TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 06/11/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
Sezione Prima Civile
In composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore
Dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2770/2025 R.G.V.G. promossa da:
, con l'Avv. Isabella Grassi Parte_1
e
, con l'Avv. Isabella Grassi CP_1
- Ricorrenti -
con l'intervento del P.M. in sede oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/04/2025, e hanno proposto Parte_1 CP_1
domanda contestuale di separazione e scioglimento del matrimonio celebrato a San Secondo
SE (PR) in data 30/09/1995, da cui è nato l'[...] il figlio ormai maggiorenne Per_1
ed economicamente indipendente.
I ricorrenti hanno dato atto dell'intollerabilità della convivenza e hanno chiesto congiuntamente che la separazione personale sia regolata dalle condizioni di cui al ricorso congiunto.
All'udienza del 23/10/2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno insistito per l'accoglimento delle concordate condizioni;
la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La separazione personale fra i coniugi e deve essere senz'altro Parte_1 CP_1 pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.
1 La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali.
Il Tribunale, rilevato che l'accordo raggiunto dai coniugi attiene a diritti disponibili, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle istanze. Invero, dagli atti di causa emerge che il figlio dei coniugi è ormai maggiorenne ed economicamente indipendente, sicché nessuna statuizione economica deve essere assunta nel suo interesse.
Le concordate condizioni vengono, pertanto, recepite e fatte proprie dal Tribunale, in accordo al parere favorevole espresso dal PM.
Vista la contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, la causa viene rimessa sul ruolo per la fissazione dell'udienza per l'esame della stessa, decorsi i termini di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio in data 30/09/1995 a San Secondo SE (atto trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di San Secondo SE al n. 5, Parte 1, dell'anno 1995);
2. dispone che la separazione personale tra i coniugi sia regolata dalle concordate condizioni di cui al ricorso congiunto, da intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte;
3. manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di San Secondo SE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. rimette la causa sul ruolo per la fissazione dell'udienza per l'esame della contestuale domanda di divorzio.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 23/10/2025
Il Giudice relatore-estensore Il Presidente
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena) (Dott. Simone Medioli Devoto )
2
IL TRIBUNALE DI PARMA
Sezione Prima Civile
In composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore
Dott. Andrea Fiaschi Giudice nella causa iscritta al n. 2770/2025 RG VG ha pronunciato la seguente
ORDINANZA rilevato che con sentenza in pari data questo Tribunale ha pronunciato la separazione consensuale dei coniugi;
considerato che
le parti, con il ricorso introduttivo, hanno altresì proposto domanda di scioglimento del matrimonio, la quale diventerà procedibile una volta passata in giudicato la sentenza di separazione;
rilevato, in proposito, che, per un verso, ai sensi dell'art. 327, comma 1, c.p.c., indipendentemente dalla notificazione, l'appello non può proporsi una volta decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza e che, per altro verso, analogo termine di mesi sei è previsto dall'art. 3 n. 2, lett. b) secondo capoverso della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
visto l'art.473 bis.51, terzo comma, c.p.c.,
FISSA per la comparizione delle parti avanti al Giudice relatore dott.ssa Vena l'udienza del 25/06/2026 ore
10,00.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Parma, 23/10/2025
Il Giudice relatore-estensore Il Presidente
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena) (Dott. Simone Medioli Devoto )
3