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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/11/2025, n. 3157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3157 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3334/2024 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Presidente, Dr. Mario Cigna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 3334/2024 R.G.,
TRA
i Sigg: , nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
nato in [...] il [...], C.F. C.F._1 Parte_2
nata in [...] il [...], C.F._2 Parte_3
C.F. , nata in [...] il C.F._3 Parte_4
13/04/1998, C.F. , , nata in [...] il C.F._4 Parte_5
01/05/1973, C.F , nata in [...] C.F._5 Parte_6 il 26/01/1978, C.F. , nata in C.F._6 Parte_7
Brasile il 15/03/1983, C.F. , che prende parte al presente ricorso in C.F._7 proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sul minore , nato in [...] il [...], C.F. Persona_1
, nato in [...] il [...], C.F._8 Parte_8
C.F , che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di C.F._9 rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minor
[...]
, nata in [...] il [...], C.F , tutti Persona_2 C.F._10
elettivamente domiciliati in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 8 presso lo studio legale De Simone, rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo De Simone ( ) e dall'Avv. Valeria C.F._11
SA (cod. fisc. ), in vicendevole sostituzione giusta procura da intendersi C.F._12 apposta in calce all'atto introduttivo, anche ai sensi dell'art. 18 co. 5 D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013;
- ricorrenti -
CONTRO , in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
- resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
* * * * * * * * *
Con ricorso iscritto a ruolo il 16.05.2024, i ricorrenti come sopra identificati, chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani “iure sanguinis” in virtù della comune discendenza dalla cittadina italiana, dalla sig.ra nata a [...] il Persona_3
04/07/1891 (cfr. doc. 1) ed emigrata in Brasile. La predetta non si è mai naturalizzata, come consta dalla relativa certificazione, debitamente tradotta e apostillata (cfr. doc. 2).
Il si è costituito con memoria del 19.09.2024, concludendo per la Controparte_1 compensazione delle spese di lite in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana.
È intervenuto il PM presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce, il quale ha espresso il parere positivo.
All'udienza del 17.10.2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note di udienza, il fascicolo è stato rimesso, dal Gop delegato per la trattazione, al Presidente assegnatario del procedimento.
FATTO
I ricorrenti, chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani “iure sanguinis” in virtù della comune discendenza dalla cittadina italiana, dalla sig.ra nata a Persona_3
SO VO (LE) il 04/07/1891 (cfr. doc. 1) ed emigrata in Brasile. La predetta non si è mai naturalizzata, come consta dalla relativa certificazione, debitamente tradotta e apostillata (cfr. doc. 2); La sig.ra nel 1908 contraeva matrimonio con il cittadino straniero Sig. Persona_3
(cfr. doc. 3). Pertanto, per effetto del Codice del 1865, ripreso dalla legge n. Parte_9
555/1912: «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana», ella ha perduto la cittadinanza italiana. I predetti coniugi procreavano nel 1922 il sig. Persona_4
(cfr. doc. 4) al quale - in virtù dell'art. 1 della legge n. 555/1912, che riconosceva la cittadinanza italiana solo al figlio di padre cittadino (e non anche di madre cittadina) - non è stata riconosciuta
2 la cittadinanza italiana. Dal matrimonio, nel 1942, tra il sig. e la sig.ra Persona_4 [...]
(cfr. doc. 5) nascevano nel 1944 la sig.ra (cfr. Parte_10 Persona_5 doc. 6), nel 1947 il sig. (cfr. doc. 7) e nel 1957 la sig.ra Persona_6 Parte_1
(cfr. doc. 8). La sig.ra si sposava nel 1967 con il sig.
[...] Persona_5 [...]
(cfr. doc. 9) e procreavano nel 1969 il sig. (cfr. doc. 10). Quindi Persona_7 Parte_2
il sig. si univa in matrimonio nel 1991 con la sig.ra Parte_2 Persona_8
(cfr. doc. 11) e dalla loro unione nascevano nel 1995 la sig.ra
[...] Pt_3 Parte_3
(cfr. doc. 12) e nel 1998 la sig.ra (cfr. doc. 13). Il sig.
