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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/11/2025, n. 11316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11316 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 5.11.2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 35118/2024 RG promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Di Genio ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il Caf, in Roma, Via delle Acacie n. 15 in virtù
di procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
AF IE in virtù di procura alle liti del 22 marzo 2024 n. repertorio
P.IVA_ 37875 Raccolta n. a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio Legale Distrettuale, Via
CE BE 29
Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso, iscritto a ruolo il 3.10.2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, la ricorrente in epigrafe, premesso di aver proposto accertamento tecnico preventivo n. 120 del 2024 per ottenere il riconoscimento della condizione di invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti gravi a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età pari al 100% di invalidità ai fini dell'assistenza socio-sanitaria ex art. 2, L. 118/71
nonché delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1, L. 18/80 e che il consulente tecnico nominato all'uopo non riscontrava la sussistenza dei relativi requisiti sanitari, ha convenuto in giudizio l' contestando le conclusioni della CP_2
relazione peritale e chiedendo l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento ed alla condizione di invalida.
Si è costituito l' , il quale ha chiesto il rigetto della domanda per sua CP_2
infondatezza.
Istruita mediante espletamento di consulenza medica, all'udienza del 5
novembre 2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di trenta giorni.
II. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti individuati dal consulente tecnico nella perizia espletata nella presente fase di opposizione.
In particolare il Dott. ha rilevato che il complesso patologico in Persona_2
cui versa la ricorrente, pur se di particolare significatività clinica e medico legale, non è di entità tale da consentire il riconoscimento delle condizioni medico legali ex art. 1 della Legge 18/80 per la concessione del diritto all'indennità di accompagnamento.
2 Per quanto invece riguarda lo status di invalidità del 100%, il CTU ne ha ravvisato la sussistenza a far data dalla domanda amministrativa del
24.07.2023.
Le valutazioni espresse dal CTU, cui il giudice aderisce con piena convinzione,
appaiono condivisibili per essere suffragate da riscontri oggettivi, anamnestici e documentali.
Alla stregua di tutte le considerazioni espresse il ricorso può trovare accoglimento solo con riferimento al riconoscimento delle condizioni sanitarie di cui all'art. 2 della legge 118/1971 dal 24.07.2023.
Sussistono giustificate ragioni, in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, per disporre la compensazione per metà delle spese di lite dei due procedimenti, mentre l' deve essere condannato al pagamento, in favore CP_2
della ricorrente, del residuo ½ che si liquida in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste in capo all' . CP_2
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 35118/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la sussistenza in capo a delle condizioni sanitarie di cui all'art. 2 della legge n. Parte_1
118/1971 a far data dal 24.07.2023;
-compensa per ½ tra le parti le spese di lite e condanna l' al pagamento, CP_2
in favore della ricorrente, del residuo ½ che liquida in € 1428,00 oltre IVA, CPA,
3 spese generali e rimborso contributo unificato. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
-pone in via definitiva in capo all' le spese di CTU, liquidate con separato CP_2
decreto.
Roma lì 5 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 5.11.2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 35118/2024 RG promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Di Genio ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il Caf, in Roma, Via delle Acacie n. 15 in virtù
di procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
AF IE in virtù di procura alle liti del 22 marzo 2024 n. repertorio
P.IVA_ 37875 Raccolta n. a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio Legale Distrettuale, Via
CE BE 29
Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso, iscritto a ruolo il 3.10.2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, la ricorrente in epigrafe, premesso di aver proposto accertamento tecnico preventivo n. 120 del 2024 per ottenere il riconoscimento della condizione di invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti gravi a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età pari al 100% di invalidità ai fini dell'assistenza socio-sanitaria ex art. 2, L. 118/71
nonché delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1, L. 18/80 e che il consulente tecnico nominato all'uopo non riscontrava la sussistenza dei relativi requisiti sanitari, ha convenuto in giudizio l' contestando le conclusioni della CP_2
relazione peritale e chiedendo l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento ed alla condizione di invalida.
Si è costituito l' , il quale ha chiesto il rigetto della domanda per sua CP_2
infondatezza.
Istruita mediante espletamento di consulenza medica, all'udienza del 5
novembre 2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di trenta giorni.
II. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti individuati dal consulente tecnico nella perizia espletata nella presente fase di opposizione.
In particolare il Dott. ha rilevato che il complesso patologico in Persona_2
cui versa la ricorrente, pur se di particolare significatività clinica e medico legale, non è di entità tale da consentire il riconoscimento delle condizioni medico legali ex art. 1 della Legge 18/80 per la concessione del diritto all'indennità di accompagnamento.
2 Per quanto invece riguarda lo status di invalidità del 100%, il CTU ne ha ravvisato la sussistenza a far data dalla domanda amministrativa del
24.07.2023.
Le valutazioni espresse dal CTU, cui il giudice aderisce con piena convinzione,
appaiono condivisibili per essere suffragate da riscontri oggettivi, anamnestici e documentali.
Alla stregua di tutte le considerazioni espresse il ricorso può trovare accoglimento solo con riferimento al riconoscimento delle condizioni sanitarie di cui all'art. 2 della legge 118/1971 dal 24.07.2023.
Sussistono giustificate ragioni, in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, per disporre la compensazione per metà delle spese di lite dei due procedimenti, mentre l' deve essere condannato al pagamento, in favore CP_2
della ricorrente, del residuo ½ che si liquida in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste in capo all' . CP_2
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 35118/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la sussistenza in capo a delle condizioni sanitarie di cui all'art. 2 della legge n. Parte_1
118/1971 a far data dal 24.07.2023;
-compensa per ½ tra le parti le spese di lite e condanna l' al pagamento, CP_2
in favore della ricorrente, del residuo ½ che liquida in € 1428,00 oltre IVA, CPA,
3 spese generali e rimborso contributo unificato. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
-pone in via definitiva in capo all' le spese di CTU, liquidate con separato CP_2
decreto.
Roma lì 5 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
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