Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 20/05/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 675/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 12:12, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 675/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOIRIVANT Parte_1 C.F._1
UGO, elettivamente domiciliato in SCALI MANZONI 19 57126 LIVORNO ITALIA presso il difensore avv. BOIRIVANT UGO
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in fax 0553205303 FIRENZE presso il difensore avv. BENUCCI DANIELA
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DEL DECIDERE
pagina 1 di 7
Tendinopatia spalla destra e tendinopatia calcifica spalla sinistra, in relazione alle quali patologie intraprendeva procedimenti amministrativi conclusi con il rigetto dell' . Tanto esposto - e CP_1 precisato di aver esperito la relativa procedura amministrativa con esito negativo–, il ricorrente ha chiesto che venisse riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno biologico per la patologia
Tendinopatia spalla destra in misura pari al 4% e per la patologia tendinopatia calcifica spalla sinistra in misura del 6%, da unificare con le preesistenze;
chiedeva pertanto che, considerata la misura complessiva dei postumi, parte convenuta fosse condannata al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori.
Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza della domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
Ritenute non specificamente contestate le circostanze di fatto in punto di mansioni descritte in ricorso, la causa era istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa Ctu medico legale, ed all'udienza odierna la causa veniva infine discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' CP_1
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
pagina 2 di 7 In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
Quanto alla patologia per cui è causa sulla base della documentazioni in atti e sottoposta a visita la persona del ricorrente, il consulente tecnico nominato, dott.ssa ha esaurientemente Per_1 motivato, affermando l'esistenza di un nesso di compatibilità eziologica tra le mansioni svolte e la patologia lamentata, chiarendo “(..) Anamnesi lavorativa: dal 1980 all'agosto 2023 ha lavorato presso
AAMPS spa, addetto allo spazzamento e movimentazione dei cassonetti. Provvedeva alla raccolta dei rifiuti da terra con apposita pala e scopa per poi conferirli nel mezzo di raccolta;
tale operazione comportava movimenti ripetuti con le spalle durante le operazioni di spazzamento . Il ricorrente era anche addetto allo spostamento dei cassonetti per il sollevamento meccanico e svuotamento degli stessi. unitamente ad un altro operatore, Pt_1 provvedeva con le braccia, senza ausili meccanici, a spostare i cassonetti contenenti i rifiuti, del peso di alcune centinaia di Kg., perché venissero agganciati dal meccanismo del camion di raccolta che agiva per il loro sollevamento e svuotamento. Eseguita tale operazione e riposizionato in terra il cassonetto, provvedeva a ricollocarlo Pt_1 nella posizione iniziale ed anche se vuoto, era comunque del peso di oltre 50 Kg. Tale operazione avveniva con la collaborazione di un secondo operatore . Dal 2005 sino al collocamento a riposo avvenuto il 01.08.2023, Pt_1
è stato comandato alla riparazione dei cassonetti, attività che prevedeva la movimentazione dei cassonetti per la sostituzione di componenti ( coperchio, pedaliera ecc) del peso di oltre 15 Kg., che eseguiva da solo utilizza ndo attrezzatura (trapano, mola, pompa ad olio ecc.). Egli inoltre aveva anche il compito giornaliero di sistemare i bidoni dei rifiuti, toglierli dall'imballaggio, prelevarli dalle pile. Tale operazione richiedeva una certa applicazione di forza dal momento che i bidoni venivano custoditi all'esterno, si presentavano quasi sempre colmi d'acqua e quindi, quando movimentati potevano pesare, a detta del ricorrente, oltre 20 Kg. Effettua turni di 6 ore al giorno per 6 giorni alla settimana. Anamnesi fisiologica e patologica remota Nessuna patologia importante osteoarticolare nell'anamnesi patologica remota Non riferiti traumi alle spalle. Nessuna patologia reumatologica o metabolica. d) Clinica ed esame obiettivo Trattasi di uomo di 65 anni, normotipo, altezza 167 cm, peso 75 kg. Buone condizioni generali.
