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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/11/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Antonino Zappala' Presidente
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore
- dott. Maria Luisa Tortorella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 720/2022 R.G., vertente
TRA
nato a [...], il [...], Parte_1
nata a [...] P.G. C.F._1 Parte_2 il 26/10/1966, , e CodiceFiscale_2 Parte_3 nata a [...] l'[...] (codice fiscale: C.F._3
), rapp.ti e difesi dall'avv. VILLARI GIOVANNI
[...]
appellante
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
C.F. , rapp.ta e difesa dall'avv. AUGUSTO P.IVA_1
OT appellato
1 , nato a [...] Controparte_2 C.F._4 il 12/11/1984;
nata a [...] il CP_3 C.F._5
9/08/1968; appellati contumaci
Ogg: appello a sentenza n. 536/2022 del 28/03/2022, emessa dal Tribunale di Messina
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 21.10.2022 , Parte_1 [...]
e proponevano appello avverso la Pt_2 Parte_4 sentenza di cui all'intestazione, -emessa nel giudizio promosso dai medesimi odierni appellanti contro Controparte_4
(già già
[...] Controparte_5 CP_6
, , e gli ultimi due
[...] Controparte_2 CP_3 rimasti contumace, per ottenere il risarcimento del danno subito iure proprio e quali eredi, in esito alla morte del loro congiunto in seguito a sinistro stradale, del quale era Persona_1 responsabile il , conducente dell'auto investitrice e di CP_2 proprietà della CP_3
Si costituiva solo l'assicurazione.
Con ordinanza del 4.2.25 la causa era posta in decisione con i termini di rito per conclusionali e repliche.
* * * *
1.Preliminarmente va dichiarata la contumacia del IA e dell'Arcuri che, seppur regolarmente citati, non si sono costituiti.
2 2. Il contenuto nella sentenza impugnata va sinteticamente richiamato -per quel che qui ancora interessa- nei seguenti termini:
-in sede penale (sentenza penale di primo grado del Tribunale di
Messina in data 11 settembre 2015, n. 2353, poi confermata dalla
Corte d'Appello di Messina con sentenza 14 luglio 2017, n.
2399) il è stato ritenuto responsabile dell'evento morte CP_2 occorso a dante causa degli odierni attori, in esito Persona_1 ad incidente automobilistico tra le autovetture -condotte rispettivamente da e che Persona_1 Controparte_2 procedevano ad alta velocità lungo il Viale della Marina Russa con direzione mare-monte quando, intorno alle 23:45, nei pressi delle scuole elementari “ ”, erano entrate in collisione. Per_2
In particolare, la Smart condotta dal aveva eseguito una Per_1 manovra di sorpasso anomala, “tagliando la strada” alla Smart condotta dal il quale, deviando improvvisamente a CP_2 sinistra, aveva attinto l'altra vettura, colpendola in prossimità della ruota posteriore destra. A seguito dell'impatto, quest'ultima, condotta dal era andata a collidere con la Per_1 barriera di protezione laterale, per poi rimbalzare e, dopo plurimi testa coda, arrestarsi riversa sul fianco sinistro. A seguito di ciò il era deceduto. Per_1
Il Tribunale penale, quindi, ha condannato il IA oltre che alla sanzione penale, anche - in solido col responsabile civile al risarcimento danni in Controparte_4 favore dei parenti, costituitisi parte civile, da liquidarsi in
3 separato giudizio, con pagamento di una provvisionale di €
80.000 ciascuno.
- in sede civile gli eredi del hanno citato, individuandoli Per_1 come legittimati passivi delle richieste risarcitorie, la
[...]
(già e Controparte_4 Controparte_5 precedentemente , Controparte_7 responsabile civile e parte processuale nel giudizio penale,
quale autore materiale del fatto lesivo e Controparte_2
madre del , in qualità di proprietaria CP_3 CP_2 dell'autovettura.
