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Sentenza 19 gennaio 2024
Sentenza 19 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2024, n. 2534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2534 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AL CC, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino in data 31/05/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino in data 24 marzo 2023, eseguito il 19 aprile 2023, erano stati disposti, a carico di CC AL, la perquisizione e il sequestro probatorio di beni elettronici quali PC, tablet, smartphone, SIM card in relazione all'imputazione provvisoria per due distinti delitti contestati ai sensi dell'artt. 110, 615-ter, commi primo, secondo e terzo, cod. pen. per l'accesso abusivo alla banca dati SDI: il primo (capo 1) commesso, su richiesta di RE TT, all'epoca dirigente della Kerakoll s.p.a., nei confronti di alcuni appartenenti alla famiglia ER, tra cui ME ER, Penale Sent. Sez. 5 Num. 2534 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 27/11/2023 amministratore unico della Safim s.r.l. e presidente del consiglio di amministrazione del Modena Calcio, di cui faceva parte anche OM DO, socio della Kerakoll s.p.a. (fatto commesso il 26 aprile 2018); il secondo (capo 2) per più accessi abusivi effettuati da AL sul conto della figlia, MA AL, in data 9 gennaio 2018, nonché sul conto di EL NO, CE AL, Kamal Charmane, EF HO e CA OD, in data 8 marzo 2018. 1.1. Avverso il suddetto decreto, in data 28 aprile 2023 la difesa di AL aveva proposto istanza di riesame, che è stata, tuttavia, respinta con ordinanza del Tribunale di Torino in data 31 maggio 2023, confermando il provvedimento genetico quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti e delle esigenze probatorie. 2. CC AL ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Francesco A. Romito, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 257 e 324 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al fumus commissi delicti. Dalla lettura del compact disc trasmesso dal Pubblico ministero emergerebbe che tutti gli accessi compiuti con le credenziali dell'indagato sarebbero stati effettuati nell'ambito di un'attività istituzionale di monitoraggio e controllo per lo più preventivo, non connessa a indagini in corso, propria del Nucleo Informativo del Reparto Operativo dell'Arma dei Carabinieri, su nominativi emergenti e provenienti da varie fonti e di potenziale interesse, in conformità dei compiti istituzionali del Nucleo e coerentemente con l'esperienza operativa maturata dall'indagato nella lotta alle organizzazioni criminali. Tali dati, trasmessi dall'Ufficio inquirente, non sarebbero stati presi in considerazione nell'ordinanza, che non avrebbe rispettato il principio in base al quale, ai fini dell'individuazione del fumus commissi delicti, non è sufficiente la mera "postulazione" dell'esistenza del reato da parte del pubblico ministero, dovendo il giudice indicare le concrete risultanze processuali e gli elementi forniti dalle parti, dimostrativa della congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine ai principi di pertinenza, adeguatezza e proporzionalità, nonché la violazione del principio del contraddittorio per omesso avviso all'interessato al momento dell'acquisizione dei dati digitali sequestrati e della loro selezione. L'ordinanza impugnata non si soffermerebbe sul fatto che il sequestro sia stato 2 compiuto 5 anni dopo gli accessi abusivi, circoscritti in un arco di tempo di tre mesi e realizzati tramite un personal computer del Comando provinciale dei Carabinieri di Alessandria;
ma sottoporrebbe a sequestro, indiscriminatamente, tutti i supporti informatici dell'indagato e dei familiari, contenenti informazioni sulla loro vita privata e professionale e sequestrando il PC in cui si trovava la posta elettronica della moglie di AL. A riprova del deficit di motivazione circa l'adeguatezza e proporzionalità della misura, dalla annotazione di polizia giudiziaria del 10 gennaio 2023 risulterebbe che i riscontri cercati erano già stati acquisiti con l'analisi del materiale informatico sequestrato al co-indagato TT e, in particolare, dal telefono cellulare allo stesso in uso, sul quale sarebbero state riversate le comunicazioni di messaggistica con AL, nonché del materiale informatico a disposizione di altro indagato, CA ER, comprensivo dell'intera serie di conversazioni in chat con AL. Inoltre, dal momento che il periodo preso in analisi per verificare gli accessi allo SDI non poteva estendersi oltre il novembre 2018, allorché l'indagato era andato in pensione, il vizio motivazionale circa la