Destrimane. Il Sig. alla visita ha riferito di soffrire negli ultimi anni di dolori alle spalle, parestesie alle Pt_1 mani. Il dolore è prevalente a sinistra. Ha eseguito in passato fisioterapia e onde d'urto per la calcificazione alla spalla sinistra con scarso beneficio. Assume terapia antiinfiammatoria al bisogno. Alla visita era lucido e ben orientato nel tempo e nello spazio. Niente da segnalare a carico dell'apparato cardiorespiratorio e d ell'addome. A carico delle spalle: normotrofiche, normoatteggiate. Dolorabilità alla palpazione del trochite omerale ed in corrispondenza dell'articolazione acromion claveare;
movimenti articolari dolenti e limitata la elevazione, adduzione e abduzione ai gradi estremi. Positivi i test indicativi di sofferenza della cuffia dei rotatori;
lieve deficit di forza alle pagina 3 di 7 manovre contro resistenza. (..)2) CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI Sulla base della documentazione esaminata e da quanto appurato in sede di perizia medico-legale si può affermare che il Sig. è Parte_1 affetto da tendinopatia della cuffia dei rotatori bilaterale in esiti intervento chirurgico di riparazione della cuffia dei rotatori spalla destra e con lesione parziale del tendine sovraspinato e calcificazione della spalla sinistra” (..)Le tendinopatie degenerative della cuffia dei rotatori, possono essere determinate da un sovraccarico a livello della cuffia dei rotatori, ad esempio, sia per causa sportiva che lavorativa In particolare, è noto che i movimenti ripetitivi e forzati dell'arto superiore al di sopra della testa possono provocare instabilità delle strutture capsuloligamentose della spalla mediante un loro graduale stiramento, soprattutto a livello antero-inferiore, spesso accompagnato da sintomi dolorosi e da limitazione funzionale. I disturbi principali sono nei movimenti di abduzione del braccio. La tendinopatia della cuffia dei rotatori rientra tra le malattie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori;
queste rappresentano un gruppo di patologie, definite dall' , nella Circolare n. 81 del 27/12/2000 come “patologie a carico delle CP_1 strutture osteo-muscolo-neuro-tendinee e delle borse, che sempre con maggior frequenza sono correlate ad attività lavorative che si caratterizzano per la presenza di un costante impegno funzionale dei vari distretti dell'arto superiore. Inoltre tali malattie, a eziopatogenesi multifattoriale, sono riscontrabili anche nella popolazione 'non esposta' per cause locali o cause generali legate a pregressi traumatismi, all'invecchiamento, a patologie dismetaboliche/reumatiche ecc..; analoghi meccanismi da sollecitazioni biomeccaniche si verificano inoltre in attività sportive e/o hobbistiche” Una situazione lavorativa di sovraccarico degli arti superiori si verifica quando i gesti lavorativi, compiuti con gli arti superiori, sono frequenti, rapidamente ripetuti, uguali a se stessi per lunghi periodi del turno di lavoro, richiedono sviluppo di forza manuale, comportano posture incongrue del segmento dell'arto superiore, non sono alternati con periodi di recu pero o riposo. (..)Il Sig. ha svolto attività di spazzamento Pt_1 manuale e meccanico fino al 2005: movimentava i cassonetti pieni di rifiuti per agganciarli al mezzo per essere svuotati tramite l'azionamento di un sistema specifico. Il cassonetto, una volta che era stato svuotato, veniva posizionato a terra, sganciato e nuovamente movimentato fino a riposizionarlo nel punto di stazionamento. Queste operazioni generalmente avvenivano con la collaborazione di due operatori. Il rischio di sovraccarico chiaramente dipendeva dal peso di cassonetti;
comunque anche da vuoti il peso, ha riferito il paziente, era di 50 kg circa. Lo spazzamento manuale se effettuato in modalità continuativa comporta il sovraccarico degli arti superiori ed i movimenti ripetitivi. (..)Dopo il 2005 è stato assegnato alla riparazione dei cassonetti. Il paziente, nel Pt_1 corso delle operazioni peritali ha riferito che i cassonetti, durante le fasi della riparazione, venivano manovrati sul piazzale a mano;
quindi comunque doveva spostare pesi di circa 50 kg. Inoltre, operazioni di sovraccarico per gli arti supe riori erano anche quelle di togliere i contenitori dalla pila per collocarli nel magazzino. Il paziente ha riferito che i contenitori venivano tenuti all'aperto e quindi per toglierli dalla pila erano ancora più pesanti per pagina 4 di 7 l'acqua raccolta al loro interno. La patologia di cui è affetto il sig. quindi, rientra fra le malattie da Pt_1 sovraccarico biomeccanico, definite nella Circolare n. 81 del 27/12/2000, Non sono presenti fattori costituzionali predisponenti;
il soggetto è un normotipo;
inoltre non è affetto da patologie metaboliche, reumatiche;
non presenta patologie preesistenti congenite ed acquisite che interessano l'apparato osteoartricolare;
non ha subito nel passato traumi rilevanti. Quindi, dall'analisi dei fattori extralavorativi, non sono emerse condizioni di particolare rilievo, mentre di fattori di rischio professionale sembrano aver svolto un ruolo almeno concausale nel determinismo della patologia osteoarticolare. Per quanto riguarda la presenza di patologie del distretto osteoart icolare nel personale addetto alla pulizie delle strade, in letteratura sono riportati studi che evidenziano come la mansione si collochi tra quelle a rischio, in modo particolare, la pulizia “manuale” delle strade (posture scorrette prolungate, movimenti ripetitivi, applicazione di forza, ecc.) In uno studio di PR S Salve e del 2016, condotto su Persona_2 una popolazione di 180 soggetti addetti alla pulizia delle strade, messa a confronto con un gruppo di controllo, è stato evidenziato c ome la prevalenza dei disturbi muscolo scheletrici nella popolazione in studio fosse risultata superiore rispetto al gruppo di controllo;
il 32% dei soggetti presentava sintomi alle spalle, il 29% a polsi/mani, il
27% al gomito e il 17% alle ginocchia. In sintesi, ritengo quindi, che il ricorrente sia stato esposto, dal 1980, ad attività comportante l'esposizione a rischio di movimentazione manuale dei carichi e di sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. Esiste quindi a parere della scrivente, un nesso quanto meno concausale fra l'attività lavorativa svolta e le affezioni presentate dal ricorrente. In relazione alla tabella delle menomazioni di cui al Decreto
Legislativo 38/2000, per quanto riguarda la valutazione della pat ologia delle spalle, è prevista, nel suddetto sistema tabellare, la voce 227 “Esiti di lesione delle strutture muscolo tendinee della spalla apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale” (fino a 4%). La tabella di cui al DM 12 luglio 2000 prevede, per le patologie osteoarticolari, un punteggio per il danno composto (danno anato mico e danno funzionale). La valutazione per il danno funzionale delle articolazioni, da fare caso per caso, va dal danno in anchilosi (impossibilità attiva e passiva a qualsiasi movimento articolare- voce 223 della tabella- arto dominante 25%; arto non dominante 20%) a la limitazione ai gradi estremi (voce 224; 3%) A mio giudizio al danno anatomico (cod 227) deve essere aggiunto il danno funzionale (cod. 224), per cui, per la spalla destra il punteggio è 3%; per la spalla sinistra il punteggi è 4%; complessivo per la patolog ia delle spalle è 7%, 3)
CONCLUSIONI Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra riportate, rispondo ai quesiti postimi dall'Ill.mo
Sig. Giudice: Il Signor è affetto da tendinopatia della cuffia dei rotatori bilaterale in esiti di intervento Pt_1 chirurgico di riparazione della cuffia dei rotatori spalla destra e lesione parziale del tendine sovraspinato e calcificazione della spalla sinistra” L'esame RMN spalla destra effettuato in data 21/12/2021 e 17/12/2022 ha evidenziato tendinopatia della cuffia dei rotatori;
la cuffia dei rotatori era già stata sottoposta a intervento pagina 5 di 7 chirurgico. L'esame RMN spalla sinistra effettuato in data 26/10/2020 e 06/03/2024 ha evidenziato la tendinopatia della cuffia dei rotatori con la lesione parziale del tendine sovraspinato e la calcificazione tendinea.
Esiste un nesso di causa fra le patologie e l'attività svolta e questo è desunto da: anamnesi lavorativa: per un periodo superiore a 20 anni, ha svolto attività che comportava l'effettuazione di movimenti ripetitivi con gli arti superiori con uso di forza, ad esempio nelle attività di spazzamento manuale delle superfici, con conseguente assunzione di posture incongrue degli arti superiori. Inoltre, per lo stesso periodo, ha effettuato attività di movimentazione manuale dei carichi (cassonetti) per la raccolta meccanica dei rifiuti. Durante queste attività doveva tirare, spingere i cassonetti dal posto dove erano in strada al camion per agganciarli per lo svuotamento e viceversa. Dopo il 2005 si è occupato della manutenzione dei cassonetti;
quindi anche in questa attività doveva movimentare i cassonetti sul piazzale durante le riparazioni, come riferito dal ricorrente. -L'esposizione a rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori è CP_ riportato in letteratura fra gli addetti allo spazzamento delle strade (documentazione dati della letteratura internazionale). Anche ammettendo una certa predisposizione per questa patologia osteoarticolare, il lavoro può aver assunto il ruolo di concausa. L'incidenza del lavoro sulla manifestazione della malattia può essere ritenuta sensibile -
Per la valutazione del danno, in riferimento alla tabella del D. L.vo 38/20002) ritengo congrua per la spalla destra la valutazione 3% (tre per cento) e per la spalla sinistra 4%; cod. 227 per “Esiti di lesione delle strutture muscolo tendinee della spalla apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale” e cod 224 “limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo omerale ai gradi estremi”; Alla visita il paziente lamentava dolore articolare alle spalle (maggiore a sinistra) da alcuni anni e presentava limitazione funzionale ai gradi estremi, all'esame obiettivo. Quindi per la patologia delle spalle la valutazione è 7% (sette per cento); in considerazione che il ricorrente ha un precedente riconoscimento del 19%, la valutazione complessiva è
26% (ventisei per cento). Decorrenza: dalla data delle domande di malattia professionale.” (cfr. relazione peritale in atti).
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, non evidenziati da alcuna delle parti nei termini assegnati.
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo di legge ex D.l.vo 38/2000 nella misura complessiva del 26%, con le decorrenze di legge.
Per l'effetto l' va condannato alla corresponsione del relativo indennizzo di legge e con la CP_1 indicata decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo oltre accessori come per legge.
pagina 6 di 7 Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex
DM 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa e ad attività svolta;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sul ricorso:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennizzo per malattia professionale nella misura complessiva, tenendo conto dei precedenti riconoscimenti dell' , del 26%, con le decorrenze CP_1 sopra indicate;
- condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente del predetto indennizzo, nella misura CP_1 di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 oltre IVA e CPA e CP_1
15% per spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
LIVORNO, 20 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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