- Il Tribunale, ritenendo che il giudicato penale sulla responsabilità del non preclude l'esame del concorso CP_2 di colpa del nella causazione dell'evento dannoso- ha Per_1 valutato la dinamica del sinistro ed ha individuato profili di colpevolezza ascrivibili ad entrambe le parti coinvolte;
è pervenuto, poi, a determinare il grado di colpa applicabile alle condotte di e rispettivamente nella misura del CP_2 Per_1
70% e del 30%, graduazione da tenere in conto ai fini della quantificazione del danno.
-Quanto alla domanda di risarcimento danni nelle diverse voci lamentate dagli attori: 1) in primo luogo ha escluso il diritto degli stessi ai danni biologici e morali subiti dal de cuius, atteso che la sua morte è sopraggiunta immediatamente o comunque a breve distanza dell'evento; 2) ha ritenuto, poi, per il danno da perdita parentale che l'allegata qualità di stretti congiunti (genitori e sorella conviventi del de cuius) consente, secondo l'id quod plerumque accidit, di ritenere che gli attori abbiano diritto al
4 risarcimento ma senza possibilità di alcuna personalizzazione in aumento rispetto ai valori base, data l'assenza di allegazioni probatorie relative all'intensità del rapporto o altro di rilevante;
3) per la quantificazione ha applicato le Tabelle milanesi, riconoscendo ai genitori del de cuius e Parte_1 Pt_2 un risarcimento in valori attuali pari ad € 168.250,00, oltre
[...] interessi legali dalla sentenza al soddisfo, e alla sorella Pt_4 un risarcimento in valori attuali pari ad € 24.350,00, oltre
[...] interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo.; 4) ha ridotto, quindi, tali importi del 30% in ragione del concorso di colposo del nella causazione dell'evento, prevedendo la Per_1 decurtazione della provvisionale già versata dalla compagnia assicurativa a ciascuno degli attori, previa attualizzazione alla data della decisione;
5) Ancora, ha rigettato le restanti voci di danno genericamente invocate in quanto non assolto il relativo onere probatorio.
3. Con il proposto gravame gli attori/appellanti si dolgono: a) del ritenuto concorso di colpa di;
2) del criterio Persona_1 utilizzato per la liquidazione del danno, invocando l'applicazione delle Tabelle del Tribunale di Roma.
3.1 Il primo dei suddetti motivi di appello è inammissibile per genericità. Infatti, a fronte della compiuta esposizione- contenuta in sentenza- dei motivi che hanno indotto il Tribunale a ritenere la colpa concorrente del l'appello è stato formulato nei Per_1 seguenti termini “Ha, ritenuto, quindi il Tribunale, erroneamente ed illogicamente, di dover considerare una compartecipazione colposa di entrambi gli automobilisti nella causazione
5 dell'evento, nonostante sia stato provato che il abbia CP_2 tenuto una condotta di guida spregiudicata, madornale ed inescusabile quando, invece, avrebbe potuto evitare lo scontro ponendo in essere, anche alternativamente, due semplici azioni: togliere il piede dall'acceleratore o non sterzare a sinistra
(direzione in cui sopraggiungeva l'autovettura del . Tali Per_1 circostanze, ormai consolidate giudizialmente, meritano ai fini del presente gravame, una attenta riflessione, in modo tale da rendere giustizia rispetto ad un fatto che è costato la vita al povero e che avrebbe potuto essere evitato Persona_1 semplicemente adottando, il IA, un comportamento civile
e responsabile”.
Come risulta evidente dal tenore del suddetto motivo, gli appellanti non censurano minimamente la condotta del loro dante causa, che il giudice di primo grado ha valutato come concorrente, così argomentando: “In tale contesto, l'evento finale ha avuto origine da «un'anomala manovra di sorpasso» eseguita dal il quale nell'intento di superare l'altro veicolo, ha Per_1 finito «progressivamente» con il “tagliare la strada” al CP_2 che «certamente si era avveduto che la Smart nera, accingendosi
a completare il sorpasso, stava pericolosamente riducendo la distanza laterale ed anziché rallentare, anche semplicemente togliendo il piede dall'acceleratore, cosa che avrebbe evitato
l'innescarsi dell'incidente, non soltanto mantenne al massimo
l'accelerazione del proprio veicolo, ma anche sterzò improvvisamente a sinistra, colpendo la ruota posteriore destra della Smart nera, così innescando l'incidente» (pagg. 33 e 34
6 della CTU, in atti). Il CTU, ricostruita la dinamica dell'incidente ed evidenziate le plurime violazioni del codice della strada commesse da entrambi gli automobilisti (artt. 140, 141, 142, 146,
148, 149 e 9 ter [rectius bis, n.d.r.]), conclude con l'affermare che «
per questi motivi
si ritiene prevalente la responsabilità del signor nella causazione dell'incidente» (pagg. Controparte_8
35 e 36 della relazione di consulenza)”.
3.2 Diverso discorso vale per la censura che attinge la quantificazione del risarcimento, essendo fondata la doglianza relativa al criterio di liquidazione, nonché validamente argomentata.
Sul punto vale il seguente principio: Al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi, in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”. Cass. n. 10579 del 2021
7 Dunque, applicando tale diverso criterio, ne consegue che il danno subito dai genitori resta quantificato in € 363.799,80 ciascuno, liquidato all'attualità, e quello subito dalla sorella in €
230.984,00 sempre all'attualità, importi che si riducono rispettivamente a € 254.659,86 ed € 161.688,8 per effetto del concorso di colpa del danneggiato.
Da tali importi va detratto quanto ciascuno degli appellanti ha già ricevuto dalla Compagnia di Assicurazione, eseguendo le operazioni di calcolo secondo il seguente principio: “Nelle obbligazioni risarcitorie, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, la liquidazione del danno da ritardato adempimento deve avvenire: a) devalutando
l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo
l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che vada quel pagamento fino alla liquidazione definitiva. Cassazione civile sez. I, 29/10/2024, n.27859
Nello specifico, poiché non sono stati riconosciuti gli interessi compensativi ma solo quelli moratori (sul punto non vi è stato appello), le operazioni di calcolo in concreto dovranno essere effettuate a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) rivalutando il
8 residuo importo alla data della presente sentenza;
d) calcolando gli interessi legali da tale ultima data al soddisfo.
Poiché la sentenza non è stata impugnata dall'Assicurazione per far valere la detraibilità della provvisionale solo a proprio vantaggio, tutti i convenuti in solido vanno condannati al pagamento in favore degli attori delle somme che risulteranno in base al suddetto conteggio.
Le spese seguono la soccombenza degli appellati, in solido tra loro, e si liquidano come da dispositivo, applicati i valori minimi, stante la semplicità del gravame, dello scaglione di valore da €
52.001 ad € 260.000 (differenza di valore tra decisum di I grado e decisum di II grado)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 21.10.2022 da , e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 536/2022, emessa dal Parte_4
Tribunale di Messina il 28.3.2022 nel giudizio tra i medesimi odierni appellanti, (già Controparte_4
già , Controparte_5 CP_6 CP_2
e gli ultimi due anche in questo
[...] CP_3 grado rimasti contumace, così provvede:
-in parziale accoglimento dell'appello, ridetermina le somme liquidate agli attori in € 254.659,86 in favore di ciascun genitore e di € 161.688,8 in favore della sorella, già ridotte del 30% per il concorso di colpa della vittima, da decurtarsi delle somme già ricevute a titolo di provvisionale e con gli interessi legali dalla
9 data della presente decisione al soddisfo, secondo il criterio indicato in parte motiva;
-condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore degli appellanti, delle spese del grado, che liquida in complessivi
€ 9.008,00, di cui € 1.848,00 per spese ed € 7.160,00 per compensi, oltre iva, cassa e rimborso spese forfettarie in ragione del 15%;
Così deciso nella camera di consiglio del 14.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Antonino Zappalà
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Antonino Zappala' Presidente
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore
- dott. Maria Luisa Tortorella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 720/2022 R.G., vertente
TRA
nato a [...], il [...], Parte_1
nata a [...] P.G. C.F._1 Parte_2 il 26/10/1966, , e CodiceFiscale_2 Parte_3 nata a [...] l'[...] (codice fiscale: C.F._3
), rapp.ti e difesi dall'avv. VILLARI GIOVANNI
[...]
appellante
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
C.F. , rapp.ta e difesa dall'avv. AUGUSTO P.IVA_1
OT appellato
1 , nato a [...] Controparte_2 C.F._4 il 12/11/1984;
nata a [...] il CP_3 C.F._5
9/08/1968; appellati contumaci
Ogg: appello a sentenza n. 536/2022 del 28/03/2022, emessa dal Tribunale di Messina
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 21.10.2022 , Parte_1 [...]
e proponevano appello avverso la Pt_2 Parte_4 sentenza di cui all'intestazione, -emessa nel giudizio promosso dai medesimi odierni appellanti contro Controparte_4
(già già
[...] Controparte_5 CP_6
, , e gli ultimi due
[...] Controparte_2 CP_3 rimasti contumace, per ottenere il risarcimento del danno subito iure proprio e quali eredi, in esito alla morte del loro congiunto in seguito a sinistro stradale, del quale era Persona_1 responsabile il , conducente dell'auto investitrice e di CP_2 proprietà della CP_3
Si costituiva solo l'assicurazione.
Con ordinanza del 4.2.25 la causa era posta in decisione con i termini di rito per conclusionali e repliche.
* * * *
1.Preliminarmente va dichiarata la contumacia del IA e dell'Arcuri che, seppur regolarmente citati, non si sono costituiti.
2 2. Il contenuto nella sentenza impugnata va sinteticamente richiamato -per quel che qui ancora interessa- nei seguenti termini:
-in sede penale (sentenza penale di primo grado del Tribunale di
Messina in data 11 settembre 2015, n. 2353, poi confermata dalla
Corte d'Appello di Messina con sentenza 14 luglio 2017, n.
2399) il è stato ritenuto responsabile dell'evento morte CP_2 occorso a dante causa degli odierni attori, in esito Persona_1 ad incidente automobilistico tra le autovetture -condotte rispettivamente da e che Persona_1 Controparte_2 procedevano ad alta velocità lungo il Viale della Marina Russa con direzione mare-monte quando, intorno alle 23:45, nei pressi delle scuole elementari “ ”, erano entrate in collisione. Per_2
In particolare, la Smart condotta dal aveva eseguito una Per_1 manovra di sorpasso anomala, “tagliando la strada” alla Smart condotta dal il quale, deviando improvvisamente a CP_2 sinistra, aveva attinto l'altra vettura, colpendola in prossimità della ruota posteriore destra. A seguito dell'impatto, quest'ultima, condotta dal era andata a collidere con la Per_1 barriera di protezione laterale, per poi rimbalzare e, dopo plurimi testa coda, arrestarsi riversa sul fianco sinistro. A seguito di ciò il era deceduto. Per_1
Il Tribunale penale, quindi, ha condannato il IA oltre che alla sanzione penale, anche - in solido col responsabile civile al risarcimento danni in Controparte_4 favore dei parenti, costituitisi parte civile, da liquidarsi in
3 separato giudizio, con pagamento di una provvisionale di €
80.000 ciascuno.
- in sede civile gli eredi del hanno citato, individuandoli Per_1 come legittimati passivi delle richieste risarcitorie, la
[...]
(già e Controparte_4 Controparte_5 precedentemente , Controparte_7 responsabile civile e parte processuale nel giudizio penale,
quale autore materiale del fatto lesivo e Controparte_2
madre del , in qualità di proprietaria CP_3 CP_2 dell'autovettura.
- Il Tribunale, ritenendo che il giudicato penale sulla responsabilità del non preclude l'esame del concorso CP_2 di colpa del nella causazione dell'evento dannoso- ha Per_1 valutato la dinamica del sinistro ed ha individuato profili di colpevolezza ascrivibili ad entrambe le parti coinvolte;
è pervenuto, poi, a determinare il grado di colpa applicabile alle condotte di e rispettivamente nella misura del CP_2 Per_1
70% e del 30%, graduazione da tenere in conto ai fini della quantificazione del danno.
-Quanto alla domanda di risarcimento danni nelle diverse voci lamentate dagli attori: 1) in primo luogo ha escluso il diritto degli stessi ai danni biologici e morali subiti dal de cuius, atteso che la sua morte è sopraggiunta immediatamente o comunque a breve distanza dell'evento; 2) ha ritenuto, poi, per il danno da perdita parentale che l'allegata qualità di stretti congiunti (genitori e sorella conviventi del de cuius) consente, secondo l'id quod plerumque accidit, di ritenere che gli attori abbiano diritto al
4 risarcimento ma senza possibilità di alcuna personalizzazione in aumento rispetto ai valori base, data l'assenza di allegazioni probatorie relative all'intensità del rapporto o altro di rilevante;
3) per la quantificazione ha applicato le Tabelle milanesi, riconoscendo ai genitori del de cuius e Parte_1 Pt_2 un risarcimento in valori attuali pari ad € 168.250,00, oltre
[...] interessi legali dalla sentenza al soddisfo, e alla sorella Pt_4 un risarcimento in valori attuali pari ad € 24.350,00, oltre
[...] interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo.; 4) ha ridotto, quindi, tali importi del 30% in ragione del concorso di colposo del nella causazione dell'evento, prevedendo la Per_1 decurtazione della provvisionale già versata dalla compagnia assicurativa a ciascuno degli attori, previa attualizzazione alla data della decisione;
5) Ancora, ha rigettato le restanti voci di danno genericamente invocate in quanto non assolto il relativo onere probatorio.
3. Con il proposto gravame gli attori/appellanti si dolgono: a) del ritenuto concorso di colpa di;
2) del criterio Persona_1 utilizzato per la liquidazione del danno, invocando l'applicazione delle Tabelle del Tribunale di Roma.
3.1 Il primo dei suddetti motivi di appello è inammissibile per genericità. Infatti, a fronte della compiuta esposizione- contenuta in sentenza- dei motivi che hanno indotto il Tribunale a ritenere la colpa concorrente del l'appello è stato formulato nei Per_1 seguenti termini “Ha, ritenuto, quindi il Tribunale, erroneamente ed illogicamente, di dover considerare una compartecipazione colposa di entrambi gli automobilisti nella causazione
5 dell'evento, nonostante sia stato provato che il abbia CP_2 tenuto una condotta di guida spregiudicata, madornale ed inescusabile quando, invece, avrebbe potuto evitare lo scontro ponendo in essere, anche alternativamente, due semplici azioni: togliere il piede dall'acceleratore o non sterzare a sinistra
(direzione in cui sopraggiungeva l'autovettura del . Tali Per_1 circostanze, ormai consolidate giudizialmente, meritano ai fini del presente gravame, una attenta riflessione, in modo tale da rendere giustizia rispetto ad un fatto che è costato la vita al povero e che avrebbe potuto essere evitato Persona_1 semplicemente adottando, il IA, un comportamento civile
e responsabile”.
Come risulta evidente dal tenore del suddetto motivo, gli appellanti non censurano minimamente la condotta del loro dante causa, che il giudice di primo grado ha valutato come concorrente, così argomentando: “In tale contesto, l'evento finale ha avuto origine da «un'anomala manovra di sorpasso» eseguita dal il quale nell'intento di superare l'altro veicolo, ha Per_1 finito «progressivamente» con il “tagliare la strada” al CP_2 che «certamente si era avveduto che la Smart nera, accingendosi
a completare il sorpasso, stava pericolosamente riducendo la distanza laterale ed anziché rallentare, anche semplicemente togliendo il piede dall'acceleratore, cosa che avrebbe evitato
l'innescarsi dell'incidente, non soltanto mantenne al massimo
l'accelerazione del proprio veicolo, ma anche sterzò improvvisamente a sinistra, colpendo la ruota posteriore destra della Smart nera, così innescando l'incidente» (pagg. 33 e 34
6 della CTU, in atti). Il CTU, ricostruita la dinamica dell'incidente ed evidenziate le plurime violazioni del codice della strada commesse da entrambi gli automobilisti (artt. 140, 141, 142, 146,
148, 149 e 9 ter [rectius bis, n.d.r.]), conclude con l'affermare che «
per questi motivi
si ritiene prevalente la responsabilità del signor nella causazione dell'incidente» (pagg. Controparte_8
35 e 36 della relazione di consulenza)”.
3.2 Diverso discorso vale per la censura che attinge la quantificazione del risarcimento, essendo fondata la doglianza relativa al criterio di liquidazione, nonché validamente argomentata.
Sul punto vale il seguente principio: Al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi, in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”. Cass. n. 10579 del 2021
7 Dunque, applicando tale diverso criterio, ne consegue che il danno subito dai genitori resta quantificato in € 363.799,80 ciascuno, liquidato all'attualità, e quello subito dalla sorella in €
230.984,00 sempre all'attualità, importi che si riducono rispettivamente a € 254.659,86 ed € 161.688,8 per effetto del concorso di colpa del danneggiato.
Da tali importi va detratto quanto ciascuno degli appellanti ha già ricevuto dalla Compagnia di Assicurazione, eseguendo le operazioni di calcolo secondo il seguente principio: “Nelle obbligazioni risarcitorie, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, la liquidazione del danno da ritardato adempimento deve avvenire: a) devalutando
l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo
l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che vada quel pagamento fino alla liquidazione definitiva. Cassazione civile sez. I, 29/10/2024, n.27859
Nello specifico, poiché non sono stati riconosciuti gli interessi compensativi ma solo quelli moratori (sul punto non vi è stato appello), le operazioni di calcolo in concreto dovranno essere effettuate a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) rivalutando il
8 residuo importo alla data della presente sentenza;
d) calcolando gli interessi legali da tale ultima data al soddisfo.
Poiché la sentenza non è stata impugnata dall'Assicurazione per far valere la detraibilità della provvisionale solo a proprio vantaggio, tutti i convenuti in solido vanno condannati al pagamento in favore degli attori delle somme che risulteranno in base al suddetto conteggio.
Le spese seguono la soccombenza degli appellati, in solido tra loro, e si liquidano come da dispositivo, applicati i valori minimi, stante la semplicità del gravame, dello scaglione di valore da €
52.001 ad € 260.000 (differenza di valore tra decisum di I grado e decisum di II grado)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 21.10.2022 da , e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 536/2022, emessa dal Parte_4
Tribunale di Messina il 28.3.2022 nel giudizio tra i medesimi odierni appellanti, (già Controparte_4
già , Controparte_5 CP_6 CP_2
e gli ultimi due anche in questo
[...] CP_3 grado rimasti contumace, così provvede:
-in parziale accoglimento dell'appello, ridetermina le somme liquidate agli attori in € 254.659,86 in favore di ciascun genitore e di € 161.688,8 in favore della sorella, già ridotte del 30% per il concorso di colpa della vittima, da decurtarsi delle somme già ricevute a titolo di provvisionale e con gli interessi legali dalla
9 data della presente decisione al soddisfo, secondo il criterio indicato in parte motiva;
-condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore degli appellanti, delle spese del grado, che liquida in complessivi
€ 9.008,00, di cui € 1.848,00 per spese ed € 7.160,00 per compensi, oltre iva, cassa e rimborso spese forfettarie in ragione del 15%;
Così deciso nella camera di consiglio del 14.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Antonino Zappalà
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