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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 20/02/2026, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1135/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FA UGO MARIA, Presidente e Relatore BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4387/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso dp.macerata@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10818/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 13 e pubblicata il 28/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7010300491.2012 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7010300491.2012 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097.2023.90783369598.000 ALTRO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La contribuente impugna la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Roma n. 10818 del 28.08.2024 con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE di MACERATA e dell'AGENZIA DELLE ENTRATE di MACERATA avverso l'avviso di intimazione di pagamento n. 097202390783369598000, notificata il 9.02.2024, nonché in via mediata l'avviso di accertamento n. TQ701300491/2012 per l'anno d'imposta 2012, relativo a IRPEF e IVA. La Corte di Giustizia di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo che la mancata impugnazione della precedente intimazione di pagamento n. 09720179073230258/000, notificata in data 19.12.2017, precludesse alla contribuente di contestare successivamente la validità della notifica dell'avviso di accertamento e di eccepire vizi relativi al merito della pretesa. Avverso tale pronuncia, proponeva appello la contribuente, con i seguenti motivi:
1. piena ammissibilità e legittimità del ricorso di primo grado;
2. nullità della notifica dell'avviso di accertamento;
3. illegittimità delle ricerche anagrafiche effettuate a distanza di un anno dalla notifica;
4. intervenuta prescrizione del credito per interessi e sanzioni. Si costituivano in appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e l'Agenzia delle Entrate
– Direzione Provinciale di Macerata, contestando integralmente i motivi di appello e insistendo per la conferma della sentenza impugnata. Le parti depositano memorie e concludono per l'accoglimento delle rispettive argomentazioni difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Il primo e dirimente motivo di appello attiene alla questione dell'ammissibilità del ricorso introduttivo, dichiarato inammissibile dal primo Giudice sul presupposto che la mancata impugnazione della precedente intimazione di pagamento avrebbe determinato la
“cristallizzazione” del credito tributario, con conseguente preclusione di ogni contestazione relativa alla validità della notifica dell'atto presupposto e alla prescrizione del credito. La Corte di Cassazione ha elaborato nel tempo due distinti orientamenti sulla natura dell'intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. n. 602/1973. 1.1. Con il primo orientamento, la Cassazione ha affermato che la mancata impugnazione della prima intimazione non determina alcuna cristallizzazione della pretesa tributaria, né preclude la successiva impugnazione di una seconda intimazione, nella quale il contribuente può eccepire tanto la prescrizione del credito quanto la nullità della notifica degli atti presupposti (Cass. n. 16743 del 17.06.2024). In buona sostanza, secondo la Cassazione, “L'avviso di intimazione, infatti, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione. Ciò nondimeno, sotto il profilo sostanziale, l'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione”.
1.2. Con il secondo orientamento, più recente, la Suprema Corte ha adottato un orientamento opposto, affermando che l'intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 è equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 dello stesso decreto e, come tale, costituisce atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 546/1992 (Cass. n. Cass. n. 28706 del 30.10.2025). Secondo quest'ultimo orientamento, la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione. In altre parole, la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento nei termini decadenziali comporterebbe la definitività della pretesa tributaria e precluderebbe al contribuente di eccepire in seguito la prescrizione del credito o la nullità della notifica degli atti presupposti.
1.3. Alla luce del quadro giurisprudenziale sopra delineato, il Collegio ritiene che la questione della cristallizzazione del credito tributario, per effetto della mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento, sia la più corretta. Se si consentisse di far valere vizi dell'atto prodromico si rischierebbe di consentire una impugnazione che travalica il fine di stabilità e definitività degli atti impositivi. Pertanto, il primo motivo di appello è infondato e la sentenza impugnata deve essere confermata.
2. Superata la questione preliminare dell'ammissibilità del ricorso, il Collegio ritene che gli ulteriori motivi d'impugnazione sollevati dall'appellante siano assorbiti dalle suesposte motivazioni.
3. Quanto alle spese, si ritiene che il diverso orientamento della Corte di legittimità, costituisca valida ragione per disporre la loro compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta l'appello. Spese compensate. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 12 febbraio 2026
IL PRESIDENTE RELATORE
UG RI TI
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FA UGO MARIA, Presidente e Relatore BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4387/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso dp.macerata@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10818/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 13 e pubblicata il 28/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7010300491.2012 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7010300491.2012 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097.2023.90783369598.000 ALTRO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La contribuente impugna la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Roma n. 10818 del 28.08.2024 con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE di MACERATA e dell'AGENZIA DELLE ENTRATE di MACERATA avverso l'avviso di intimazione di pagamento n. 097202390783369598000, notificata il 9.02.2024, nonché in via mediata l'avviso di accertamento n. TQ701300491/2012 per l'anno d'imposta 2012, relativo a IRPEF e IVA. La Corte di Giustizia di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo che la mancata impugnazione della precedente intimazione di pagamento n. 09720179073230258/000, notificata in data 19.12.2017, precludesse alla contribuente di contestare successivamente la validità della notifica dell'avviso di accertamento e di eccepire vizi relativi al merito della pretesa. Avverso tale pronuncia, proponeva appello la contribuente, con i seguenti motivi:
1. piena ammissibilità e legittimità del ricorso di primo grado;
2. nullità della notifica dell'avviso di accertamento;
3. illegittimità delle ricerche anagrafiche effettuate a distanza di un anno dalla notifica;
4. intervenuta prescrizione del credito per interessi e sanzioni. Si costituivano in appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e l'Agenzia delle Entrate
– Direzione Provinciale di Macerata, contestando integralmente i motivi di appello e insistendo per la conferma della sentenza impugnata. Le parti depositano memorie e concludono per l'accoglimento delle rispettive argomentazioni difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Il primo e dirimente motivo di appello attiene alla questione dell'ammissibilità del ricorso introduttivo, dichiarato inammissibile dal primo Giudice sul presupposto che la mancata impugnazione della precedente intimazione di pagamento avrebbe determinato la
“cristallizzazione” del credito tributario, con conseguente preclusione di ogni contestazione relativa alla validità della notifica dell'atto presupposto e alla prescrizione del credito. La Corte di Cassazione ha elaborato nel tempo due distinti orientamenti sulla natura dell'intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. n. 602/1973. 1.1. Con il primo orientamento, la Cassazione ha affermato che la mancata impugnazione della prima intimazione non determina alcuna cristallizzazione della pretesa tributaria, né preclude la successiva impugnazione di una seconda intimazione, nella quale il contribuente può eccepire tanto la prescrizione del credito quanto la nullità della notifica degli atti presupposti (Cass. n. 16743 del 17.06.2024). In buona sostanza, secondo la Cassazione, “L'avviso di intimazione, infatti, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione. Ciò nondimeno, sotto il profilo sostanziale, l'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione”.
1.2. Con il secondo orientamento, più recente, la Suprema Corte ha adottato un orientamento opposto, affermando che l'intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 è equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 dello stesso decreto e, come tale, costituisce atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 546/1992 (Cass. n. Cass. n. 28706 del 30.10.2025). Secondo quest'ultimo orientamento, la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione. In altre parole, la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento nei termini decadenziali comporterebbe la definitività della pretesa tributaria e precluderebbe al contribuente di eccepire in seguito la prescrizione del credito o la nullità della notifica degli atti presupposti.
1.3. Alla luce del quadro giurisprudenziale sopra delineato, il Collegio ritiene che la questione della cristallizzazione del credito tributario, per effetto della mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento, sia la più corretta. Se si consentisse di far valere vizi dell'atto prodromico si rischierebbe di consentire una impugnazione che travalica il fine di stabilità e definitività degli atti impositivi. Pertanto, il primo motivo di appello è infondato e la sentenza impugnata deve essere confermata.
2. Superata la questione preliminare dell'ammissibilità del ricorso, il Collegio ritene che gli ulteriori motivi d'impugnazione sollevati dall'appellante siano assorbiti dalle suesposte motivazioni.
3. Quanto alle spese, si ritiene che il diverso orientamento della Corte di legittimità, costituisca valida ragione per disporre la loro compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta l'appello. Spese compensate. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 12 febbraio 2026
IL PRESIDENTE RELATORE
UG RI TI