TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/11/2025, n. 4242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4242 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 13924/2024 R.G.
TRA
e , n.q. di genitori della minore , Parte_1 Parte_2 Persona_1 elettivamente domiciliati in Giugliano, alla Via Marchesella n.102, presso lo studio dell'avv.
PP AN, da cui sono rappresentati e difesi
- ricorrente-
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/11/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo il Controparte_1 pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Che la figlia minore è stata dichiarata in possesso del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
b) Che l' non ha provveduto al pagamento della prestazione. CP_2
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia CP_2 del contendere avendo provveduto al pagamento.
Nelle note di trattazione scritta assegnate alle parti parte ricorrente ha confermato l'intervenuto pagamento, chiedendo il pagamento delle spese di lite. Alla luce delle allegazioni delle parti deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
Parte ricorrente ha infatti confermato che l' ha provveduto al pagamento delle CP_2 spettanze richieste nel presente giudizio.
La pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere è determinata dalla sopraggiunta carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia del giudice quanto all'oggetto del giudizio, in forza di accadimenti successivi rispetto alla sua instaurazione.
È noto, infatti che “la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale” (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020 (Rv. 657307 - 01)), ed è altresì pacifico in giurisprudenza che “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. sez. II, 29/11/2016, n.24234).
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e vengono poste a carico dell' : le CP_2 circostanze dedotte dall'istituto previdenziale per giustificare il ritardo del pagamento, infatti, erano già state rappresentate nel ricorso introduttivo e risultavano quindi risolte già prima che parte ricorrente fosse costretta a ricorrere alla giustizia, con la conseguenza che l'ente era nelle condizioni di poter effettuare il pagamento.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € CP_2
2.697,00, oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 04.11.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 13924/2024 R.G.
TRA
e , n.q. di genitori della minore , Parte_1 Parte_2 Persona_1 elettivamente domiciliati in Giugliano, alla Via Marchesella n.102, presso lo studio dell'avv.
PP AN, da cui sono rappresentati e difesi
- ricorrente-
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/11/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo il Controparte_1 pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Che la figlia minore è stata dichiarata in possesso del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
b) Che l' non ha provveduto al pagamento della prestazione. CP_2
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia CP_2 del contendere avendo provveduto al pagamento.
Nelle note di trattazione scritta assegnate alle parti parte ricorrente ha confermato l'intervenuto pagamento, chiedendo il pagamento delle spese di lite. Alla luce delle allegazioni delle parti deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
Parte ricorrente ha infatti confermato che l' ha provveduto al pagamento delle CP_2 spettanze richieste nel presente giudizio.
La pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere è determinata dalla sopraggiunta carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia del giudice quanto all'oggetto del giudizio, in forza di accadimenti successivi rispetto alla sua instaurazione.
È noto, infatti che “la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale” (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020 (Rv. 657307 - 01)), ed è altresì pacifico in giurisprudenza che “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. sez. II, 29/11/2016, n.24234).
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e vengono poste a carico dell' : le CP_2 circostanze dedotte dall'istituto previdenziale per giustificare il ritardo del pagamento, infatti, erano già state rappresentate nel ricorso introduttivo e risultavano quindi risolte già prima che parte ricorrente fosse costretta a ricorrere alla giustizia, con la conseguenza che l'ente era nelle condizioni di poter effettuare il pagamento.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € CP_2
2.697,00, oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 04.11.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Marco Cirillo