Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 20/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3642/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di separazione personale dei coniugi proposta con ricorso congiunto depositato in data 22/11/2024 da
(C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente alla Scala G. G. Winkelmann n.2 con l'avv Roberta Ferencich del Foro di
Trieste (CF C.F._2 Email_1
e
( CF ) nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._3 residente in [...]. Prebeneg, 9 - San Dorligo della Valle con l'avv Mirta Samengo del
Foro di Trieste (CF C.F._4 Email_2
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi
I Ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale alle seguenti condizioni:
1. Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi , nato a [...]
Trieste il 26.02.1986 ed ivi residente alla Scala G. G. Winkelmann n.2, CF
in Loc. Prebeneg, 9 - 34018 San Firmato Dorligo della Valle (TS), CF
, autorizzandoli a vivere separati con obbligo di reciproco C.F._3
rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove verrà ritenuto opportuno.
2. La figlia è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
presso la residenza della madre.
3. L'immobile, residenza materna, è in locazione e viene assegnato alla madre con i beni e arredi ivi contenuti, autorizzando la signora al subentro nel contratto Parte_2
di locazione.
4. Il padre, salvo diverso accordo dei genitori fino al compimento dei 7 anni di , Per_1
terrà la figlia: - 2 giorni infrasettimanali con pernotto da concordarsi tra i genitori quanto al giorno ed in assenza di accordo il lunedì ed il giovedì. - Fine settimana alternati dalle ore 8 del sabato mattina alle 8 del lunedì mattina con accompagnamento alla scuola materna o alle attività previste per l'estate. - I genitori concordano che gli spostamenti della figlia da un genitore all'altro vengano ripartiti paritariamente tra i genitori. - Dal compimento del VII anno della figlia i genitori concordano per un affidamento paritario secondo il seguente schema:
SETTIMANA 1: lunedì e martedì con pernotto con la mamma, mercoledì e giovedì con pernotto con il papà; venerdì, sabato e domenica con pernotto con la mamma;
SETTIMANA 2: lunedì e martedì con pernotto con il papà, mercoledì e giovedì con pernotto con la mamma;
venerdì, sabato e domenica con pernotto con il papà.
- Dal compimento del X anno di età della minore i genitori concordano per un affidamento paritario su base settimanale.
- Durante le vacanze estive la figlia permarrà presso ciascun genitore per due settimane anche consecutive da decidersi quanto al periodo entro il 31 maggio di ogni anno.
- Durante le festività natalizie i genitori continueranno a gestire la minore secondo il consueto calendario, alternando in ogni caso di anno in anno, salvo diverso accordo, la Vigilia di Natale e Natale e il 31.12 e 1/1.
- I genitori concordano che trascorrerà ad anni alterni le vacanze pasquali per Per_1
tre giorni (sabato, domenica e lunedì) con ciascun genitore. - Tutte le festività laiche e canoniche verranno alternate di anno in anno, salvo diverso accordo dei genitori.
- La minore trascorrerà con il papà il giorno del compleanno del papà e con la mamma il giorno del compleanno della mamma, mentre i genitori trascorreranno entrambi assieme alla figlia il giorno di compleanno di quest'ultima.
5) Il padre corrisponderà mensilmente quale contributo al mantenimento della figlia minore l'importo di € 400,00, entro il giorno 5 di ogni mese, con bonifico bancario su conto intestato alla signora importo rivalutabile annualmente secondo gli Parte_2
indici ISTAT. Le spese straordinarie verranno suddivise al 50% tra i genitori secondo il Protocollo del Tribunale di Trieste dd 14 maggio 2015. In deroga al suddetto
Protocollo si prevede che i genitori possano comunicare le suddette spese anche mediante e -mail e messaggi whatsapp. Eventuali deduzioni/detrazioni/agevolazioni fiscali et similia verranno suddivise tra i genitori in pari misura, salvo il caso che uno solo di essi abbia sostenuto la spesa, in tal caso l'agevolazione potrà essere goduta in via esclusiva dal genitore che ha sostenuto il relativo costo.
6) La signora potrà beneficiare dell'assegno unico o dell'equivalente Parte_2
beneficio.
7) Disporre che ciascuno dei genitori provveda autonomamente al proprio mantenimento, poiché entrambi economicamente autosufficienti.
