Articolo 26 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 25Articolo 27
Versione
1 gennaio 1992
Art. 26. (Decadenza dall'assunzione) 1. L' articolo 208 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 208. - (Decadenza dall'assunzione).
- se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o preseguirsi la prova, dal diritto di farla assumere, salvo che l'altra parte presente non ne chieda l'assunzione.
La parte interessata puo' chiedere nell'udienza successiva al giudice la revoca dell'ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova. Il giudice dispone la revoca con ordinanza, quando riconosce che la mancata comparizione e' stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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