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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 12260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12260 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero 26419 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, rimessa in decisione all'udienza del 17 dicembre 2025,
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli, via Pietro Castellino n. 1 presso lo studio dell'Avv. Rosario Iervolino che lo rappresenta e difende;
-ATTORE-
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Giovanni Borriello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Ercolano (NA) alla Via Cegnacolo n. 26;
-CONVENUTA-
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto di rilascio notificato il 4 novembre 2024
Conclusioni: all'udienza del 17 dicembre 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, riportandosi ai propri scritti difensivi e chiedendo rimettersi la causa in decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha spiegato opposizione Parte_1 al precetto in oggetto, notificato ad istanza di in virtù della Controparte_1 ordinanza n. 7165/2024 del 11.06.2024 emessa dal Tribunale di Napoli nell'ambito del procedimento di convalida di sfratto per finita locazione recante r.g. n. 11177/2024.
A fondamento della domanda, la parte attrice ha premesso in fatto di condurre in locazione il locale sito in Napoli alla Via Jacopo de Gennaro n. 76 di proprietà dell'intimante, oggetto del titolo esecutivo azionato e del precetto, al fine di esercitare l'attività commerciale di cartoleria.
A mezzo dell'unico profilo di censura articolato col rimedio esperito, l'opponente ha addotto che la minaccia di promuovere l'esecuzione forzata di rilascio in suo danno risultava inibita dal mancato versamento dell'indennità di avviamento a mente dell'art. 34 L. n. 392/78 e dal conseguente diritto di ritenzione riconosciutogli dalla legge.
Sulla scorta di tali prospettazioni, ha chiesto al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto e del titolo, subordinando gli effetti del medesimo al preventivo pagamento all'esponente dell'indennità per la finita locazione;
2. dichiarare illegittimo, e quindi nullo ed inefficace, il notificato atto di precetto, tenuto conto della volontà espressa dal Sig. Parte_1
3. con vittoria di spese e competenze legali al difensore che si dichiara antistatario”.
[...]
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituita l'intimante Controparte_1
chiedendo al Tribunale: “a) in via preliminare, rigettare l'avversa istanza
[...] cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto e del titolo esecutivo, non ricorrendone i presupposti;
b) nel merito, eventualmente previa declaratoria della morosità del sig. in relazione al pagamento dei canoni di locazione, pattuiti da contratto, per le Pt_1 mensilità da settembre 2024 al corrente febbraio 2025, rigettare l'avversa opposizione all'atto di precetto, perché infondata in fatto ed in diritto;
c) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali ed oneri fiscali, come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Ad avviso della convenuta, l'intimazione opposta era stata spiccata alla scadenza del termine fissato nel titolo esecutivo per l'avvio del rilascio forzoso, in difetto di rilascio spontaneo del conduttore e senza che questi avesse richiesto l'indennità di legge o condizionato il rilascio al pagamento dell'importo. In ogni caso, secondo l'opposta il pagamento dell'indennità rileverebbe solo in fase esecutiva e non ostacolerebbe la notifica dell'atto prodromico.
Alla prima udienza del 7 maggio 2025, preso atto dell'intervenuta pronuncia di sospensione adottata dal g.e. investito dell'esecuzione al rilascio promossa sulla scorta del precetto oggetto della presente opposizione, è stato dichiarato il non luogo a provvedere sulla istanza inibitoria dell'efficacia del titolo azionato e, rilevata la
- 2 - natura documentale della controversia, fissata l'udienza del 17 dicembre 2025 per la rimessione in decisione, con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. (cfr. ordinanza 8 maggio 2025). A quest'ultima udienza, su concorde richiesta delle parti, il procedimento è stato trattenuto in decisione.
MOTIVAZIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L'opposizione investe il precetto per rilascio del locale commerciale ubicato in Napoli alla Via Jacopo de Gennaro n. 76.
Nel corso della procedura esecutiva, per il tramite degli scritti difensivi depositati dalle parti (cfr. memorie ex art. 171 ter c.p.c., note scritte di udienza, comparse conclusionali), è risultato acclarato che: 1) la procedura esecutiva di rilascio istaurata sulla scorta dell'intimazione di cui in questa sede si controverte è stata rinunciata dall'esecutante; 2) è stato spiccato nuovo precetto, successivo a quello qui opposto, ai fini del rilascio, al quale ha fatto seguito l'esecuzione per rilascio definita in data 18 settembre 2025 con l'immissione del cespite nel possesso dell'esecutante ER.
Le circostanze che precedono rinvengono fondamento nella documentazione in atti e, comunque, non sono in contestazione tra le parti.
Ebbene, i vari avvenimenti occorsi – singolarmente e/o complessivamente valutati – determinano il sopravvenuto venir meno della materia del contendere.
E' consolidato il principio per cui il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e – cioè - se risulti ritualmente acquisita ovvero concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice eventualmente provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass., 2.8.2004, n. 14774; Cass., 3.9.2003, n. 12844; Cass., 1.12.1992, n. 12826).
Ed è quanto accaduto nella specie, laddove deve ritenersi venuta meno la res controversa alla luce della rinunzia agli atti esecutivi promossi sulla scorta del precetto qui opposto, della notifica del nuovo precetto (che equivale ad implicita rinuncia di quello precedente di cui si controverte), dell'esaurimento dell'azione esecutiva esperita e dell'avvenuto rilascio.
- 3 - Ora, le parti hanno insistito nelle rispettive richieste di condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Ciò determina, pertanto, l'accertamento del merito della pretesa azionata al fine di individuare la fondatezza della domanda in virtù del principio c.d. della soccombenza virtuale.
In estrema sintesi, l'opposizione risulta spiegata con esclusivo riferimento all'omesso versamento dell'indennità ex art. 34 L. n. 392/78.
Secondo la prospettazione difensiva fornita dall'intimato/opponente, il mancato versamento dell'importo di legge inibirebbe la notifica del precetto e l'avvio dell'azione esecutiva di rilascio e giustificherebbe il diritto di ritenzione del conduttore di immobile ad uso commerciale.
La tesi, ai soli fini del governo delle spese del giudizio, non può trovare seguito.
A mente dell'art. 34, comma 3, L. n. 392 cit., “L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui al primo comma”.
Nella specie, ciò che viene in rilievo è l'atto propedeutico all'esecuzione per rilascio, la cui notificazione non risulta affatto inibita.
In questi termini milita anche l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di indennità di avviamento, l'art. 34 terzo comma della legge n. 392 del 1978 prevede che l'esecuzione del provvedimento di rilascio è condizionata all'avvenuto pagamento della stessa. La corresponsione dell'indennità consiste, dunque, in una condizione di procedibilità dell'azione esecutiva e non condiziona la formazione del titolo esecutivo” (Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 13636 del 5 novembre 2001).
Ulteriore conferma di quanto precede si ricava, del resto, dalla condivisibile pronuncia adotta dal Giudice dell'esecuzione per rilascio sulla scorta del precetto qui in rilievo che, nell'accordare la cautela richiesta dalla odierna parte opponente per le medesime ragioni poste a fondamento anche della presente opposizione, ha evidenziato che il mancato pagamento dell'indennità prima dell'avvio della procedura incide sulla procedibilità della stessa, inibendone l'ulteriore corso e l'esito fruttuoso (cfr. ordinanza del 4 marzo 2025 in atti), così implicitamente riconoscendo che il versamento dell'indennità condiziona l'espropriazione forzata, non già l'intimazione che – pur anticipandola – è atto stragiudiziale non esecutivo.
In proposito, pertanto, si intende dare continuità al canone ermeneutico secondo cui
“La corresponsione dell'indennità di avviamento di cui all'art. 34, comma 3, l. 27 luglio 1978
- 4 - n. 392, non condiziona il diritto del locatore alla esecuzione del provvedimento di rilascio, ma solo l'inizio di tale esecuzione, per cui non deve necessariamente precedere la notificazione del precetto, che, come è reso palese dall'art. 479 c.p.c., è solo atto prodromico rispetto alla esecuzione, ed, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., può essere impugnato con l'opposizione alla esecuzione, prima che questa sia iniziata, solo per contestare il diritto dell'istante di procedere alla esecuzione per l'inesistenza o invalidità del titolo esecutivo o la successiva modifica o estinzione del diritto. Ne consegue che, ove non sia stata corrisposta l'indennità di avviamento, il conduttore può proporre opposizione alla esecuzione solo dopo che questa sia iniziata, e non prima, contro il precetto, che, anche se intimato anteriormente a detta corresponsione, è pienamente legittimo” (Cass. civ., sez. III, 03/09/1999, n. 9293).
Sulla scorta di quanto precede, deve ritenersi accertata la soccombenza virtuale dell'opponente, attesa l'infondatezza della domanda.