8) Quale regolamentazione degli aspetti patrimoniali tra coniugi, è stato concordato quanto segue: - cede ad , che accetta, entrambi con Parte_2 Parte_1
la sottoscrizione del presente atto, la piena proprietà del motociclo Honda CP_1
HM FJ VAR 450R, num. identificazione del veicolo: ZENFJ450EC9000041, targato
DN77025 di tal che lo stesso diviene di proprietà esclusiva di . Il Parte_1
signor verserà alla signora a fronte della suddetta cessione, Pt_1 Parte_2
l'importo di € 5.000,00 con assegno bancario in sede di sottoscrizione della suddetta cessione innanzi agli Uffici / Enti preposti.
- cede a che accetta, entrambi con la sottoscrizione Parte_1 Parte_2
del presente atto, la piena proprietà del veicolo tg DF486SS, num. CP_2
identificazione del veicolo: ZLA84300003085702, di tal che lo stesso diviene di proprietà esclusiva di senza corresponsione di corrispettivo alcuno da Parte_2 parte di quest'ultima.
- I coniugi si impegnano a formalizzare innanzi agli Uffici / Enti preposti le suddette cessioni entro giorni 30 dal passaggio in giudicato dell'emananda sentenza di omologazione della separazione personale dei coniugi.
9) I coniugi riconoscono che i trasferimenti di proprietà e denaro di cui al paragrafo 8 trovano causa nella separazione personale dei coniugi, in quanto atti diretti a regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi e dichiarano di volersi avvalere dei benefici fiscali di cui all'art. 19 della legge 74/1987 ed estesa anche ai procedimenti di separazione personale dei coniugi per effetto della sentenza n. 154 del 10.05.1999 (esenzione dell'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa a tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed estesi anche ai procedimenti di separazione personale dei coniugi).
10) coniugi si prestano il loro reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto dei minori, prestando espressamente il reciproco assenso all'espatrio in Slovenia,
Croazia ed Austria.
11) Darsi atto che entrambi i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro, a qualsivoglia titolo, anche relativamente ai beni mobili acquistati in costanza di matrimonio e che dichiarano altresì di rinunciare in via definitiva ad ogni altra pretesa e azione a qualsiasi titolo vantata o comunque maturata alla data della sottoscrizione del presente ricorso.
12) Spese legali a carico di Parte_1
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso congiunto depositato in data 22/11/2024 i ricorrenti hanno chiesto al
Tribunale di pronunciare la separazione personale accogliendo le condizioni di cui al ricorso introduttivo e sopra riportate. A tal fine hanno esposto e documentato:
a) di essersi sposati con il rito concordatario nel Comune di Tarvisio il 31/05/2015, scegliendo il regime di separazione dei beni, atto trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio nel Comune di Tarvisio al N. 1, P. 2, S. A, Anno 2015;
b) dall'unione il giorno 7/02/2021 è nata Per_1
c) Hanno altresì esposto la rispettiva situazione reddituale e patrimoniale 2. I coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte.
3. Il Giudice delegato, viste le conclusioni depositate in data 15/01/2025, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione il 31/01/2025.
4. Sulla base della documentazione prodotta ai sensi dell'art 473 bis.51 cpc, questo
Collegio, rilevato che il ricorso risulta sottoscritto da entrambi i ricorrenti, che hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
rilevato che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro, a qualsivoglia titolo, anche relativamente ai beni mobili acquistati in costanza di matrimonio e dichiarano altresì di rinunciare in via definitiva ad ogni altra pretesa e azione a qualsiasi titolo vantata o comunque maturata alla data della sottoscrizione del ricorso introduttivo.
ritenuto che
le condizioni concordate esprimono l'assunzione da parte di entrambi i genitori della responsabilità genitoriale implicante l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente l'unica figlia nel rispetto delle sue capacità, Per_1
inclinazioni naturali e aspirazioni (Art. 147 cod. civ.), prende atto delle condizioni della separazione e pronuncia la relativa sentenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
omologa le condizioni concordate dagli stessi, che si ritengono qui integralmente trascritte, ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tarvisio di procedere all'annotazione della presente sentenza.
-nulla per il mantenimento a favore di ciascun coniuge e spese del procedimento a carico del signor come concordato dalle Parti. Pt_1
Così deciso in Trieste, 31/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli