coercitiva di cui all'art. 614
bis c.p.c. trattandosi un obbligo diverso dal pagamento somma al fine di agevolare la spontanea esecuzione. Tenuto conto della natura della violazione e dei concreti interessi in gioco, ritiene la Corte che la misura coercitiva possa essere determinata nella somma di € 100 al mese con decorrenza dal mese di maggio 2025 al fine di lasciare agli obbligati il tempo minimo necessario per dare corso alle opere di demolizione.
Il quarto motivo di gravame resta assorbito e il quinto, avente ad oggetto al regolamentazione delle spese, non costituisce un vero e proprio mezzo di gravame.
Infatti, alla riforma integrale della sentenza consegue automaticamente la diversa regolamentazione di tutte le spese di giudizio che vengono poste a carico degli pagina 14 di 17 appellati, nella misura indicata in dispositivo, in ossequio al criterio della soccombenza.
Lo scaglione di riferimento è quello delle cause di valore indeterminabile a bassa complessità e la fase istruttoria di entrambi i gradi viene liquidata nel minimo tariffario, attesa la limitata attività svolta.
Nessuna liquidazione va fatta in relazione all'a.t.p. n. 846/2007 R.G. acquisito agli atti in quanto si tratta di procedimento promosso da , ossia la Persona_1
parte che ha edificato contra legem, ed avente ad oggetto lavori di ristrutturazione compiuti dai signori sul tetto di copertura che avrebbero Pt_1
cagionato alla controparte infiltrazioni di acqua piovana.
Gli appellati dovranno restituire quanto percepito in forza della sentenza di primo grado, ossia € 19.283,24 da maggiorare degli interessi dalla legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data del versamento (24.02.2022) al saldo.
Gli esborsi per la consulenza effettuata in questo grado vengono posti a cario degli appellati in solido tra di loro.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 342/2022 emessa dal Tribunale di Brescia in data 16.02.2022, così provvede:
- in riforma della gravata sentenza, ordina a e a Controparte_1 CP_2
di demolire la muratura in pietra a vista con sovrastante terrazzo per cui
[...]
è processo eretta da sul mappale 13338 di Bagolino;
Persona_1
pagina 15 di 17 - condanna e al risarcimento del danno in Controparte_1 CP_2
favore degli appellanti, liquidato in € 6.600 in moneta attuale, oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della sentenza al saldo;
- fissa a carico di e di una penale di € 100 Controparte_1 CP_2
al mese, a decorrere dal mese di maggio 2025, in caso di mancata osservanza dell'ordine di demolizione contenuto nella presente sentenza;
- condanna e , in solido, a restituire a Controparte_1 CP_2 Pt_1
e a quanto percepito per effetto della sentenza di primo
[...] Parte_2
grado, ossia € 19.283,24 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dal
24.02.2022 al saldo;
- condanna e , in solido tra loro, a rifondere Controparte_1 CP_2
a e a le spese di lite che liquida, per il primo grado, in Parte_1 Parte_2
€ 545 per borsuali ed € 6.713 per compenso (€ 1.701 per la fase studio, € 1.204
per la fase introduttiva, € 903 per la fase istruttoria ed € 2.905 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a come per legge,
e, per il presente grado, in € 804 per borsuali ed € 8.469 per compenso (€ 2.058
per la fase studio, € 1.418 per la fase introduttiva, € 1.523 per la fase istruttoria ed € 3.470 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone le spese di consulenza, liquidate con decreto 20.01.2023 di questa Corte,
definitivamente a carico di e di in solido Controparte_1 CP_2
tra di loro.
pagina 16 di 17 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5.02.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott.ssa Manuela Cantù
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