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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/12/2025, n. 3368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3368 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, ha pronunciato , decorsi termini ex art. 190 c.p.c. la seguente
sentenza
nella causa iscritta a ruolo con il n. 1252/2021 di R.G. avente ad oggetto : domanda di pagamento di somme tra
, titolare della impresa individuale “La Bottega del Pane” , rappresentato e difeso dagli Parte_1
avv.ti Marianna Giamundo ed Angelo Vinciguerra , domiciliato come in atti;
OPPONENTE/ATTORE
e
, rappresentato e difeso dall' Avv.to Giuseppina Lanzaro , domiciliato come in atti. Controparte_1
OPPOSTO/CONVENUTO
conclusioni : come da verbale di udienza del 10 luglio 2025
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda in opposizione a decreto ingiuntivo è accolta per quanto di ragione.
Il giudizio ha per oggetto l'opposizione al provvedimento monitorio n. 4804-2020 , notificato il 19-01-2021,
a mezzo del quale , in qualità di dottore commercialista , assuntosi creditore, richiedeva ed Controparte_1 otteneva l'ingiunzione della somma ammontante ad € 17.133,09 supportata parcella avente come causale attività di consulenza e difesa in un contezioso di natura tributaria svolto per conto dell'opponente.
Deduceva l'opponente che il credito vantato fosse del tutto infondato, stante l'insussistenza di alcuna effettiva prova circa la corretta quantificazione degli importi afferenti l'attività concretamente svolta dal professionista. Eccepiva, altresì, la ritardata costituzione dell'opposto conseguendone le decadenze di cui all'art. 167 cpc, oltre che l'intervenuta prescrizione del diritto ad esigere gli importi intimati per la decorrenza triennale decorrente dall'ultimo atto compiuto, il tutto richiedendo di delibare circa la ricorrenza degli estremi applicativi di cui all'art. 96 cpc.
Si costituiva in giudizio l'opposto il quale, a mezzo articolate argomentazioni , confutava quanto dedotto, eccependo la idoneità dei documenti contabili, confutando le avverse deduzioni.
Denegata una istruttoria in sede orale , concessa la provvisoria esecuzione ex art.648 cpc, il giudizio è stato introitato con in termini ordinari ex art. 190 cpc in decisione.
QUESTIONI PRELIMINARI.
Il ricorrente pone all'attenzione dell'organo giudicante la” vexata quaestio” afferente la tardività della costituzione del convenuto in ordine alla decadenze disposte dall'art. 167 cpc.
In punto di diritto la tardiva costituzione del convenuto in giudizio, specialmente in caso di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. , comporta decadenze previste dall' articolo 167 cpc, quali la perdita della facoltà di proporre eccezioni processuali/di merito non rilevabili d'ufficio, domande riconvenzionali e chiamate in causa.
La costituzione del convenuto, secondo il disposto dell'articolo 166 c.p.c. , deve avvenire, mediante il deposito in cancelleria del fascicolo, almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata dall'attore nell'atto di citazione.
All'uopo, se non sussistono decadenze in tema di deduzioni probatorie ( Cass. n. 16571/2002), né parimenti in ordine alla produzione di documenti, con riferimento alle eccezioni, invece, quelle processuali e di merito non rilevabili d'ufficio (ovvero le eccezioni c.d. "in senso stretto", come tali espressamente definite dalla legge o corrispondenti all'esercizio di un diritto potestativo e non rilevabili d'ufficio, a differenza delle eccezioni in senso lato, secondo la distinzione operata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1099/1998, richiamata anche da Cass. n. 16501/2004), il convenuto deve proporle a pena di decadenza nella comparsa di costituzione e risposta.
Orbene, da una disamina del fascicolo “storico” telematico si evince che, a fronte di una fissazione ex art. 163 cpc bis della data di comparizione al 12 10 2021, parte convenuta si costituisce solo il 22 04 2022, decadendo, pertanto, dalle facoltà richiamate dall'art. 167 cpc.
Ciò non dimeno , in sede di prima difesa, l'opposto produce un elaborato difensivo dove , in linea di massima, prende unicamente posizione nel merito della vicenda processuale, non dovendosi , pertanto, esaminare eccezioni processuali, domande riconvenzionali o chiamate di terzi in giudizio.
Ciò non di meno, l'opponente, alla prima udienza utile, contesta, altresì, in ordine alla prefata costituzione tardiva, la inutilizzabilità dei documenti versati in atti al momento della sua costituzione in quanti prodotti tardivamente.
Il primo comma , invero, indica il contenuto minimo della comparsa di risposta, volto ad individuare il thema decidendum, tale da consentire al giudice ed alla controparte di conoscere gli elementi di fatto posti presentati dal convenuto. Questi ha l'onere di prendere posizione su fatti costitutivi posti dall'attore a fondamento della propria domanda, ma ciò non viene espressamente previsto a pena di decadenza:
ergo, nel silenzio del legislatore non appare arduo ammettere una contestazione tardiva, con conseguente esigenza, per il rispetto del principio del contraddittorio, di consentire all'attore di proporre nuove prove, seppur tardive, in ordine ai fatti contestati dal convenuto. Tanto, facendo salve le facoltà di produzione di mezzi di prova sino al termine decadenziale posto dall'art.183 cpc VI.
Ciò posto, a seguito della concessione dei termini ex art. 183 cpc comma VI, parte convenuta ha integrato la documentazione sulla scorta della quale intende avvalersi delle proprie facoltà di difesa, comportandone la disamina della stessa in sede di fondatezza della domanda di pagamento.
Altro aspetto peculiare del processo attiene alla contestazione degli elementi costitutivi del provvedimento monitorio, segnatamente a quelli individuati dall'art 633 cc.comma 1.
La prefata di disposizione , infatti, dispone che ..” Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:
1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati,
] cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata..”
La liquidità costituisce una precondizione della tutela monitoria, ossia un elemento che deve preesistere al deposito del ricorso, per cui l'accesso al procedimento dovrebbe ritenersi precluso allorchè il credito necessiti di un'attività di liquidazione ad opera del giudice, osservando, tuttavia, che il concetto di prova scritta deve intendersi in senso ampio, anche al di là dei limiti di cui all'art. 2702 c.c., potendosi attribuire efficacia probatoria anche agli scritti provenienti da un terzo o dal debitore, anche se non riconosciuti da questi ultimi.
Soccorre, pertanto , a definire il concetto di prova scritta, per quanto rileva nel presente giudizio, il comma II dell'art.634 cpc , a mente del quale..” per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile nonché di quelle prescritte dalle leggi tributarie, purché tenute, anche con strumenti informatici, con l'osservanza delle norme stabilite dalla legge..”
Tale elencazione, tuttavia, non può considerarsi tassativa , atteso che la giurisprudenza ha costantemente ritenuto non esaustiva l'elencazione contenuta nella disposizione , osservando che , ai fini della prova richiesta dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento di sicura autenticità, anche non proveniente dal debitore, da cui risulti con certezza l'esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio ( c.d. prove scritte atipiche).
In ordine, poi, alle modalità di valutazione delle scritture contabili la norma in esame dispone che tali scritture
“sono ...prove scritte idonee”, il che postula che al giudice non residui alcun margine di valutazione sulla loro concreta idoneità dimostrativa.
In sintesi, come statuito da giurisprudenza di legittimità , ai fini della prova richiesta dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento di sicura autenticità, anche non proveniente dal debitore, da cui risulti con certezza l'esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio (
Cass. civ. n. 9232/2000; Cass. civ. n. 6879/1994).
V'è più che, la medesima corrente giurisprudenziale, ha consolidato il prefato principio statuendo che ..” la prova della sussistenza del credito, può essere fornita dal professionista che chieda il compenso per le sue prestazioni in sede di decreto ingiuntivo con la produzione della parcella e del relativo parere dell'Ordine professionale competente, ma «tale documentazione non è sufficiente nel giudizio di opposizione, che si svolge secondo le regole ordinarie del giudizio di cognizione»..” ( Cassazione, sez. II Civile, sentenza n.
2471/13).
Ciò posto, considerato che il credito vantato dal professionista iscritto all'Ordine dei Commercialisti ha ottenuto la vidimazione di congruità del prefato consesso , l'emissione del decreto ingiuntivo non può essere contestata se non nel merito .
Va, altresì, affrontata la questione della eccepita prescrizione del credito vantato.
All'uopo, assume rilievo l'art.2956, il quale , al comma 2, statuisce che si prescrive in tre anni il diritto dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative.
Trattasi di una "prescrizione presuntiva" , in quanto si presume che, data la natura dei rapporti professionali,
i pagamenti avvengano di solito entro breve tempo e senza formalità scritte, rendendo arduo per il cliente dimostrare di aver già pagato dopo anni.
Ciò non dimeno, il professionista ha la facoltà di poter dimostrare di aver compitamente interrotto il termine prescrizionale con i mezzi riconosciuti dalla legge.
Orbene, parte opposta deduce l'interruzione del prefato termine prescrizionale adducendo e comprovando l'inoltro di raccomandate a/r inviata al in data 28 07 2016 e 02 08 2019, con plico non Parte_1 ritirato per compiuta giacenza , indirizzati al predetto presso la residenza anagrafica, in via Gabriele
Smargiassi n.
2-Ottaviano-
Certifica tale residenza tramite idonea documentazione anagrafica.
Parte opponente eccepisce, in seno alla dedotta prescrizione, che l'inoltro del plico sarebbe stato effettuato presso un indirizzo diverso da quello rappresentato dalla sede della ditta, ovvero, in Piazza San Lorenzo n. 13.
Va , in tal frangente, osservato che, a mente di quanto disposto dall'art. 145 cpc ,la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa (ovvero al portiere dello stabile in cui e' la sede).
La notificazione puo' anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualita' e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
Ovvero, gli atti devono essere notificati alla persona giuridica presso la sede della stessa e, solo qualora tale modalità risulti impossibile, in base al successivo terzo comma del medesimo articolo 145, alla persona fisica che rappresenta l'ente.
Tale principio, asseverato dalla pronunzia a Sezioni Unite della Suprema Corte n. 22086-2017, postula che la notificazione di un atto riguardante una persona giuridica è regolarmente effettuata al soggetto specificamente preposto alla ricezione per conto dell'ente, anche se reperita in luogo diverso dalla sede ufficiale dell'ente, in coerenza con la regola sancita per le persone fisiche dall'articolo 138 cpc, a norma del quale la consegna a mani proprie è valida ovunque sia stato trovato il destinatario nell'ambito territoriale della circoscrizione di competenza dell'agente notificatore.
Nel giudizio in esame, di contro, alcuna notifica ricevuta direttamente dal destinatario risulta effettuata presso la sede della ditta che, come certificato dalla visura camerale, è situata il luogo diverso da quello che si legge dalla intestazione delle raccomandate indirizzate presso la residenza anagrafica del destinatario- persona fisica, si ripete, eseguite per compiuta giacenza. Orbene, posto che l'attività del consulente incaricato afferiva ad una difesa espressa in sede di contenzioso presso la Commissione Tributaria, appare evidente che il rapporto diretto tra il professionista e la ditta postuli che le comunicazioni conseguenti debbano scontare oil rispetto di cui all'art. 145 cpc.
Ergo, non potendosi addivenire alla conclusione che gli atti interruttivi abbiano raggiunto il proprio scopo in virtù della mera compiuta giacenza, in luogo della notifica a mani proprie , l'eccezione di prescrizione si palesa del tutto fondata.
Tanto in virtù del fatto che il compimento dell'ultima attività svolta in difesa della propria assistita si è compiuta in una epoca antecedente al decorso del termine triennale.
Tale ragione si palese assorbente sulle residue questioni sollevate , conseguendone, in ogni caso, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, non essendo necessario entrare nel merito.
Ultima considerazione va effettuata circa la richiesta di condanna ex art .96 cpc.
All'uopo, i presupposti applicativi si deducono dalla formulazione del primo comma della evocata normativa,
a mente del quale..”. Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave , il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni , che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza..”
Ovvero, il comportamento sanzionato dalla norma si caratterizza per la mala fede e la colpa grave della parte che agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, cioè abusando del diritto d'azione o per spirito di emulazione o per fini dilatori, manifestando quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa e per valutare le conseguenze dei propri atti.
In sintesi, il concetto di mala fede si fa generalmente consistere nella consapevolezza del proprio torto, ovvero nella consapevolezza di agire slealmente o di abusare del diritto di azione.
Di contro, la colpa grave, viene individuata nella omissione, nel compimento delle attività processuali, di quel minimo di diligenza e perizia sufficiente ad avvedersi della palese infondatezza delle proprie pretese.
A parere di questo giudice non si rinvengono gravi e concordanti indizi circa la violazione dei prefati concetti giuridici, atteso che l'opposto ha agito in sede processuale deducendo le proprie ragioni di diritto con un contegno processuale del tutto compatibile rispetto alle pretese giuridiche formulate.
Circa il regime delle spese e competenze di giudizio , questo giudice , ritenuto di soppesare la notevole mole di eccezioni formulate dall'opponente con la motivazione che accoglie le difese dello stesso sull'unico punto di diritto assorbente, ritiene di compensarle del tutto tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 1252/2021 di R.G. , così provvede :
- Accoglie l'opposizione;
- Dichiara prescritti i crediti per cui è causa;
- Revoca per lo effetto il decreto ingiuntivo n. 4804-2020 unitamente alla ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 cpc;
- rigetta la domanda ex art. 96 cpc;
- compensa del tutto tra le parti contendenti le spese e competenze di giudizio.
così deciso in Nola, lì 13 dicembre 2025 Il G.U
dott. Alfredo Granata