Per l'effetto, le spese del giudizio sono poste a carico della parte attrice e liquidate, come in dispositivo, in favore della convenuta, e per essa in favore del suo difensore dichiaratosi antistatario, a mente del d.m. 55/14 e ss.mm. in ragione dello scaglione applicabile (€ 5.201 - € 26.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi), con l'applicazione del minimo in ragione dell'assenza di profili di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di , iscritta al n. 26419/2025 R.G., così
[...] Controparte_1 provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida per compenso professionale in € 2.540,00, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge;
il tutto, con distrazione in favore dell'Avv. Giovanni Borriello dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 24 dicembre 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 5 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero 26419 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, rimessa in decisione all'udienza del 17 dicembre 2025,
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli, via Pietro Castellino n. 1 presso lo studio dell'Avv. Rosario Iervolino che lo rappresenta e difende;
-ATTORE-
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Giovanni Borriello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Ercolano (NA) alla Via Cegnacolo n. 26;
-CONVENUTA-
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto di rilascio notificato il 4 novembre 2024
Conclusioni: all'udienza del 17 dicembre 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, riportandosi ai propri scritti difensivi e chiedendo rimettersi la causa in decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha spiegato opposizione Parte_1 al precetto in oggetto, notificato ad istanza di in virtù della Controparte_1 ordinanza n. 7165/2024 del 11.06.2024 emessa dal Tribunale di Napoli nell'ambito del procedimento di convalida di sfratto per finita locazione recante r.g. n. 11177/2024.
A fondamento della domanda, la parte attrice ha premesso in fatto di condurre in locazione il locale sito in Napoli alla Via Jacopo de Gennaro n. 76 di proprietà dell'intimante, oggetto del titolo esecutivo azionato e del precetto, al fine di esercitare l'attività commerciale di cartoleria.
A mezzo dell'unico profilo di censura articolato col rimedio esperito, l'opponente ha addotto che la minaccia di promuovere l'esecuzione forzata di rilascio in suo danno risultava inibita dal mancato versamento dell'indennità di avviamento a mente dell'art. 34 L. n. 392/78 e dal conseguente diritto di ritenzione riconosciutogli dalla legge.
Sulla scorta di tali prospettazioni, ha chiesto al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto e del titolo, subordinando gli effetti del medesimo al preventivo pagamento all'esponente dell'indennità per la finita locazione;
2. dichiarare illegittimo, e quindi nullo ed inefficace, il notificato atto di precetto, tenuto conto della volontà espressa dal Sig. Parte_1
3. con vittoria di spese e competenze legali al difensore che si dichiara antistatario”.
[...]
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituita l'intimante Controparte_1
chiedendo al Tribunale: “a) in via preliminare, rigettare l'avversa istanza
[...] cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto e del titolo esecutivo, non ricorrendone i presupposti;
b) nel merito, eventualmente previa declaratoria della morosità del sig. in relazione al pagamento dei canoni di locazione, pattuiti da contratto, per le Pt_1 mensilità da settembre 2024 al corrente febbraio 2025, rigettare l'avversa opposizione all'atto di precetto, perché infondata in fatto ed in diritto;
c) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali ed oneri fiscali, come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Ad avviso della convenuta, l'intimazione opposta era stata spiccata alla scadenza del termine fissato nel titolo esecutivo per l'avvio del rilascio forzoso, in difetto di rilascio spontaneo del conduttore e senza che questi avesse richiesto l'indennità di legge o condizionato il rilascio al pagamento dell'importo. In ogni caso, secondo l'opposta il pagamento dell'indennità rileverebbe solo in fase esecutiva e non ostacolerebbe la notifica dell'atto prodromico.
Alla prima udienza del 7 maggio 2025, preso atto dell'intervenuta pronuncia di sospensione adottata dal g.e. investito dell'esecuzione al rilascio promossa sulla scorta del precetto oggetto della presente opposizione, è stato dichiarato il non luogo a provvedere sulla istanza inibitoria dell'efficacia del titolo azionato e, rilevata la
- 2 - natura documentale della controversia, fissata l'udienza del 17 dicembre 2025 per la rimessione in decisione, con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. (cfr. ordinanza 8 maggio 2025). A quest'ultima udienza, su concorde richiesta delle parti, il procedimento è stato trattenuto in decisione.
MOTIVAZIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L'opposizione investe il precetto per rilascio del locale commerciale ubicato in Napoli alla Via Jacopo de Gennaro n. 76.
Nel corso della procedura esecutiva, per il tramite degli scritti difensivi depositati dalle parti (cfr. memorie ex art. 171 ter c.p.c., note scritte di udienza, comparse conclusionali), è risultato acclarato che: 1) la procedura esecutiva di rilascio istaurata sulla scorta dell'intimazione di cui in questa sede si controverte è stata rinunciata dall'esecutante; 2) è stato spiccato nuovo precetto, successivo a quello qui opposto, ai fini del rilascio, al quale ha fatto seguito l'esecuzione per rilascio definita in data 18 settembre 2025 con l'immissione del cespite nel possesso dell'esecutante ER.
Le circostanze che precedono rinvengono fondamento nella documentazione in atti e, comunque, non sono in contestazione tra le parti.
Ebbene, i vari avvenimenti occorsi – singolarmente e/o complessivamente valutati – determinano il sopravvenuto venir meno della materia del contendere.
E' consolidato il principio per cui il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e – cioè - se risulti ritualmente acquisita ovvero concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice eventualmente provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass., 2.8.2004, n. 14774; Cass., 3.9.2003, n. 12844; Cass., 1.12.1992, n. 12826).
Ed è quanto accaduto nella specie, laddove deve ritenersi venuta meno la res controversa alla luce della rinunzia agli atti esecutivi promossi sulla scorta del precetto qui opposto, della notifica del nuovo precetto (che equivale ad implicita rinuncia di quello precedente di cui si controverte), dell'esaurimento dell'azione esecutiva esperita e dell'avvenuto rilascio.
- 3 - Ora, le parti hanno insistito nelle rispettive richieste di condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Ciò determina, pertanto, l'accertamento del merito della pretesa azionata al fine di individuare la fondatezza della domanda in virtù del principio c.d. della soccombenza virtuale.
In estrema sintesi, l'opposizione risulta spiegata con esclusivo riferimento all'omesso versamento dell'indennità ex art. 34 L. n. 392/78.
Secondo la prospettazione difensiva fornita dall'intimato/opponente, il mancato versamento dell'importo di legge inibirebbe la notifica del precetto e l'avvio dell'azione esecutiva di rilascio e giustificherebbe il diritto di ritenzione del conduttore di immobile ad uso commerciale.
La tesi, ai soli fini del governo delle spese del giudizio, non può trovare seguito.
A mente dell'art. 34, comma 3, L. n. 392 cit., “L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui al primo comma”.
Nella specie, ciò che viene in rilievo è l'atto propedeutico all'esecuzione per rilascio, la cui notificazione non risulta affatto inibita.
In questi termini milita anche l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di indennità di avviamento, l'art. 34 terzo comma della legge n. 392 del 1978 prevede che l'esecuzione del provvedimento di rilascio è condizionata all'avvenuto pagamento della stessa. La corresponsione dell'indennità consiste, dunque, in una condizione di procedibilità dell'azione esecutiva e non condiziona la formazione del titolo esecutivo” (Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 13636 del 5 novembre 2001).
Ulteriore conferma di quanto precede si ricava, del resto, dalla condivisibile pronuncia adotta dal Giudice dell'esecuzione per rilascio sulla scorta del precetto qui in rilievo che, nell'accordare la cautela richiesta dalla odierna parte opponente per le medesime ragioni poste a fondamento anche della presente opposizione, ha evidenziato che il mancato pagamento dell'indennità prima dell'avvio della procedura incide sulla procedibilità della stessa, inibendone l'ulteriore corso e l'esito fruttuoso (cfr. ordinanza del 4 marzo 2025 in atti), così implicitamente riconoscendo che il versamento dell'indennità condiziona l'espropriazione forzata, non già l'intimazione che – pur anticipandola – è atto stragiudiziale non esecutivo.
In proposito, pertanto, si intende dare continuità al canone ermeneutico secondo cui
“La corresponsione dell'indennità di avviamento di cui all'art. 34, comma 3, l. 27 luglio 1978
- 4 - n. 392, non condiziona il diritto del locatore alla esecuzione del provvedimento di rilascio, ma solo l'inizio di tale esecuzione, per cui non deve necessariamente precedere la notificazione del precetto, che, come è reso palese dall'art. 479 c.p.c., è solo atto prodromico rispetto alla esecuzione, ed, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., può essere impugnato con l'opposizione alla esecuzione, prima che questa sia iniziata, solo per contestare il diritto dell'istante di procedere alla esecuzione per l'inesistenza o invalidità del titolo esecutivo o la successiva modifica o estinzione del diritto. Ne consegue che, ove non sia stata corrisposta l'indennità di avviamento, il conduttore può proporre opposizione alla esecuzione solo dopo che questa sia iniziata, e non prima, contro il precetto, che, anche se intimato anteriormente a detta corresponsione, è pienamente legittimo” (Cass. civ., sez. III, 03/09/1999, n. 9293).
Sulla scorta di quanto precede, deve ritenersi accertata la soccombenza virtuale dell'opponente, attesa l'infondatezza della domanda.
Per l'effetto, le spese del giudizio sono poste a carico della parte attrice e liquidate, come in dispositivo, in favore della convenuta, e per essa in favore del suo difensore dichiaratosi antistatario, a mente del d.m. 55/14 e ss.mm. in ragione dello scaglione applicabile (€ 5.201 - € 26.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi), con l'applicazione del minimo in ragione dell'assenza di profili di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di , iscritta al n. 26419/2025 R.G., così
[...] Controparte_1 provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida per compenso professionale in € 2.540,00, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge;
il tutto, con distrazione in favore dell'Avv. Giovanni Borriello dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 24 dicembre 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 5 -