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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 23/12/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2574/2025
Tribunale di Pavia
Sezione Terza Civile
Verbale della causa n. R.G. 2574/2025 tra
, con l'avv. Cristiano Schiavi Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggi 23.12.2025 ad ore 10:45 innanzi al dott. Paolo Bussi, è comparso in collegamento audiovisivo mediante Microsoft Teams:
Per la ricorrente, l'avv. Cristiano Schavi
Nessuno per la resistente contumace.
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante
Consolle.
L'avv. Schiavi da remoto dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui
è in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza.
pagina 1 di 12 Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice Istruttore invita l'avv. Schiavi a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
L'avv. Schiavi si riporta al ricorso introduttivo e insiste per le conclusioni già rassegnate, facendo presente l'occupazione è tutt'ora in corso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 11:07.
Il Giudice
dott. Paolo Bussi
pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
Sezione Terza Civile
Il Tribunale di Pavia, in persona del Giudice dott. Paolo Bussi, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2574/2025 promossa da:
a nata a [...] il [...] (CF: Pt_1 Parte_1
residente in [...], C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Schiavi (CF: ), C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Lodi (LO) via Garibaldi n.
36, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE contro nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Mazzini n. 16/A (CF: ). C.F._3
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni di parte ricorrente, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
pagina 3 di 12 letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Ragioni di fatto e di diritto
Il 15.2.2024, la ricorrente, ha stipulato contratto di Parte_2
comodato con cui ha concesso gratuitamente per un anno ad il CP_1
godimento dell'immobile di sua proprietà, sito in Belgioioso (PV) via Mazzini n.
16/a (Foglio 6, Mapp. 1593, Sub 7 categoria A/2, vani 6,5 rendita catastale euro
352,48). Il contratto è stato registrato presso l'ADE il 1.3.2024.
Nonostante lo spirare del termine il 15.2.2025, la comodataria non ha restituito l'immobile alla comodante.
Il 20.2.2025, tramite raccomandata, la difesa della comodante ha invitato invano la comodataria ad adempiere all'obbligo restitutorio, anche in considerazione dell'esigenza di indipendenza abitativa sopravvenuta in capo a Parte_2
[...]
Successivamente, ha rifiutato di aderire alla procedura di CP_1
mediazione obbligatoria nel frattempo attivata dalla comodante, che si è quindi conclusa con verbale negativo. La procedura ha comportato una spesa di €
207,40 in capo alla ricorrente.
Il 4.7.2025, ha depositato ricorso ex art. 447-bis c.p.c. Parte_2
per chiedere l'accertamento dell'esistenza e validità del contratto di comodato d'uso, l'accertamento della scadenza del termine di durata e dell'occupazione senza titolo e, per l'effetto, la condanna della resistente alla restituzione del bene, libero da cose e persone;
inoltre, la ricorrente ha chiesto la condanna della pagina 4 di 12 resistente al pagamento di un'indennità di occupazione di almeno € 400 al mese, dal 15.2.2025 fino alla data di effettivo rilascio del bene. La ricorrente ha poi chiesto la condanna al rimborso dei costi di mediazione, pari a € 207,40 per spese, oltre compensi di assistenza legale. Da ultimo, ha chiesto l'ammissione di prove per testi volte a dimostrare il danno da mancata disponibilità dell'immobile. La ricorrente ha manifestato la propria disponibilità a rinunciare alla richiesta di indennità per occupazione abusiva, a condizione che l'occupazione non si protraesse oltre l'udienza di comparizione e, in ogni caso, oltre tre mesi dalla notifica del decreto ex art. 415 c.p.c.
Regolarmente notificato il ricorso il 16.7.2025 e il decreto di fissazione d'udienza di discussione per il 21.10.2025, alla detta udienza la resistente è comparsa priva di difensore e ne è stata quindi dichiarata la contumacia. La causa è stata rinviata per discussione alla data odierna.
* * *
1. La domanda di restituzione dell'immobile
Il comodato è un contratto tipico disciplinato agli artt. 1803 ss. c.c., tramite il quale il comodante attribuisce gratuitamente al comodatario un diritto personale di godimento. Il comodato può essere pattuito a tempo indeterminato o a tempo determinato;
in questo secondo caso, l'art. 1809 c.c. obbliga il comodatario a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto. L'obbligo di restituzione sorge automaticamente alla scadenza del termine (Cass. civ. 22145/2025).
Per quanto riguarda l'onere della prova dell'inadempimento all'obbligo di restituzione, si può richiamare quanto affermato in generale, ossia che «il
pagina 5 di 12 creditore che agisca […] per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte» (Cass. civ., sez. un.,
13533/2001). Con specifico riferimento all'azione di restituzione della cosa data in comodato, «l'attore in restituzione, il quale deduca che un immobile è stato concesso in godimento in forza di un contratto […] ha l'onere di provare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio, e quindi il venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento della cosa»
(Cass. civ. 36057/2021, che richiama Cass. civ., sez. un. 13533/2001, cit.).
Nel caso di specie, le parti hanno stipulato un comodato a tempo determinato, come risulta dall'art. 3: «il presente contratto inizia a decorrere dalla data odierna [15.2.2024] ed ha validità per 1 (uno) anno da oggi, ritenendo le parti che tale durata possa ritenersi ragionevole e sufficiente per consentire a
[...]
di ottenere dal Comune di Belgioioso, l'assegnazione di alloggio Parte_3
in case popolari […]». Sempre all'art. 3, la comodataria si è impegnata a
«restituire l'unità immobiliare oggetto del presente contratto entro la scadenza del predetto termine […]».
La comodante ha provato il perfezionamento del contratto di comodato in forma scritta (doc. 1), la presenza di un termine finale (art. 3) e la scadenza del termine.
La comodante ha allegato di avere consegnato l'immobile ad e, CP_1
seppure sia superfluo alla luce della ripartizione dell'onere della prova nell'azione di restituzione, si può anche ritenere provata la consegna del bene:
pagina 6 di 12 infatti, il contratto dà atto che, alla data della stipulazione, l'immobile era già
«occupat[o] da Parte Comodataria e dai propri famigliari conviventi (marito e figlia)».
La ricorrente ha anche provato di avere richiesto la restituzione dell'immobile
(doc. 3).
Pertanto, sussistono tutti i presupposti per la condanna della resistente alla riconsegna dell'immobile.
*
2. Il risarcimento del danno da occupazione illegittima
La ricorrente ha chiesto la condanna della comodataria al risarcimento del danno cagionato dalla mancata restituzione dell'immobile, quantificato in € 400 per ogni mese di ritardo a partire dal 15.2.2025, considerati i canoni di locazione per appartamenti analoghi (doc. 8, dichiarazione di “Studio Casa – Gruppo Agenzie
Immobiliari”).
L'inadempimento dell'obbligo di restituzione è idoneo a causare al comodante un danno risarcibile ex art. 1218 c.c., salvo che sia determinato da causa non imputabile al comodatario (Cass. civ. 7539/2003).
Il proprietario che intenda ottenere il risarcimento del danno da occupazione illegittima deve allegare la concreta possibilità di godimento – diretto o indiretto
- perduta a causa dell'occupazione, anche allegando il fatto secondario da cui inferire presuntivamente il fatto costitutivo della possibilità di godimento persa
(Cass. civ. 22145/2025). Venendo alla liquidazione, «sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato
pagina 7 di 12 equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa» (Cass. civ., sez. un., 33645/2022, riprese da Cass. civ. 22145/2025 in un caso di occupazione illegittima successiva alla cessazione del comodato).
La comodante ha lamentato che la permanenza della comodataria nell'appartamento oltre la scadenza le ha impedito di goderne direttamente, essendo intenzionata a trasferircisi per ottenere un'indipendenza abitativa, anche alla luce di attriti con la propria famiglia. Ha chiesto, quindi, la condanna della comodataria al risarcimento del danno, quantificato in € 400 per ogni mese di ritardo a partire dal 15.2.2025, considerato l'ammontare dei canoni di locazione per appartamenti analoghi (doc. 8, dichiarazione di “Studio Casa – Gruppo
Agenzie Immobiliari”).
La domanda va accolta.
La ricorrente ha allegato il fatto primario della concreta possibilità di godimento diretto venuta meno a causa dell'occupazione, deducendo i fatti secondari costituiti dalla propria età (si tratta di una giovane di 24 anni) e dall'ambizione alla propria indipendenza abitativa dopo avere conseguito una laurea, anche considerati alcuni attriti con la famiglia di origine. La concreta possibilità di godimento persa si può ritenere, quindi, provata presuntivamente.
Venendo alla liquidazione, il danno può essere liquidato equitativamente ex art. 1226 c.c. «attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore
pagina 8 di 12 economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa»
(Cass. civ., sez. un., 33645/2022; Cass. civ. 22145/2025).
La ricorrente ha prodotto una “indicazione del valore di mercato per appartamenti quadrilocali in affitto a Belgioioso”, redatta da “Studio Casa –
Gruppo Agenzie Immobiliari”, sedi di Belgioioso e Torrevecchia. Il documento quantifica il valore medio locativo per quadrilocali in una fascia tra € 400 ed €
600, a seconda delle caratteristiche dell'immobile. In assenza di indicazioni circa il particolare pregio dell'immobile comodato, che è di 6.5 vani (doc. 1), appare congrua la richiesta di liquidazione in € 400 mensili, dal 15.2.2025 fino all'effettivo rilascio del bene (sull'ammissibilità di una c.d. “condanna in futuro” quando gli elementi acquisiti in giudizio permettano di ritenere più probabile che l'occupazione perdurerà anche oltre la conclusione del giudizio, in ossequio ai principi di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale e di flessibilità e atipicità del rimedio risarcitorio, Trib. Palermo, ord. 19.12.2023).
Spetta altresì la rivalutazione monetaria automatica, per il periodo intercorrente tra il 15 di ciascun mese nel quale si protrae l'occupazione illegittima (a partire dal 15.2.2025) e la liquidazione;
in assenza di domanda invece, non è possibile attribuire anche gli interessi compensativi sulla somma rivalutata (Cass. civ.
7216/2025).
I precedenti rilievi in punto di risarcimento del danno da perdita della possibilità di godimento esimono dall'assunzione delle prove testimoniali richieste, riguardanti aspetti non rilevanti ai fini del decidere.
pagina 9 di 12 *
La ricorrente ha anche chiesto la condanna della resistente al rimborso dei costi della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 dl.gs. 28/2010, svoltasi presso l'Organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Pavia, pari ad €
207,40 per spese. L'esborso è stato documentato tempestivamente con la produzione in giudizio delle due ricevute di bonifici SEPA, effettuati in favore dell'Organismo, per la somma richiesta (doc. 7). La domanda è quindi fornita di allegazione e prova e deve essere accolta.
La resistente non ha giustificato il proprio rifiuto a partecipare al procedimento obbligatorio di mediazione (doc. 5); tuttavia, la sua contumacia ne impedisce la condanna al versamento di importo pari al doppio del CU ex art. 12-bis, comma
2, d.lgs. 28/2010.
*
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza. Considerate le caratteristiche del contenzioso, l'urgenza e il pregio dell'attività prestata,
l'importanza, la natura, la difficoltà e il valore dell'affare (€ 2.000), i risultati conseguiti, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, ridotte a due sole domande, considerata la contumacia della resistente, che ha ridotto l'impegno richiesto, si ritiene congruo parametrare il compenso in
€ 852. Per la fase di mediazione obbligatoria, considerato il rifiuto della resistente e le caratteristiche del contenzioso, si ritiene congruo liquidare la somma di € 150.
P. Q. M.
pagina 10 di 12 Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione respinte ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
1) accerta la stipulazione del contratto di comodato tra Parte_1
e
[...] CP_1
2) accerta lo spirare del termine convenuto nel contratto di comodato;
3) accerta l'inadempimento di all'obbligo di restituire CP_1
l'immobile alla comodante;
4) condanna all'immediato rilascio dell'immobile, libero da CP_1
cose e persone;
5) condanna al risarcimento, in favore di CP_1 Parte_1
di € 400 per ogni mese di ritardo, a partire dal 15.2.2025, fino
[...]
all'effettivo rilascio del bene, oltre rivalutazione come precisato in parte motiva;
6) condanna al rimborso, in favore di , CP_1 Parte_1
di € 207,40 per spese di mediazione;
7) Condanna a rifondere a le spese di CP_1 Parte_1
lite del presente procedimento, che si liquidano in € 852 per compensi, oltre ad I.V.A., C.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. 55/2014;
8) Condanna a rifondere a i compensi CP_1 Parte_1
per l'attività svolta in sede di mediazione, che si liquidano in € 150, oltre
I.V.A. e C.P.A.
pagina 11 di 12 Così deciso in Pavia, il 23.12.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Bussi
pagina 12 di 12
Tribunale di Pavia
Sezione Terza Civile
Verbale della causa n. R.G. 2574/2025 tra
, con l'avv. Cristiano Schiavi Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggi 23.12.2025 ad ore 10:45 innanzi al dott. Paolo Bussi, è comparso in collegamento audiovisivo mediante Microsoft Teams:
Per la ricorrente, l'avv. Cristiano Schavi
Nessuno per la resistente contumace.
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante
Consolle.
L'avv. Schiavi da remoto dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui
è in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza.
pagina 1 di 12 Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice Istruttore invita l'avv. Schiavi a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
L'avv. Schiavi si riporta al ricorso introduttivo e insiste per le conclusioni già rassegnate, facendo presente l'occupazione è tutt'ora in corso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 11:07.
Il Giudice
dott. Paolo Bussi
pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
Sezione Terza Civile
Il Tribunale di Pavia, in persona del Giudice dott. Paolo Bussi, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2574/2025 promossa da:
a nata a [...] il [...] (CF: Pt_1 Parte_1
residente in [...], C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Schiavi (CF: ), C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Lodi (LO) via Garibaldi n.
36, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE contro nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Mazzini n. 16/A (CF: ). C.F._3
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni di parte ricorrente, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
pagina 3 di 12 letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Ragioni di fatto e di diritto
Il 15.2.2024, la ricorrente, ha stipulato contratto di Parte_2
comodato con cui ha concesso gratuitamente per un anno ad il CP_1
godimento dell'immobile di sua proprietà, sito in Belgioioso (PV) via Mazzini n.
16/a (Foglio 6, Mapp. 1593, Sub 7 categoria A/2, vani 6,5 rendita catastale euro
352,48). Il contratto è stato registrato presso l'ADE il 1.3.2024.
Nonostante lo spirare del termine il 15.2.2025, la comodataria non ha restituito l'immobile alla comodante.
Il 20.2.2025, tramite raccomandata, la difesa della comodante ha invitato invano la comodataria ad adempiere all'obbligo restitutorio, anche in considerazione dell'esigenza di indipendenza abitativa sopravvenuta in capo a Parte_2
[...]
Successivamente, ha rifiutato di aderire alla procedura di CP_1
mediazione obbligatoria nel frattempo attivata dalla comodante, che si è quindi conclusa con verbale negativo. La procedura ha comportato una spesa di €
207,40 in capo alla ricorrente.
Il 4.7.2025, ha depositato ricorso ex art. 447-bis c.p.c. Parte_2
per chiedere l'accertamento dell'esistenza e validità del contratto di comodato d'uso, l'accertamento della scadenza del termine di durata e dell'occupazione senza titolo e, per l'effetto, la condanna della resistente alla restituzione del bene, libero da cose e persone;
inoltre, la ricorrente ha chiesto la condanna della pagina 4 di 12 resistente al pagamento di un'indennità di occupazione di almeno € 400 al mese, dal 15.2.2025 fino alla data di effettivo rilascio del bene. La ricorrente ha poi chiesto la condanna al rimborso dei costi di mediazione, pari a € 207,40 per spese, oltre compensi di assistenza legale. Da ultimo, ha chiesto l'ammissione di prove per testi volte a dimostrare il danno da mancata disponibilità dell'immobile. La ricorrente ha manifestato la propria disponibilità a rinunciare alla richiesta di indennità per occupazione abusiva, a condizione che l'occupazione non si protraesse oltre l'udienza di comparizione e, in ogni caso, oltre tre mesi dalla notifica del decreto ex art. 415 c.p.c.
Regolarmente notificato il ricorso il 16.7.2025 e il decreto di fissazione d'udienza di discussione per il 21.10.2025, alla detta udienza la resistente è comparsa priva di difensore e ne è stata quindi dichiarata la contumacia. La causa è stata rinviata per discussione alla data odierna.
* * *
1. La domanda di restituzione dell'immobile
Il comodato è un contratto tipico disciplinato agli artt. 1803 ss. c.c., tramite il quale il comodante attribuisce gratuitamente al comodatario un diritto personale di godimento. Il comodato può essere pattuito a tempo indeterminato o a tempo determinato;
in questo secondo caso, l'art. 1809 c.c. obbliga il comodatario a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto. L'obbligo di restituzione sorge automaticamente alla scadenza del termine (Cass. civ. 22145/2025).
Per quanto riguarda l'onere della prova dell'inadempimento all'obbligo di restituzione, si può richiamare quanto affermato in generale, ossia che «il
pagina 5 di 12 creditore che agisca […] per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte» (Cass. civ., sez. un.,
13533/2001). Con specifico riferimento all'azione di restituzione della cosa data in comodato, «l'attore in restituzione, il quale deduca che un immobile è stato concesso in godimento in forza di un contratto […] ha l'onere di provare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio, e quindi il venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento della cosa»
(Cass. civ. 36057/2021, che richiama Cass. civ., sez. un. 13533/2001, cit.).
Nel caso di specie, le parti hanno stipulato un comodato a tempo determinato, come risulta dall'art. 3: «il presente contratto inizia a decorrere dalla data odierna [15.2.2024] ed ha validità per 1 (uno) anno da oggi, ritenendo le parti che tale durata possa ritenersi ragionevole e sufficiente per consentire a
[...]
di ottenere dal Comune di Belgioioso, l'assegnazione di alloggio Parte_3
in case popolari […]». Sempre all'art. 3, la comodataria si è impegnata a
«restituire l'unità immobiliare oggetto del presente contratto entro la scadenza del predetto termine […]».
La comodante ha provato il perfezionamento del contratto di comodato in forma scritta (doc. 1), la presenza di un termine finale (art. 3) e la scadenza del termine.
La comodante ha allegato di avere consegnato l'immobile ad e, CP_1
seppure sia superfluo alla luce della ripartizione dell'onere della prova nell'azione di restituzione, si può anche ritenere provata la consegna del bene:
pagina 6 di 12 infatti, il contratto dà atto che, alla data della stipulazione, l'immobile era già
«occupat[o] da Parte Comodataria e dai propri famigliari conviventi (marito e figlia)».
La ricorrente ha anche provato di avere richiesto la restituzione dell'immobile
(doc. 3).
Pertanto, sussistono tutti i presupposti per la condanna della resistente alla riconsegna dell'immobile.
*
2. Il risarcimento del danno da occupazione illegittima
La ricorrente ha chiesto la condanna della comodataria al risarcimento del danno cagionato dalla mancata restituzione dell'immobile, quantificato in € 400 per ogni mese di ritardo a partire dal 15.2.2025, considerati i canoni di locazione per appartamenti analoghi (doc. 8, dichiarazione di “Studio Casa – Gruppo Agenzie
Immobiliari”).
L'inadempimento dell'obbligo di restituzione è idoneo a causare al comodante un danno risarcibile ex art. 1218 c.c., salvo che sia determinato da causa non imputabile al comodatario (Cass. civ. 7539/2003).
Il proprietario che intenda ottenere il risarcimento del danno da occupazione illegittima deve allegare la concreta possibilità di godimento – diretto o indiretto
- perduta a causa dell'occupazione, anche allegando il fatto secondario da cui inferire presuntivamente il fatto costitutivo della possibilità di godimento persa
(Cass. civ. 22145/2025). Venendo alla liquidazione, «sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato
pagina 7 di 12 equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa» (Cass. civ., sez. un., 33645/2022, riprese da Cass. civ. 22145/2025 in un caso di occupazione illegittima successiva alla cessazione del comodato).
La comodante ha lamentato che la permanenza della comodataria nell'appartamento oltre la scadenza le ha impedito di goderne direttamente, essendo intenzionata a trasferircisi per ottenere un'indipendenza abitativa, anche alla luce di attriti con la propria famiglia. Ha chiesto, quindi, la condanna della comodataria al risarcimento del danno, quantificato in € 400 per ogni mese di ritardo a partire dal 15.2.2025, considerato l'ammontare dei canoni di locazione per appartamenti analoghi (doc. 8, dichiarazione di “Studio Casa – Gruppo
Agenzie Immobiliari”).
La domanda va accolta.
La ricorrente ha allegato il fatto primario della concreta possibilità di godimento diretto venuta meno a causa dell'occupazione, deducendo i fatti secondari costituiti dalla propria età (si tratta di una giovane di 24 anni) e dall'ambizione alla propria indipendenza abitativa dopo avere conseguito una laurea, anche considerati alcuni attriti con la famiglia di origine. La concreta possibilità di godimento persa si può ritenere, quindi, provata presuntivamente.
Venendo alla liquidazione, il danno può essere liquidato equitativamente ex art. 1226 c.c. «attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore
pagina 8 di 12 economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa»
(Cass. civ., sez. un., 33645/2022; Cass. civ. 22145/2025).
La ricorrente ha prodotto una “indicazione del valore di mercato per appartamenti quadrilocali in affitto a Belgioioso”, redatta da “Studio Casa –
Gruppo Agenzie Immobiliari”, sedi di Belgioioso e Torrevecchia. Il documento quantifica il valore medio locativo per quadrilocali in una fascia tra € 400 ed €
600, a seconda delle caratteristiche dell'immobile. In assenza di indicazioni circa il particolare pregio dell'immobile comodato, che è di 6.5 vani (doc. 1), appare congrua la richiesta di liquidazione in € 400 mensili, dal 15.2.2025 fino all'effettivo rilascio del bene (sull'ammissibilità di una c.d. “condanna in futuro” quando gli elementi acquisiti in giudizio permettano di ritenere più probabile che l'occupazione perdurerà anche oltre la conclusione del giudizio, in ossequio ai principi di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale e di flessibilità e atipicità del rimedio risarcitorio, Trib. Palermo, ord. 19.12.2023).
Spetta altresì la rivalutazione monetaria automatica, per il periodo intercorrente tra il 15 di ciascun mese nel quale si protrae l'occupazione illegittima (a partire dal 15.2.2025) e la liquidazione;
in assenza di domanda invece, non è possibile attribuire anche gli interessi compensativi sulla somma rivalutata (Cass. civ.
7216/2025).
I precedenti rilievi in punto di risarcimento del danno da perdita della possibilità di godimento esimono dall'assunzione delle prove testimoniali richieste, riguardanti aspetti non rilevanti ai fini del decidere.
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La ricorrente ha anche chiesto la condanna della resistente al rimborso dei costi della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 dl.gs. 28/2010, svoltasi presso l'Organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Pavia, pari ad €
207,40 per spese. L'esborso è stato documentato tempestivamente con la produzione in giudizio delle due ricevute di bonifici SEPA, effettuati in favore dell'Organismo, per la somma richiesta (doc. 7). La domanda è quindi fornita di allegazione e prova e deve essere accolta.
La resistente non ha giustificato il proprio rifiuto a partecipare al procedimento obbligatorio di mediazione (doc. 5); tuttavia, la sua contumacia ne impedisce la condanna al versamento di importo pari al doppio del CU ex art. 12-bis, comma
2, d.lgs. 28/2010.
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Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza. Considerate le caratteristiche del contenzioso, l'urgenza e il pregio dell'attività prestata,
l'importanza, la natura, la difficoltà e il valore dell'affare (€ 2.000), i risultati conseguiti, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, ridotte a due sole domande, considerata la contumacia della resistente, che ha ridotto l'impegno richiesto, si ritiene congruo parametrare il compenso in
€ 852. Per la fase di mediazione obbligatoria, considerato il rifiuto della resistente e le caratteristiche del contenzioso, si ritiene congruo liquidare la somma di € 150.
P. Q. M.
pagina 10 di 12 Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione respinte ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
1) accerta la stipulazione del contratto di comodato tra Parte_1
e
[...] CP_1
2) accerta lo spirare del termine convenuto nel contratto di comodato;
3) accerta l'inadempimento di all'obbligo di restituire CP_1
l'immobile alla comodante;
4) condanna all'immediato rilascio dell'immobile, libero da CP_1
cose e persone;
5) condanna al risarcimento, in favore di CP_1 Parte_1
di € 400 per ogni mese di ritardo, a partire dal 15.2.2025, fino
[...]
all'effettivo rilascio del bene, oltre rivalutazione come precisato in parte motiva;
6) condanna al rimborso, in favore di , CP_1 Parte_1
di € 207,40 per spese di mediazione;
7) Condanna a rifondere a le spese di CP_1 Parte_1
lite del presente procedimento, che si liquidano in € 852 per compensi, oltre ad I.V.A., C.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. 55/2014;
8) Condanna a rifondere a i compensi CP_1 Parte_1
per l'attività svolta in sede di mediazione, che si liquidano in € 150, oltre
I.V.A. e C.P.A.
pagina 11 di 12 Così deciso in Pavia, il 23.12.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Bussi
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