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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 07/11/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova –Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 892 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 , avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. MARINI LARA e ZAGLIO CLAUDIA presso cui elettivamente domicilia in VIA GARIBALDI 30 46043 CASTIGLIONE DELLE
STIVIERE
RICORRENTE
E
- rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv.BULGARINI MARTA presso cui elettivamente domicilia inVIA MANTEGNA 34 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti congiuntamente: “ Affidarsi la figlia nata a [...]_1
Garda (BS) il 10.01.2013, in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, dando atto che, in ragione dell'affido condiviso sopra previsto, i
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genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute delle medesime
Disporsi che il Sig. eserciti il diritto di vedere la figlia a fine CP_1 settimana alternati dal sabato dalle ore 14.00 circa (dopo pranzo) alla domenica sino alle 22:00 ed altresì per almeno due sere infrasettimanali, dalle ore 19.00 alla ore
22.00 nei giorni scolastici, e sino alle 23.00 nei giorni festivi, salvo volontà della minore di maggiore frequentazione e pernotto presso il padre.
La minore trascorrerà con il padre sette giorni durante le festività natalizie dalla chiusura dell'istituto scolastico, (normalmente al 23.12) sino al 30.12, o alternativamente dal 30.12 al 06.01, avendo cura di alternare tale periodo di anno in anno con la madre . La minore trascorrerà tre giorni con il padre Parte_2 durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo. Durante la stagione estiva la minore potrà trascorrere con il padre almeno 15 giorni anche consecutivi nel mese di agosto, (preferibilmente la seconda quindicina, avuto riguardo del calendario lavorativo del sig. . CP_1
ULTERIORI E DIVERSI PERIODI DI VISITA, FREQUENTAZIONE E
VACANZA potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di lavoro degli stessi e di quelli di studio, sportivi e sociali della figlia, tenendo in considerazione anche le aspettative della stessa rispetto alle singole situazioni, senza che ciò divenga vincolante, essendo i genitori chiamati all'assunzione di ogni decisione.
e) Il sig. verserà, a far data dal mese di ottobre 2025, la somma CP_1 mensile di € 325,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT, quale contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la figlia, secondo il Protocollo in uso da Codesto
Tribunale, da intendersi qui integralmente trascritto e recepito dalle parti.
Quanto alla modalità di pagamento mensile della somma di € 325,00 di cui al punto e), le parti concordano che tale importo sia versato direttamente dal datore di lavoro del sig. , al quale sarà presentato il presente accordo, CP_1
e successiva sentenza, in sostituzione della sentenza del Tribunale di Durazzo in base alla quale il datore di lavoro sta attualmente distraendo l'importo mensile ivi indicato a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore di € 240,00,
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affinché dal mese di ottobre 2025 venga distratta in favore della sig.ra la Parte_1 somma di cui al punto e)
Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il diritto di detrazione fiscale in merito alle spese straordinarie sarà riconosciuto in capo ai genitori nella misura del 50% ciascuno, pertanto gli stessi si obbligano a richiedere l'intestazione delle fatture/ricevute sempre a nome della figlia minore, fornendone copia all'altro genitore.
Disporsi che l'assegno unico e universale erogato da attualmente CP_2 pari ad € 233,50 mensili, sia erogato integralmente in favore dalla signora , Parte_1 la quale tratterrà il 50% di spettanza del Sig. per € 116,75 a titolo di spese CP_1 straordinarie mensili, salvo conguaglio da effettuarsi a fronte del rilascio di copia della documentazione attestante la spesa a scadenza semestrale (20 giugno e 20 dicembre di ogni anno) Cont
Il sig. verserà l'importo di € 1.200,00 relativo al mantenimento della minore per i pregressi mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023 per
€ 240,00 cada uno, in rate mensili di importo pari ad € 150,00 così per mesi 8 a far data da dicembre 2025.
La Signora si obbliga a provvedere al cambio del cognome entro Parte_1 gennaio 2026. A seguito della modifica del cognome le parti si obbligano a firmare tutta la documentazione necessaria affinché venga tolta la garanzia prestata dalla
Signora sul mutuo ipotecario dell'immobile del Sig. e altresì la Parte_1 CP_1 polizza vita a nome della Signora medesima. Eventuali rimborsi sulla polizza vita potranno essere trattenuti dalla Signora a compensazione di quanto dovuto Parte_1 dal Sig. per il pregresso dovuto come da punto 3. CP_1
Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti per sé stesse e per la minore.
Le parti dichiarano di dare attuazione immediata al presente accordo, in particolare per ciò che riguarda le modalità di affidamento, visita e mantenimento della minore.
Con compensazione delle spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3 4
Con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio , la ricorrente, premesso di essersi unita in matrimonio, celebrato in Albania in data 10.06.2002, con il resistente e che dall'unione sono nati il 2.7.2002, oggi Per_2 indipendente economicamente e il 10.1.2013, studentessa che Per_1 attualmente frequenta la classe prima della scuola secondaria di primo grado, non indipendente economicamente, ha esposto che il Tribunale di primo grado della
Giurisdizione Generale di Durazzo con sentenza n 11-2023-3546/861 del
26.06.2023 ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra la sig.ra Parte_1
(ora per attribuzione del cognome antecedente il matrimonio, come Parte_2 disposto in sentenza) ed il sig. . CP_1
Detta sentenza, debitamente tradotta in lingua italiana a mezzo di traduzione giurata accreditata presso il Ministero di Giustizia albanese e validata con
“apostille”, è stata trascritta in Italia.
In considerazione delle mutate condizioni (tempi di permanenza della minore presso il padre) ha chiesto modificarsi il diritto di visita e il contributo al mantenimento della figlia.
Si è costituito il resistente offrendo un importo superiore a quello fissato ma inferiore a quello richiesto dalla ricorrente.
All'udienza del 14.10.2025, innanzi al giudice delegato le parti hanno dato atto dell'avvenuto raggiungimento di un accordo e hanno chiesto un rinvio dell'udienza per poterlo depositare.
In data 28.10.2025 la causa , sull'accordo raggiunto tra le parti e riportato sopra nelle conclusioni, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
I patti non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse della minore e possono pertanto essere recepiti dal Tribunale.
Tenuto conto dell'esito della controversia ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale e, per l'effetto, a parziale modifica della sentenza n 11-2023-3546/861 del 26.06.2023 del Tribunale di primo grado della Giurisdizione Generale di Durazzo, regolamenta i rapporti tra le parti e rispetto ai figli come da conclusioni sopra riportate e qui da intendersi
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integralmente trascritte;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 06/11/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova –Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 892 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 , avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. MARINI LARA e ZAGLIO CLAUDIA presso cui elettivamente domicilia in VIA GARIBALDI 30 46043 CASTIGLIONE DELLE
STIVIERE
RICORRENTE
E
- rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv.BULGARINI MARTA presso cui elettivamente domicilia inVIA MANTEGNA 34 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti congiuntamente: “ Affidarsi la figlia nata a [...]_1
Garda (BS) il 10.01.2013, in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, dando atto che, in ragione dell'affido condiviso sopra previsto, i
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genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute delle medesime
Disporsi che il Sig. eserciti il diritto di vedere la figlia a fine CP_1 settimana alternati dal sabato dalle ore 14.00 circa (dopo pranzo) alla domenica sino alle 22:00 ed altresì per almeno due sere infrasettimanali, dalle ore 19.00 alla ore
22.00 nei giorni scolastici, e sino alle 23.00 nei giorni festivi, salvo volontà della minore di maggiore frequentazione e pernotto presso il padre.
La minore trascorrerà con il padre sette giorni durante le festività natalizie dalla chiusura dell'istituto scolastico, (normalmente al 23.12) sino al 30.12, o alternativamente dal 30.12 al 06.01, avendo cura di alternare tale periodo di anno in anno con la madre . La minore trascorrerà tre giorni con il padre Parte_2 durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo. Durante la stagione estiva la minore potrà trascorrere con il padre almeno 15 giorni anche consecutivi nel mese di agosto, (preferibilmente la seconda quindicina, avuto riguardo del calendario lavorativo del sig. . CP_1
ULTERIORI E DIVERSI PERIODI DI VISITA, FREQUENTAZIONE E
VACANZA potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di lavoro degli stessi e di quelli di studio, sportivi e sociali della figlia, tenendo in considerazione anche le aspettative della stessa rispetto alle singole situazioni, senza che ciò divenga vincolante, essendo i genitori chiamati all'assunzione di ogni decisione.
e) Il sig. verserà, a far data dal mese di ottobre 2025, la somma CP_1 mensile di € 325,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT, quale contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la figlia, secondo il Protocollo in uso da Codesto
Tribunale, da intendersi qui integralmente trascritto e recepito dalle parti.
Quanto alla modalità di pagamento mensile della somma di € 325,00 di cui al punto e), le parti concordano che tale importo sia versato direttamente dal datore di lavoro del sig. , al quale sarà presentato il presente accordo, CP_1
e successiva sentenza, in sostituzione della sentenza del Tribunale di Durazzo in base alla quale il datore di lavoro sta attualmente distraendo l'importo mensile ivi indicato a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore di € 240,00,
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affinché dal mese di ottobre 2025 venga distratta in favore della sig.ra la Parte_1 somma di cui al punto e)
Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il diritto di detrazione fiscale in merito alle spese straordinarie sarà riconosciuto in capo ai genitori nella misura del 50% ciascuno, pertanto gli stessi si obbligano a richiedere l'intestazione delle fatture/ricevute sempre a nome della figlia minore, fornendone copia all'altro genitore.
Disporsi che l'assegno unico e universale erogato da attualmente CP_2 pari ad € 233,50 mensili, sia erogato integralmente in favore dalla signora , Parte_1 la quale tratterrà il 50% di spettanza del Sig. per € 116,75 a titolo di spese CP_1 straordinarie mensili, salvo conguaglio da effettuarsi a fronte del rilascio di copia della documentazione attestante la spesa a scadenza semestrale (20 giugno e 20 dicembre di ogni anno) Cont
Il sig. verserà l'importo di € 1.200,00 relativo al mantenimento della minore per i pregressi mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023 per
€ 240,00 cada uno, in rate mensili di importo pari ad € 150,00 così per mesi 8 a far data da dicembre 2025.
La Signora si obbliga a provvedere al cambio del cognome entro Parte_1 gennaio 2026. A seguito della modifica del cognome le parti si obbligano a firmare tutta la documentazione necessaria affinché venga tolta la garanzia prestata dalla
Signora sul mutuo ipotecario dell'immobile del Sig. e altresì la Parte_1 CP_1 polizza vita a nome della Signora medesima. Eventuali rimborsi sulla polizza vita potranno essere trattenuti dalla Signora a compensazione di quanto dovuto Parte_1 dal Sig. per il pregresso dovuto come da punto 3. CP_1
Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti per sé stesse e per la minore.
Le parti dichiarano di dare attuazione immediata al presente accordo, in particolare per ciò che riguarda le modalità di affidamento, visita e mantenimento della minore.
Con compensazione delle spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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Con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio , la ricorrente, premesso di essersi unita in matrimonio, celebrato in Albania in data 10.06.2002, con il resistente e che dall'unione sono nati il 2.7.2002, oggi Per_2 indipendente economicamente e il 10.1.2013, studentessa che Per_1 attualmente frequenta la classe prima della scuola secondaria di primo grado, non indipendente economicamente, ha esposto che il Tribunale di primo grado della
Giurisdizione Generale di Durazzo con sentenza n 11-2023-3546/861 del
26.06.2023 ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra la sig.ra Parte_1
(ora per attribuzione del cognome antecedente il matrimonio, come Parte_2 disposto in sentenza) ed il sig. . CP_1
Detta sentenza, debitamente tradotta in lingua italiana a mezzo di traduzione giurata accreditata presso il Ministero di Giustizia albanese e validata con
“apostille”, è stata trascritta in Italia.
In considerazione delle mutate condizioni (tempi di permanenza della minore presso il padre) ha chiesto modificarsi il diritto di visita e il contributo al mantenimento della figlia.
Si è costituito il resistente offrendo un importo superiore a quello fissato ma inferiore a quello richiesto dalla ricorrente.
All'udienza del 14.10.2025, innanzi al giudice delegato le parti hanno dato atto dell'avvenuto raggiungimento di un accordo e hanno chiesto un rinvio dell'udienza per poterlo depositare.
In data 28.10.2025 la causa , sull'accordo raggiunto tra le parti e riportato sopra nelle conclusioni, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
I patti non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse della minore e possono pertanto essere recepiti dal Tribunale.
Tenuto conto dell'esito della controversia ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale e, per l'effetto, a parziale modifica della sentenza n 11-2023-3546/861 del 26.06.2023 del Tribunale di primo grado della Giurisdizione Generale di Durazzo, regolamenta i rapporti tra le parti e rispetto ai figli come da conclusioni sopra riportate e qui da intendersi
4 5
integralmente trascritte;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 06/11/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
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