Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 26
CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la regolarità delle notifiche degli atti presupposti, eseguite anche a mezzo PEC, fosse provata dalle relate di notifica prodotte dalla resistente. Ha inoltre affermato che, in base all'art. 19 del d.lgs. 546/1992, l'impugnazione di un atto successivo della sequenza procedimentale è ammissibile solo per vizi propri dell'atto impugnato, salvo che si tratti di atti presupposti non notificati. In questo caso, i vizi relativi agli atti presupposti potevano e dovevano essere dedotti con l'impugnativa delle cartelle o delle successive intimazioni, e non sono più deducibili in questa sede. Inoltre, gli atti interruttivi compiuti negli anni precedenti escludono la maturazione della prescrizione.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti tributari

    La Corte ha ritenuto che gli atti interruttivi compiuti negli anni 2022 e 2023 escludono che sia maturata ad oggi alcuna prescrizione.

  • Rigettato
    Decadenza dall'azione di riscossione

    La Corte ha ritenuto che i vizi relativi alla decadenza potevano e dovevano essere dedotti con l'impugnativa delle cartelle o delle successive intimazioni, e non sono più deducibili in questa sede. Inoltre, gli atti interruttivi compiuti negli anni precedenti escludono la maturazione della prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 26
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone
    Numero : 26
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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