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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/03/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1176/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1176/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio degli avv.ti Mauro Amedeo LA FRANCESCHINA e Marco C.F._2
Giuseppe Maria NINO
APPELLANTI contro
C.F./P.IVA , con il patrocinio dell'avv. Luca TOMALINO Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Lecco n. 556/2023, pubblicata il
20/10/2023; materia: vendita di cose immobili.
CONCLUSIONI
Per e : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, respinta ogni avversa istanza eccezione e deduzione, previi i provvedimenti istruttori ed ordinatori del caso, ed emessa ogni opportuna pronunzia, ritenere fondati i pagina 1 di 11 motivi di appello esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in accoglimento integrale dell'interposto appello e in riforma dell'impugnata sentenza n. 556/2023, emessa dal Tribunale di Lecco in data 6 ottobre 2023, per i motivi esposti in narrativa, così giudicare: Nel merito:
1) compensare tra le parti le spese del giudizio di primo grado nella misura di un quarto e conseguentemente condannare la a rifondere agli appellanti i signori e CP_1 Parte_1
i restanti tre quarti per € 5.929,50, oltre 15% spese generali, CPA ed IVA se dovuta. Parte_2 2) rigettare l'appello incidentale promosso dalla in quanto inammissibile ed infondato CP_1 in fatto e diritto.
In ogni caso: condannare la società appellata alla rifusione delle spese, dei compensi, del 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA del presente grado del giudizio.”
Per Controparte_1
“Voglia l'adita Corte d'Appello, ogni contraria domanda e istanza respinta e previa ogni declaratoria del caso:
- in via principale: rigettare l'appello di controparte, in quanto infondato, per tutti i motivi esposti in atti;
- in via di appello incidentale, principale: in accoglimento del primo motivo di appello incidentale, riformare integralmente la sentenza impugnata, accertando e dichiarando la non debenza della penale pattuita nel contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato inter partes in data 5.01.19;
- in via di appello incidentale, subordinato: in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, riformare parzialmente la sentenza impugnata, accertando e dichiarando la debenza della penale prevista nel contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato inter partes in data 5.01.19, limitatamente al periodo 1.04.21-6.09.21 e dunque ammontante alla minor somma di € 15.900,00. Con vittoria di spese e compensi professionali di primo e secondo grado di giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 556/2023 pubblicata il 20 ottobre 2023 il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da contro Controparte_1
e , ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, accogliendo comunque in Parte_1 Parte_2
gran parte la domanda contrattuale proposta da e , con condanna della venditrice Pt_1 Pt_2 [...]
a versare in loro favore, a titolo di penale pattuita per il ritardo nella consegna dell'immobile CP_1 ad uso abitativo oggetto di compravendita tra le parti, la somma di € 22.400,00 oltre interessi. Il
Tribunale ha compensato le spese di lite per ¾, condannando gli opposti e a rifondere Pt_1 Pt_2
il restante quarto alla controparte.
2. Il giudizio di primo grado
pagina 2 di 11 Il giudice di primo grado ha così riassunto le difese delle parti:
“1. - I coniugi e , sulla premessa di aver stipulato con la Parte_1 Parte_2 CP_1
un contratto preliminare di compravendita di appartamento in costruzione, debitamente
[...]
registrato, nel quale era prevista una penale di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'immobile – inizialmente prevista al 31.7.2020, poi consensualmente prorogata al 31.12.2020 ed infine posticipata all'1.3.2021 – e stante il mancato rogito, hanno presentato ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere la condanna al pagamento della penale per 294 giorni di ritardo.
Il Tribunale di Lecco, in data 4.1.2022, ha emesso decreto ingiuntivo n. 17/2022 per euro 29.400,00 oltre interessi e spese processuali (prodotto da entrambe le parti).
Il decreto è stato notificato alla società debitrice in data 18.1.2022.
2. - Con atto di citazione notificato il successivo 21.2.2022 la società ha interposto CP_1 opposizione, ricostruendo la vicenda e spiegando come in corso d'opera i committenti avessero richiesto alcune modifiche che avevano comportato l'allungamento dei tempi, anche per ottenere dagli organi competenti i provvedimenti di compatibilità paesaggistica. L'appartamento era comunque pronto per la consegna nel marzo/aprile 2021 ed i committenti, che dapprima avevano accettato di occuparlo, avevano poi inopinatamente cambiato idea. La AS aveva messo a disposizione gratuitamente un altro immobile in Torre de' Busi, offerta nuovamente rifiutata. Lo stesso rogito – che non andava confuso con la data di consegna dalla quale prendeva a decorrere la penale – era stato posticipato dagli acquirenti al 22.12.2021 rispetto alle date proposte dalla venditrice (11 o
16.11.2021).
In conclusione, l'opposta ha addossato a scelta degli attori il rifiuto di prendere in consegna
l'appartamento ed ha pertanto chiesto la revoca del decreto ingiuntivo. In via di mero subordine, ha chiesto di ricondurre la penale ad equità ed ha sottolineato come la penale escludesse ogni altra forma di risarcimento del danno.
3. - Si sono costituiti in giudizio gli opposti e per negare la Parte_1 Parte_2
riconducibilità dei ritardi a loro fatto o colpa e per chiedere così il rigetto dell'opposizione”.
La causa è stata istruita mediante deposito di documenti, interpello delle parti e prova per testi.
Il Tribunale, ha osservato che:
- dall'istruttoria espletata era emerso che le modifiche, che secondo la prospettazione di CP_1 avevano determinato un ritardo nei tempi di consegna dell'immobile, erano state tutte realizzate nel
2020, e che pertanto le parti dovevano avere necessariamente tenuto conto di tali modifiche nell'atto di pagina 3 di 11 concordare il primo slittamento della data del rogito dal 31.7.2020 al 31.12.2020;
- dalle difese in atti si evinceva che da ultimo le parti avevano concordato un ulteriore slittamento del termine di consegna dell'immobile sino alla fine del marzo 2021;
- parte opponente che ne aveva l'onere, non aveva dimostrato di avere offerto a e CP_1 Pt_1
la consegna dell'appartamento nel mese di aprile 2021; Pt_2
- doveva, pertanto, concludersi che la consegna dell'appartamento da parte della costruttrice coincideva con la data di convocazione dei promissari acquirenti dinanzi al notaio per la firma del contratto definitivo (11.11.2021); sicché il ritardo nella consegna del bene andava ricompreso tra l'1.4.2021 e l'11.11.2021 ed era di 224 giorni;
- non sussistevano i presupposti per la riduzione della penale ex art. 1384 c.c., richiesta dall'opponente, sia in considerazione dell'interesse degli opposti ad ottenere la consegna dell'appartamento alla data stabilita al fine di alienare il precedente appartamento onde recuperare la provvista necessaria all'acquisto del nuovo immobile (interesse che era stato frustrato dalla ritardata consegna dell'immobile promesso in vendita che aveva comportato la necessità di vendere il precedente immobile e locare un'abitazione nelle more della consegna del nuovo appartamento), sia in ragione della proporzione esistente tra il valore della compravendita (€ 295.000,00 oltre IVA) e quello della penale (di €100,00 al giorno);
- per tali motivi doveva essere condannata al pagamento della penale per il ritardo di 224 CP_1 giorni nella consegna dell'appartamento, pari a € 22.400,00, oltre interessi legali, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo in quanto emesso per un importo maggiore (€ 29.400,00);
- a fronte dell'ammontare effettivo della penale spettante agli opposti, ridotto di € 7.000,00 rispetto all'ammontare domandato, le spese processuali dovevano essere compensate tra le parti nella misura di
¾, con condanna della parte opposta alla rifusione del restante quarto in favore della opponente, liquidato in € 1.976,72, oltre alle spese generali (15%), CPA e IVA se dovuta.
3. L'appello principale e l'appello incidentale
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello i coniugi e che ne hanno chiesto Pt_1 Pt_2
la riforma con esclusivo riferimento alle statuizioni concernenti le spese processuali per i seguenti motivi:
1) il giudice avrebbe erroneamente determinato la misura della soccombenza reciproca tra le parti nella misura dei 3/4. Ciò in quanto all'esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Lecco ha ridotto la penale di € 7.000,00 rispetto all'importo di cui al decreto ingiuntivo n. 17/2022, di € 29.400,00. pagina 4 di 11 Tuttavia, tale riduzione equivale a ¼ dell'importo liquidato con il predetto decreto;
pertanto il
Tribunale di Lecco avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di un ¼ e non già nella misura di ¾;
2) il giudice avrebbe erroneamente condannato gli opposti al pagamento delle spese di lite non compensate senza considerare che parte soccombente nel giudizio di opposizione è e non CP_1
già i coniugi e , che hanno ottenuto il pagamento della penale, sia pure ridotta di ¼ Pt_1 Pt_2 rispetto all'importo indicato nel decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame e, con appello incidentale, la CP_1
riforma della sentenza per i seguenti motivi:
1) la sentenza sarebbe erronea laddove afferma che per certo “alla data del 31.3.2021 l'appartamento non era finito”, come dimostrato dalle fotografie prodotte dagli opposti, e che, comunque, non era stata raggiunta la prova del fatto che “nell'aprile del 2021 abbia offerto ai coniugi la CP_1 Pt_1 consegna del bene, come sostenuto in atti”. Sul punto sostiene che dalla documentazione CP_1 agli atti, dall'interpello delle parti e dalle testimonianze raccolte nel corso del giudizio risulterebbe che:
a fine marzo del 2021 l'appartamento de quo era sostanzialmente ultimato e abitabile, sicché
[...]
offrì agli opposti, come anche agli altri promissari acquirenti, la consegna delle chiavi che fu CP_1
rifiutata; tale ultima circostanza non sarebbe stata contestata dai sig.ri e che, anzi, Pt_1 Pt_2 avrebbero ammesso di aver ricevuto l'offerta delle chiavi e di averla rifiutata per ragioni di sicurezza dei propri figli, che all'epoca erano costantemente a casa in DAD, preferendo “attendere per la consegna ed accettarla quando l'appartamento poteva considerarsi terminato”. Essendo, dunque, pacifica l'offerta della consegna dell'immobile effettuata da a fine marzo del 2021 il CP_1
giudice avrebbe dovuto escludere la debenza della penale da ritardo richiesta dalle controparti essendo illegittimo il rifiuto opposto dai promissari acquirenti alla consegna dell'immobile anche perché
l'impossibilità di stipulare il rogito a quella data era dipeso dalla necessità di regolarizzare sotto il profilo amministrativo alcune modifiche richieste dagli stessi appellanti (i.e. le finestre dei bagni e alcune opere interne);
2) la sentenza sarebbe altresì erronea nella parte in cui afferma che “la consegna dell'appartamento da parte della costruttrice sia coincisa con la data in cui essa ha convocato i promissari acquirenti innanzi al notaio per la firma del definitivo: l'11.11.2021 (come da doc. 19 dell'opponente)”. Ciò in quanto il giudice non avrebbe considerato che l'opponente con mail del 06.09.2021, trasmessa dal pagina 5 di 11 proprio legale, aveva comunicato ai coniugi e la propria disponibilità alla stipula del Pt_1 Pt_2
rogito notarile (essendo stati rilasciati i provvedimenti di sanatoria) e che rimaneva in attesa delle
“definitive determinazioni” dei promissari acquirenti. A fronte del silenzio serbato dagli opposti in relazione a tale mail, si era attivata per fissare con il notaio le possibili date del rogito. CP_1
Pertanto, a tutto voler concedere, il ritardo nella consegna dell'immobile era di soli 159 giorni, ovvero dal 01.04.21 al 06.09.21, con la conseguenza che la penale dovuta sarebbe di soli € 15.900,00.
*
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 20 febbraio 2025 e decisa nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
4. Decisione
4.1 L'appello incidentale
Si esamina prioritariamente l'appello incidentale proposto da poiché l'eventuale CP_1
accoglimento del primo motivo determinerebbe la riforma integrale della sentenza impugnata e la soccombenza dei promissari acquirenti, con conseguente rigetto dell'appello principale che si incentra sulla determinazione e sull'accollo delle spese di lite liquidate nel primo grado di giudizio.
Tanto premesso, quanto al primo motivo si osserva che, quand'anche a fine marzo 2021 fossero “di fatto” ultimati i lavori all'interno dell'unità immobiliare promessa in vendita agli opposti, come sostiene la promittente venditrice, ciò non implica che l'appartamento fosse abitabile e, quindi, idoneo per la consegna.
Infatti, dalla documentazione agli atti risulta che:
- il contatore condominiale del gas fu posato in data 14.04.2021 e l'avvio della caldaia condominiale ebbe luogo in data 30.04.2021 (doc. 12 . Pertanto, sino a tale data gli appartamenti erano CP_1 privi dell'acqua calda e del riscaldamento;
- i contatori elettrici delle singole abitazioni furono installati in data 04.05.2021, a nulla rilevando il fatto che l'abitazione dei promissari acquirenti (al pari delle altre unità immobiliari) era stata collegata provvisoriamente al contatore elettrico del cantiere approntato da (doc. 12 ); CP_1 CP_1
- le persiane non erano state installate, come dichiarato dal legale rappresentante de in sede CP_1 di interrogatorio formale (dove ha affermato che a fine marzo 2021 “L'unica cosa che non è stata posata sono state le persiane che avrebbero dovuto essere collocate dopo il trasloco per non rovinare quella antistante la porta di ingresso: in pratica, le persiane erano in loco ma si è deciso di montarle
pagina 6 di 11 tutte insieme in una volta”) e non erano state ultimate le opere interne di rifinitura come risulta dalla fotografia del 06.04.2021 prodotta dai sig.ri e (doc. 29). Pt_1 Pt_2
Inoltre, e più in generale, per esplicita ammissione de alla data del 23.04.2021, di consegna CP_1 anticipata dell'appartamento alla sig.ra mancavano tra l'altro “accessi e opere relative CP_2 alle parti condominiali ancora da completare” tanto vero che la promittente venditrice segnalava “che sono ancora in corso i lavori di realizzazione del complesso immobiliare di cui fanno parte le unità promesse in vendita alla Sig.ra ricorda alla stessa che è dunque assolutamente vietato CP_2 accedere alla relativa area di cantiere” (doc. 14 ). CP_1
In definitiva, dai documenti di causa emerge che alla data del 31.03.2021 non solo l'appartamento promesso in vendita a e non era ultimato ma il cantiere era ancora in corso, dovendo Pt_1 Pt_2
essere completate tutte le opere relative alle parti comuni.
In una situazione di tal fatta è del tutto legittimo il rifiuto dei sig.ri e di accettare la Pt_1 Pt_2 consegna dell'appartamento a inizio aprile 2021, tenuto conto che l'assenza - in particolare - delle persiane avrebbe esposto la famiglia al rischio di furti e di aggressioni, ovvero al verificarsi di pericoli che gli acquirenti hanno deciso di non correre dato che in quel periodo i loro figli erano costantemente
Contr in casa in circostanza quest'ultima da considerare pacifica in quanto notoria e comunque non contestata dalla controparte.
A ciò aggiungasi che ai sensi dell'art. 24, co. 6, del Testo Unico dell'edilizia (DPR 380/2001),
l'utilizzo delle nuove costruzioni può essere iniziato solo dopo la presentazione in Comune della segnalazione certificata relativa all'agibilità dell'immobile. Nel caso in esame la pratica per l'agibilità è stata presentata in data 21.09.2021, come risulta dall'atto di compravendita immobiliare stipulato tra le parti in data 22.12.2021 (doc. 20 ). Ne consegue che alla data del 31 marzo 2021, così come CP_1 per tutto il periodo successivo sino al 21.09.2021, l'abitazione dei sig.ri e non poteva Pt_1 Pt_2
essere utilizzata in base alla legge;
sicché anche per tale motivo la parte promittente venditrice non poteva in alcun modo pretendere che i promissari acquirenti accettassero la consegna anticipata dell'appartamento.
Infine, contrariamente a quanto asserito dall'appellante incidentale, non risulta provato che il ritardo nella stipula dell'atto definitivo di vendita fu dovuto alla necessità di regolarizzare alcune opere richieste dagli appellanti, con particolare riferimento alla modifica della dimensione delle finestre e ad alcune modifiche interne (cfr. comparsa di costituzione e appello incidentale, pag. 15).
Quanto alla modifica della dimensione delle finestre si evidenzia che:
pagina 7 di 11 a) nel corso della prova testimoniale il progettista, ing. ha dichiarato quanto segue: Testimone_1
“Confermo che le finestre del bagno, larghe 50 cm nel progetto iniziale, sono state ampliate su richiesta del sig. . Ricordo che di ciò ho parlato ai clienti in una pec del 25 febbraio 2021 che Pt_1 vedo prodotta al doc. 10 dell'opponente. Confermo di avere detto ai clienti che questa modifica, come altre che hanno voluto fare all'interno e all'esterno, comportava la presentazione di una pratica in sanatoria anche paesaggistica”;
b) il legale rappresentante di (sig. Costantino Bonaiti) in sede di interrogatorio formale ha, CP_1 invece, dichiarato che: “Per quanto riguarda le finestre del bagno, ho verificato personalmente che i disegni iniziali le prevedevano di 1 m x 1.50 m di altezza;
su richiesta dei sono stati ridotti a Pt_1
50 cm x 1.50 m per avere più spazio nei bagni come muratura;
certamente mio fratello avrà detto ai
che questa modifica necessitava di un iter amministrativo”. Pt_1
Ora, a prescindere dalla discordanza delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante de e CP_1 dal progettista dell'intervento quanto alle dimensioni e alla modifica delle finestre de quibus, rimane il fatto che dalla planimetria allegata al preliminare di vendita stipulato tra le parti in data 05.01.2019 - ovvero prima ancora che fossero presentate l'istanza di autorizzazione paesaggistica (in data
09.01.2019, doc. 3 ) e la pratica edilizia per l'ottenimento del permesso di costruire (in data CP_1
05.07.2019, doc.
2 - risulta che le finestre dei bagni erano di 50 cm x 1.50 m (doc. 2 CP_1
e ). Pt_1 Pt_2
Ne consegue che, se in fase di presentazione della domanda di autorizzazione paesaggistica CP_1
ha ampliato la dimensione delle finestre come risulta dalla documentazione prodotta dalla stessa opponente (doc. 3 bis , non può certo attribuire ai promissari acquirenti alcuna CP_1
responsabilità per i tempi tecnici che sono stati necessari per regolarizzare la pratica paesaggistica a seguito della realizzazione delle aperture nelle dimensioni (ridotte) indicate dalla planimetria allegata al preliminare di vendita. E ciò per il semplice motivo che, a fronte della variante apportata al progetto assentito in sede di rilascio della autorizzazione paesaggistica, l'opponente avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente presso i competenti uffici per conseguire la sanatoria della modifica in tempo utile per la consegna dell'appartamento e la stipula del rogito entro il 31 marzo 2021. Dalla documentazione agli atti risulta, invece, che l'iter per l'ottenimento della variante all'autorizzazione paesaggistica fu avviato dalla promittente venditrice solo in data 16.02.2021 (doc. 21 Quaglia e ): pertanto la mancata Pt_2
autorizzazione della variante de qua entro il termine ultimo concordato tra le parti per la consegna dell'appartamento e la stipula del rogito (pacificamente il 31 marzo 2021) è imputabile esclusivamente pagina 8 di 11 a che, evidentemente, ha calcolato male la tempistica necessaria per il rilascio della CP_1
autorizzazione paesaggistica in sanatoria.
Lo stesso discorso vale per le non meglio precisate “modifiche interne” all'appartamento de quo che, quand'anche richieste dagli opposti (ma di ciò non vi è alcuna prova), avrebbero potuto essere tempestivamente regolarizzate mediante il semplice inoltro in Comune di una SCIA in corso d'opera ai sensi dell'art. 22.2 del DPR 380/2001. Dal documento n. 17 prodotto da risulta, invece, che CP_1
la SCIA in variante al permesso di costruire n. 12/2019 fu presentata in Comune solo in data
26.06.2021 (ed integrata in data 30.07.2021) all'evidente scopo di sanare congiuntamente tutte le opere
- comprese quelle afferenti alle altre unità immobiliari - realizzate in difformità rispetto il progetto originariamente assentito. Ne consegue che, ad onta di quanto sostenuto dalla promittente venditrice, anche il ritardo nella regolarizzazione delle modifiche eseguite all'interno dell'appartamento in discorso è da ricondurre a scelte imputabili alla sola opponente.
In ogni caso, risulta dirimente il fatto che - che ne aveva l'onere al fine di evitare o quanto CP_1
meno limitare il pagamento della penale pattuita in sede di contratto preliminare (la clausola 7 prevede infatti che la venditrice sia tenuta al pagamento della penale giornaliera di € 100,00 dalla data concordata per il rogito sino alla consegna dell'appartamento: cfr. doc. 1 ) - non ha provato, CP_1 ma neppure mai allegato, di aver offerto ai signori e la consegna dell'appartamento Pt_1 Pt_2 nei mesi successivi ad aprile 2021, ovvero allorquando l'appartamento poteva dirsi effettivamente ultimato in ogni sua parte e allacciato alle varie utenze. Solo con la mail del 13 ottobre 2021 si può ritenere che abbia formalmente offerto agli odierni appellanti la consegna dell'immobile per CP_1 la data dell'11.11.2021 (cfr. doc. 19 ), intimandoli espressamente a recarsi dal notaio per la CP_1
stipula del preliminare per la prima data disponibile (11 novembre 2021).
A questo proposito, e venendo ora al secondo motivo di appello incidentale, si evidenzia che la mail del
06.09.2021 (doc. 23 non è idonea ad interrompere la decorrenza della penale da ritardo CP_1
poiché, come detto, la clausola 7 del preliminare di vendita prevede il pagamento di una penale “per ogni giorno di ritardo sino alla consegna dell'immobile” e con la citata comunicazione l'opponente non ha fissato alcuna data per la consegna dell'appartamento, essendosi limitato a comunicare l'intervenuto rilascio “delle pratiche edilizie relative all'immobile di Valgreghentino” e che, pertanto, nulla ostava alla stipula del contratto definitivo di compravendita.
Quindi, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, la consegna dell'immobile da parte della costruttrice è coincisa con la data in cui ha convocato i promissari acquirenti dinanzi CP_1
pagina 9 di 11 al notaio per la firma del rogito, che risale all'11.11.2021, con la conseguenza che il ritardo nella consegna del bene è di 224 giorni (i.e. dal 01.04.2021 all'11.11.2021).
Per tutti i suesposti motivi l'appello incidentale è respinto.
4.2. L'appello principale
L'appello proposto dai coniugi e è fondato. Pt_1 Pt_2
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaura un giudizio a cognizione piena che verte sulla fondatezza della pretesa del creditore opposto;
fondatezza che nel caso di specie è stata riconosciuta sebbene in misura inferiore rispetto a quella richiesta con il decreto ingiuntivo e ribadita in sede di comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione. Pertanto, come statuito dalla
Cassazione nella sentenza n. 9587/2015, “poiché la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche in caso di giudizio seguito ad opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sia pure in – quand'anche minima – parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività di questo, non può tuttavia qualificarsi soccombente ed essere condannato alle spese” di lite (cfr. sentenza cit., in motivazione, pag. 10).
Tali conclusioni sono state confermate dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 32061/2022 che, in caso di domanda articolata in unico capo e di suo accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, ha affermato che la parte istante non può essere considerata soccombente, come tale tenuta al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, poiché l'accoglimento parziale della domanda può giustificare soltanto la compensazione totale o parziale delle spese di lite in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, co. 2, c.p.c. (in senso conforme, dopo l'intervento delle sezioni unite, anche Cass., sez. II,
28 dicembre 2022, n. 37857; Cass. ord. n. 23434/2023; Cass. sent. n. 13827/2024).
Ciò detto, nel caso di specie e sono risultati vittoriosi: il loro credito a titolo di penale Pt_1 Pt_2
pattuita nel contratto preliminare è stato riconosciuto, sebbene in misura minore rispetto a quanto domandato (in monitorio e poi nel giudizio di opposizione).
In particolare, il credito azionato con il decreto monitorio è stato ridotto di € 7.000,00 che, come evidenziato dagli appellanti, equivale a circa ¼ della somma liquidata con il decreto ingiuntivo opposto. Pertanto, alla luce dei principi sopra enunciati, le spese del giudizio di primo grado avrebbero pagina 10 di 11 potuto essere compensate al più nella misura proporzionale di ¼ e non già per i ¾ come statuito dal primo giudice, mentre i restanti ¾ avrebbero dovuto essere posti a carico di rimasta CP_1
soccombente.
L'appello principale è dunque accolto.
*
All'accoglimento dell'appello principale e al rigetto dell'appello incidentale consegue la condanna dell'appellata alla refusione delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano, come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi introdotti dal d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa e della non espletata fase di trattazione/istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_2 Controparte_1
di Lecco n. 556/2023, pubblicata il 20/10/2023, così dispone:
1) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto si conferma:
2) compensa tra le parti le spese processuali del primo grado di giudizio nella misura di ¼ e condanna a rimborsare a e AS i restanti ¾, che si liquidano Controparte_1 Parte_1 Pt_2 nell'importo di € 5.712,00 per compenso professionale, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%);
3) respinge l'appello incidentale;
4) condanna a rimborsare a e le spese di lite del Controparte_1 Parte_1 Parte_2 presente giudizio, che si liquidano nell'importo di € 3.966,00 per compenso professionale e di € 382,00 per spese, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%);
5) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale
[...] dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. CP_1
13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, della L. n. 228/2012,
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Cons. rel. est. Il Presidente
Cristina Giannelli Alberto Massimo Vigorelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1176/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio degli avv.ti Mauro Amedeo LA FRANCESCHINA e Marco C.F._2
Giuseppe Maria NINO
APPELLANTI contro
C.F./P.IVA , con il patrocinio dell'avv. Luca TOMALINO Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Lecco n. 556/2023, pubblicata il
20/10/2023; materia: vendita di cose immobili.
CONCLUSIONI
Per e : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, respinta ogni avversa istanza eccezione e deduzione, previi i provvedimenti istruttori ed ordinatori del caso, ed emessa ogni opportuna pronunzia, ritenere fondati i pagina 1 di 11 motivi di appello esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in accoglimento integrale dell'interposto appello e in riforma dell'impugnata sentenza n. 556/2023, emessa dal Tribunale di Lecco in data 6 ottobre 2023, per i motivi esposti in narrativa, così giudicare: Nel merito:
1) compensare tra le parti le spese del giudizio di primo grado nella misura di un quarto e conseguentemente condannare la a rifondere agli appellanti i signori e CP_1 Parte_1
i restanti tre quarti per € 5.929,50, oltre 15% spese generali, CPA ed IVA se dovuta. Parte_2 2) rigettare l'appello incidentale promosso dalla in quanto inammissibile ed infondato CP_1 in fatto e diritto.
In ogni caso: condannare la società appellata alla rifusione delle spese, dei compensi, del 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA del presente grado del giudizio.”
Per Controparte_1
“Voglia l'adita Corte d'Appello, ogni contraria domanda e istanza respinta e previa ogni declaratoria del caso:
- in via principale: rigettare l'appello di controparte, in quanto infondato, per tutti i motivi esposti in atti;
- in via di appello incidentale, principale: in accoglimento del primo motivo di appello incidentale, riformare integralmente la sentenza impugnata, accertando e dichiarando la non debenza della penale pattuita nel contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato inter partes in data 5.01.19;
- in via di appello incidentale, subordinato: in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, riformare parzialmente la sentenza impugnata, accertando e dichiarando la debenza della penale prevista nel contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato inter partes in data 5.01.19, limitatamente al periodo 1.04.21-6.09.21 e dunque ammontante alla minor somma di € 15.900,00. Con vittoria di spese e compensi professionali di primo e secondo grado di giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 556/2023 pubblicata il 20 ottobre 2023 il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da contro Controparte_1
e , ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, accogliendo comunque in Parte_1 Parte_2
gran parte la domanda contrattuale proposta da e , con condanna della venditrice Pt_1 Pt_2 [...]
a versare in loro favore, a titolo di penale pattuita per il ritardo nella consegna dell'immobile CP_1 ad uso abitativo oggetto di compravendita tra le parti, la somma di € 22.400,00 oltre interessi. Il
Tribunale ha compensato le spese di lite per ¾, condannando gli opposti e a rifondere Pt_1 Pt_2
il restante quarto alla controparte.
2. Il giudizio di primo grado
pagina 2 di 11 Il giudice di primo grado ha così riassunto le difese delle parti:
“1. - I coniugi e , sulla premessa di aver stipulato con la Parte_1 Parte_2 CP_1
un contratto preliminare di compravendita di appartamento in costruzione, debitamente
[...]
registrato, nel quale era prevista una penale di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'immobile – inizialmente prevista al 31.7.2020, poi consensualmente prorogata al 31.12.2020 ed infine posticipata all'1.3.2021 – e stante il mancato rogito, hanno presentato ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere la condanna al pagamento della penale per 294 giorni di ritardo.
Il Tribunale di Lecco, in data 4.1.2022, ha emesso decreto ingiuntivo n. 17/2022 per euro 29.400,00 oltre interessi e spese processuali (prodotto da entrambe le parti).
Il decreto è stato notificato alla società debitrice in data 18.1.2022.
2. - Con atto di citazione notificato il successivo 21.2.2022 la società ha interposto CP_1 opposizione, ricostruendo la vicenda e spiegando come in corso d'opera i committenti avessero richiesto alcune modifiche che avevano comportato l'allungamento dei tempi, anche per ottenere dagli organi competenti i provvedimenti di compatibilità paesaggistica. L'appartamento era comunque pronto per la consegna nel marzo/aprile 2021 ed i committenti, che dapprima avevano accettato di occuparlo, avevano poi inopinatamente cambiato idea. La AS aveva messo a disposizione gratuitamente un altro immobile in Torre de' Busi, offerta nuovamente rifiutata. Lo stesso rogito – che non andava confuso con la data di consegna dalla quale prendeva a decorrere la penale – era stato posticipato dagli acquirenti al 22.12.2021 rispetto alle date proposte dalla venditrice (11 o
16.11.2021).
In conclusione, l'opposta ha addossato a scelta degli attori il rifiuto di prendere in consegna
l'appartamento ed ha pertanto chiesto la revoca del decreto ingiuntivo. In via di mero subordine, ha chiesto di ricondurre la penale ad equità ed ha sottolineato come la penale escludesse ogni altra forma di risarcimento del danno.
3. - Si sono costituiti in giudizio gli opposti e per negare la Parte_1 Parte_2
riconducibilità dei ritardi a loro fatto o colpa e per chiedere così il rigetto dell'opposizione”.
La causa è stata istruita mediante deposito di documenti, interpello delle parti e prova per testi.
Il Tribunale, ha osservato che:
- dall'istruttoria espletata era emerso che le modifiche, che secondo la prospettazione di CP_1 avevano determinato un ritardo nei tempi di consegna dell'immobile, erano state tutte realizzate nel
2020, e che pertanto le parti dovevano avere necessariamente tenuto conto di tali modifiche nell'atto di pagina 3 di 11 concordare il primo slittamento della data del rogito dal 31.7.2020 al 31.12.2020;
- dalle difese in atti si evinceva che da ultimo le parti avevano concordato un ulteriore slittamento del termine di consegna dell'immobile sino alla fine del marzo 2021;
- parte opponente che ne aveva l'onere, non aveva dimostrato di avere offerto a e CP_1 Pt_1
la consegna dell'appartamento nel mese di aprile 2021; Pt_2
- doveva, pertanto, concludersi che la consegna dell'appartamento da parte della costruttrice coincideva con la data di convocazione dei promissari acquirenti dinanzi al notaio per la firma del contratto definitivo (11.11.2021); sicché il ritardo nella consegna del bene andava ricompreso tra l'1.4.2021 e l'11.11.2021 ed era di 224 giorni;
- non sussistevano i presupposti per la riduzione della penale ex art. 1384 c.c., richiesta dall'opponente, sia in considerazione dell'interesse degli opposti ad ottenere la consegna dell'appartamento alla data stabilita al fine di alienare il precedente appartamento onde recuperare la provvista necessaria all'acquisto del nuovo immobile (interesse che era stato frustrato dalla ritardata consegna dell'immobile promesso in vendita che aveva comportato la necessità di vendere il precedente immobile e locare un'abitazione nelle more della consegna del nuovo appartamento), sia in ragione della proporzione esistente tra il valore della compravendita (€ 295.000,00 oltre IVA) e quello della penale (di €100,00 al giorno);
- per tali motivi doveva essere condannata al pagamento della penale per il ritardo di 224 CP_1 giorni nella consegna dell'appartamento, pari a € 22.400,00, oltre interessi legali, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo in quanto emesso per un importo maggiore (€ 29.400,00);
- a fronte dell'ammontare effettivo della penale spettante agli opposti, ridotto di € 7.000,00 rispetto all'ammontare domandato, le spese processuali dovevano essere compensate tra le parti nella misura di
¾, con condanna della parte opposta alla rifusione del restante quarto in favore della opponente, liquidato in € 1.976,72, oltre alle spese generali (15%), CPA e IVA se dovuta.
3. L'appello principale e l'appello incidentale
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello i coniugi e che ne hanno chiesto Pt_1 Pt_2
la riforma con esclusivo riferimento alle statuizioni concernenti le spese processuali per i seguenti motivi:
1) il giudice avrebbe erroneamente determinato la misura della soccombenza reciproca tra le parti nella misura dei 3/4. Ciò in quanto all'esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Lecco ha ridotto la penale di € 7.000,00 rispetto all'importo di cui al decreto ingiuntivo n. 17/2022, di € 29.400,00. pagina 4 di 11 Tuttavia, tale riduzione equivale a ¼ dell'importo liquidato con il predetto decreto;
pertanto il
Tribunale di Lecco avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di un ¼ e non già nella misura di ¾;
2) il giudice avrebbe erroneamente condannato gli opposti al pagamento delle spese di lite non compensate senza considerare che parte soccombente nel giudizio di opposizione è e non CP_1
già i coniugi e , che hanno ottenuto il pagamento della penale, sia pure ridotta di ¼ Pt_1 Pt_2 rispetto all'importo indicato nel decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame e, con appello incidentale, la CP_1
riforma della sentenza per i seguenti motivi:
1) la sentenza sarebbe erronea laddove afferma che per certo “alla data del 31.3.2021 l'appartamento non era finito”, come dimostrato dalle fotografie prodotte dagli opposti, e che, comunque, non era stata raggiunta la prova del fatto che “nell'aprile del 2021 abbia offerto ai coniugi la CP_1 Pt_1 consegna del bene, come sostenuto in atti”. Sul punto sostiene che dalla documentazione CP_1 agli atti, dall'interpello delle parti e dalle testimonianze raccolte nel corso del giudizio risulterebbe che:
a fine marzo del 2021 l'appartamento de quo era sostanzialmente ultimato e abitabile, sicché
[...]
offrì agli opposti, come anche agli altri promissari acquirenti, la consegna delle chiavi che fu CP_1
rifiutata; tale ultima circostanza non sarebbe stata contestata dai sig.ri e che, anzi, Pt_1 Pt_2 avrebbero ammesso di aver ricevuto l'offerta delle chiavi e di averla rifiutata per ragioni di sicurezza dei propri figli, che all'epoca erano costantemente a casa in DAD, preferendo “attendere per la consegna ed accettarla quando l'appartamento poteva considerarsi terminato”. Essendo, dunque, pacifica l'offerta della consegna dell'immobile effettuata da a fine marzo del 2021 il CP_1
giudice avrebbe dovuto escludere la debenza della penale da ritardo richiesta dalle controparti essendo illegittimo il rifiuto opposto dai promissari acquirenti alla consegna dell'immobile anche perché
l'impossibilità di stipulare il rogito a quella data era dipeso dalla necessità di regolarizzare sotto il profilo amministrativo alcune modifiche richieste dagli stessi appellanti (i.e. le finestre dei bagni e alcune opere interne);
2) la sentenza sarebbe altresì erronea nella parte in cui afferma che “la consegna dell'appartamento da parte della costruttrice sia coincisa con la data in cui essa ha convocato i promissari acquirenti innanzi al notaio per la firma del definitivo: l'11.11.2021 (come da doc. 19 dell'opponente)”. Ciò in quanto il giudice non avrebbe considerato che l'opponente con mail del 06.09.2021, trasmessa dal pagina 5 di 11 proprio legale, aveva comunicato ai coniugi e la propria disponibilità alla stipula del Pt_1 Pt_2
rogito notarile (essendo stati rilasciati i provvedimenti di sanatoria) e che rimaneva in attesa delle
“definitive determinazioni” dei promissari acquirenti. A fronte del silenzio serbato dagli opposti in relazione a tale mail, si era attivata per fissare con il notaio le possibili date del rogito. CP_1
Pertanto, a tutto voler concedere, il ritardo nella consegna dell'immobile era di soli 159 giorni, ovvero dal 01.04.21 al 06.09.21, con la conseguenza che la penale dovuta sarebbe di soli € 15.900,00.
*
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 20 febbraio 2025 e decisa nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
4. Decisione
4.1 L'appello incidentale
Si esamina prioritariamente l'appello incidentale proposto da poiché l'eventuale CP_1
accoglimento del primo motivo determinerebbe la riforma integrale della sentenza impugnata e la soccombenza dei promissari acquirenti, con conseguente rigetto dell'appello principale che si incentra sulla determinazione e sull'accollo delle spese di lite liquidate nel primo grado di giudizio.
Tanto premesso, quanto al primo motivo si osserva che, quand'anche a fine marzo 2021 fossero “di fatto” ultimati i lavori all'interno dell'unità immobiliare promessa in vendita agli opposti, come sostiene la promittente venditrice, ciò non implica che l'appartamento fosse abitabile e, quindi, idoneo per la consegna.
Infatti, dalla documentazione agli atti risulta che:
- il contatore condominiale del gas fu posato in data 14.04.2021 e l'avvio della caldaia condominiale ebbe luogo in data 30.04.2021 (doc. 12 . Pertanto, sino a tale data gli appartamenti erano CP_1 privi dell'acqua calda e del riscaldamento;
- i contatori elettrici delle singole abitazioni furono installati in data 04.05.2021, a nulla rilevando il fatto che l'abitazione dei promissari acquirenti (al pari delle altre unità immobiliari) era stata collegata provvisoriamente al contatore elettrico del cantiere approntato da (doc. 12 ); CP_1 CP_1
- le persiane non erano state installate, come dichiarato dal legale rappresentante de in sede CP_1 di interrogatorio formale (dove ha affermato che a fine marzo 2021 “L'unica cosa che non è stata posata sono state le persiane che avrebbero dovuto essere collocate dopo il trasloco per non rovinare quella antistante la porta di ingresso: in pratica, le persiane erano in loco ma si è deciso di montarle
pagina 6 di 11 tutte insieme in una volta”) e non erano state ultimate le opere interne di rifinitura come risulta dalla fotografia del 06.04.2021 prodotta dai sig.ri e (doc. 29). Pt_1 Pt_2
Inoltre, e più in generale, per esplicita ammissione de alla data del 23.04.2021, di consegna CP_1 anticipata dell'appartamento alla sig.ra mancavano tra l'altro “accessi e opere relative CP_2 alle parti condominiali ancora da completare” tanto vero che la promittente venditrice segnalava “che sono ancora in corso i lavori di realizzazione del complesso immobiliare di cui fanno parte le unità promesse in vendita alla Sig.ra ricorda alla stessa che è dunque assolutamente vietato CP_2 accedere alla relativa area di cantiere” (doc. 14 ). CP_1
In definitiva, dai documenti di causa emerge che alla data del 31.03.2021 non solo l'appartamento promesso in vendita a e non era ultimato ma il cantiere era ancora in corso, dovendo Pt_1 Pt_2
essere completate tutte le opere relative alle parti comuni.
In una situazione di tal fatta è del tutto legittimo il rifiuto dei sig.ri e di accettare la Pt_1 Pt_2 consegna dell'appartamento a inizio aprile 2021, tenuto conto che l'assenza - in particolare - delle persiane avrebbe esposto la famiglia al rischio di furti e di aggressioni, ovvero al verificarsi di pericoli che gli acquirenti hanno deciso di non correre dato che in quel periodo i loro figli erano costantemente
Contr in casa in circostanza quest'ultima da considerare pacifica in quanto notoria e comunque non contestata dalla controparte.
A ciò aggiungasi che ai sensi dell'art. 24, co. 6, del Testo Unico dell'edilizia (DPR 380/2001),
l'utilizzo delle nuove costruzioni può essere iniziato solo dopo la presentazione in Comune della segnalazione certificata relativa all'agibilità dell'immobile. Nel caso in esame la pratica per l'agibilità è stata presentata in data 21.09.2021, come risulta dall'atto di compravendita immobiliare stipulato tra le parti in data 22.12.2021 (doc. 20 ). Ne consegue che alla data del 31 marzo 2021, così come CP_1 per tutto il periodo successivo sino al 21.09.2021, l'abitazione dei sig.ri e non poteva Pt_1 Pt_2
essere utilizzata in base alla legge;
sicché anche per tale motivo la parte promittente venditrice non poteva in alcun modo pretendere che i promissari acquirenti accettassero la consegna anticipata dell'appartamento.
Infine, contrariamente a quanto asserito dall'appellante incidentale, non risulta provato che il ritardo nella stipula dell'atto definitivo di vendita fu dovuto alla necessità di regolarizzare alcune opere richieste dagli appellanti, con particolare riferimento alla modifica della dimensione delle finestre e ad alcune modifiche interne (cfr. comparsa di costituzione e appello incidentale, pag. 15).
Quanto alla modifica della dimensione delle finestre si evidenzia che:
pagina 7 di 11 a) nel corso della prova testimoniale il progettista, ing. ha dichiarato quanto segue: Testimone_1
“Confermo che le finestre del bagno, larghe 50 cm nel progetto iniziale, sono state ampliate su richiesta del sig. . Ricordo che di ciò ho parlato ai clienti in una pec del 25 febbraio 2021 che Pt_1 vedo prodotta al doc. 10 dell'opponente. Confermo di avere detto ai clienti che questa modifica, come altre che hanno voluto fare all'interno e all'esterno, comportava la presentazione di una pratica in sanatoria anche paesaggistica”;
b) il legale rappresentante di (sig. Costantino Bonaiti) in sede di interrogatorio formale ha, CP_1 invece, dichiarato che: “Per quanto riguarda le finestre del bagno, ho verificato personalmente che i disegni iniziali le prevedevano di 1 m x 1.50 m di altezza;
su richiesta dei sono stati ridotti a Pt_1
50 cm x 1.50 m per avere più spazio nei bagni come muratura;
certamente mio fratello avrà detto ai
che questa modifica necessitava di un iter amministrativo”. Pt_1
Ora, a prescindere dalla discordanza delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante de e CP_1 dal progettista dell'intervento quanto alle dimensioni e alla modifica delle finestre de quibus, rimane il fatto che dalla planimetria allegata al preliminare di vendita stipulato tra le parti in data 05.01.2019 - ovvero prima ancora che fossero presentate l'istanza di autorizzazione paesaggistica (in data
09.01.2019, doc. 3 ) e la pratica edilizia per l'ottenimento del permesso di costruire (in data CP_1
05.07.2019, doc.
2 - risulta che le finestre dei bagni erano di 50 cm x 1.50 m (doc. 2 CP_1
e ). Pt_1 Pt_2
Ne consegue che, se in fase di presentazione della domanda di autorizzazione paesaggistica CP_1
ha ampliato la dimensione delle finestre come risulta dalla documentazione prodotta dalla stessa opponente (doc. 3 bis , non può certo attribuire ai promissari acquirenti alcuna CP_1
responsabilità per i tempi tecnici che sono stati necessari per regolarizzare la pratica paesaggistica a seguito della realizzazione delle aperture nelle dimensioni (ridotte) indicate dalla planimetria allegata al preliminare di vendita. E ciò per il semplice motivo che, a fronte della variante apportata al progetto assentito in sede di rilascio della autorizzazione paesaggistica, l'opponente avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente presso i competenti uffici per conseguire la sanatoria della modifica in tempo utile per la consegna dell'appartamento e la stipula del rogito entro il 31 marzo 2021. Dalla documentazione agli atti risulta, invece, che l'iter per l'ottenimento della variante all'autorizzazione paesaggistica fu avviato dalla promittente venditrice solo in data 16.02.2021 (doc. 21 Quaglia e ): pertanto la mancata Pt_2
autorizzazione della variante de qua entro il termine ultimo concordato tra le parti per la consegna dell'appartamento e la stipula del rogito (pacificamente il 31 marzo 2021) è imputabile esclusivamente pagina 8 di 11 a che, evidentemente, ha calcolato male la tempistica necessaria per il rilascio della CP_1
autorizzazione paesaggistica in sanatoria.
Lo stesso discorso vale per le non meglio precisate “modifiche interne” all'appartamento de quo che, quand'anche richieste dagli opposti (ma di ciò non vi è alcuna prova), avrebbero potuto essere tempestivamente regolarizzate mediante il semplice inoltro in Comune di una SCIA in corso d'opera ai sensi dell'art. 22.2 del DPR 380/2001. Dal documento n. 17 prodotto da risulta, invece, che CP_1
la SCIA in variante al permesso di costruire n. 12/2019 fu presentata in Comune solo in data
26.06.2021 (ed integrata in data 30.07.2021) all'evidente scopo di sanare congiuntamente tutte le opere
- comprese quelle afferenti alle altre unità immobiliari - realizzate in difformità rispetto il progetto originariamente assentito. Ne consegue che, ad onta di quanto sostenuto dalla promittente venditrice, anche il ritardo nella regolarizzazione delle modifiche eseguite all'interno dell'appartamento in discorso è da ricondurre a scelte imputabili alla sola opponente.
In ogni caso, risulta dirimente il fatto che - che ne aveva l'onere al fine di evitare o quanto CP_1
meno limitare il pagamento della penale pattuita in sede di contratto preliminare (la clausola 7 prevede infatti che la venditrice sia tenuta al pagamento della penale giornaliera di € 100,00 dalla data concordata per il rogito sino alla consegna dell'appartamento: cfr. doc. 1 ) - non ha provato, CP_1 ma neppure mai allegato, di aver offerto ai signori e la consegna dell'appartamento Pt_1 Pt_2 nei mesi successivi ad aprile 2021, ovvero allorquando l'appartamento poteva dirsi effettivamente ultimato in ogni sua parte e allacciato alle varie utenze. Solo con la mail del 13 ottobre 2021 si può ritenere che abbia formalmente offerto agli odierni appellanti la consegna dell'immobile per CP_1 la data dell'11.11.2021 (cfr. doc. 19 ), intimandoli espressamente a recarsi dal notaio per la CP_1
stipula del preliminare per la prima data disponibile (11 novembre 2021).
A questo proposito, e venendo ora al secondo motivo di appello incidentale, si evidenzia che la mail del
06.09.2021 (doc. 23 non è idonea ad interrompere la decorrenza della penale da ritardo CP_1
poiché, come detto, la clausola 7 del preliminare di vendita prevede il pagamento di una penale “per ogni giorno di ritardo sino alla consegna dell'immobile” e con la citata comunicazione l'opponente non ha fissato alcuna data per la consegna dell'appartamento, essendosi limitato a comunicare l'intervenuto rilascio “delle pratiche edilizie relative all'immobile di Valgreghentino” e che, pertanto, nulla ostava alla stipula del contratto definitivo di compravendita.
Quindi, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, la consegna dell'immobile da parte della costruttrice è coincisa con la data in cui ha convocato i promissari acquirenti dinanzi CP_1
pagina 9 di 11 al notaio per la firma del rogito, che risale all'11.11.2021, con la conseguenza che il ritardo nella consegna del bene è di 224 giorni (i.e. dal 01.04.2021 all'11.11.2021).
Per tutti i suesposti motivi l'appello incidentale è respinto.
4.2. L'appello principale
L'appello proposto dai coniugi e è fondato. Pt_1 Pt_2
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaura un giudizio a cognizione piena che verte sulla fondatezza della pretesa del creditore opposto;
fondatezza che nel caso di specie è stata riconosciuta sebbene in misura inferiore rispetto a quella richiesta con il decreto ingiuntivo e ribadita in sede di comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione. Pertanto, come statuito dalla
Cassazione nella sentenza n. 9587/2015, “poiché la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche in caso di giudizio seguito ad opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sia pure in – quand'anche minima – parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività di questo, non può tuttavia qualificarsi soccombente ed essere condannato alle spese” di lite (cfr. sentenza cit., in motivazione, pag. 10).
Tali conclusioni sono state confermate dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 32061/2022 che, in caso di domanda articolata in unico capo e di suo accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, ha affermato che la parte istante non può essere considerata soccombente, come tale tenuta al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, poiché l'accoglimento parziale della domanda può giustificare soltanto la compensazione totale o parziale delle spese di lite in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, co. 2, c.p.c. (in senso conforme, dopo l'intervento delle sezioni unite, anche Cass., sez. II,
28 dicembre 2022, n. 37857; Cass. ord. n. 23434/2023; Cass. sent. n. 13827/2024).
Ciò detto, nel caso di specie e sono risultati vittoriosi: il loro credito a titolo di penale Pt_1 Pt_2
pattuita nel contratto preliminare è stato riconosciuto, sebbene in misura minore rispetto a quanto domandato (in monitorio e poi nel giudizio di opposizione).
In particolare, il credito azionato con il decreto monitorio è stato ridotto di € 7.000,00 che, come evidenziato dagli appellanti, equivale a circa ¼ della somma liquidata con il decreto ingiuntivo opposto. Pertanto, alla luce dei principi sopra enunciati, le spese del giudizio di primo grado avrebbero pagina 10 di 11 potuto essere compensate al più nella misura proporzionale di ¼ e non già per i ¾ come statuito dal primo giudice, mentre i restanti ¾ avrebbero dovuto essere posti a carico di rimasta CP_1
soccombente.
L'appello principale è dunque accolto.
*
All'accoglimento dell'appello principale e al rigetto dell'appello incidentale consegue la condanna dell'appellata alla refusione delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano, come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi introdotti dal d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa e della non espletata fase di trattazione/istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_2 Controparte_1
di Lecco n. 556/2023, pubblicata il 20/10/2023, così dispone:
1) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto si conferma:
2) compensa tra le parti le spese processuali del primo grado di giudizio nella misura di ¼ e condanna a rimborsare a e AS i restanti ¾, che si liquidano Controparte_1 Parte_1 Pt_2 nell'importo di € 5.712,00 per compenso professionale, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%);
3) respinge l'appello incidentale;
4) condanna a rimborsare a e le spese di lite del Controparte_1 Parte_1 Parte_2 presente giudizio, che si liquidano nell'importo di € 3.966,00 per compenso professionale e di € 382,00 per spese, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%);
5) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale
[...] dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. CP_1
13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, della L. n. 228/2012,
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Cons. rel. est. Il Presidente
Cristina Giannelli Alberto Massimo Vigorelli
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