pertinenza con i reati da accertare emergerebbe ancor più nitidamente, non essendovi alcuna motivazione per operare un "onnivoro" sequestro di tutti i supporti informatici, proprio perché per i reati di accesso abusivo allo SDI, l'unico computer sarebbe stato quello ubicato presso l'Ufficio di appartenenza dell'operatore; poiché la ipotizzata attività illecita derivante dai contatti AL - TT - ER era contraddetta dal fatto che AL avesse presentato ER a TT solo nel 2019, quando era già andato in pensione. Dunque, il sequestro sarebbe illegittimo, potendo procedersi a un atto così invasivo solo in caso di extrema ratio e senza compromettere la funzionalità del bene sottoposto al vincolo reale. Quanto, poi, alla procedura seguita nell'esecuzione del sequestro, le indicazioni del Tribunale del riesame circa la rapidità delle operazioni sarebbero rimaste frustrate, non avendo il Pubblico ministero comunicato alcunché in merito all'estrapolazione dei dati rilevanti, al numero dei consulenti nominati, alle modalità seguite, al termine assegnato per la ultimazione della consulenza, ai criteri di selezione con cui abbia operato. Ciò configurerebbe violazione di consolidati indirizzi giurisprudenziali di legittimità, secondo cui, dopo il sequestro del dispositivo, si deve procedere immediatamente all'acquisizione della c.d. copia forense della messaggistica, con restituzione del dispositivo all'avente diritto, prescrivendo alla polizia giudiziaria di selezionare ed estrarre i soli dati rilevanti ai fini dell'accertamento del reato per il quale si procede, esplicitando la correlazione tra tale apprensione e il reato in accertamento. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125 e 253 cod. proc. pen. per mancanza assoluta di motivazione o comunque per motivazione apparente in ordine al nesso di pertinenzialità e ai principi di 3 adeguatezza e proporzionalità dell'atto ablativo, che imporrebbero, in caso di sequestro dai contenuti molto estesi, l'immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti. Il Tribunale del riesame avrebbe dovuto valutare non solo l'impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricorrendo a meno invasivi strumenti cautelari, ma anche la possibilità di modulare il sequestro in maniera tale da non compromettere la funzionalità del bene sottoposto a vincolo reale. 3. Con requisitoria scritta ritualmente trasmessa, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. In data 11 novembre 2023 è pervenuta una memoria difensiva, contenente motivi aggiunti, con cui la difesa ha ribadito e ulteriormente articolato le ragioni di censura poste a fondamento dei motivi del ricorso introduttivo, sia con riferimento alla mancanza del fumus commissi delicti, sia in relazione all'assenza di motivazione sul perché si fosse fatto ricorso ad un mezzo di ricerca della prova così intrusivo e su quali fossero le esigenze probatorie concrete, essendosi al cospetto di condotte accertabili mediante semplice acquisizione documentale, trattandosi di fatti risalenti a 5 anni prima, sia con riferimento all'assenza di pertinenzialità e proporzionalità tra l'imputazione e la necessità di sequestrare tutti i supporti informatici ed elettronici, senza preventiva individuazione di criteri di ricerca forense tali da garantire la rapida selezione del solo materiale pertinente e la integrale restituzione del materiale non pertinente, nel rispetto del contraddittorio con la difesa. Al contrario il sequestro avrebbe avuto natura esplorativa effettuato nonostante la disponibilità degli inquirenti dei supporti digitali dei coindagati TT e ER. Infine, l'ordinanza avrebbe illegittimamente ignorato l'ulteriore rilievo circa la mancanza di specifica chiave di ricerca, almeno temporale, tale da costituire strumento idoneo a limitare il rischio di una ingiustificata e totalizzante intrusione nella conoscenza di dati personali e riservati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Il primo motivo, con cui la difesa lamenta violazione di legge in relazione alla configurabilità del fumus commissi delicti, è inammissibile in quanto manifestamente infondato e, comunque, non consentito. 2.1. Va premesso che il ricorso per cassazione in materia cautelare reale è consentito soltanto per violazione di legge ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. 4 proc. pen., rientrando in tale nozione anche l'assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente, sicché il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrente in ordine al fumus commissi delicti, è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, a fornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nella denunciata "violazione di legge" (Sez. 2, n. 37100 del 7/07/2023, De Laurentiis, Rv. 285189 - 01). 2.2. Nel caso di specie, la motivazione offerta dal provvedimento impugnato è stata resa in materia non apparente, avendo l'ordinanza richiamato i concreti elementi di fatto che consentono di ipotizzare l'esistenza di un fumus in ordine alle condotte contestate. In particolare, accertata e non controversa la circostanza della avvenuta consultazione delle banche dati da parte dell'indagato, il Tribunale del riesame ha puntualmente evidenziato gli elementi che non consentono di ipotizzare la legittimità degli accessi e che, dunque, ne suggeriscono il carattere abusivo. La difesa aveva infatti dedotto, in sede di riesame, la genericità dell'imputazione per la mancata enunciazione delle ipotesi di reato e la carenza di motivazione sul fumus commissi delicti, considerato, da un lato, che l'indagato era istituzionalmente abilitato ad usare lo SDI e altre banche dati per motivi di lavoro e che, dall'altro lato, gli accessi documentati erano stati effettuati per acquisire informazioni su una famiglia (i ER) di omonimi pregiudicati per mafia, nonché per seguire la vicenda della nipote, vittima di atti persecutori ad opera di tale NO e, dunque, per prevenire eventuali ulteriori pericoli. Rispetto a tali doglianze, il Tribunale ha, tuttavia, rilevato come l'imputazione provvisoria fosse dettagliata nell'indicare gli elementi di fatto, tempo e luogo delle contestazioni a carico di AL;
e come, in ogni caso, il Pubblico ministero avesse citato la annotazione di polizia giudiziaria del 10 gennaio 2023 contenente gli elementi di fatto relativi ai reati, la spiegazione delle ragioni del sequestro del telefono di TT e dei suoi rapporti amicali con AL, in questo modo dimostrando che l'accesso era avvenuto per motivi non istituzionali, tenuto conto dei messaggi scambiati tra i due in relazione alla richiesta di TT di avere informazioni sui ER, e del fatto che, quanto alle consultazioni relative ai familiari, queste non potevano che essere abusive, posto che nessun operatore può indagare sui propri congiunti. E ciò tanto più che non era emersa la prospettazione di denunce o anche di mere segnalazioni confidenziali da TT, tali da legittimare l'avvio di indagini istituzionali, né che i ER fossero identificabili con quelli dell'omonimo clan e non emergendo alcuna situazione di legittima difesa rispetto ai familiari, posto che le consultazioni erano intervenute a distanza di mesi dai fatti che li riguardavano. 2.3. Rispetto a tale motivazione, la quale indica in maniera puntuale, secondo le indicazioni della giurisprudenza, la relazione tra la cosa sequestrata e il delitto 5 9-- ipotizzato, descrivendo gli estremi essenziali di tempo, di luogo e di azione del fatto (così Sez. 3, n. 3604 del 16/01/2019, Spinelli, Rv. 275688 - 01) e che, dunque, deve ritenersi non apparente, il ricorso prospetta, genericamente, una omessa valutazione della tesi difensiva circa la realizzazione degli accessi per finalità di prevenzione, senza però confrontarsi, in alcun modo, con il puntuale ragionamento sviluppato nel provvedimento impugnato. In questo modo, dunque, il ricorso sviluppa censure non consentite dalle disposizioni codicistiche in materia di tutela cautelare reale. 3. Con gli altri due motivi, il ricorso svolge una serie di considerazioni critiche che attengono, precipuamente, al mancato rispetto dei principi di pertinenzialità, adeguatezza e proporzionalità e alla violazione del diritto di difesa nella formazione della copia digitale. 3.1. Con riferimento alla pertinenzialità, già in sede di riesame la difesa aveva lamentato la carenza di motivazione sulle concrete esigenze probatorie, trattandosi di condotte accertabili con la semplice acquisizione documentale presso il CED ministeriale e già interamente riscontrabili dal telefono sequestrato a TT;
la carenza di indicazione specifica dei beni da cercare e sequestrare con conseguente illegittimità della perquisizione. Nondimeno, il provvedimento impugnato ha condivisibilmente motivato il rigetto dell'istanza di riesame evidenziando come fosse ragionevole che i risultati delle consultazioni tra AL e "terzi", effettuate sul device in dotazione all'ufficio, dovessero essere documentati su strumenti privati per conservarne memoria e come, dunque, fosse giustificato che il Pubblico ministero intendesse trovarne traccia tra i documenti cartacei o elettronici nella disponibilità dell'indagato (es. stampe, screenshot, fotografie, appunti cartacei o elettronici, e-mail o messaggerie chat ecc.). E', peraltro, evidente che, quando si