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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/06/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 3645/2024 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Matteo Del Vesco Giudice relatore dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3645/2024 V.G. promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. PANDIANI Parte_1 C.F._1
LORENZA, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Venezia, San Polo 2988;
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. ALMANSI MARINO, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Venezia-Mestre, via Carducci n.13;
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
OGGETTO: regolamentazione del regime di affidamento della prole nata al di fuori del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 13.09.2024, i ricorrenti adivano l'intestato Tribunale per ottenere la regolamentazione del regime di affidamento, visita e mantenimento della prole.
Esponevano di aver intrattenuto una convivenza more uxorio a decorrere dal 2015; che da tale relazione erano nati i figli in data 05.11.2016 e in data 05.06.2022; Persona_1 Persona_2 che il rapporto di convivenza era cessato nel 2023 per incompatibilità caratteriali;
che avevano raggiunto un accordo in ordine alle condizioni sull'affidamento della prole e l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Ciò premesso, i ricorrenti concludevano chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1) I comuni figli minori e restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, ma vivranno Per_1 Persona_2
prevalentemente con la madre presso la sua residenza;
2) Il padre, compatibilmente con i propri impegni, terrà con sé i figli dal venerdì dopo scuola al lunedì mattina, quando provvederà a riportarli a scuola. I bambini, quindi, trascorreranno quattro pernottamenti presso la madre e tre presso il padre.
In caso di impossibilità il padre dovrà dare preavviso telefonico alla madre con due giorni di anticipo.
Durante il periodo delle vacanze scolastiche estive il padre potrà tenere con sé i figli per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi.
Durante il periodo delle festività Natalizie i figli staranno, ad anni alterni, con il padre dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 30 dicembre sera o dal 30 dicembre sera fino alla sera dell'Epifania. I bambini trascorreranno comunque la Vigilia di
Natale con la madre ed il giorno di Natale con il padre. A partire dalle festività Natalizie 2024, i figli staranno con la madre il primo periodo e con il padre il secondo periodo, e vice-versa ad ogni anno successivo.
Il padre potrà, altresì, tenere con sé i figli durante il periodo di vacanze scolastiche Pasquali o, alternativamente, durante il periodo delle vacanze di carnevale, a partire dalle vacanze di Pasqua 2025 da passarsi con il padre.
3) Tenuto conto delle condizioni reddituali dei genitori (entrambi lavoratori autonomi) ed in particolare delle attuali difficoltà economiche e reddituali del ricorrente e tenuto altresì conto dei periodo in cui è prevista la permanenza dei figli Parte_2 con il padre, lo stesso verserà alla madre a titolo di concorso nel mantenimento dei due figli minori un assegno mensile di €
500,00 (euro cinquecento/00), ridotti ad euro 400,00 (quattrocento/00) mensili per il primo anno decorrente dal mese di deposito del ricorso, da corrispondersi entro il giorno 7 di ogni mese e da aggiornarsi annualmente sulla scorta delle variazioni del potere d'acquisto dell'euro così come accertate dall'Istat in base agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
L'importo dell'assegno viene così indicato tenuto anche conto che resta riservata per intero alla madre la percezione dell'”assegno unico familiare” per i figli, i quali reste-ranno fiscalmente a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno.
Le spese straordinarie (intendendosi per tali quelle disciplinate dal vigente protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia), con le ulteriori sottoindicate specificazioni, sa-ranno sopportate dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
Per spese straordinarie (in relazione alle quali non occorre alcun preventivo consenso tra i genitori) devono intendersi quelle sanitarie necessarie, anche dentistiche, per la parte non assistibile dal servizio sanitario nazionale, quelle per l'iscrizione alla pagina 2 di 4 scuola pubblica e per l'acquisto dei libri di testo, per le gite scolastiche senza pernottamento, nonché quelle della frequentazione di un'attività ricreativa, ludica o sportiva scelta in base alle inclinazioni e all'età dei figli, compreso il costo del relativo materiale, purchè di costo complessivo annuo non superiore ad € 300,00.
Per altre spese straordinarie o per quelle per attività ricreative, ludiche o sportive di costo complessivo annuo superiore ad €
300,00, sarà necessario il preventivo consenso di entrambi i genitori.
I genitori convengono congiuntamente che il figlio in considerazione della sua particolare fragilità di salute, completi il Per_1 ciclo della scuola primaria presso l'Isti-tuto privato San Giuseppe di Venezia e che continui ancora per un anno, cioè sino alla prossima estate 2025, le sedute dallo psicologo infantile dott.ssa , oltre a frequentare il corso di musica Persona_3
(chitarra basso) presso la Scuola Giuseppe Verdi di Venezia e si impegnano a sostenere i relativi costi mensili in ragione del
50% ciascuno.
I genitori convengono, altresì, che la figlia continui a frequentare l'asilo nido comunale Gabbiano alla Persona_2
Giudecca, e si impegnano a sostenere il relativo costo mensile in ragione del 50% ciascuno.
Il genitore che avrà anticipato i costi delle spese straordinarie potrà farsi rimborsare la quota di competenza dall'altro genitore previa esibizione della documentazione di spesa. Il rimborso dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla richiesta.
4) Ciascun genitore si impegna nei giorni in cui i bambini sono con lui a consentire un colloquio telefonico con l'altro genitore.
I genitori conservano l'obbligo di comunicarsi reciprocamente gli eventuali trasferimenti di residenza fino al raggiungimento della maggiore età dei figli.
5) Sul piano patrimoniale i ricorrenti concordemente convengono di porre in vendita l'immobile sito in Venezia Giudecca 942, provvedendo con il ricavato ad estinguere il mutuo acceso con la nel 2018. Controparte_1
Il residuo attivo dell'operazione di vendita dell'appartamento andrà ripartito tra le parti con il ricavato del corrispettivo, tenendo conto del debito che il signor ha nei confronti della signora Pt_2 Parte_1
Una volta venduto l'appartamento ed estinto il mutuo i ricorrenti si impegnano a chiudere il conto corrente comune nr.
1000/00061241 acceso presso la Banca Intesa San-Paolo di Venezia Campo Manin.
Con il buon esito della citata vendita le parti avranno definito ogni rapporto patrimoniale tra le stesse intercorso, dichiarando di non aver null'altro reciprocamente a pretendere.
Le parti si impegnano ad asportare entro la data prevista per il rogito di vendita i beni personali ancora presenti nell'appartamento della Giudecca e si danno altresì reciprocamente atto di aver diviso i beni comuni e di non aver a tal proposito alcunchè a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per beni personali”.
All'udienza di comparizione del 28.01.2025 le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con il ricorso;
e la causa veniva riservata per la decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero depositava nota di intervento in data 09.04.2025 chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto.
****
pagina 3 di 4 Ritiene il Collegio di poter recepire integralmente gli accordi raggiunti dalle parti, come sopra indicati, in quanto conformi alla legge e non contrari agli interessi preminenti dei figli minori.
La natura congiunta della causa giustifica la compensazione delle spese come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, pronunciando nella causa n. 3645/2024 V.G., così dispone:
- ratifica gli accordi raggiunti dalle parti come indicati nella parte motiva del presente provvedimento;
- dichiara compensate le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 27.05.2025.
Il Giudice est. dott. Matteo Del Vesco Il Presidente
dott.ssa Tania Vettore
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