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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 24/11/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 908/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 17/04/2025, da:
(C.F.: nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Omegna (VB) via Monte Massone, 1;
e
(C.F. ) nato ad [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Omegna (VB) via Monte Massone, 1;
entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. Serena Bonetti (codice fiscale ) C.F._3 presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Villadossola, via Fabbri, 7, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
“1) la casa coniugale in Omegna, via Monte Massone n.1, su cui grava mutuo cointestato tra coniugi, sarà assegnata alla signora che continuerà a vivere con i due figli, il signor si è già Pt_1 Pt_2 trasferito presso la casa della madre in ON TO (VB) via Giuseppe Garibaldi n.27 e ha già prelevato i propri effetti personali;
2) la signora si fa carico per intero della rata mensile del mutuo che grava sulla casa Pt_1 coniugale;
3) i figli e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, entrambi i genitori Per_1 Per_2 assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
4) i genitori eserciteranno, separatamente, la potestà in ordine a decisioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte dal genitore durante il tempo di permanenza dei figli presso di sé, e cioè dal genitore che il quel momento avrà con sé i figli;
5) i figli staranno con ciascun genitore con le seguenti modalità, di tipo alternato: -la prima settimana
i figli staranno con la madre dal lunedì al venerdì mattina sino all'entrata di scuola e con il padre dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica dopo cena, il padre potrà tenerli con sé, inoltre, un pomeriggio infrasettimanale scelto di comune accordo dai genitori volta per volta dall'uscita di scuola sino a dopo cena;
- la seconda settimana i figli staranno con la madre tutta la settimana dal lunedì alla domenica, il padre potrà tenerli con sé due giorni a settimana scelti di comune accordo tra i genitori volta per volta, dall'uscita di scuola sino a dopo cena;
6) durane le vacanze di Natale i figli staranno ad anni alterni con un genitore dalla cena della Vigilia del Santo Natale sino a dopo il pranzo di Natale e con l'altro genitore dalla cena di Natale sino al pomeriggio di Santo Stefano;
ad anni alterni Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, Carnevale, il 31 dicembre ed il 1 gennaio, 25 aprile, 1 maggio;
7) durante le vacanze estive i figli staranno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore che dovranno essere concordate dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
8) per esigenze lavorative delle parti, durante la chiusura estiva scolastica, i figli staranno con la nonna paterna o con la nonna materna tutti i giorni da dopo cena sino alle 13:30 del giorno dopo e le modalità di gestione dei figli sarà la medesima che i genitori utilizzano durante l'anno scolastico;
9) sino a che il signor vivrà con la propria madre e pertanto non dovrà versare alcun canone Pt_2 di locazione, verserà alla signora , entro il giorno 1 di ogni mese, l'importo pari ad €.500,00 Pt_1 quale contributo al mantenimento dei figli, oltre la metà delle spese mediche non coperte dal SSN e le spese scolatiche, la mensa scolastica, il trasporto scolastico;
10) sino a che il signor vivrà con la propria madre l'assegno unico universale verrà recepito Pt_2 per intero dalla signora;
Pt_1 11) il figlio maggiore portatore di handicap in situazione di gravità, percepisce un importo Per_1 mensile a titolo di indennità di accompagnamento di circa €. 540,00; i genitori si impegnano a prelevare dal libretto postale di solo per comprovate esigenze del figlio e con l'accordo di Per_1 entrambi i genitori;
12) le rate del finanziamento acceso per l'acquisto dell'auto Ford Ka pari ad €. 220,00 mensili verranno versate dal signor;
Pt_2
13) i risparmi depositati sul conto corrente cointestato acceso presso la Banca d'Alba di ON
TO saranno divise nella misura di metà ciascuno;
14) le parti si impegnano ad effettuare il passaggio di proprietà dal marito alla moglie dell'autoveicolo Ford Kà, targato FT080JN; l'importo relativo a tale trapasso verrà prelevato dal conto corrente cointestato acceso presso la Banca D'alba di ON TO;
15) nel momento in cui il signor si trasferirà presso altra abitazione e dovrà, pertanto, versare Pt_2 un importo a titolo di locazione, le parti si impegnano a modificare le condizioni della presente separazione;
16) le parti dichiarano espressamente ex art. 473 bis51, secondo comma c.p.c. Di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza fissanda, ex art. 473 bis51, co.3, con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare prestando sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, in data 17/04/2025, e Parte_1
premesso di avere contratto matrimonio in Villadossola (VB) il 20/06/2015, dalla Parte_2 cui unione sono nati i figli il 23.12.2012, e il 3.4.018, hanno Persona_3 Persona_4 chiesto, con domanda congiunta, emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta.
Le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e le condizioni concordate.
Pertanto, cessata la comunione materiale e spirituale e acquisito il parere del PM, sussistono i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione, dando atto che si farà carico per intero della rata mensile del mutuo che grava sulla casa coniugale;
Parte_1 mentre il marito si è già trasferito presso la casa della madre in ON TO (VB) via Giuseppe
Garibaldi, 27, avendo prelevato i propri effetti personali;
che nel momento in cui Parte_2 si trasferirà presso altra abitazione e dovrà, pertanto, versare un importo a titolo di locazione, le parti si impegnano a modificare le condizioni della presente separazione;
che anche l'assegno unico universale verrà recepito per intero dalla moglie fino a che vivrà a casa della madre;
Persona_5 che i genitori preleveranno dal libretto postale di portatore di handicap in situazione di Per_1 gravità e percettore dell'importo mensile, a titolo di indennità di accompagnamento, di circa €.
540,00, somme solo per comprovate esigenze del figlio e con l'accordo di entrambi;
che le rate del finanziamento acceso per l'acquisto dell'auto Ford Ka pari ad €. 220,00 mensili verranno versate da Pt_2
che i risparmi depositati sul conto corrente cointestato acceso presso la Banca d'Alba di
[...]
ON TO saranno divise nella misura di metà ciascuno tra i coniugi;
che sarà effettuato il passaggio di proprietà dal marito alla moglie dell'autoveicolo Ford Kà, targato FT080JN; l'importo relativo a tale trapasso verrà prelevato dal conto corrente cointestato acceso presso la Banca D'alba di ON TO.
Nulla per spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
- dichiara la separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
uniti in matrimonio il 20/06/2015 in Villadossola (VB); Parte_2
- affida i figli e congiuntamente ad entrambi i genitori, che assumeranno, di Per_1 Per_2 comune accordo, le decisioni di maggior interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
i genitori eserciteranno, separatamente, la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte dal genitore durante il tempo di permanenza dei figli presso di sé, e cioè dal genitore che il quel momento avrà con sé i figli;
- assegna la casa coniugale in Omegna, via Monte Masson, 1, su cui grava il mutuo cointestato tra coniugi, alla moglie che continuerà a vivere con i due figli
- dà facoltà al padre di vedere e tenere i figli nelle seguenti modalità:
- la prima settimana i figli staranno con la madre dal lunedì al venerdì mattina sino all'entrata di scuola e con il padre dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica dopo cena, il padre potrà tenerli con sé, inoltre, un pomeriggio infrasettimanale scelto di comune accordo dai genitori volta per volta dall'uscita di scuola sino a dopo cena;
- la seconda settimana i figli staranno con la madre tutta la settimana dal lunedì alla domenica, il padre potrà tenerli con sé due giorni a settimana scelti di comune accordo tra i genitori volta per volta, dall'uscita di scuola sino a dopo cena;
durante le vacanze di Natale i figli staranno ad anni alterni con un genitore dalla cena della
Vigilia del Santo Natale sino a dopo il pranzo di Natale e con l'altro genitore dalla cena di Natale sino al pomeriggio di Santo Stefano;
ad anni alterni Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo,
Carnevale, il 31 dicembre ed il 1^ gennaio, 25 aprile, 1^ maggio;
durante le vacanze estive i figli staranno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore che dovranno essere concordate dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
per esigenze lavorative delle parti, durante la chiusura estiva scolastica, i figli staranno con la nonna paterna o con la nonna materna tutti i giorni da dopo cena sino alle 13:30 del giorno dopo e le modalità di gestione dei figli sarà la medesima che i genitori utilizzano durante l'anno scolastico;
- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il giorno 1 di ogni mese, l'importo pari ad €.500,00 quale contributo al mantenimento dei figli, oltre la metà delle spese mediche non coperte dal SSN e le spese scolastiche, la mensa scolastica, il trasporto scolastico;
- dispone che l'assegno unico per i figli venga percepito in via esclusiva dalla moglie.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 20.11.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 17/04/2025, da:
(C.F.: nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Omegna (VB) via Monte Massone, 1;
e
(C.F. ) nato ad [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Omegna (VB) via Monte Massone, 1;
entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. Serena Bonetti (codice fiscale ) C.F._3 presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Villadossola, via Fabbri, 7, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
“1) la casa coniugale in Omegna, via Monte Massone n.1, su cui grava mutuo cointestato tra coniugi, sarà assegnata alla signora che continuerà a vivere con i due figli, il signor si è già Pt_1 Pt_2 trasferito presso la casa della madre in ON TO (VB) via Giuseppe Garibaldi n.27 e ha già prelevato i propri effetti personali;
2) la signora si fa carico per intero della rata mensile del mutuo che grava sulla casa Pt_1 coniugale;
3) i figli e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, entrambi i genitori Per_1 Per_2 assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
4) i genitori eserciteranno, separatamente, la potestà in ordine a decisioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte dal genitore durante il tempo di permanenza dei figli presso di sé, e cioè dal genitore che il quel momento avrà con sé i figli;
5) i figli staranno con ciascun genitore con le seguenti modalità, di tipo alternato: -la prima settimana
i figli staranno con la madre dal lunedì al venerdì mattina sino all'entrata di scuola e con il padre dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica dopo cena, il padre potrà tenerli con sé, inoltre, un pomeriggio infrasettimanale scelto di comune accordo dai genitori volta per volta dall'uscita di scuola sino a dopo cena;
- la seconda settimana i figli staranno con la madre tutta la settimana dal lunedì alla domenica, il padre potrà tenerli con sé due giorni a settimana scelti di comune accordo tra i genitori volta per volta, dall'uscita di scuola sino a dopo cena;
6) durane le vacanze di Natale i figli staranno ad anni alterni con un genitore dalla cena della Vigilia del Santo Natale sino a dopo il pranzo di Natale e con l'altro genitore dalla cena di Natale sino al pomeriggio di Santo Stefano;
ad anni alterni Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, Carnevale, il 31 dicembre ed il 1 gennaio, 25 aprile, 1 maggio;
7) durante le vacanze estive i figli staranno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore che dovranno essere concordate dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
8) per esigenze lavorative delle parti, durante la chiusura estiva scolastica, i figli staranno con la nonna paterna o con la nonna materna tutti i giorni da dopo cena sino alle 13:30 del giorno dopo e le modalità di gestione dei figli sarà la medesima che i genitori utilizzano durante l'anno scolastico;
9) sino a che il signor vivrà con la propria madre e pertanto non dovrà versare alcun canone Pt_2 di locazione, verserà alla signora , entro il giorno 1 di ogni mese, l'importo pari ad €.500,00 Pt_1 quale contributo al mantenimento dei figli, oltre la metà delle spese mediche non coperte dal SSN e le spese scolatiche, la mensa scolastica, il trasporto scolastico;
10) sino a che il signor vivrà con la propria madre l'assegno unico universale verrà recepito Pt_2 per intero dalla signora;
Pt_1 11) il figlio maggiore portatore di handicap in situazione di gravità, percepisce un importo Per_1 mensile a titolo di indennità di accompagnamento di circa €. 540,00; i genitori si impegnano a prelevare dal libretto postale di solo per comprovate esigenze del figlio e con l'accordo di Per_1 entrambi i genitori;
12) le rate del finanziamento acceso per l'acquisto dell'auto Ford Ka pari ad €. 220,00 mensili verranno versate dal signor;
Pt_2
13) i risparmi depositati sul conto corrente cointestato acceso presso la Banca d'Alba di ON
TO saranno divise nella misura di metà ciascuno;
14) le parti si impegnano ad effettuare il passaggio di proprietà dal marito alla moglie dell'autoveicolo Ford Kà, targato FT080JN; l'importo relativo a tale trapasso verrà prelevato dal conto corrente cointestato acceso presso la Banca D'alba di ON TO;
15) nel momento in cui il signor si trasferirà presso altra abitazione e dovrà, pertanto, versare Pt_2 un importo a titolo di locazione, le parti si impegnano a modificare le condizioni della presente separazione;
16) le parti dichiarano espressamente ex art. 473 bis51, secondo comma c.p.c. Di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza fissanda, ex art. 473 bis51, co.3, con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare prestando sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, in data 17/04/2025, e Parte_1
premesso di avere contratto matrimonio in Villadossola (VB) il 20/06/2015, dalla Parte_2 cui unione sono nati i figli il 23.12.2012, e il 3.4.018, hanno Persona_3 Persona_4 chiesto, con domanda congiunta, emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta.
Le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e le condizioni concordate.
Pertanto, cessata la comunione materiale e spirituale e acquisito il parere del PM, sussistono i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione, dando atto che si farà carico per intero della rata mensile del mutuo che grava sulla casa coniugale;
Parte_1 mentre il marito si è già trasferito presso la casa della madre in ON TO (VB) via Giuseppe
Garibaldi, 27, avendo prelevato i propri effetti personali;
che nel momento in cui Parte_2 si trasferirà presso altra abitazione e dovrà, pertanto, versare un importo a titolo di locazione, le parti si impegnano a modificare le condizioni della presente separazione;
che anche l'assegno unico universale verrà recepito per intero dalla moglie fino a che vivrà a casa della madre;
Persona_5 che i genitori preleveranno dal libretto postale di portatore di handicap in situazione di Per_1 gravità e percettore dell'importo mensile, a titolo di indennità di accompagnamento, di circa €.
540,00, somme solo per comprovate esigenze del figlio e con l'accordo di entrambi;
che le rate del finanziamento acceso per l'acquisto dell'auto Ford Ka pari ad €. 220,00 mensili verranno versate da Pt_2
che i risparmi depositati sul conto corrente cointestato acceso presso la Banca d'Alba di
[...]
ON TO saranno divise nella misura di metà ciascuno tra i coniugi;
che sarà effettuato il passaggio di proprietà dal marito alla moglie dell'autoveicolo Ford Kà, targato FT080JN; l'importo relativo a tale trapasso verrà prelevato dal conto corrente cointestato acceso presso la Banca D'alba di ON TO.
Nulla per spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
- dichiara la separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
uniti in matrimonio il 20/06/2015 in Villadossola (VB); Parte_2
- affida i figli e congiuntamente ad entrambi i genitori, che assumeranno, di Per_1 Per_2 comune accordo, le decisioni di maggior interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
i genitori eserciteranno, separatamente, la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte dal genitore durante il tempo di permanenza dei figli presso di sé, e cioè dal genitore che il quel momento avrà con sé i figli;
- assegna la casa coniugale in Omegna, via Monte Masson, 1, su cui grava il mutuo cointestato tra coniugi, alla moglie che continuerà a vivere con i due figli
- dà facoltà al padre di vedere e tenere i figli nelle seguenti modalità:
- la prima settimana i figli staranno con la madre dal lunedì al venerdì mattina sino all'entrata di scuola e con il padre dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica dopo cena, il padre potrà tenerli con sé, inoltre, un pomeriggio infrasettimanale scelto di comune accordo dai genitori volta per volta dall'uscita di scuola sino a dopo cena;
- la seconda settimana i figli staranno con la madre tutta la settimana dal lunedì alla domenica, il padre potrà tenerli con sé due giorni a settimana scelti di comune accordo tra i genitori volta per volta, dall'uscita di scuola sino a dopo cena;
durante le vacanze di Natale i figli staranno ad anni alterni con un genitore dalla cena della
Vigilia del Santo Natale sino a dopo il pranzo di Natale e con l'altro genitore dalla cena di Natale sino al pomeriggio di Santo Stefano;
ad anni alterni Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo,
Carnevale, il 31 dicembre ed il 1^ gennaio, 25 aprile, 1^ maggio;
durante le vacanze estive i figli staranno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore che dovranno essere concordate dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
per esigenze lavorative delle parti, durante la chiusura estiva scolastica, i figli staranno con la nonna paterna o con la nonna materna tutti i giorni da dopo cena sino alle 13:30 del giorno dopo e le modalità di gestione dei figli sarà la medesima che i genitori utilizzano durante l'anno scolastico;
- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il giorno 1 di ogni mese, l'importo pari ad €.500,00 quale contributo al mantenimento dei figli, oltre la metà delle spese mediche non coperte dal SSN e le spese scolastiche, la mensa scolastica, il trasporto scolastico;
- dispone che l'assegno unico per i figli venga percepito in via esclusiva dalla moglie.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 20.11.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO