Decreto decisorio 14 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 14/09/2021, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/09/2021
N. 01150/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1150 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Paolo Serrangeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Feltre, Via XXXI Ottobre 36;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale e Territoriale del Nord-Est - Sezione Belluno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di -OMISSIS-dimesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Motorizzazione di Belluno, Prot. -OMISSIS--29/08/2019-USCITA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 81 cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 30 ottobre 2019;
Considerato che nel termine annuale previsto dall'art. 81, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata istanza di fissazione di udienza e che il ricorso è da ritenersi perento ai sensi dell'art. 81 cod. proc. amm..
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti e depositato presso la Segreteria entro 10 giorni dall'ultima notifica.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il soggetto interessato.
Così deciso in Venezia il giorno 9 settembre 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.