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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 2975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2975 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Pia Di Stefano Presidente Dott.ssa Eliana Romeo Consigliera Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliera rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1508/2024
a seguito di trattazione ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 30/09/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. GROSSO Parte_1
FABIO
Appellante contro
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. PRIVITERA ROSA CP_1
MARIA
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro,
n. 11378 del 2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto dall'avv. volto ad ottenere il riconoscimento Parte_1 del diritto al premio di risultato per l'anno 2019 relativamente al periodo 1 gennaio – 14 aprile 2019 e la conseguente condanna della convenuta CP_1
al pagamento della somma di € 5.746,00 lorda, oltre che alla
[...] regolarizzazione della posizione retributiva e previdenziale.
2. Ha dedotto il ricorrente nell'atto introduttivo di essere dipendente della dal 2010 e di aver ricoperto nel periodo 1.1.2019 – 14.4.2019 CP_1
l'incarico di dirigente dell'Area Sviluppo dei Sistemi di controllo interno;
di aver preso servizio in data 15.4.2019 in posizione di comando presso il Ministero dello Sviluppo economico;
di aver quindi prestato servizio presso la CP_1
nell'anno 2019 per un periodo superiore ad un trimestre, pari a
[...] complessivi 105 giorni;
di aver provveduto a rendicontare le attività svolte nel suddetto periodo al soggetto valutatore e che il 4.10.2019 la
[...] gli trasmetteva la nota n. 788135 recante “Valutazione anno Controparte_2
2019”, attestante l'attribuzione di un punteggio ponderato finale di 96,5 punti percentuali, valutabili, quindi, quale target pieno (100%); di aver quindi svolto nel periodo 1 gennaio -14 aprile la propria attività conseguendo risultati utili ai fini della valutazione della performance e che ciò nondimeno la CP_1 gli aveva sempre negato la richiesta avanzata di corresponsione della quota parte di retribuzione di risultato allo stesso spettante, da quantificarsi in €
5.721,00 lordi, tenuto conto della quantificazione operata dalla CP_1 ad ottobre 2000 del premio di risultato da corrispondere ai dirigenti in €
19.890,00 annui lordi.
3. La , costituita in primo grado, ha invece contestato la CP_1 domanda per avere il ricorrente svolto l'incarico per soli 57 giorni di effettivo servizio, non superando dunque la soglia di 90 giorni necessaria per il riconoscimento del premio di risultato.
2 4. Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso per non avere il ricorrente svolto l'incarico dirigenziale nell'anno 2019 per oltre 90 giorni di effettivo servizio, così come richiesto dall'art. 29 del CCNL e dall'allegato GG al regolamento regionale n. 1/2002; ha ritenuto il primo giudice che le giornate di ferie, permessi giornalieri e malattia sospendono la prestazione lavorativa e, dunque, il servizio (a differenze delle giornate di sabato e domenica che non hanno alcun effetto sospensivo, posto che il sabato è contrattualmente una giornata di servizio non lavorata e la domenica è una giornata di servizio coincidente con la giornata di riposto settimanale costituzionalmente garantita) e che, quindi, essendo pacifico che il ricorrente nel periodo dell'incarico aveva usufruito di 9 giorni di ferie, 5 giorni di malattia e 2 di permesso giornaliero, lo stesso aveva svolto nel suddetto periodo n. 89 giorni di effettivo sevizio.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello il soccombente lamentando: 1)
l'erronea applicazione dell'art. 29 del CCNL e dell'allegato GG al regolamento regionale n. 1/2002 e l'omesso esame degli orientamenti espressi dall' al CP_3 riguardo;
2) la violazione degli artt. 3 e 36 Cost., dell'art. 2019 c.c. e dell'art. 7 della Direttiva 2003/88 e dell'art. 31 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, nella parte in cui esclude le ferie dal computo del servizio effettivo;
3) la contraddittorietà della motivazione, laddove ha ritenuto utili ai fini del calcolo dei 90 giorni le giornate di sabato e domenica ed escluso le giornate di ferie, destinatarie di rango costituzionale;
4) la violazione degli obblighi motivazionali, per avere il Tribunale ritenuto infondate le richieste del ricorrente, senza estrinsecare il procedimento logico sotteso alla decisione.
6. Si è costituita la chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
7. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note, la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
*******
3 8. L'appello non merita accoglimento stante l'infondatezza delle censure formulate avverso la sentenza impugnata, censure che possono essere trattate congiuntamente, attenendo tutte alla correttezza della statuizione del Tribunale in punto di computo delle giornate di svolgimento dell'incarico dirigenziale nell'anno 2019 da parte dell'avv. . Pt_1
9. Si premette che la disciplina normativa applicabile al riguardo è l'art. 29 del
CCNL Comparto Regioni - Enti Locali – Area Dirigenza 1998-2001 (doc. 1 fascicolo di primo grado della ) ai sensi del quale: CP_1
“1. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato.
2. Nella definizione dei criteri di cui al comma 1, gli enti devono prevedere che la retribuzione di risultato possa essere erogata solo a seguito di preventiva definizione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all'art.14, comma1, del D.Lgs.n.29/93, e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze dei sistemi di valutazione di cui all'art.23 del CCNL del 10.4.1996 come sostituito dall'art.14. Nella determinazione dei criteri gli enti devono anche valutare la correlazione tra la retribuzione di risultato e i compensi professionali percepiti ai sensi dell'art. 37 del presente CCNL e dell'art. 18 della
L. 109/94”.
9.1 L'allegato GG al regolamento regionale n. 1/2002, avente ad oggetto
“Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati”, al
Paragrafo “Performance individuale dei dirigenti” (doc. 2 fascicolo CP_1
), prevede, poi, che:
[...]
“La performance individuale (max punti 100) dei dirigenti è rappresentata dalla somma della performance operativa (max punti 70) e dei comportamenti organizzativi (max punti 30).
La procedura di valutazione dei dirigenti richiede comunque l'osservanza delle seguenti condizioni:
- il soggetto valutato deve sottoporre al valutatore una completa ed accurata
4 rendicontazione, secondo la tempistica prestabilita. L'assenza totale di rendicontazione determina l'esclusione dalla procedura di valutazione;
la mancata rendicontazione si configura quando siano trascorsi 30 giorni dalla scadenza stabilita per l'invio degli elementi di conoscenza indispensabili per la verifica degli obiettivi. I ritardi ingiustificati nell'invio degli elementi di conoscenza indispensabili per la verifica degli obiettivi comportano
l'applicazione di una penalità supplementare nell'ambito della valutazione dei comportamenti organizzativi pari a punti 0,5 per ogni giorno di ritardo;
- qualora si verifichino cessazioni anticipate dall'incarico, il soggetto valutato trasmette la rendicontazione al soggetto valutatore entro 30 giorni dal termine dell'incarico;
- l'incarico conferito ha una durata superiore a 90 giorni.
9.2 La nota n. 20, inserita in calce alla suddetta previsione regolamentare, specifica, altresì:
“Il dirigente deve aver svolto, nell'esercizio finanziario di riferimento, la sua attività dirigenziale per una durata superiore ai 90 giorni all'interno dell'amministrazione regionale. Il computo dei giorni deve essere riferito all'effettiva presenza in servizio del dirigente nell'annualità di riferimento, anche in strutture diverse”.
10. Per come già evidenziato dal primo giudice la questione controversa nel presente giudizio è la sussistenza del terzo requisito di cui all'allegato GG al
Regolamento regionale n. 1/2002 ai fini della spettanza al dirigente della retribuzione di risultato relativa all'annualità 2019, vale a dire il computo dei
90 giorni di durata dell'incarico conferito all'odierno appellante.
10.1 Al riguardo il primo giudice ha ritenuto la computabilità a tali fini delle giornate di sabato e di domenica, per non avere tali giornate effetto sospensivo del servizio, a differenza dei giorni di ferie, permessi e malattia fruiti dall'avv.
nel periodo dell'incarico (1.1.2019-14-4.2019) che, invece, Pt_1
“sospendono” la prestazione lavorativa e non debbono, quindi, essere computati ai fini di interesse.
11. Ritiene al riguardo il Collegio la correttezza della statuizione sul punto e la
5 conseguente infondatezza dei motivi di gravame, tenuto conto della ratio della disposizione regolamentare in oggetto, ai sensi della quale Il computo dei giorni deve essere riferito all'effettiva presenza in servizio del dirigente nell'annualità di riferimento.
11.1. Il CCNL Comparto Regioni-Enti locali, area della Dirigenza, all'art. 29, primo comma, demanda, invero, agli enti la definizione dei criteri per la determinazione e per l'erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti (1.
Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato) e la ha a tal fine adottato il CP_1
Regolamento n. 1/2002 che definisce, appunto, tali criteri, prevedendo, tra l'altro, quale condizione della procedura di valutazione - che costituisce il presupposto per il riconoscimento della retribuzione di risultato – la durata dell'incarico superiore ai 90 giorni, riferiti all'effettiva presenza in servizio del dirigente.
11.2 Ciò in quanto lo svolgimento dell'incarico per tale periodo di tempo - riferito alla effettiva presenza in servizio, quale reale svolgimento dell'ufficio - costituisce adeguata condizione per poter ritenere che il dirigente abbia contribuito in maniera utile al raggiungimento degli obiettivi relativi all'anno di riferimento, che sono riferiti ad un arco temporale di carattere annuale.
11.3 Correttamente, quindi, è stato interpretato da Tribunale il disposto di cui all'artt. 29 del CCNL e dell'allegato GG al regolamento regionale n. 1/2002, in coerenza con la ratio delle disposizioni medesime.
11.4 Né la circostanza che l'odierno appellato ha ricevuto con nota del
4.10.2019 la scheda di valutazione relativa all'anno 2019 rileva ai fini del diritto del medesimo alla quota parte della retribuzione di risultato per tale annualità, tenuto conto che l'aver ricevuto tale scheda di valutazione costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, alla maturazione del diritto alla percezione del premio in oggetto.
12. Neanche depone, poi, in senso favorevole agli assunti dell'appellante l'orientamento n. 49 espresso dall' in tema di retribuzione di risultato (all. CP_3
6 6 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente), con il quale l' , nel Pt_2 rispondere al quesito circa la possibilità di corrispondere tale retribuzione al dirigente che sia stato assente dal servizio per un lungo periodo, ha affermato che la retribuzione di risultato di cui all'art. 29 del CCNL del 23.12.1999 non è direttamente collegata alla presenza in servizio, precisando però che è ragionevole presumere che lunghi periodi di assenza incidano negativamente su tale aspetto (parere coerente, quindi, con il contenuto del regolamento n.
1/2002, che richiede una durata dell'incarico di almeno 90 giorni di effettivo servizio nell'anno di riferimento ai fini della positiva procedura di valutazione della performance).
13. In considerazione della ratio sottesa alla disposizione regolamentare in esame correttamente, quindi, il primo giudice ha escluso le ferie dal computo del servizio effettivo reso dal dirigente, non contrastando sul punto la sentenza impugnata con gli artt. 36 della Cost., 2019 del c.c. e 7 della Direttiva n.
2003/88 in tema di diritto alle ferie annuali retribuite, diritto non inciso in alcun modo dalla previsione regolamentare in oggetto (relativa solo alle modalità di riconoscimento e di erogazione della retribuzione di risultato).
14. Assorbita, infine, dalle considerazioni sopra svolte è la censura con la quale l'appellante lamenta la contraddittorietà della motivazione, laddove ha ritenuto utili ai fini del calcolo dei 90 giorni le giornate di sabato e domenica ed escluso le giornate di ferie.
15. L'appello, conclusivamente - respinto anche l'ultimo motivo di censura, con il quale si lamenta la violazione degli obblighi motivazionali da parte del
Tribunale, laddove il primo giudice ha ampiamente estrinsecato il procedimento logico sotteso alle proprie statuizioni -, deve essere respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata.
16. Le spese di lite – liquidate come in dispositivo – seguono le regole della soccombenza.
7 17. Deve, infine, darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
-Rigetta l'appello;
-Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
2.500,00, oltre spese forfettarie al 15%;
-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 30/09/2025
La consigliera est.
Dott.ssa Maria Vittoria Valente La Presidente
Dott.ssa Maria Pia Di Stefano
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Pia Di Stefano Presidente Dott.ssa Eliana Romeo Consigliera Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliera rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1508/2024
a seguito di trattazione ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 30/09/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. GROSSO Parte_1
FABIO
Appellante contro
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. PRIVITERA ROSA CP_1
MARIA
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro,
n. 11378 del 2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto dall'avv. volto ad ottenere il riconoscimento Parte_1 del diritto al premio di risultato per l'anno 2019 relativamente al periodo 1 gennaio – 14 aprile 2019 e la conseguente condanna della convenuta CP_1
al pagamento della somma di € 5.746,00 lorda, oltre che alla
[...] regolarizzazione della posizione retributiva e previdenziale.
2. Ha dedotto il ricorrente nell'atto introduttivo di essere dipendente della dal 2010 e di aver ricoperto nel periodo 1.1.2019 – 14.4.2019 CP_1
l'incarico di dirigente dell'Area Sviluppo dei Sistemi di controllo interno;
di aver preso servizio in data 15.4.2019 in posizione di comando presso il Ministero dello Sviluppo economico;
di aver quindi prestato servizio presso la CP_1
nell'anno 2019 per un periodo superiore ad un trimestre, pari a
[...] complessivi 105 giorni;
di aver provveduto a rendicontare le attività svolte nel suddetto periodo al soggetto valutatore e che il 4.10.2019 la
[...] gli trasmetteva la nota n. 788135 recante “Valutazione anno Controparte_2
2019”, attestante l'attribuzione di un punteggio ponderato finale di 96,5 punti percentuali, valutabili, quindi, quale target pieno (100%); di aver quindi svolto nel periodo 1 gennaio -14 aprile la propria attività conseguendo risultati utili ai fini della valutazione della performance e che ciò nondimeno la CP_1 gli aveva sempre negato la richiesta avanzata di corresponsione della quota parte di retribuzione di risultato allo stesso spettante, da quantificarsi in €
5.721,00 lordi, tenuto conto della quantificazione operata dalla CP_1 ad ottobre 2000 del premio di risultato da corrispondere ai dirigenti in €
19.890,00 annui lordi.
3. La , costituita in primo grado, ha invece contestato la CP_1 domanda per avere il ricorrente svolto l'incarico per soli 57 giorni di effettivo servizio, non superando dunque la soglia di 90 giorni necessaria per il riconoscimento del premio di risultato.
2 4. Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso per non avere il ricorrente svolto l'incarico dirigenziale nell'anno 2019 per oltre 90 giorni di effettivo servizio, così come richiesto dall'art. 29 del CCNL e dall'allegato GG al regolamento regionale n. 1/2002; ha ritenuto il primo giudice che le giornate di ferie, permessi giornalieri e malattia sospendono la prestazione lavorativa e, dunque, il servizio (a differenze delle giornate di sabato e domenica che non hanno alcun effetto sospensivo, posto che il sabato è contrattualmente una giornata di servizio non lavorata e la domenica è una giornata di servizio coincidente con la giornata di riposto settimanale costituzionalmente garantita) e che, quindi, essendo pacifico che il ricorrente nel periodo dell'incarico aveva usufruito di 9 giorni di ferie, 5 giorni di malattia e 2 di permesso giornaliero, lo stesso aveva svolto nel suddetto periodo n. 89 giorni di effettivo sevizio.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello il soccombente lamentando: 1)
l'erronea applicazione dell'art. 29 del CCNL e dell'allegato GG al regolamento regionale n. 1/2002 e l'omesso esame degli orientamenti espressi dall' al CP_3 riguardo;
2) la violazione degli artt. 3 e 36 Cost., dell'art. 2019 c.c. e dell'art. 7 della Direttiva 2003/88 e dell'art. 31 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, nella parte in cui esclude le ferie dal computo del servizio effettivo;
3) la contraddittorietà della motivazione, laddove ha ritenuto utili ai fini del calcolo dei 90 giorni le giornate di sabato e domenica ed escluso le giornate di ferie, destinatarie di rango costituzionale;
4) la violazione degli obblighi motivazionali, per avere il Tribunale ritenuto infondate le richieste del ricorrente, senza estrinsecare il procedimento logico sotteso alla decisione.
6. Si è costituita la chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
7. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note, la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
*******
3 8. L'appello non merita accoglimento stante l'infondatezza delle censure formulate avverso la sentenza impugnata, censure che possono essere trattate congiuntamente, attenendo tutte alla correttezza della statuizione del Tribunale in punto di computo delle giornate di svolgimento dell'incarico dirigenziale nell'anno 2019 da parte dell'avv. . Pt_1
9. Si premette che la disciplina normativa applicabile al riguardo è l'art. 29 del
CCNL Comparto Regioni - Enti Locali – Area Dirigenza 1998-2001 (doc. 1 fascicolo di primo grado della ) ai sensi del quale: CP_1
“1. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato.
2. Nella definizione dei criteri di cui al comma 1, gli enti devono prevedere che la retribuzione di risultato possa essere erogata solo a seguito di preventiva definizione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all'art.14, comma1, del D.Lgs.n.29/93, e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze dei sistemi di valutazione di cui all'art.23 del CCNL del 10.4.1996 come sostituito dall'art.14. Nella determinazione dei criteri gli enti devono anche valutare la correlazione tra la retribuzione di risultato e i compensi professionali percepiti ai sensi dell'art. 37 del presente CCNL e dell'art. 18 della
L. 109/94”.
9.1 L'allegato GG al regolamento regionale n. 1/2002, avente ad oggetto
“Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati”, al
Paragrafo “Performance individuale dei dirigenti” (doc. 2 fascicolo CP_1
), prevede, poi, che:
[...]
“La performance individuale (max punti 100) dei dirigenti è rappresentata dalla somma della performance operativa (max punti 70) e dei comportamenti organizzativi (max punti 30).
La procedura di valutazione dei dirigenti richiede comunque l'osservanza delle seguenti condizioni:
- il soggetto valutato deve sottoporre al valutatore una completa ed accurata
4 rendicontazione, secondo la tempistica prestabilita. L'assenza totale di rendicontazione determina l'esclusione dalla procedura di valutazione;
la mancata rendicontazione si configura quando siano trascorsi 30 giorni dalla scadenza stabilita per l'invio degli elementi di conoscenza indispensabili per la verifica degli obiettivi. I ritardi ingiustificati nell'invio degli elementi di conoscenza indispensabili per la verifica degli obiettivi comportano
l'applicazione di una penalità supplementare nell'ambito della valutazione dei comportamenti organizzativi pari a punti 0,5 per ogni giorno di ritardo;
- qualora si verifichino cessazioni anticipate dall'incarico, il soggetto valutato trasmette la rendicontazione al soggetto valutatore entro 30 giorni dal termine dell'incarico;
- l'incarico conferito ha una durata superiore a 90 giorni.
9.2 La nota n. 20, inserita in calce alla suddetta previsione regolamentare, specifica, altresì:
“Il dirigente deve aver svolto, nell'esercizio finanziario di riferimento, la sua attività dirigenziale per una durata superiore ai 90 giorni all'interno dell'amministrazione regionale. Il computo dei giorni deve essere riferito all'effettiva presenza in servizio del dirigente nell'annualità di riferimento, anche in strutture diverse”.
10. Per come già evidenziato dal primo giudice la questione controversa nel presente giudizio è la sussistenza del terzo requisito di cui all'allegato GG al
Regolamento regionale n. 1/2002 ai fini della spettanza al dirigente della retribuzione di risultato relativa all'annualità 2019, vale a dire il computo dei
90 giorni di durata dell'incarico conferito all'odierno appellante.
10.1 Al riguardo il primo giudice ha ritenuto la computabilità a tali fini delle giornate di sabato e di domenica, per non avere tali giornate effetto sospensivo del servizio, a differenza dei giorni di ferie, permessi e malattia fruiti dall'avv.
nel periodo dell'incarico (1.1.2019-14-4.2019) che, invece, Pt_1
“sospendono” la prestazione lavorativa e non debbono, quindi, essere computati ai fini di interesse.
11. Ritiene al riguardo il Collegio la correttezza della statuizione sul punto e la
5 conseguente infondatezza dei motivi di gravame, tenuto conto della ratio della disposizione regolamentare in oggetto, ai sensi della quale Il computo dei giorni deve essere riferito all'effettiva presenza in servizio del dirigente nell'annualità di riferimento.
11.1. Il CCNL Comparto Regioni-Enti locali, area della Dirigenza, all'art. 29, primo comma, demanda, invero, agli enti la definizione dei criteri per la determinazione e per l'erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti (1.
Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato) e la ha a tal fine adottato il CP_1
Regolamento n. 1/2002 che definisce, appunto, tali criteri, prevedendo, tra l'altro, quale condizione della procedura di valutazione - che costituisce il presupposto per il riconoscimento della retribuzione di risultato – la durata dell'incarico superiore ai 90 giorni, riferiti all'effettiva presenza in servizio del dirigente.
11.2 Ciò in quanto lo svolgimento dell'incarico per tale periodo di tempo - riferito alla effettiva presenza in servizio, quale reale svolgimento dell'ufficio - costituisce adeguata condizione per poter ritenere che il dirigente abbia contribuito in maniera utile al raggiungimento degli obiettivi relativi all'anno di riferimento, che sono riferiti ad un arco temporale di carattere annuale.
11.3 Correttamente, quindi, è stato interpretato da Tribunale il disposto di cui all'artt. 29 del CCNL e dell'allegato GG al regolamento regionale n. 1/2002, in coerenza con la ratio delle disposizioni medesime.
11.4 Né la circostanza che l'odierno appellato ha ricevuto con nota del
4.10.2019 la scheda di valutazione relativa all'anno 2019 rileva ai fini del diritto del medesimo alla quota parte della retribuzione di risultato per tale annualità, tenuto conto che l'aver ricevuto tale scheda di valutazione costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, alla maturazione del diritto alla percezione del premio in oggetto.
12. Neanche depone, poi, in senso favorevole agli assunti dell'appellante l'orientamento n. 49 espresso dall' in tema di retribuzione di risultato (all. CP_3
6 6 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente), con il quale l' , nel Pt_2 rispondere al quesito circa la possibilità di corrispondere tale retribuzione al dirigente che sia stato assente dal servizio per un lungo periodo, ha affermato che la retribuzione di risultato di cui all'art. 29 del CCNL del 23.12.1999 non è direttamente collegata alla presenza in servizio, precisando però che è ragionevole presumere che lunghi periodi di assenza incidano negativamente su tale aspetto (parere coerente, quindi, con il contenuto del regolamento n.
1/2002, che richiede una durata dell'incarico di almeno 90 giorni di effettivo servizio nell'anno di riferimento ai fini della positiva procedura di valutazione della performance).
13. In considerazione della ratio sottesa alla disposizione regolamentare in esame correttamente, quindi, il primo giudice ha escluso le ferie dal computo del servizio effettivo reso dal dirigente, non contrastando sul punto la sentenza impugnata con gli artt. 36 della Cost., 2019 del c.c. e 7 della Direttiva n.
2003/88 in tema di diritto alle ferie annuali retribuite, diritto non inciso in alcun modo dalla previsione regolamentare in oggetto (relativa solo alle modalità di riconoscimento e di erogazione della retribuzione di risultato).
14. Assorbita, infine, dalle considerazioni sopra svolte è la censura con la quale l'appellante lamenta la contraddittorietà della motivazione, laddove ha ritenuto utili ai fini del calcolo dei 90 giorni le giornate di sabato e domenica ed escluso le giornate di ferie.
15. L'appello, conclusivamente - respinto anche l'ultimo motivo di censura, con il quale si lamenta la violazione degli obblighi motivazionali da parte del
Tribunale, laddove il primo giudice ha ampiamente estrinsecato il procedimento logico sotteso alle proprie statuizioni -, deve essere respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata.
16. Le spese di lite – liquidate come in dispositivo – seguono le regole della soccombenza.
7 17. Deve, infine, darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
-Rigetta l'appello;
-Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
2.500,00, oltre spese forfettarie al 15%;
-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 30/09/2025
La consigliera est.
Dott.ssa Maria Vittoria Valente La Presidente
Dott.ssa Maria Pia Di Stefano
8