[...] Parte_4 [...]
si sposava nel 1973 con la sig.ra (cfr. doc. 14) e dalla loro Per_6 Persona_9
unione nasceva nel 1973 la sig.ra (cfr. doc. 15). Dal matrimonio, nel 1976, Parte_5
tra la sig.ra e il sig. (cfr. doc. 16) Parte_1 Per_10 Parte_11 nascevano nel 1978 la sig.ra (cfr. doc. 17), nel 1983 la sig.ra Parte_6 [...]
(cfr. doc. 18) e nel 1984 il sig. (cfr. doc. 19). La sig.ra Parte_7 Parte_8
con il sig. procreavano nel 2018 il Parte_7 Persona_11 Parte_12
sig. (cfr. doc. 20). Dall'unione tra il sig. Persona_1 Parte_8
e la sig.ra nasceva nel 2018 la sig.ra
[...] Persona_12 Persona_13
(cfr. doc. 21).
[...]
* * * * * * * * *
Preliminarmente vi è da evidenziare che in data successiva all'instaurazione del presente giudizio,
è intervenuta la sentenza n.142 del 18 luglio 2025 della Corte costituzionale, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2025, con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale da vari Tribunali (tra cui Bologna, Roma,
Milano e Firenze) aventi ad oggetto l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui consente l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti generazionali, anche in assenza di un effettivo legame con la comunità nazionale.
La Corte ha ritenuto che le censure formulate, pur ponendo temi di rilievo, non fossero ammissibili in quanto formulate in termini tali da non consentire un'effettiva verifica della lesione dei parametri costituzionali invocati. In particolare, la Consulta ha rilevato che l'ordinamento italiano, nel riconoscere la cittadinanza iure sanguinis, esercita una prerogativa riservata al legislatore, che gode di un'ampia discrezionalità in materia, anche alla luce degli obblighi internazionali e sovranazionali.
Nella medesima pronuncia, la Corte ha anche chiarito che le disposizioni del decreto-legge 15 marzo
2025, n. 36, conv. con mod. in legge 10 maggio 2025, n. 67 – che intervengono sul regime della
3 cittadinanza iure sanguinis – non trovano applicazione nei giudizi promossi anteriormente alla data del 27 marzo 2025, ribadendo il principio della non retroattività della norma sopravvenuta.
Alla luce di tale autorevole intervento, che ha fugato i dubbi interpretativi e sistematici prospettati da parte ricorrente, e considerato che le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate in analoghi giudizi, può ritenersi definitivamente superato ogni profilo di incertezza circa la perdurante vigenza ed efficacia delle disposizioni oggetto del presente giudizio.
Pertanto, non residuando più ostacoli interpretativi né profili di rilevanza costituzionale, la domanda proposta può essere esaminata e accolta nel merito, alla luce del quadro normativo applicabile ratione temporis.
MOTIVAZIONE IN DIRITTO
Sul tema della c.d. “grande naturalizzazione” avvenuta in base alla legislazione brasiliana (a seguito di provvedimenti di naturalizzazione coatta e di massa emanati dal governo brasiliano tra il 1889 ed il 1891), la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta con due recenti sentenze (n.
25317/2022 e n. 25318/2022), risolvendo la questione relativa alla idoneità dell'acquisto della cittadinanza brasiliana (in base a tale specifica legislazione) da parte di cittadini italiani a interrompere la trasmissione “jure sanguinis” della cittadinanza italiana e quindi eventualmente ad a impedire agli eredi dei "naturalizzati", di chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Il punto focalizzato nelle predette decisioni attiene alla configurabilità o meno della rinuncia tacita dei ricorrenti alla cittadinanza italiana a seguito della stabilizzazione in Brasile degli avi e dei loro discendenti, provenienti dall'Italia, dopo il decreto della cd “grande naturalizzazione” (risalente al
1889), che aveva concesso loro la cittadinanza brasiliana: a tale circostanza, a parere del
[...]
era conseguita una rinuncia tacita a quella italiana. CP_2
La questione oggetto di approfondimento della Suprema Corte, dunque, pone il quesito fondamentale se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia attraverso la mera permanenza in un altro paese ed in mancanza di una manifestazione di volontà o, al contrario, se l'intenzione di rinunciarvi debba essere manifestata espressamente, tenuto conto della specifica natura del diritto.
La Suprema Corte, ha, dunque, statuito il seguente principio di diritto: “(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie
4 acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n.
555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 25317/2022; cfr. SU n.
25318/2022).
Orbene, è documentalmente dimostrato che i ricorrenti discendano, in linea retta, da una cittadina italiana, che a sua volta l'ha trasmessa ai suoi discendenti, in assenza di eventi interruttivi;
né l'avo,
5 né nessuno dei suoi discendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né si sono naturalizzati brasiliani (cfr doc in atti).
Di conseguenza, nonostante le sopra citate disposizioni di legge, successivamente dichiarate incostituzionali, i ricorrenti hanno diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Invero, l'acquisto della cittadinanza italiana, infatti, può avvenire per discendenza, a prescindere dal luogo di nascita, così come espressamente previsto dall'art. 1 della legge n. 555 del 13/06/1912, per cui "è cittadino per nascita: il figlio di padre o di madre cittadini" e non osta alla trasmissione della cittadinanza italiana la circostanza che nella linea di discendenza vi siano ascendenti donne che abbiano contratto matrimonio con un cittadino straniero, come nel caso che ci occupa.
Orbene, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 della legge 555 del 1912 nella parte in cui non prevede che è cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
La Corte di Cassazione, con pronuncia in Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenere che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustificabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione a causa di una norma discriminatoria incostituzionale.
Infatti, atteso che la Corte Costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, si deve ritenere cha abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di cittadina italiana.
Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912. N.
555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violava l'articolo 29 della Costituzione, in quanto comminava una grave disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria indipendente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della legge 151 del 1975, art. 219 alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto
6 la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi
e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (art. 3 e 29 della Cost.).
Per lo stesso principio riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass.
SSUU Sentenza 4466 del 2009). La Corte ha ritenuto che la norma violava palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Pertanto, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis in quanto qualità della persona.
Si deve comunque osservare che all'epoca, essendo contestato il diritto delle donne italiane di trasmettere la cittadinanza italiana ai propri figli e discendenti nel momento in cui si sposavano con un cittadino straniero, è ovvio che nessuna rinuncia allo status di cittadini italiani poteva mai essere stata fatta. Se dunque il diritto non era affatto riconosciuto, prima della decisiva pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, ne deriva che nessuna rinuncia può esservi mai stata, implicita o esplicita, né da parte del dante causa, né da parte di nessuno dei discendenti. Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha stabilito una giurisprudenza favorevole sul rapporto di affiliazione con la trasmissione dello status di cittadino ai figli delle donne italiane, che sarebbe stato loro di diritto se non ci fosse stata una legge discriminatoria.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle
7 persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni e della documentazione depositata risulta ampiamente comprovato il vincolo di discendenza diretta tra i ricorrenti e l'ascendente donna, sig.r nata a [...] il [...] (cfr. doc. 1) ed emigrata in Persona_3
Brasile.
Dovrà, pertanto, ritenersi riconosciuta la titolarità della cittadinanza italiana ai ricorrenti sin dalla nascita.
Del resto, il Ministero competente costituitosi, nulla ha eccepito nel merito della vicenda de quo.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi stante l'impossibilità dell'Amministrazione, in assenza di un intervento del legislatore, a far luogo alla diretta applicazione dei nuovi principi introdotti dalla Corte di Cassazione in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, essendo la predetta legata alla lettera di una disposizione ancora vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dai Sig.ri: , nata Parte_1 in Brasile il 28/05/1957, C.F nato in [...] il C.F._1 Parte_2
22/05/1969, C.F. , nata in C.F._2 Parte_3
Brasile il 13/11/1995, C.F nata C.F._3 Parte_4 in Brasile il 13/04/1998, C.F. , , nata in C.F._4 Parte_5
Brasile il 01/05/1973, C.F , nata C.F._5 Parte_6 in Brasile il 26/01/1978, C.F. , C.F._6 Parte_7 nata in [...] il [...], C.F , che prende parte al presente ricorso C.F._7 in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sul minore , nato in [...] il [...], C.F. Persona_1
, nato in [...] il [...], C.F._8 Parte_8
C.F , che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di C.F._9 rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minor
[...]
, nata in [...] il [...], C.F , così Persona_2 C.F._10 provvede:
8 1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate in grassetto nel dispositivo, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. spese compensate.
Lecce, 31/10/2025
Il Presidente
Dr. Mario Cigna
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP, dott.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.
9
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Presidente, Dr. Mario Cigna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 3334/2024 R.G.,
TRA
i Sigg: , nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
nato in [...] il [...], C.F. C.F._1 Parte_2
nata in [...] il [...], C.F._2 Parte_3
C.F. , nata in [...] il C.F._3 Parte_4
13/04/1998, C.F. , , nata in [...] il C.F._4 Parte_5
01/05/1973, C.F , nata in [...] C.F._5 Parte_6 il 26/01/1978, C.F. , nata in C.F._6 Parte_7
Brasile il 15/03/1983, C.F. , che prende parte al presente ricorso in C.F._7 proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sul minore , nato in [...] il [...], C.F. Persona_1
, nato in [...] il [...], C.F._8 Parte_8
C.F , che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di C.F._9 rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minor
[...]
, nata in [...] il [...], C.F , tutti Persona_2 C.F._10
elettivamente domiciliati in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 8 presso lo studio legale De Simone, rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo De Simone ( ) e dall'Avv. Valeria C.F._11
SA (cod. fisc. ), in vicendevole sostituzione giusta procura da intendersi C.F._12 apposta in calce all'atto introduttivo, anche ai sensi dell'art. 18 co. 5 D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013;
- ricorrenti -
CONTRO , in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
- resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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Con ricorso iscritto a ruolo il 16.05.2024, i ricorrenti come sopra identificati, chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani “iure sanguinis” in virtù della comune discendenza dalla cittadina italiana, dalla sig.ra nata a [...] il Persona_3
04/07/1891 (cfr. doc. 1) ed emigrata in Brasile. La predetta non si è mai naturalizzata, come consta dalla relativa certificazione, debitamente tradotta e apostillata (cfr. doc. 2).
Il si è costituito con memoria del 19.09.2024, concludendo per la Controparte_1 compensazione delle spese di lite in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana.
È intervenuto il PM presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce, il quale ha espresso il parere positivo.
All'udienza del 17.10.2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note di udienza, il fascicolo è stato rimesso, dal Gop delegato per la trattazione, al Presidente assegnatario del procedimento.
FATTO
I ricorrenti, chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani “iure sanguinis” in virtù della comune discendenza dalla cittadina italiana, dalla sig.ra nata a Persona_3
SO VO (LE) il 04/07/1891 (cfr. doc. 1) ed emigrata in Brasile. La predetta non si è mai naturalizzata, come consta dalla relativa certificazione, debitamente tradotta e apostillata (cfr. doc. 2); La sig.ra nel 1908 contraeva matrimonio con il cittadino straniero Sig. Persona_3
(cfr. doc. 3). Pertanto, per effetto del Codice del 1865, ripreso dalla legge n. Parte_9
555/1912: «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana», ella ha perduto la cittadinanza italiana. I predetti coniugi procreavano nel 1922 il sig. Persona_4
(cfr. doc. 4) al quale - in virtù dell'art. 1 della legge n. 555/1912, che riconosceva la cittadinanza italiana solo al figlio di padre cittadino (e non anche di madre cittadina) - non è stata riconosciuta
2 la cittadinanza italiana. Dal matrimonio, nel 1942, tra il sig. e la sig.ra Persona_4 [...]
(cfr. doc. 5) nascevano nel 1944 la sig.ra (cfr. Parte_10 Persona_5 doc. 6), nel 1947 il sig. (cfr. doc. 7) e nel 1957 la sig.ra Persona_6 Parte_1
(cfr. doc. 8). La sig.ra si sposava nel 1967 con il sig.
[...] Persona_5 [...]
(cfr. doc. 9) e procreavano nel 1969 il sig. (cfr. doc. 10). Quindi Persona_7 Parte_2
il sig. si univa in matrimonio nel 1991 con la sig.ra Parte_2 Persona_8
(cfr. doc. 11) e dalla loro unione nascevano nel 1995 la sig.ra
[...] Pt_3 Parte_3
(cfr. doc. 12) e nel 1998 la sig.ra (cfr. doc. 13). Il sig.
[...] Parte_4 [...]
si sposava nel 1973 con la sig.ra (cfr. doc. 14) e dalla loro Per_6 Persona_9
unione nasceva nel 1973 la sig.ra (cfr. doc. 15). Dal matrimonio, nel 1976, Parte_5
tra la sig.ra e il sig. (cfr. doc. 16) Parte_1 Per_10 Parte_11 nascevano nel 1978 la sig.ra (cfr. doc. 17), nel 1983 la sig.ra Parte_6 [...]
(cfr. doc. 18) e nel 1984 il sig. (cfr. doc. 19). La sig.ra Parte_7 Parte_8
con il sig. procreavano nel 2018 il Parte_7 Persona_11 Parte_12
sig. (cfr. doc. 20). Dall'unione tra il sig. Persona_1 Parte_8
e la sig.ra nasceva nel 2018 la sig.ra
[...] Persona_12 Persona_13
(cfr. doc. 21).
[...]
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Preliminarmente vi è da evidenziare che in data successiva all'instaurazione del presente giudizio,
è intervenuta la sentenza n.142 del 18 luglio 2025 della Corte costituzionale, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2025, con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale da vari Tribunali (tra cui Bologna, Roma,
Milano e Firenze) aventi ad oggetto l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui consente l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti generazionali, anche in assenza di un effettivo legame con la comunità nazionale.
La Corte ha ritenuto che le censure formulate, pur ponendo temi di rilievo, non fossero ammissibili in quanto formulate in termini tali da non consentire un'effettiva verifica della lesione dei parametri costituzionali invocati. In particolare, la Consulta ha rilevato che l'ordinamento italiano, nel riconoscere la cittadinanza iure sanguinis, esercita una prerogativa riservata al legislatore, che gode di un'ampia discrezionalità in materia, anche alla luce degli obblighi internazionali e sovranazionali.
Nella medesima pronuncia, la Corte ha anche chiarito che le disposizioni del decreto-legge 15 marzo
2025, n. 36, conv. con mod. in legge 10 maggio 2025, n. 67 – che intervengono sul regime della
3 cittadinanza iure sanguinis – non trovano applicazione nei giudizi promossi anteriormente alla data del 27 marzo 2025, ribadendo il principio della non retroattività della norma sopravvenuta.
Alla luce di tale autorevole intervento, che ha fugato i dubbi interpretativi e sistematici prospettati da parte ricorrente, e considerato che le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate in analoghi giudizi, può ritenersi definitivamente superato ogni profilo di incertezza circa la perdurante vigenza ed efficacia delle disposizioni oggetto del presente giudizio.
Pertanto, non residuando più ostacoli interpretativi né profili di rilevanza costituzionale, la domanda proposta può essere esaminata e accolta nel merito, alla luce del quadro normativo applicabile ratione temporis.
MOTIVAZIONE IN DIRITTO
Sul tema della c.d. “grande naturalizzazione” avvenuta in base alla legislazione brasiliana (a seguito di provvedimenti di naturalizzazione coatta e di massa emanati dal governo brasiliano tra il 1889 ed il 1891), la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta con due recenti sentenze (n.
25317/2022 e n. 25318/2022), risolvendo la questione relativa alla idoneità dell'acquisto della cittadinanza brasiliana (in base a tale specifica legislazione) da parte di cittadini italiani a interrompere la trasmissione “jure sanguinis” della cittadinanza italiana e quindi eventualmente ad a impedire agli eredi dei "naturalizzati", di chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Il punto focalizzato nelle predette decisioni attiene alla configurabilità o meno della rinuncia tacita dei ricorrenti alla cittadinanza italiana a seguito della stabilizzazione in Brasile degli avi e dei loro discendenti, provenienti dall'Italia, dopo il decreto della cd “grande naturalizzazione” (risalente al
1889), che aveva concesso loro la cittadinanza brasiliana: a tale circostanza, a parere del
[...]
era conseguita una rinuncia tacita a quella italiana. CP_2
La questione oggetto di approfondimento della Suprema Corte, dunque, pone il quesito fondamentale se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia attraverso la mera permanenza in un altro paese ed in mancanza di una manifestazione di volontà o, al contrario, se l'intenzione di rinunciarvi debba essere manifestata espressamente, tenuto conto della specifica natura del diritto.
La Suprema Corte, ha, dunque, statuito il seguente principio di diritto: “(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie
4 acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n.
555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 25317/2022; cfr. SU n.
25318/2022).
Orbene, è documentalmente dimostrato che i ricorrenti discendano, in linea retta, da una cittadina italiana, che a sua volta l'ha trasmessa ai suoi discendenti, in assenza di eventi interruttivi;
né l'avo,
5 né nessuno dei suoi discendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né si sono naturalizzati brasiliani (cfr doc in atti).
Di conseguenza, nonostante le sopra citate disposizioni di legge, successivamente dichiarate incostituzionali, i ricorrenti hanno diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Invero, l'acquisto della cittadinanza italiana, infatti, può avvenire per discendenza, a prescindere dal luogo di nascita, così come espressamente previsto dall'art. 1 della legge n. 555 del 13/06/1912, per cui "è cittadino per nascita: il figlio di padre o di madre cittadini" e non osta alla trasmissione della cittadinanza italiana la circostanza che nella linea di discendenza vi siano ascendenti donne che abbiano contratto matrimonio con un cittadino straniero, come nel caso che ci occupa.
Orbene, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 della legge 555 del 1912 nella parte in cui non prevede che è cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
La Corte di Cassazione, con pronuncia in Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenere che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustificabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione a causa di una norma discriminatoria incostituzionale.
Infatti, atteso che la Corte Costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, si deve ritenere cha abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di cittadina italiana.
Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912. N.
555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violava l'articolo 29 della Costituzione, in quanto comminava una grave disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria indipendente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della legge 151 del 1975, art. 219 alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto
6 la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi
e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (art. 3 e 29 della Cost.).
Per lo stesso principio riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass.
SSUU Sentenza 4466 del 2009). La Corte ha ritenuto che la norma violava palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Pertanto, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis in quanto qualità della persona.
Si deve comunque osservare che all'epoca, essendo contestato il diritto delle donne italiane di trasmettere la cittadinanza italiana ai propri figli e discendenti nel momento in cui si sposavano con un cittadino straniero, è ovvio che nessuna rinuncia allo status di cittadini italiani poteva mai essere stata fatta. Se dunque il diritto non era affatto riconosciuto, prima della decisiva pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, ne deriva che nessuna rinuncia può esservi mai stata, implicita o esplicita, né da parte del dante causa, né da parte di nessuno dei discendenti. Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha stabilito una giurisprudenza favorevole sul rapporto di affiliazione con la trasmissione dello status di cittadino ai figli delle donne italiane, che sarebbe stato loro di diritto se non ci fosse stata una legge discriminatoria.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle
7 persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni e della documentazione depositata risulta ampiamente comprovato il vincolo di discendenza diretta tra i ricorrenti e l'ascendente donna, sig.r nata a [...] il [...] (cfr. doc. 1) ed emigrata in Persona_3
Brasile.
Dovrà, pertanto, ritenersi riconosciuta la titolarità della cittadinanza italiana ai ricorrenti sin dalla nascita.
Del resto, il Ministero competente costituitosi, nulla ha eccepito nel merito della vicenda de quo.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi stante l'impossibilità dell'Amministrazione, in assenza di un intervento del legislatore, a far luogo alla diretta applicazione dei nuovi principi introdotti dalla Corte di Cassazione in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, essendo la predetta legata alla lettera di una disposizione ancora vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dai Sig.ri: , nata Parte_1 in Brasile il 28/05/1957, C.F nato in [...] il C.F._1 Parte_2
22/05/1969, C.F. , nata in C.F._2 Parte_3
Brasile il 13/11/1995, C.F nata C.F._3 Parte_4 in Brasile il 13/04/1998, C.F. , , nata in C.F._4 Parte_5
Brasile il 01/05/1973, C.F , nata C.F._5 Parte_6 in Brasile il 26/01/1978, C.F. , C.F._6 Parte_7 nata in [...] il [...], C.F , che prende parte al presente ricorso C.F._7 in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sul minore , nato in [...] il [...], C.F. Persona_1
, nato in [...] il [...], C.F._8 Parte_8
C.F , che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di C.F._9 rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minor
[...]
, nata in [...] il [...], C.F , così Persona_2 C.F._10 provvede:
8 1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate in grassetto nel dispositivo, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. spese compensate.
Lecce, 31/10/2025
Il Presidente
Dr. Mario Cigna
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP, dott.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.
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