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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/07/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Carmelo Proiti, all'udienza dell'8 luglio 2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione – seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 227/2024 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Capo d'Orlando (ME) via Piave n. 157, presso lo studio dell'Avv. Emiliano Amadore, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Maria Antonietta Canu, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Indebito assistenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.01.2024 parte ricorrente esponeva che con provvedimento del 23.12.2022, ricevuto in data 10.02.2023, l' , sede di CP_1
Messina, rideterminava la pensione n. 07121578 cat. INVCIV dal 01.01.2020 sulla base della comunicazione reddituale relativa all'anno 2020. Il ricalcolo comprendeva la maggiorazione sociale e la rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della L. 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione).
Nella stessa nota del 23.12.2022, l'ente resistente comunicava, inoltre, che a partire dal luglio 2020 a dicembre 2020 sulla pensione di cui parte ricorrente era titolare (pensione n. 0712578 cat. INVCIV) era stato corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro 2.137,09 e che tale importo veniva recuperato tramite delle trattenute per 39 rate mensili.
In virtù di ciò, parte ricorrente, in data 28.11.2023, provvedeva ad inoltrare ricorso amministrativo, rilevando che la stessa “ha sempre puntualmente dichiarato i propri redditi mediante presentazione del modello 730 e che gli indebiti assistenziali per motivi reddituali sono irripetibili in assenza di dolo del percipiente”; tale ricorso veniva respinto in data 22.12.2023 con delibera
2322523. In tale delibera l' esponeva che “Come si evince dal modello 730 CP_1 presentato all' , nell'anno 2020, l'istante ha percepito un Controparte_2 reddito da lavoro dipendente sommato a quello della pensione INVCIV”.
Parte ricorrente, eccepiva di aver percepito in buona fede le somme oggetto dell'indebito, e concludeva, pertanto, chiedendo che fosse dichiarata non dovuta la somma di euro 2.137,09, e che l' fosse condannato a restituire le CP_1
somme ingiustamente non corrisposte, con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore antistatario. Depositava, altresì, dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 31.05.2024 eccependo l'infondatezza del ricorso nel merito e chiedeva il rigetto con conseguente conferma dell'indebito con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In primo luogo è necessario rilevare che oggetto del presente giudizio, che
è volto all'accertamento negativo del diritto alla ripetizione, è esclusivamente il
2 rapporto obbligatorio tra le parti e non l'impugnazione di un provvedimento amministrativo (cfr. Cass. n. 9986/2009).
Successivamente, deve dichiararsi, anche alla luce di una mancata contestazione sul punto, il carattere indebito della prestazione oggetto del presente procedimento, non avendo parte ricorrente dato prova della sussistenza dei requisiti per la legittimità della stessa (anzi, ha confermato la circostanza relativa al superamento dei limiti reddituali come dedotta dall' ). CP_1
Va, tuttavia, affrontata la questione in merito alla ripetibilità dello stesso.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
“l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'CC versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando
l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (Cass. 15 ottobre 2019, n. 26036).
Ancora, l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che
l'"CC" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. n. 28771/2018).
La Corte ha chiarito che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in
3 buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari proprie e della famiglia (Corte costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione non sia addebitabile al percettore (Corte costituzionale 14 dicembre
1993, n. 431).
La Corte di Cassazione ha quindi evidenziato che “in ambito assistenziale, si è dunque andato affermando un quadro di fondo tale per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (…) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale»” (Cass. 1 ottobre
2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446;
Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui gli «organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore…, degli invalidi hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo pagamento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del
Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4
e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, comma 5, d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.) (Cass.
15 ottobre 2019, n. 26036).
Orbene, nel caso di specie il provvedimento dell' è del 23.12.2022, CP_1
ricevuto in data 10.02.2023 e la richiesta di indebito, invece, fa riferimento al periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020 (vedi lettera del 23.12.2022). CP_1
4 Alla luce degli atti e dei documenti depositati, non si ritiene che sussista, in capo alla ricorrente, l'elemento soggettivo del dolo quale unico presupposto idoneo a giustificare la ripetibilità delle somme percepite anteriormente alla data di contestazione dell'indebito.
La Suprema Corte ha concluso nel senso che “la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n.
5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dall'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dall'CC.
L'art. 13, comma 6, lettera c), d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, ha introdotto il comma 10-bis in forza del quale, viene posto espressamente in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l'obbligo di dichiarare all' la propria situazione reddituale incidente sul CP_1
diritto o sulla misura della prestazione medesima, cui può ottemperarsi o attraverso la dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) all'Amministrazione finanziaria oppure mediante apposita dichiarazione diretta all'Istituto previdenziale. A fronte di tanto, circa le fattispecie che escludono il dolo dell'interessato, se è abbastanza agevole identificare le situazioni in cui i dati reddituali sono già stati conosciuti dall'istituto previdenziale, è più complicato individuare le situazioni in cui i dati reddituali (sebbene non conosciuti) sarebbero stati conoscibili dall' con l'uso della diligenza richiesta dalla qualità di CP_1
soggetto erogatore della prestazione. In proposito la giurisprudenza (v. Cass. civ.,
Sez. VI, 13223/2020) ha evidenziato la sussistenza di un obbligo in capo all' di acquisire i dati reddituali in possesso di altre P.P.A.A. richiamando CP_1
5 gli interventi normativi di seguito elencati. 1) Il d.l. 78/2009 (conv. con mod. dalla l. 3 agosto 2009, n. 102) che, all'art. 15, prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le CP_1
banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono ordinariamente conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica a decorrere da tale data. 2) CP_1
L'art. 13 del d.l. 78/2010 (conv. con mod. dalla l. 30 luglio 2010, n. 122) che, al comma 1, prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" CP_1
per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale e, al comma 6, stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8” devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1
situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. È perciò confermato che i titolari delle prestazioni collegate al reddito non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente CP_1 dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. 3) L'art. 35 del d.l. 207/2008 che, al comma 10 bis, stabilisce che: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli
Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”. In ragione di tanto,
6 l'obbligo di comunicazione all' dei titolari di prestazioni collegate al CP_1
reddito riguarda, in sostanza, quei dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere però dichiarati all'ente previdenziale.
Compiuto questo ampio inquadramento deve essere evidenziato che nel caso sottoposto all'odierno vaglio è incontestato e documentato che il superamento reddituale contestato alla ricorrente sia dovuto a redditi di lavoro dipendente, oltre che da redditi già erogati dall' . Si tratta, per lo più, di CP_1 prestazione conoscibile da , perché dichiarata all' e CP_1 Controparte_2 perché gestita in parte qua direttamente dall' . CP_3
Appare, dunque, che l' abbia erogato il trattamento pensionistico CP_3
nella misura che poi, secondo le indagini dello stesso, si è rilevata non corretta, pur nell'affidamento del beneficiario.
Né sul punto è applicabile la giurisprudenza di cui alla sentenza della
Cassazione n. 13918/2021 relativa all'ipotesi di una prestazione previdenziale ed ai limiti di cui all'art. 13 comma 2 L n. 412/1991 non applicabile al caso di specie
(tale disposizione nonché quella di cui all'art. 52 L 88 del 1989, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica stante il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica;
pertanto tale disciplina non è applicazione a qualunque prestazione previdenziale (da ultimo v. Cassazione civile sez. lav. -20/05/2021, n.
13915; Cass. n. 31373 del 2019, v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n.
3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018).
Ne deriva, dunque, che la domanda va accolta in assenza dei presupposti legittimanti la richiesta di indebito.
Ogni altra questione rimane assorbita.
7 Le spese, quindi, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n.55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia oltre che dell'assenza di attività istruttoria ed applicando i minimi tariffari considerata la semplicità della controversia. Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c., sussistendone le dichiarazioni di rito, in favore del procuratore anticipatario Avv.
Emiliano Amadore.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da Parte_1 contro l' , con ricorso depositato in data 26.01.2024, uditi i
[...] CP_1
procuratori delle parti, così provvede:
- in accoglimento del ricorso dichiara irripetibile la somma richiesta dall' previdenziale dell'importo di € 2.137,09, con nota del CP_3
23.12.2022;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
del giudizio, che liquida complessivamente in euro 886,00, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a., con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., Avv. Emiliano Amadore.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 8 luglio 2025
Il Giudice
(dott. Carmelo Proiti)
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