procede al sequestro di devices che contengono, di necessità, una mole assolutamente cospicua di informazioni (come ormai avviene nel caso di semplici apparecchi cellulari), è del tutto ovvio che taluni contenuti non siano pertinenti al reato. Ma tale pertinenza, altrettanto ovviamente, deve essere riscontrata soltanto ex post, effettuando una verifica sul contenuto del dispositivo. Le esigenze di garanzia correlate alla protezione del dato e al suo legittimo utilizzo, dunque, si collocano in una fase successiva a quella del sequestro, allorché è possibile, attraverso gli opportuni accertamenti tecnici, verificare il contenuto del dispositivo, stabilire ciò che sia realmente pertinente all'attività di indagine, e, indi, restituire, una volta effettuata la copia forense del contenuto, dapprima lo stesso device e, a seguire, quelle parti della copia forense che non siano appunto correlati all'attività criminosa oggetto di indagine. Correttamente, dunque, il Tribunale ha valorizzato la circostanza che nella motivazione del decreto fossero indicati non soltanto i luoghi in cui doveva 6 svolgersi la ricerca (in ufficio, abitazione, veicoli e locali nella disponibilità di AL), ma, appunto, gli oggetti, strumenti, documenti, materiale informatico su cui essa doveva essere condotta, limitando l'attività ablativa a quelli pertinenti al reato, in particolare in quanto oggetto di messaggistica con TT e con "terzi", tra cui ER. E altrettanto condivisibilmente è stato definito, ad opera del Pubblico ministero, un cronoprogramma per la verifica di quanto estrapolato, di cui l'ordinanza impugnata ha dato atto, sottolineando come tale programma fosse stato, fino a quel momento, rispettato. 3.2. Il ricorso, come detto, lamenta, quindi, un vulnus attinente al profilo della adeguatezza della misura;
nozione che rimanda, sostanzialmente, alla idoneità della stessa a soddisfare l'esigenza probatoria individuata e all'assenza di opzioni alternative. Sul punto, l'ordinanza ha ben spiegato la ragione per la quale non si poteva ipotizzare un percorso operativo differente da quello seguito, tenuto conto dell'esigenza di acquisire ulteriori elementi per verificare la fondatezza dell'ipotesi di Accusa, che soltanto il Pubblico ministero, quale titolare dell'attività di indagine, poteva apprezzare pienamente in quella fase del procedimento;
tanto più che, come detto, la difesa aveva contestato il carattere illecito degli accessi al sistema informativo e che, pertanto, il Pubblico ministero doveva poter valutare se gli elementi fino a quel momento raccolti fossero sufficienti o se essi necessitassero di essere rafforzati attraverso la ricerca di elementi ulteriori. Secondo quanto precisato dal Tribunale, inoltre, con il decreto era stata disposta l'adozione di misure dirette a garantire la conservazione dei dati originali, in modo da cautelare l'identità di quanto appreso con la copia forense, tanto da essere stati già materialmente restituiti, in data 28 aprile 2023, il personal computer, 2 telefoni con SIM e varie memorie esterne. Circostanza che ha indotto il Collegio del riesame a ritenere, del tutto ragionevolmente, che l'ulteriore materiale sarebbe stato restituito, ove non pertinente, entro i 2 mesi previsti dalla delega del Pubblico ministero. 3.3. Infine, il ricorso ha censurato un ulteriore profilo, concernente la proporzionalità della misura;
concetto che rimanda alla necessità che la cautela reale sia disposta con il minimo sacrificio necessario. In proposito, richiamate le considerazioni che precedono, l'ordinanza ha ben chiarito come se, da un lato, le copie forse avevano avuto necessariamente ad oggetto una mole di dati certamente superiore a quello necessario a fini probatori, dall'altro lato, proprio la complessità degli accertamenti e l'impossibilità, in specie nella fase iniziale, di conoscere il contenuto dei dispositivi sequestrati, la tutela degli interessi dell'indagato non poteva che essere realizzate garantendo la rapidità della selezione e della restituzione dei dati non pertinenti, salva la possibilità di adire il giudice ove tali operazioni avessero ecceduto il limite 7 temporale stabilito dal Pubblico ministero o comunque quello imposto dalle ordinarie esigenze tecniche dell'accertamento. L'ordinanza, peraltro, ha anche incisivamente spiegato per quale motivo non si potesse circoscrivere temporalmente l'intervento, tenuto conto che informazioni rilevanti sul piano probatorio potrebbero essere giunte ai dispositivi in uso all'indagato in un momento significativamente antecedente o successivo rispetto al compimento dell'accesso abusivo e non potendosi, dunque, immaginare una selezione "al buio" e con un astratto automatismo dei dati da restituire. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 27 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino in data 24 marzo 2023, eseguito il 19 aprile 2023, erano stati disposti, a carico di CC AL, la perquisizione e il sequestro probatorio di beni elettronici quali PC, tablet, smartphone, SIM card in relazione all'imputazione provvisoria per due distinti delitti contestati ai sensi dell'artt. 110, 615-ter, commi primo, secondo e terzo, cod. pen. per l'accesso abusivo alla banca dati SDI: il primo (capo 1) commesso, su richiesta di RE TT, all'epoca dirigente della Kerakoll s.p.a., nei confronti di alcuni appartenenti alla famiglia ER, tra cui ME ER, Penale Sent. Sez. 5 Num. 2534 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 27/11/2023 amministratore unico della Safim s.r.l. e presidente del consiglio di amministrazione del Modena Calcio, di cui faceva parte anche OM DO, socio della Kerakoll s.p.a. (fatto commesso il 26 aprile 2018); il secondo (capo 2) per più accessi abusivi effettuati da AL sul conto della figlia, MA AL, in data 9 gennaio 2018, nonché sul conto di EL NO, CE AL, Kamal Charmane, EF HO e CA OD, in data 8 marzo 2018. 1.1. Avverso il suddetto decreto, in data 28 aprile 2023 la difesa di AL aveva proposto istanza di riesame, che è stata, tuttavia, respinta con ordinanza del Tribunale di Torino in data 31 maggio 2023, confermando il provvedimento genetico quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti e delle esigenze probatorie. 2. CC AL ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Francesco A. Romito, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 257 e 324 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al fumus commissi delicti. Dalla lettura del compact disc trasmesso dal Pubblico ministero emergerebbe che tutti gli accessi compiuti con le credenziali dell'indagato sarebbero stati effettuati nell'ambito di un'attività istituzionale di monitoraggio e controllo per lo più preventivo, non connessa a indagini in corso, propria del Nucleo Informativo del Reparto Operativo dell'Arma dei Carabinieri, su nominativi emergenti e provenienti da varie fonti e di potenziale interesse, in conformità dei compiti istituzionali del Nucleo e coerentemente con l'esperienza operativa maturata dall'indagato nella lotta alle organizzazioni criminali. Tali dati, trasmessi dall'Ufficio inquirente, non sarebbero stati presi in considerazione nell'ordinanza, che non avrebbe rispettato il principio in base al quale, ai fini dell'individuazione del fumus commissi delicti, non è sufficiente la mera "postulazione" dell'esistenza del reato da parte del pubblico ministero, dovendo il giudice indicare le concrete risultanze processuali e gli elementi forniti dalle parti, dimostrativa della congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine ai principi di pertinenza, adeguatezza e proporzionalità, nonché la violazione del principio del contraddittorio per omesso avviso all'interessato al momento dell'acquisizione dei dati digitali sequestrati e della loro selezione. L'ordinanza impugnata non si soffermerebbe sul fatto che il sequestro sia stato 2 compiuto 5 anni dopo gli accessi abusivi, circoscritti in un arco di tempo di tre mesi e realizzati tramite un personal computer del Comando provinciale dei Carabinieri di Alessandria;
ma sottoporrebbe a sequestro, indiscriminatamente, tutti i supporti informatici dell'indagato e dei familiari, contenenti informazioni sulla loro vita privata e professionale e sequestrando il PC in cui si trovava la posta elettronica della moglie di AL. A riprova del deficit di motivazione circa l'adeguatezza e proporzionalità della misura, dalla annotazione di polizia giudiziaria del 10 gennaio 2023 risulterebbe che i riscontri cercati erano già stati acquisiti con l'analisi del materiale informatico sequestrato al co-indagato TT e, in particolare, dal telefono cellulare allo stesso in uso, sul quale sarebbero state riversate le comunicazioni di messaggistica con AL, nonché del materiale informatico a disposizione di altro indagato, CA ER, comprensivo dell'intera serie di conversazioni in chat con AL. Inoltre, dal momento che il periodo preso in analisi per verificare gli accessi allo SDI non poteva estendersi oltre il novembre 2018, allorché l'indagato era andato in pensione, il vizio motivazionale circa la pertinenza con i reati da accertare emergerebbe ancor più nitidamente, non essendovi alcuna motivazione per operare un "onnivoro" sequestro di tutti i supporti informatici, proprio perché per i reati di accesso abusivo allo SDI, l'unico computer sarebbe stato quello ubicato presso l'Ufficio di appartenenza dell'operatore; poiché la ipotizzata attività illecita derivante dai contatti AL - TT - ER era contraddetta dal fatto che AL avesse presentato ER a TT solo nel 2019, quando era già andato in pensione. Dunque, il sequestro sarebbe illegittimo, potendo procedersi a un atto così invasivo solo in caso di extrema ratio e senza compromettere la funzionalità del bene sottoposto al vincolo reale. Quanto, poi, alla procedura seguita nell'esecuzione del sequestro, le indicazioni del Tribunale del riesame circa la rapidità delle operazioni sarebbero rimaste frustrate, non avendo il Pubblico ministero comunicato alcunché in merito all'estrapolazione dei dati rilevanti, al numero dei consulenti nominati, alle modalità seguite, al termine assegnato per la ultimazione della consulenza, ai criteri di selezione con cui abbia operato. Ciò configurerebbe violazione di consolidati indirizzi giurisprudenziali di legittimità, secondo cui, dopo il sequestro del dispositivo, si deve procedere immediatamente all'acquisizione della c.d. copia forense della messaggistica, con restituzione del dispositivo all'avente diritto, prescrivendo alla polizia giudiziaria di selezionare ed estrarre i soli dati rilevanti ai fini dell'accertamento del reato per il quale si procede, esplicitando la correlazione tra tale apprensione e il reato in accertamento. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125 e 253 cod. proc. pen. per mancanza assoluta di motivazione o comunque per motivazione apparente in ordine al nesso di pertinenzialità e ai principi di 3 adeguatezza e proporzionalità dell'atto ablativo, che imporrebbero, in caso di sequestro dai contenuti molto estesi, l'immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti. Il Tribunale del riesame avrebbe dovuto valutare non solo l'impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricorrendo a meno invasivi strumenti cautelari, ma anche la possibilità di modulare il sequestro in maniera tale da non compromettere la funzionalità del bene sottoposto a vincolo reale. 3. Con requisitoria scritta ritualmente trasmessa, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. In data 11 novembre 2023 è pervenuta una memoria difensiva, contenente motivi aggiunti, con cui la difesa ha ribadito e ulteriormente articolato le ragioni di censura poste a fondamento dei motivi del ricorso introduttivo, sia con riferimento alla mancanza del fumus commissi delicti, sia in relazione all'assenza di motivazione sul perché si fosse fatto ricorso ad un mezzo di ricerca della prova così intrusivo e su quali fossero le esigenze probatorie concrete, essendosi al cospetto di condotte accertabili mediante semplice acquisizione documentale, trattandosi di fatti risalenti a 5 anni prima, sia con riferimento all'assenza di pertinenzialità e proporzionalità tra l'imputazione e la necessità di sequestrare tutti i supporti informatici ed elettronici, senza preventiva individuazione di criteri di ricerca forense tali da garantire la rapida selezione del solo materiale pertinente e la integrale restituzione del materiale non pertinente, nel rispetto del contraddittorio con la difesa. Al contrario il sequestro avrebbe avuto natura esplorativa effettuato nonostante la disponibilità degli inquirenti dei supporti digitali dei coindagati TT e ER. Infine, l'ordinanza avrebbe illegittimamente ignorato l'ulteriore rilievo circa la mancanza di specifica chiave di ricerca, almeno temporale, tale da costituire strumento idoneo a limitare il rischio di una ingiustificata e totalizzante intrusione nella conoscenza di dati personali e riservati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Il primo motivo, con cui la difesa lamenta violazione di legge in relazione alla configurabilità del fumus commissi delicti, è inammissibile in quanto manifestamente infondato e, comunque, non consentito. 2.1. Va premesso che il ricorso per cassazione in materia cautelare reale è consentito soltanto per violazione di legge ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. 4 proc. pen., rientrando in tale nozione anche l'assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente, sicché il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrente in ordine al fumus commissi delicti, è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, a fornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nella denunciata "violazione di legge" (Sez. 2, n. 37100 del 7/07/2023, De Laurentiis, Rv. 285189 - 01). 