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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/10/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 332/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 332/2025 R.G. avente ad oggetto affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, promossa da:
, nata il [...] ad [...], c.f. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. LUCIA LAVINIA LUCIANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...], c.f. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 21/10/2025 nei seguenti termini: 1) Affidare il figlio in modo esclusivo alla madre , tenuto conto ad oggi Per_1 Parte_1 della lontananza del padre e dell'interruzione dei rapporti che rende impossibile gestire le esigenze del bambino, con collocamento presso la stessa, e diritto del padre, il quale abita a Viterbo, di vedere e tenere con sé il minore ogni quindici giorni, compatibilmente con le esigenze di lavoro del resistente e con le esigenze di cura del figlio, previo accordo con la ricorrente, quattro giorni consecutivi nel periodo natalizio – comprensivi ad anni alterni delle festività di Natale o di Capodanno – e due giorni consecutivi nel periodo pasquale – comprensivi ad anni alterni della domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; due settimane a luglio oppure ad agosto, ad anni alterni. 2) Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio disabile con la corresponsione alla CP_1 signora della somma mensile di €. 250,00 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre al Pt_1 50% delle spese straordinarie, con rivalutazione Istat come per legge, con decorrenza dal mese di maggio 2025, al netto dell'assegno unico. 3) Disporre che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla ricorrente. Con vittoria di spese e compensi.
Con l'intervento del PM in sede.
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 05/02/2025, ha chiesto ex art. 337-ter c.c. di regolamentare Parte_1 l'affidamento del figlio minore , nato il [...] dalla relazione con , e di Per_1 Controparte_1 determinare la somma da corrispondere alla madre per il mantenimento del figlio, quantificata nella misura di € 250,00.
, pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione Controparte_1 d'udienza, non si è costituito in giudizio. All'esito dell'udienza di comparizione della ricorrente, con ordinanza del 12/05/2025 emessa ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. il Giudice designato ha disposto l'affidamento esclusivo del minore Per_2
alla ricorrente, con collocamento presso la stessa, e diritto del padre di vederlo e averlo con sé
[...] nei tempi e con le modalità stabilite in parte motiva;
ha disposto, inoltre, che versi a Controparte_1
entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 250,00, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del minore , somma da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie, con rivalutazione Istat come per legge, con decorrenza dal mese di maggio 2025, al netto dell'assegno unico che verrà percepito integralmente dalla ricorrente. All'udienza del 21/10/2025, all'esito dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto . Controparte_1 Deve essere disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore , di 9 anni, riconosciuto portatore Per_1 di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, alla madre , con Parte_1 collocazione dello stesso presso la ricorrente, trattandosi, allo stato, della soluzione più confacente all'interesse del minore in quanto, per le circostanze dedotte dalla ricorrente, il padre non vede né sente il bambino da tre anni, dimostrandosi disinteressato sia sotto l'aspetto economico che affettivo, tanto che non si è costituito nel presente procedimento pur avendo ricevuto regolare notifica. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cass. Sez. I 28244/19). Nel caso di specie il resistente non appare idoneo a crescere ed educare il figlio, stante la sua prolungata assenza dalla vita del medesimo. Quanto all'esercizio del diritto di visita da parte del padre, il quale abita a Viterbo e, allo stato, non intrattiene alcun rapporto con il figlio, appare opportuno prevedere che il possa vedere e tenere CP_1 con sé il minore ogni quindici giorni, compatibilmente con le esigenze di lavoro del resistente e con le esigenze di cura del figlio, previo accordo con la ricorrente;
quattro giorni consecutivi nel periodo natalizio – comprensivi ad anni alterni delle festività di Natale o di Capodanno – e due giorni consecutivi nel periodo pasquale – comprensivi ad anni alterni della domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; due settimane a luglio oppure ad agosto, ad anni alterni. In relazione al mantenimento, l'art. 337-ter comma 4 c.c. stabilisce: “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. pagina 2 di 3 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice”. Devono pertanto essere valutate le condizioni reddituali, patrimoniali e personali delle parti, come emergenti dagli atti. L'odierna ricorrente ha dichiarato di essere disoccupata, avendo smesso di lavorare al fine di garantire maggiore cura e assistenza al minore, di percepire la NASPI e la pensione di invalidità del figlio, come risulta dagli estratti conto prodotti;
la stessa ha depositato dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2021 con un reddito complessivo pari ad € 19.401,00 (cfr. allegato al ricorso introduttivo); il resistente, secondo quanto affermato dalla , svolge il lavoro di netturbino a Viterbo. Pt_1 In base alle sopra descritte condizioni economiche delle parti, ritiene il Collegio che sia opportuno porre a carico del l'obbligo di versare alla ricorrente la somma di € 250,00 mensili, a titolo di CP_1 contributo al mantenimento del figlio, somma da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, al netto dell'assegno unico che verrà percepito integralmente dalla ricorrente, confermando il provvedimento adottato dal Giudice designato. In considerazione della natura del giudizio, le spese tra le parti vanno compensate integralmente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 332/2025 R.G.: Affida il minore in via esclusiva alla madre , con collocazione presso la Persona_2 Parte_1 stessa e con diritto del padre di vederlo e tenerlo con sé secondo le modalità stabilite in parte motiva. Dispone che contribuisca al mantenimento del figlio versando a , entro Controparte_1 Parte_1 il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, con rivalutazione Istat come per legge, somma ulteriore rispetto all'assegno unico da corrispondere integralmente a . Parte_1 Compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 21/10/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 332/2025 R.G. avente ad oggetto affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, promossa da:
, nata il [...] ad [...], c.f. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. LUCIA LAVINIA LUCIANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...], c.f. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 21/10/2025 nei seguenti termini: 1) Affidare il figlio in modo esclusivo alla madre , tenuto conto ad oggi Per_1 Parte_1 della lontananza del padre e dell'interruzione dei rapporti che rende impossibile gestire le esigenze del bambino, con collocamento presso la stessa, e diritto del padre, il quale abita a Viterbo, di vedere e tenere con sé il minore ogni quindici giorni, compatibilmente con le esigenze di lavoro del resistente e con le esigenze di cura del figlio, previo accordo con la ricorrente, quattro giorni consecutivi nel periodo natalizio – comprensivi ad anni alterni delle festività di Natale o di Capodanno – e due giorni consecutivi nel periodo pasquale – comprensivi ad anni alterni della domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; due settimane a luglio oppure ad agosto, ad anni alterni. 2) Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio disabile con la corresponsione alla CP_1 signora della somma mensile di €. 250,00 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre al Pt_1 50% delle spese straordinarie, con rivalutazione Istat come per legge, con decorrenza dal mese di maggio 2025, al netto dell'assegno unico. 3) Disporre che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla ricorrente. Con vittoria di spese e compensi.
Con l'intervento del PM in sede.
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 05/02/2025, ha chiesto ex art. 337-ter c.c. di regolamentare Parte_1 l'affidamento del figlio minore , nato il [...] dalla relazione con , e di Per_1 Controparte_1 determinare la somma da corrispondere alla madre per il mantenimento del figlio, quantificata nella misura di € 250,00.
, pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione Controparte_1 d'udienza, non si è costituito in giudizio. All'esito dell'udienza di comparizione della ricorrente, con ordinanza del 12/05/2025 emessa ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. il Giudice designato ha disposto l'affidamento esclusivo del minore Per_2
alla ricorrente, con collocamento presso la stessa, e diritto del padre di vederlo e averlo con sé
[...] nei tempi e con le modalità stabilite in parte motiva;
ha disposto, inoltre, che versi a Controparte_1
entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 250,00, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del minore , somma da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie, con rivalutazione Istat come per legge, con decorrenza dal mese di maggio 2025, al netto dell'assegno unico che verrà percepito integralmente dalla ricorrente. All'udienza del 21/10/2025, all'esito dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto . Controparte_1 Deve essere disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore , di 9 anni, riconosciuto portatore Per_1 di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, alla madre , con Parte_1 collocazione dello stesso presso la ricorrente, trattandosi, allo stato, della soluzione più confacente all'interesse del minore in quanto, per le circostanze dedotte dalla ricorrente, il padre non vede né sente il bambino da tre anni, dimostrandosi disinteressato sia sotto l'aspetto economico che affettivo, tanto che non si è costituito nel presente procedimento pur avendo ricevuto regolare notifica. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cass. Sez. I 28244/19). Nel caso di specie il resistente non appare idoneo a crescere ed educare il figlio, stante la sua prolungata assenza dalla vita del medesimo. Quanto all'esercizio del diritto di visita da parte del padre, il quale abita a Viterbo e, allo stato, non intrattiene alcun rapporto con il figlio, appare opportuno prevedere che il possa vedere e tenere CP_1 con sé il minore ogni quindici giorni, compatibilmente con le esigenze di lavoro del resistente e con le esigenze di cura del figlio, previo accordo con la ricorrente;
quattro giorni consecutivi nel periodo natalizio – comprensivi ad anni alterni delle festività di Natale o di Capodanno – e due giorni consecutivi nel periodo pasquale – comprensivi ad anni alterni della domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; due settimane a luglio oppure ad agosto, ad anni alterni. In relazione al mantenimento, l'art. 337-ter comma 4 c.c. stabilisce: “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. pagina 2 di 3 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice”. Devono pertanto essere valutate le condizioni reddituali, patrimoniali e personali delle parti, come emergenti dagli atti. L'odierna ricorrente ha dichiarato di essere disoccupata, avendo smesso di lavorare al fine di garantire maggiore cura e assistenza al minore, di percepire la NASPI e la pensione di invalidità del figlio, come risulta dagli estratti conto prodotti;
la stessa ha depositato dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2021 con un reddito complessivo pari ad € 19.401,00 (cfr. allegato al ricorso introduttivo); il resistente, secondo quanto affermato dalla , svolge il lavoro di netturbino a Viterbo. Pt_1 In base alle sopra descritte condizioni economiche delle parti, ritiene il Collegio che sia opportuno porre a carico del l'obbligo di versare alla ricorrente la somma di € 250,00 mensili, a titolo di CP_1 contributo al mantenimento del figlio, somma da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, al netto dell'assegno unico che verrà percepito integralmente dalla ricorrente, confermando il provvedimento adottato dal Giudice designato. In considerazione della natura del giudizio, le spese tra le parti vanno compensate integralmente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 332/2025 R.G.: Affida il minore in via esclusiva alla madre , con collocazione presso la Persona_2 Parte_1 stessa e con diritto del padre di vederlo e tenerlo con sé secondo le modalità stabilite in parte motiva. Dispone che contribuisca al mantenimento del figlio versando a , entro Controparte_1 Parte_1 il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, con rivalutazione Istat come per legge, somma ulteriore rispetto all'assegno unico da corrispondere integralmente a . Parte_1 Compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 21/10/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
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