2.2. Nel caso di specie, la motivazione offerta dal provvedimento impugnato è stata resa in materia non apparente, avendo l'ordinanza richiamato i concreti elementi di fatto che consentono di ipotizzare l'esistenza di un fumus in ordine alle condotte contestate. In particolare, accertata e non controversa la circostanza della avvenuta consultazione delle banche dati da parte dell'indagato, il Tribunale del riesame ha puntualmente evidenziato gli elementi che non consentono di ipotizzare la legittimità degli accessi e che, dunque, ne suggeriscono il carattere abusivo. La difesa aveva infatti dedotto, in sede di riesame, la genericità dell'imputazione per la mancata enunciazione delle ipotesi di reato e la carenza di motivazione sul fumus commissi delicti, considerato, da un lato, che l'indagato era istituzionalmente abilitato ad usare lo SDI e altre banche dati per motivi di lavoro e che, dall'altro lato, gli accessi documentati erano stati effettuati per acquisire informazioni su una famiglia (i ER) di omonimi pregiudicati per mafia, nonché per seguire la vicenda della nipote, vittima di atti persecutori ad opera di tale NO e, dunque, per prevenire eventuali ulteriori pericoli. Rispetto a tali doglianze, il Tribunale ha, tuttavia, rilevato come l'imputazione provvisoria fosse dettagliata nell'indicare gli elementi di fatto, tempo e luogo delle contestazioni a carico di AL;
e come, in ogni caso, il Pubblico ministero avesse citato la annotazione di polizia giudiziaria del 10 gennaio 2023 contenente gli elementi di fatto relativi ai reati, la spiegazione delle ragioni del sequestro del telefono di TT e dei suoi rapporti amicali con AL, in questo modo dimostrando che l'accesso era avvenuto per motivi non istituzionali, tenuto conto dei messaggi scambiati tra i due in relazione alla richiesta di TT di avere informazioni sui ER, e del fatto che, quanto alle consultazioni relative ai familiari, queste non potevano che essere abusive, posto che nessun operatore può indagare sui propri congiunti. E ciò tanto più che non era emersa la prospettazione di denunce o anche di mere segnalazioni confidenziali da TT, tali da legittimare l'avvio di indagini istituzionali, né che i ER fossero identificabili con quelli dell'omonimo clan e non emergendo alcuna situazione di legittima difesa rispetto ai familiari, posto che le consultazioni erano intervenute a distanza di mesi dai fatti che li riguardavano. 2.3. Rispetto a tale motivazione, la quale indica in maniera puntuale, secondo le indicazioni della giurisprudenza, la relazione tra la cosa sequestrata e il delitto 5 9-- ipotizzato, descrivendo gli estremi essenziali di tempo, di luogo e di azione del fatto (così Sez. 3, n. 3604 del 16/01/2019, Spinelli, Rv. 275688 - 01) e che, dunque, deve ritenersi non apparente, il ricorso prospetta, genericamente, una omessa valutazione della tesi difensiva circa la realizzazione degli accessi per finalità di prevenzione, senza però confrontarsi, in alcun modo, con il puntuale ragionamento sviluppato nel provvedimento impugnato. In questo modo, dunque, il ricorso sviluppa censure non consentite dalle disposizioni codicistiche in materia di tutela cautelare reale. 3. Con gli altri due motivi, il ricorso svolge una serie di considerazioni critiche che attengono, precipuamente, al mancato rispetto dei principi di pertinenzialità, adeguatezza e proporzionalità e alla violazione del diritto di difesa nella formazione della copia digitale. 3.1. Con riferimento alla pertinenzialità, già in sede di riesame la difesa aveva lamentato la carenza di motivazione sulle concrete esigenze probatorie, trattandosi di condotte accertabili con la semplice acquisizione documentale presso il CED ministeriale e già interamente riscontrabili dal telefono sequestrato a TT;
la carenza di indicazione specifica dei beni da cercare e sequestrare con conseguente illegittimità della perquisizione. Nondimeno, il provvedimento impugnato ha condivisibilmente motivato il rigetto dell'istanza di riesame evidenziando come fosse ragionevole che i risultati delle consultazioni tra AL e "terzi", effettuate sul device in dotazione all'ufficio, dovessero essere documentati su strumenti privati per conservarne memoria e come, dunque, fosse giustificato che il Pubblico ministero intendesse trovarne traccia tra i documenti cartacei o elettronici nella disponibilità dell'indagato (es. stampe, screenshot, fotografie, appunti cartacei o elettronici, e-mail o messaggerie chat ecc.). E', peraltro, evidente che, quando si procede al sequestro di devices che contengono, di necessità, una mole assolutamente cospicua di informazioni (come ormai avviene nel caso di semplici apparecchi cellulari), è del tutto ovvio che taluni contenuti non siano pertinenti al reato. Ma tale pertinenza, altrettanto ovviamente, deve essere riscontrata soltanto ex post, effettuando una verifica sul contenuto del dispositivo. Le esigenze di garanzia correlate alla protezione del dato e al suo legittimo utilizzo, dunque, si collocano in una fase successiva a quella del sequestro, allorché è possibile, attraverso gli opportuni accertamenti tecnici, verificare il contenuto del dispositivo, stabilire ciò che sia realmente pertinente all'attività di indagine, e, indi, restituire, una volta effettuata la copia forense del contenuto, dapprima lo stesso device e, a seguire, quelle parti della copia forense che non siano appunto correlati all'attività criminosa oggetto di indagine. Correttamente, dunque, il Tribunale ha valorizzato la circostanza che nella motivazione del decreto fossero indicati non soltanto i luoghi in cui doveva 6 svolgersi la ricerca (in ufficio, abitazione, veicoli e locali nella disponibilità di AL), ma, appunto, gli oggetti, strumenti, documenti, materiale informatico su cui essa doveva essere condotta, limitando l'attività ablativa a quelli pertinenti al reato, in particolare in quanto oggetto di messaggistica con TT e con "terzi", tra cui ER. E altrettanto condivisibilmente è stato definito, ad opera del Pubblico ministero, un cronoprogramma per la verifica di quanto estrapolato, di cui l'ordinanza impugnata ha dato atto, sottolineando come tale programma fosse stato, fino a quel momento, rispettato. 3.2. Il ricorso, come detto, lamenta, quindi, un vulnus attinente al profilo della adeguatezza della misura;
nozione che rimanda, sostanzialmente, alla idoneità della stessa a soddisfare l'esigenza probatoria individuata e all'assenza di opzioni alternative. Sul punto, l'ordinanza ha ben spiegato la ragione per la quale non si poteva ipotizzare un percorso operativo differente da quello seguito, tenuto conto dell'esigenza di acquisire ulteriori elementi per verificare la fondatezza dell'ipotesi di Accusa, che soltanto il Pubblico ministero, quale titolare dell'attività di indagine, poteva apprezzare pienamente in quella fase del procedimento;
tanto più che, come detto, la difesa aveva contestato il carattere illecito degli accessi al sistema informativo e che, pertanto, il Pubblico ministero doveva poter valutare se gli elementi fino a quel momento raccolti fossero sufficienti o se essi necessitassero di essere rafforzati attraverso la ricerca di elementi ulteriori. Secondo quanto precisato dal Tribunale, inoltre, con il decreto era stata disposta l'adozione di misure dirette a garantire la conservazione dei dati originali, in modo da cautelare l'identità di quanto appreso con la copia forense, tanto da essere stati già materialmente restituiti, in data 28 aprile 2023, il personal computer, 2 telefoni con SIM e varie memorie esterne. Circostanza che ha indotto il Collegio del riesame a ritenere, del tutto ragionevolmente, che l'ulteriore materiale sarebbe stato restituito, ove non pertinente, entro i 2 mesi previsti dalla delega del Pubblico ministero. 3.3. Infine, il ricorso ha censurato un ulteriore profilo, concernente la proporzionalità della misura;
concetto che rimanda alla necessità che la cautela reale sia disposta con il minimo sacrificio necessario. In proposito, richiamate le considerazioni che precedono, l'ordinanza ha ben chiarito come se, da un lato, le copie forse avevano avuto necessariamente ad oggetto una mole di dati certamente superiore a quello necessario a fini probatori, dall'altro lato, proprio la complessità degli accertamenti e l'impossibilità, in specie nella fase iniziale, di conoscere il contenuto dei dispositivi sequestrati, la tutela degli interessi dell'indagato non poteva che essere realizzate garantendo la rapidità della selezione e della restituzione dei dati non pertinenti, salva la possibilità di adire il giudice ove tali operazioni avessero ecceduto il limite 7 temporale stabilito dal Pubblico ministero o comunque quello imposto dalle ordinarie esigenze tecniche dell'accertamento. L'ordinanza, peraltro, ha anche incisivamente spiegato per quale motivo non si potesse circoscrivere temporalmente l'intervento, tenuto conto che informazioni rilevanti sul piano probatorio potrebbero essere giunte ai dispositivi in uso all'indagato in un momento significativamente antecedente o successivo rispetto al compimento dell'accesso abusivo e non potendosi, dunque, immaginare una selezione "al buio" e con un astratto automatismo dei dati da restituire. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 27 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente